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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8210/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Pecin, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pianiga (VE), v. Friuli-Venezia Giulia n° 8;
RICORRENTE contro
(C.F. );Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri e a Bucarest Parte_2 Controparte_1
(Romania), il 27.09.2008;
2. confermare le condizioni di separazione con le seguenti modifiche: 1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
a favore della madre, la Sig.ra 2) aumentare l'assegno di mantenimento disposto a favore Per_2 Per_3 Parte_1 della Sig.ra per i tre figli ed a carico del Sig. da € Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1
400,00= mensili ad € 900,00= mensili;
3. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Mira (VE), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge n°898/1970;
4. disporre ai sensi del combinato disposto dell'art. 383, comma III, del codice civile rumeno e dell'art. 19 del DPR 396/2000 Per_ di potere riprendere il suo cognome da nubile, ovvero e di annotarlo a margine dell'atto di matrimonio;
5. ordinare il reciproco consenso delle parti all'espatrio;
6. con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., che si chiede sin d'ora vengano distratte a favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria …”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni proposte dalla ricorrente”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.04.2024, chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in Bucarest (Romania) il 27.09.2008 ed esponeva che: dall'unione erano Controparte_1 nati i figli in data 11.07.2008, ed i gemelli ed in Persona_5 Persona_6 Persona_7 data 14.12.2012; con decreto n. 11009/2023 del 19.09.2023 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi prevedendo i) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento e fissazione della residenza presso la madre, ii) l'assegnazione della casa coniugale sita in Mira, alla via Valmarana
n. 3, alla madre, per ivi dimorare con la prole minore, iii) nonché l'obbligo del sig. di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile determinato in euro
400,00, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale; dopo l'omologa della separazione il padre, pur provvedendo al regolare pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, non aveva più visto i figli (se non occasionalmente) dal momento che si era trasferito a lavorare all'estero (Olanda), sebbene mantenendo ancora la residenza a Marghera (VE); ella si era Per_ sempre occupata della cura e gestione dei figli, anche con l'ausilio della nonna materna;
il figlio minore risultava affetto da un disturbo autistico e da incontinenza sfinterica che lo rendeva incapace di provvedere a sé stesso;
per tale condizione del figlio ella percepiva una pensione accompagnatoria pari a circa € 500,00 mensili;
alla luce della pressoché totale assenza del padre dalla vita dei figli vi erano i presupposti per addivenire ad una pronuncia di affidamento esclusivo dei minori alla madre;
che sussistevano altresì le condizioni per la previsione a carico della madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno pari ad euro 900,00 (oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%). Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione del 10.10.2024, sentita la ricorrente personalmente, il giudice disponeva l'audizione dei minori e incombente per il quale veniva fissata udienza al 12.11.2024. Per_1 Per_2
A tale udienza venivano dunque sentiti i minori e il giudice, all'esito dell'ascolto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni, la quale si riportava al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, insistendo per le domande svolte. Il giudice tratteneva quindi la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica depositata in data 18.12.2024 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente che nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Ciò premesso, va innanzitutto affermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Risulta infatti provato dalla documentazione agli atti che i coniugi sono legalmente separati e che dalla data della pronuncia della separazione giudiziale sino alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata, non essendo mai stata ripresa la convivenza per quanto riferito ed allegato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle domande concernenti i figli minori , d va anzitutto disposto il loro Per_1 Per_2 Persona_7 affidamento super-esclusivo alla ricorrente.
Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo dei figli a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore dei minori (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni dei figli.
Per quel che qui rileva, vale osservare che la ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato: di non aver più alcun contatto con il sig. in quanto un mese dopo la separazione Controparte_1 giudiziale egli si era trasferito all'estero per motivi lavorativi;
che il padre è rientrato in Italia solo una volta nel corso del 2024 a Pasqua;
che in tale occasione lui ha rivisto soltanto il figlio più grande;
che è Per_1 stato a recarsi dal padre in autobus per vederlo;
che, inoltre, il padre aveva avvisato il figlio Per_1 Per_1 Per_ tramite messaggio che non si sarebbe recato a trovare i figli perché doveva andare a ballare in Per_2 discoteca;
che il padre è solito sentire i figli telefonicamente ma che spesso durante le telefonate risulta ubriaco, parla in rumeno dicendo anche parolacce;
che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento economico dei figli e che soltanto a seguito della pronuncia di separazione ha iniziato a corrispondere un assegno di mantenimento pur continuando a non provvedere al pagamento della quota parte delle spese straordinarie;
che la gestione dei figli è particolarmente complessa anche per le difficoltà di acquisire il consenso del padre nelle decisioni più rilevanti da assumere nel loro interesse.
Il totale disinteresse del resistente verso la famiglia è stato poi confermato dal figlio minore Persona_5 in sede di ascolto all'udienza del 12.11.2024. Quest'ultimo, in particolare, ha precisato quanto segue: “ho 16 Per_ anni, vivo da sempre con mia mamma, assieme a mia sorella a mio fratello e la nonna. Mia mamma si è lasciata Per_2 con mio papà quando io avevo circa 5/6 anni e da quel momento ho sempre vissuto solo con mia mamma. Non vedo mio papà, che attualmente si trova all'estero da circa 2 anni o anche di più. Prima che lui andasse a vivere all'estero (in Olanda), quando quindi ancora si trovava in Italia, lo vedevo raramente, circa una volta ogni tre settimane/mese. Da circa un mese e mezzo non sento nemmeno telefonicamente mio papà, mentre prima ci sentivamo al telefono circa ogni settimana, questo perché abbiamo litigato. Da quando mio papà vive all'estero l'ho visto di persona soltanto una volta quest'anno a Pasqua… sono andato io da lui a casa del suo amico presso cui viveva prima di trasferirsi in Olanda…”.
In linea con quanto riferito dal fratello maggiore, risultano le dichiarazioni di la quale ha affermato: Per_2
“Mia mamma assieme alla nonna si è sempre occupata di me e non mi ha fatto mancare niente… La mamma non parla con me e i miei fratelli di nostro papà. Non mi manca tanto il papà perché l'ho sempre visto poco”.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcuna ragione di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del resistente che non ha partecipato al giudizio, denotano da parte di quest'ultimo un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso i figli minori e le loro primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla ricorrente, inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) dei figli con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli minori (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita dei figli rendono di fatto impossibile, allo stato, una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto che gli incontri padre-figli avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà dei minori che non può essere disattesa per il grado di maturità dimostrato in relazione alla loro età.
Quanto alle richieste relative ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, dei minori presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, considerata in particolare l'età del resistente e la sua capacità lavorativa che va presunta (in assenza di elementi contrari e considerato che la ricorrente ha dichiarato che il sig. ha sempre lavorato con continuità nel settore Controparte_1 dell'edilizia e che lavora tuttora in Olanda), ritiene il Collegio che debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00, a titolo di Per_ concorso al mantenimento dei minori , d (euro 200,00 a figlio), oltre alla rivalutazione Per_1 Per_2 annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale. Vanno inoltre confermate, così come richiesto dalla parte ricorrente, le statuizioni già pronunciate in sede di separazione dei coniugi relativamente: i) all' integrale devoluzione dell'assegno unico per figli a carico in favore della madre alla quale va riconosciuto altresì il diritto di percepire interamente l'indennità di Per accompagnamento per il figlio;
ii) alla assegnazione alla predetta della casa coniugale sita in Mira, alla via
Valmarana n. 3.
Va infine autorizzata la sig.ra ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000 e dell'art. 383 del codice Parte_1 civile rumeno (disposizione che trova applicazione sulla scorta delle norme internazionali di diritto privato in quanto legge nazionale comune dei coniugi) a riassumere il suo cognome da nubile “ , con annotazione Per_4
a margine dell'atto di matrimonio.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato complessità bassa
(scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 8210/2024 R.G. promossa da Pt_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e in data Parte_1 Controparte_1
27.09.2008 in Bucarest (Romania) il 27.09.2008, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di
Mira (VE) al n. 173, parte II, serie C, anno 2022;
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli ed Persona_5 Persona_9 [...] alla madre, alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse Persona_7 Parte_1 relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza dei minori;
- dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà dei minori , d Per_1 Per_2 Per_3
- dispone l'obbligo di di corrispondere ad entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, la somma complessiva di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere ad la quota di metà delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie nell'interesse dei figli minori , d come da Protocollo del Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale del 20.09.2019;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Mira, alla via Valmarana n.3, a favore di Parte_1 già stabilita con la pronuncia di separazione;
- dispone che l'assegno unico per figli a carico e l'indennità di accompagnamento per il figlio Persona_7 sia percepito integralmente dalla madre,
[...] Parte_1
- autorizza a riprendere il cognome da nubile “ , con annotazione a margine dell'atto Parte_1 Per_4 di matrimonio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese per contributo unificato e di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Serena Pecin dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8210/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Pecin, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pianiga (VE), v. Friuli-Venezia Giulia n° 8;
RICORRENTE contro
(C.F. );Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sig.ri e a Bucarest Parte_2 Controparte_1
(Romania), il 27.09.2008;
2. confermare le condizioni di separazione con le seguenti modifiche: 1) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
a favore della madre, la Sig.ra 2) aumentare l'assegno di mantenimento disposto a favore Per_2 Per_3 Parte_1 della Sig.ra per i tre figli ed a carico del Sig. da € Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1
400,00= mensili ad € 900,00= mensili;
3. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Mira (VE), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge n°898/1970;
4. disporre ai sensi del combinato disposto dell'art. 383, comma III, del codice civile rumeno e dell'art. 19 del DPR 396/2000 Per_ di potere riprendere il suo cognome da nubile, ovvero e di annotarlo a margine dell'atto di matrimonio;
5. ordinare il reciproco consenso delle parti all'espatrio;
6. con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., che si chiede sin d'ora vengano distratte a favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria …”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “voglia dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni proposte dalla ricorrente”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.04.2024, chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in Bucarest (Romania) il 27.09.2008 ed esponeva che: dall'unione erano Controparte_1 nati i figli in data 11.07.2008, ed i gemelli ed in Persona_5 Persona_6 Persona_7 data 14.12.2012; con decreto n. 11009/2023 del 19.09.2023 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi prevedendo i) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento e fissazione della residenza presso la madre, ii) l'assegnazione della casa coniugale sita in Mira, alla via Valmarana
n. 3, alla madre, per ivi dimorare con la prole minore, iii) nonché l'obbligo del sig. di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile determinato in euro
400,00, oltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al
Tribunale; dopo l'omologa della separazione il padre, pur provvedendo al regolare pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, non aveva più visto i figli (se non occasionalmente) dal momento che si era trasferito a lavorare all'estero (Olanda), sebbene mantenendo ancora la residenza a Marghera (VE); ella si era Per_ sempre occupata della cura e gestione dei figli, anche con l'ausilio della nonna materna;
il figlio minore risultava affetto da un disturbo autistico e da incontinenza sfinterica che lo rendeva incapace di provvedere a sé stesso;
per tale condizione del figlio ella percepiva una pensione accompagnatoria pari a circa € 500,00 mensili;
alla luce della pressoché totale assenza del padre dalla vita dei figli vi erano i presupposti per addivenire ad una pronuncia di affidamento esclusivo dei minori alla madre;
che sussistevano altresì le condizioni per la previsione a carico della madre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno pari ad euro 900,00 (oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%). Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione del 10.10.2024, sentita la ricorrente personalmente, il giudice disponeva l'audizione dei minori e incombente per il quale veniva fissata udienza al 12.11.2024. Per_1 Per_2
A tale udienza venivano dunque sentiti i minori e il giudice, all'esito dell'ascolto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni, la quale si riportava al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, insistendo per le domande svolte. Il giudice tratteneva quindi la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica depositata in data 18.12.2024 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente che nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Ciò premesso, va innanzitutto affermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Risulta infatti provato dalla documentazione agli atti che i coniugi sono legalmente separati e che dalla data della pronuncia della separazione giudiziale sino alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata, non essendo mai stata ripresa la convivenza per quanto riferito ed allegato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle domande concernenti i figli minori , d va anzitutto disposto il loro Per_1 Per_2 Persona_7 affidamento super-esclusivo alla ricorrente.
Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo dei figli a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore dei minori (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni dei figli.
Per quel che qui rileva, vale osservare che la ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato: di non aver più alcun contatto con il sig. in quanto un mese dopo la separazione Controparte_1 giudiziale egli si era trasferito all'estero per motivi lavorativi;
che il padre è rientrato in Italia solo una volta nel corso del 2024 a Pasqua;
che in tale occasione lui ha rivisto soltanto il figlio più grande;
che è Per_1 stato a recarsi dal padre in autobus per vederlo;
che, inoltre, il padre aveva avvisato il figlio Per_1 Per_1 Per_ tramite messaggio che non si sarebbe recato a trovare i figli perché doveva andare a ballare in Per_2 discoteca;
che il padre è solito sentire i figli telefonicamente ma che spesso durante le telefonate risulta ubriaco, parla in rumeno dicendo anche parolacce;
che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento economico dei figli e che soltanto a seguito della pronuncia di separazione ha iniziato a corrispondere un assegno di mantenimento pur continuando a non provvedere al pagamento della quota parte delle spese straordinarie;
che la gestione dei figli è particolarmente complessa anche per le difficoltà di acquisire il consenso del padre nelle decisioni più rilevanti da assumere nel loro interesse.
Il totale disinteresse del resistente verso la famiglia è stato poi confermato dal figlio minore Persona_5 in sede di ascolto all'udienza del 12.11.2024. Quest'ultimo, in particolare, ha precisato quanto segue: “ho 16 Per_ anni, vivo da sempre con mia mamma, assieme a mia sorella a mio fratello e la nonna. Mia mamma si è lasciata Per_2 con mio papà quando io avevo circa 5/6 anni e da quel momento ho sempre vissuto solo con mia mamma. Non vedo mio papà, che attualmente si trova all'estero da circa 2 anni o anche di più. Prima che lui andasse a vivere all'estero (in Olanda), quando quindi ancora si trovava in Italia, lo vedevo raramente, circa una volta ogni tre settimane/mese. Da circa un mese e mezzo non sento nemmeno telefonicamente mio papà, mentre prima ci sentivamo al telefono circa ogni settimana, questo perché abbiamo litigato. Da quando mio papà vive all'estero l'ho visto di persona soltanto una volta quest'anno a Pasqua… sono andato io da lui a casa del suo amico presso cui viveva prima di trasferirsi in Olanda…”.
In linea con quanto riferito dal fratello maggiore, risultano le dichiarazioni di la quale ha affermato: Per_2
“Mia mamma assieme alla nonna si è sempre occupata di me e non mi ha fatto mancare niente… La mamma non parla con me e i miei fratelli di nostro papà. Non mi manca tanto il papà perché l'ho sempre visto poco”.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcuna ragione di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del resistente che non ha partecipato al giudizio, denotano da parte di quest'ultimo un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso i figli minori e le loro primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla ricorrente, inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) dei figli con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli minori (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita dei figli rendono di fatto impossibile, allo stato, una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto che gli incontri padre-figli avvengano sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà dei minori che non può essere disattesa per il grado di maturità dimostrato in relazione alla loro età.
Quanto alle richieste relative ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, dei minori presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, considerata in particolare l'età del resistente e la sua capacità lavorativa che va presunta (in assenza di elementi contrari e considerato che la ricorrente ha dichiarato che il sig. ha sempre lavorato con continuità nel settore Controparte_1 dell'edilizia e che lavora tuttora in Olanda), ritiene il Collegio che debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00, a titolo di Per_ concorso al mantenimento dei minori , d (euro 200,00 a figlio), oltre alla rivalutazione Per_1 Per_2 annuale ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale. Vanno inoltre confermate, così come richiesto dalla parte ricorrente, le statuizioni già pronunciate in sede di separazione dei coniugi relativamente: i) all' integrale devoluzione dell'assegno unico per figli a carico in favore della madre alla quale va riconosciuto altresì il diritto di percepire interamente l'indennità di Per accompagnamento per il figlio;
ii) alla assegnazione alla predetta della casa coniugale sita in Mira, alla via
Valmarana n. 3.
Va infine autorizzata la sig.ra ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000 e dell'art. 383 del codice Parte_1 civile rumeno (disposizione che trova applicazione sulla scorta delle norme internazionali di diritto privato in quanto legge nazionale comune dei coniugi) a riassumere il suo cognome da nubile “ , con annotazione Per_4
a margine dell'atto di matrimonio.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato complessità bassa
(scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 8210/2024 R.G. promossa da Pt_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e in data Parte_1 Controparte_1
27.09.2008 in Bucarest (Romania) il 27.09.2008, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di
Mira (VE) al n. 173, parte II, serie C, anno 2022;
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli ed Persona_5 Persona_9 [...] alla madre, alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse Persona_7 Parte_1 relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza dei minori;
- dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto, comunque, della volontà dei minori , d Per_1 Per_2 Per_3
- dispone l'obbligo di di corrispondere ad entro il quinto giorno di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, la somma complessiva di euro 600,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere ad la quota di metà delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie nell'interesse dei figli minori , d come da Protocollo del Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale del 20.09.2019;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Mira, alla via Valmarana n.3, a favore di Parte_1 già stabilita con la pronuncia di separazione;
- dispone che l'assegno unico per figli a carico e l'indennità di accompagnamento per il figlio Persona_7 sia percepito integralmente dalla madre,
[...] Parte_1
- autorizza a riprendere il cognome da nubile “ , con annotazione a margine dell'atto Parte_1 Per_4 di matrimonio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese per contributo unificato e di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Serena Pecin dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero