Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2835
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta nel termine triennale, e il conseguente perfezionamento del procedimento di notifica. La mancata impugnazione dell'atto presupposto ha reso definitiva la pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica della cartella di pagamento nel successivo triennio abbia interrotto il termine prescrizionale e che l'avviso di accertamento sia stato notificato tempestivamente.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione modalità di calcolo interessi e aliquote

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata non presenti vizi di motivazione, contenendo elementi sufficienti a garantire il diritto di difesa e rispettando lo schema del modello ufficiale, con indicazione delle modalità di applicazione degli interessi di mora e dei diritti di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2835
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2835
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo