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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2835/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17510/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018234578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3014/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.10020250018234578000 notificata dall'Agente addetto per la riscossione per la provincia di Salerno, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 266,34 a titolo di tassa auto per l'anno 2020.
Parte ricorrente censura la omessa notifica di atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento n.064055538675, presumibilmente notificato in data 8.6.2023, costituendo un vizio procedurale che determina l'illegittimità della pretesa.
Inoltre la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa trattandosi di tassa auto per l'anno 2020, con applicazione del termine triennale di prescrizione nonché di decadenza dell'azione dell'A.F.
Infine la pretesa di cui alla cartella impugnata sarebbe nulla per la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote.
Pertanto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con condanna dell'A.
F. al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Campania che ha rilevato e documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta nel triennio, con riferimento all'annualità 2020, in data 8 giugno 2023 (il recapito non ha avuto esito positivo per assenza del destinatario e restituzione al mittente, come documentato) e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (Cad). Inoltre la Regione Campania ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva indicando il concessionario
Agenzia delle entrate riscossione quale litisconsorte destinatario delle doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure relative all'attività dell'ente impositore. In ordine al censurato difetto di motivazione dell'atto impugnato la resistente ha rilevato che gli interessi di mora esposti nella cartella sono stati calcolati nel rispetto della legge ed ha concluso per la reiezione del ricorso.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della cartella di pagamento notificata alla parte ricorrente dall'Agente addetto per la riscossione per la provincia di Salerno, per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2020, di cui si contesta la omessa notifica di atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento ivi indicato, derivandone un vizio procedurale anche della fase di riscossione, con conseguente prescrizione della pretesa, trattandosi di tassa auto per l'anno 2020, per decorso del termine triennale nonché di decadenza dell'azione dell'A.F.; la ricorrente ha censurato altresì vizi propri della cartella impugnata per la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote applicate alla pretesa.
La Regione Campania resistente ha depositato la ricevuta dell'avviso di ricevimento CRC Post, recante la data di consegna del plico riferito all'avviso di accertamento presupposto dell'8.6.2023 nel termine triennale
(considerato che trattasi di pretesa relativa alla tassa auto per l'anno 2020). In particolare va rilevato che la ricevuta della raccomandata emessa da CRC Post indica la data di spedizione alla destinataria in data
26.5.2023 e reca l' indicazione della data di ricevimento 8.6.2023 con firma per esteso del ricevente e firma dell'incaricato al recapito. Inoltre va anche evidenziato che la ricevuta e affiancata da altra ricevuta Spike recante la descrizione della notifica con indicazione della data di accettazione, di consegna e della attestazione del recapito.
La successiva cartella di pagamento impugnata è stata notificata tempestivamente nel successivo triennio in data 21.6.2025.
Tali elementi e circostanze, come documentatu dalla resistente Regione, neppure contestati da parte ricorrente, dimostrano ai sensi di legge il perfezionamento del procedimento di notifica dell'atto presupposto e la validità dello stesso.
L'avviso di accertamento come sopra indicato risulta emesso, pertanto, tempestivamente alla luce della normativa in materia per l'attività di accertamento da notificare entro il triennio successivo all'anno d'imposta
(2020) e quindi entro il 31/12/2023 e la mancata impugnazione dell'atto da parte della ricorrente ha determinato la definitività della pretesa, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione e della decadenza dell'azione accertativa dell'ente (come già evidenziato, nell'ulteriore triennio, in data 21.6.2025,
è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, atto interruttivo del termine triennale di prescrizione).
Tale documentazione depositata in atti risulta sufficiente e idonea ai fini della prova della correttezza del procedimento di notifica degli atti prodromici, ed infatti, riguardo ai vizi riferiti agli stessi, appare congrua e concreta la prova dell'avvenuta effettiva e regolare notifica di tali atti di accertamento e di riscossione, in relazione all'annualità di riferimento (2020) e al tributo preteso (Tassa auto), come documentato.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti
è stato rispettato nel termine triennale sia dall'ente impositore che dall'Agente della riscossione.
Nella sostanza l'omessa impugnazione dell'atto prodromico rende l'atto in esame inoppugnabile per il pagamento della somma accertata e non riscossa e non è più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
Infine nessun vizio di motivazione può rinvenirsi nella cartella impugnata tenuto conto degli elementi sufficienti ai fini della garanzia del diritto di difesa ivi contenuti, in quanto redatta nel rispetto dello schema del modello ufficiale pubblicato dall'Amministrazione per tale atto di riscossione. Parimenti sufficienti e idonei sono le specificazioni contenute nella pag. 1 della cartella relative alle modalità di applicazione degli interessi di mora con indicazione della normativa di riferimento e ai diritti di notifica.
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare in favore della Regione resistente nella misura stabilita in dispositivo. Possono invece compensarsi con l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania nell'importo di euro 100,00 (cento). Spese compensate con l'Agenzia delle entrate riscossione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17510/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018234578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3014/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n.10020250018234578000 notificata dall'Agente addetto per la riscossione per la provincia di Salerno, contenente la pretesa di pagamento della somma di euro 266,34 a titolo di tassa auto per l'anno 2020.
Parte ricorrente censura la omessa notifica di atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento n.064055538675, presumibilmente notificato in data 8.6.2023, costituendo un vizio procedurale che determina l'illegittimità della pretesa.
Inoltre la ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa trattandosi di tassa auto per l'anno 2020, con applicazione del termine triennale di prescrizione nonché di decadenza dell'azione dell'A.F.
Infine la pretesa di cui alla cartella impugnata sarebbe nulla per la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote.
Pertanto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con condanna dell'A.
F. al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Campania che ha rilevato e documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta nel triennio, con riferimento all'annualità 2020, in data 8 giugno 2023 (il recapito non ha avuto esito positivo per assenza del destinatario e restituzione al mittente, come documentato) e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (Cad). Inoltre la Regione Campania ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva indicando il concessionario
Agenzia delle entrate riscossione quale litisconsorte destinatario delle doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure relative all'attività dell'ente impositore. In ordine al censurato difetto di motivazione dell'atto impugnato la resistente ha rilevato che gli interessi di mora esposti nella cartella sono stati calcolati nel rispetto della legge ed ha concluso per la reiezione del ricorso.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della cartella di pagamento notificata alla parte ricorrente dall'Agente addetto per la riscossione per la provincia di Salerno, per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2020, di cui si contesta la omessa notifica di atti presupposti ossia dell'avviso di accertamento ivi indicato, derivandone un vizio procedurale anche della fase di riscossione, con conseguente prescrizione della pretesa, trattandosi di tassa auto per l'anno 2020, per decorso del termine triennale nonché di decadenza dell'azione dell'A.F.; la ricorrente ha censurato altresì vizi propri della cartella impugnata per la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote applicate alla pretesa.
La Regione Campania resistente ha depositato la ricevuta dell'avviso di ricevimento CRC Post, recante la data di consegna del plico riferito all'avviso di accertamento presupposto dell'8.6.2023 nel termine triennale
(considerato che trattasi di pretesa relativa alla tassa auto per l'anno 2020). In particolare va rilevato che la ricevuta della raccomandata emessa da CRC Post indica la data di spedizione alla destinataria in data
26.5.2023 e reca l' indicazione della data di ricevimento 8.6.2023 con firma per esteso del ricevente e firma dell'incaricato al recapito. Inoltre va anche evidenziato che la ricevuta e affiancata da altra ricevuta Spike recante la descrizione della notifica con indicazione della data di accettazione, di consegna e della attestazione del recapito.
La successiva cartella di pagamento impugnata è stata notificata tempestivamente nel successivo triennio in data 21.6.2025.
Tali elementi e circostanze, come documentatu dalla resistente Regione, neppure contestati da parte ricorrente, dimostrano ai sensi di legge il perfezionamento del procedimento di notifica dell'atto presupposto e la validità dello stesso.
L'avviso di accertamento come sopra indicato risulta emesso, pertanto, tempestivamente alla luce della normativa in materia per l'attività di accertamento da notificare entro il triennio successivo all'anno d'imposta
(2020) e quindi entro il 31/12/2023 e la mancata impugnazione dell'atto da parte della ricorrente ha determinato la definitività della pretesa, con conseguente infondatezza della eccepita prescrizione e della decadenza dell'azione accertativa dell'ente (come già evidenziato, nell'ulteriore triennio, in data 21.6.2025,
è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, atto interruttivo del termine triennale di prescrizione).
Tale documentazione depositata in atti risulta sufficiente e idonea ai fini della prova della correttezza del procedimento di notifica degli atti prodromici, ed infatti, riguardo ai vizi riferiti agli stessi, appare congrua e concreta la prova dell'avvenuta effettiva e regolare notifica di tali atti di accertamento e di riscossione, in relazione all'annualità di riferimento (2020) e al tributo preteso (Tassa auto), come documentato.
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti
è stato rispettato nel termine triennale sia dall'ente impositore che dall'Agente della riscossione.
Nella sostanza l'omessa impugnazione dell'atto prodromico rende l'atto in esame inoppugnabile per il pagamento della somma accertata e non riscossa e non è più idonea a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995; Cassazione civile, sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8704; Associazione_1 trib. reg. Venezia (Veneto), sez. XI, 05 luglio 2017, n. 756).
Infine nessun vizio di motivazione può rinvenirsi nella cartella impugnata tenuto conto degli elementi sufficienti ai fini della garanzia del diritto di difesa ivi contenuti, in quanto redatta nel rispetto dello schema del modello ufficiale pubblicato dall'Amministrazione per tale atto di riscossione. Parimenti sufficienti e idonei sono le specificazioni contenute nella pag. 1 della cartella relative alle modalità di applicazione degli interessi di mora con indicazione della normativa di riferimento e ai diritti di notifica.
In definitiva il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente da liquidare in favore della Regione resistente nella misura stabilita in dispositivo. Possono invece compensarsi con l'Agenzia delle entrate riscossione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania nell'importo di euro 100,00 (cento). Spese compensate con l'Agenzia delle entrate riscossione.