Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2900/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dr. Michele MAGLIULO Consigliere relatore dr. Paolo MARIANI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza - n. cronol. 10630/2024 - del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, III Sezione Civile, pubblicata in data 3 giugno 2024 nel procedimento recante R.G. n. 6239/2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta
Simonelli.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sergi.
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1 Con Decreto Ingiuntivo n. 1543 del 3 luglio 2023 (R.G. n.
4698/2023), emesso su ricorso di il Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a il Controparte_1
pagamento della somma di € 66.000,00, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della procedura monitoria. Tale somma corrispondeva al doppio della caparra confirmatoria di € 33.000,00, versata per l'acquisto, in virtù del contratto del 20.08.2020, dell'autovettura Mercedes-Benz GLE Coupé, targata GC493AJ, che non era stata consegnata.
I.2. Avverso detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.9.2023, proponeva opposizione, Controparte_1
eccependo in primis l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto nel contratto di acquisto dell'autovettura era stato convenuto che il foro competente fosse quello di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la fondatezza della domanda e sostenendo che la fosse l'unica inadempiente, in quanto non Parte_1
aveva saldato il prezzo dell'autovettura come concordato nelle condizioni generali di contratto. Pertanto, avanzava domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il diritto di trattenere la caparra ricevuta e la condanna della controparte al pagamento della penale.
Pagina 2 I.3. Si costituiva in giudizio la la quale Parte_1
eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni difensive dell'opponente. In particolare, contestava l'applicabilità delle condizioni generali di contratto prodotte da Controparte_1
sostenendo di non esserne mai stata a conoscenza e di non averle sottoscritte. Pertanto, negava che tali clausole potessero vincolarla, rilevando anche l'assenza di prova circa la loro effettiva accettazione.
Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere di rigettare l'opposizione.
I.4. Con ordinanza pubblicata in data 3 giugno 2023, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - III Sezione civile, così provvedeva:
“-Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Reggio Calabria;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1543/2023 pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e depositato in data 03.07.2023;
-fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50
c.p.c. innanzi al Tribunale competente;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.015,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario”.
II.1. Avverso detta sentenza - con atto di citazione notificato il 17 giugno 2024 – ha proposto appello, articolando Parte_1
i motivi di seguito rubricati:
-“VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E
APPLICAZIONE DELL' ART. 91 C.P.C.”: si contesta la
Pagina 3 superficialità con cui il Tribunale ha affrontato e valutato i fatti di causa, evidenziando in particolare che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma rappresenta un'applicazione del principio di causalità;
-“VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E
APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC E DEL D.M. 55/2014 SUI
COMPENSI PROFESSIONALI”: con cui contesta il criterio adottato dal Tribunale nella quantificazione delle competenze legali, il quale non avrebbe considerato che effettivamente si era celebrata una sola udienza, senza neanche lo svolgimento della fase istruttoria.
L'appellante, pertanto, ha chiesto all'adita Corte di:
- “In via principale accogliere l'appello e per l'effetto riformare il capo relativo alla condanna alle spese di lite con riduzione delle stesse in euro 2.090,00 per onorari oltre esborsi”;
-“In subordine ridurre la condanna alle spese di lite in euro
4.180,00 per onorari oltre esborsi”;
-“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come per legge per il presente grado di giudizio, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 ottobre 2024, si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'interposto gravame ed ha chiesto di: “
1. In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla in Parte_1
quanto inammissibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza n. 10630/2024 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 03/06/2024”.
2. In via
Pagina 4 subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenga di accogliere parzialmente l'appello, ridurre solo marginalmente l'importo delle spese, non potendo scendere al di sotto dei valori minimi previsti dai parametri ministeriali;
3. Condannare la ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con conseguente risarcimento dei danni cagionati alla 4. in ogni caso Controparte_2
condannare parte opponente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
II.3. All'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, con provvedimento del
7 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione dal giudice istruttore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve premettersi, innanzitutto, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, dopo la modifica apportata all'art. 42
c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 4, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza (e sulle spese processuali) deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un'espressa previsione di non impugnabilità (cfr. Cass.
13/07/2023, n.20153; 21/01/2022, n.1848; 05/11/2021, n.32003).
Pagina 5 2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello della
[...]
sollevata dalla difesa da Parte_1 Controparte_1
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, nonché le ragioni da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre
2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Pagina 6 Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
3. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta alcuni passaggi della decisione posti a base della condanna della
[...]
al pagamento delle spese di lite, sostenendo che vi sia Parte_1
stata un'erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che la fondatezza della declaratoria di incompetenza non può essere messa in discussione in questa sede e che, comunque, il Tribunale ha giustamente evidenziato che, tra le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, vi è anche quella che individua il foro competente. Tale clausola è espressamente richiamata nel contratto de quo, nel quale si attesta che il sottoscrittore, ovvero la società appellante, fosse pienamente a conoscenza delle condizioni generali, come comprovato anche dall'apposizione del timbro della società sul documento prodotto nel procedimento di primo grado.
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 91 c.p.c. stabilisce chiaramente che le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente a beneficio di quella vittoriosa. Pertanto, la condanna alle spese non ha carattere sanzionatorio, come sostenuto dall'appellante, ma è una conseguenza naturale della soccombenza.
Il giudice di primo grado ha, allora, correttamente riconosciuto il diritto della al rimborso delle spese processuali, Controparte_1
poiché la ha introdotto il giudizio presso un Parte_1
Tribunale territorialmente incompetente;
pertanto, ciò ha costretto la
Pagina 7 a costituirsi in giudizio, mediante la predisposizione Controparte_1
delle proprie difese, e sollevare, tra l'altro, l'eccezione di incompetenza territoriale, accolta integralmente.
Dunque, il principio di causalità, su cui si basa l'art. 91 c.p.c., è stato applicato in modo conforme dal giudice di primo grado.
In altri termini, la avendo avviato un giudizio Parte_1
in un foro incompetente e risultando poi soccombente su questo punto fondamentale, deve farsi carico delle relative conseguenze, compreso il rimborso delle spese legali da corrispondersi alla controparte. Sul punto, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte statuendo che “L'ordinanza che, come nella specie, accoglie
l'eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. La facoltà di disporne la compensazione tra le parti, ove ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 2,
Cpc, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione”
(Cassazione civile, sez. II, 23/06/2023, n. 18021).
Inoltre, le argomentazioni esposte dell'appellante in merito alle motivazioni della mancata adesione all'eccezione di incompetenza territoriale risultano irrilevanti, oltre che non condivisibili.
Difatti, la Corte di Cassazione, in riferimento all'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale ha statuito che
“L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla
Pagina 8 circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento”
(Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2019, n. 17187).
4. Per quanto riguarda la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese, seppur non specificamente sollecitata dall'appellante, va rilevato che, poiché il giudizio è stato introdotto nel
2023, lo stesso è disciplinato ratione temporis dal II comma dell'art. 92
c.p.c. nella vigente formulazione sostituita dall'art. 13 d.l. 12 settembre
2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre
2014, n. 162, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia. Ed è indubbio che le "gravi ed eccezionali ragioni" alle quali si riferisce la norma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti peculiari della controversia decisa, come ad esempio nel caso di oscillazioni giurisprudenziali o di incertezze interpretative sulla questione risolutiva, ovvero di oggettive difficoltà e complessità di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla
Pagina 9 esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass. 15/03/2024, n.7064; 25/07/2023, n.22372).
Calando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra chiarito, la pronuncia in ordine alle spese deve adeguarsi al criterio della causalità, della responsabilità cioè dell'iniziativa del processo risultato inutile ai fini della composizione del conflitto tra le parti, iniziativa che era imputabile esclusivamente alla parte ricorrente-opposta.
Ed appare evidente che le argomentazioni poste a base della dichiarazione di incompetenza, come rilevate dal giudice di prime cure, non erano suscettibili di dubbi interpretativi o incertezze né oggetto di contrasto giurisprudenziale, ma erano agevolmente riscontrabili dall'istante, e di conseguenza, sono sintomatiche di una evidente negligenza del ricorrente nella scelta erronea di adire il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La Suprema Corte ha anche più volte ribadito che, ai fini della sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", non può ritenersi sufficiente la "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento
(Cass. 04/09/2020, n.18348; 14/03/2019, n.7352; 11/07/2014, n.16037).
In definitiva, non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che possano legittimare l'eventuale ricorso allo strumento correttivo della compensazione totale o parziale delle spese.
Pagina 10 5. Va, infine, esaminata la censura relativa all'ammontare dei compensi riconosciuti che, ad avviso dell'appellante, non sarebbero adeguati all'attività effettivamente svolta, esauritasi in un'unica udienza senza neppure, quindi, la fase istruttoria.
Orbene, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, per fase istruttoria si intende:
"le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni
e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta".
Pagina 11 La fase istruttoria nel contesto del D.M. citato non è dunque limitata all'istruttoria in senso stretto, ovvero all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, tant'è che la Suprema Corte, avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, dall'altro riguardo alla istruttoria in senso stretto, ha affermato che "in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass, Sez. 2 - ,
Ordinanza n.8561 del 27/03/2023).
Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si è tenuta la fase istruttoria/trattazione, in quanto le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, in prima udienza, si è svolta la trattazione specificamente incentrata sull'eccezione di incompetenza territoriale. Correttamente, perciò, il primo giudice ha riconosciuto il compenso anche per detta fase, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. c), del Dm n. 55/2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti pronunciati nel corso ed in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.
La fase di trattazione si ha, in ogni caso, nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata
Pagina 12 alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Corte appello Napoli sez.
VII, 14/07/2022, n.3316).
Alla luce di quanto detto, il giudice di primo grado ha determinato le spese di lite nel pieno rispetto dei parametri ministeriali previsti dal D.M.
55/2014, applicando correttamente i criteri di liquidazione in base al valore della causa ed all'attività difensiva effettivamente svolta. In particolare, il valore della controversia, pari a € 66.000,00, rientra nello scaglione di riferimento compreso tra € 52.001 e € 260.000, e l'importo riconosciuto è stato adeguatamente ad esso parametrato.
Nello specifico, difatti, va considerato che lo studio della causa, la preparazione dei documenti e degli atti difensivi nonché l'esame di quelli di controparte hanno riguardato anche il merito della controversia;
di conseguenza, essendo le relative questioni certamente non semplici, risulta del tutto giustificata l'applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva (rispettivamente € 2.552 e € 1.628), mentre per la fase istruttoria/trattazione sono già stati riconosciuti i valori minimi (€ 2.835), per un totale di € 7.015,00, che è appunto l'importo oggetto di condanna, tra l'altro, senza considerare la fase decisoria svoltasi in relazione alla questione dell'incompetenza territoriale.
Pertanto, la decisione del Tribunale risulta conforme alla normativa vigente e non suscettibile di censure.
6. Ne deriva che l'appello non risulta meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è, pertanto, sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del
Pagina 13 presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando – tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta - valori di poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da
€ 5.201 a € 26.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, per ciascuna fase del giudizio effettivamente tenutasi, quindi con esclusione della fase istruttoria (€ 700 per fase di studio, € 600 per fase introduttiva, € 1.100 per fase decisionale).
Deve essere solo ricordato al riguardo che, ove – come nel caso in esame - il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (v.
Cassazione civile sez. III, 23/11/2017, n.27871).
Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. non ravvisandosi nella condotta di questi elementi tali da configurare sul piano soggettivo la mala fede o colpa grave, ovvero un abuso dello strumento processuale utilizzato al solo scopo di allungare i tempi della definizione del giudizio intralciando la celere definizione del medesimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. cronol. 10630/2024 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 03.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
Pagina 14 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'avv. Michele
Sergi, dichiaratasi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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