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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. 559/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco de Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. ), con gli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Silvia Parte_1 C.F._1
Cognigni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE contro
(C.F. ) – contumace- ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate il 31.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
lo scioglimento del matrimonio dal coniuge, con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Grottammare (AP), in data 26.05.2001, successivamente trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2001).
1 La parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati due figli, , in data 03.10.2002, e , in data Per_1 Per_2
20.12.2006;
- il Tribunale di Fermo con sentenza non definitiva n. 484/2019 del 25.07.2019, pubblicata in data 14.08.2019, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi,
- con sentenza n. 712/2023 del 21.09.2023, pubblicata in data 27.09.2023, l'intestato Tribunale, oltre ad affidare il minore ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso Per_2
la madre, aveva regolamentato il diritto di visita tra il minore ed il padre, assegnato la casa coniugale ad e posto in capo a la corresponsione della somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre il pagamento delle spese straordinarie relative alla prole, nella misura del 50%.
- la comunione morale e materiale tra i coniugi era irrimediabilmente venuta meno;
- le condizioni economiche della ricorrente erano rimaste invariate rispetto alla pronuncia della separazione. Al riguardo, rappresentava di percepire mensilmente la somma pari Parte_1 all'incirca di € 900,00, quale cameriera, con contratto parte-time, presso l'hotel “Europa” di
Cupra Marittima.
Con riferimento alle proprie sostanze patrimoniali, la ricorrente dava atto di disporre di un'automobile, a sé intestata;
di un'immobile, condotto in locazione, dal quale ritraeva un canone mensile di € 200,00 e della casa coniugale, in comproprietà con il coniuge;
- risultava gravata di due finanziamenti: uno di importo pari ad € 110.000,00, Parte_1 acceso nel 2009 per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, l'altro, per la somma di 40.000,00, richiesto dalla ricorrente nell'anno 2010, nell'intento di sostenere economicamente il resistente nella sua iniziativa lavorativa legata alla pesca;
- la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, era nella Per_3
ricerca di un impiego, avendo da poco abbondonato gli studi universitari. Quanto a Per_4
di anni 17, lo stesso frequentava il quarto anno dell'Istituto d'Istruzione Superiore
[...]
“Fazzini-Mercantini” di Grottammare;
- con riguardo ai rapporti tra il padre e i figli, rappresentava che era solito Persona_5 Per_2
incontrarlo più volte in settimana, mentre non vi aveva più contatti dal 2019; Per_3
- viveva in un appartamento sito in Grottammare e svolgeva, con regolarità, Controparte_1 un'attività lavorativa;
2 - chiedeva, in ordine alla prole, di recepire le condizioni stabilite in sede di Parte_1
separazione.
La ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“chiede che codesto Tribunale Ordinario di Fermo, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto a Grottammare in data
26.05.2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici alle seguenti
c o n d i z i o n i
1) assegnare a la casa coniugale, sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord Parte_1
n. 23, piano T, descritta al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 4, particella 339, sub 3 e
4, cat A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 130 mq, rendita € 406,71, di proprietà per ½ di e per ½ di;
Parte_1 Controparte_1
2) affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento presso la madre;
3) la figlia continuerà ad abitare con la madre presso la casa coniugale;
Per_1
4) disporre che il padre possa vedere e avere con sé il figlio due pomeriggi alla Per_2 settimana da concordare tra le parti, dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 (nelle giornate di martedì e giovedì in assenza di accordo delle parti) e per due fine settimana al mese alternati, dall'uscita della scuola del sabato fino alle 21,00 della domenica;
potrà inoltre tenere con sé il figlio per sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 7 gennaio, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendendo in tale periodo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e per giorni 15, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra le parti;
5) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il Controparte_1 versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma complessiva di € 400,00 Parte_1
(€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali regolamentate dal Protocollo attualmente vigente per il Tribunale di Fermo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. S.J.”
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
3 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.11.2024 il Giudice Istruttore dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale delle parti.
Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a ne veniva dichiarata la Controparte_1
sua contumacia.
Omessi i provvedimenti temporanei ed urgenti invero non richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, all'udienza del 03.04.2025, la decisione veniva riservata al Collegio.
***
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta in atti è stato rilevato che le parti sono legalmente separate in virtù della sentenza non definitiva n. 484/2019 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 14.08.2019 e passata in giudicato stante l'assenza di impugnazioni (cfr. certificato passaggio in giudicato, in atti).
Inoltre, è da evidenziarsi non solo che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, ma anche che tale situazione si sia protratta dal momento della separazione e che quindi non sia possibile, dato il tempo trascorso, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Pertanto, stante i presupposti di cui alla legge 1.12.1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Domanda di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti del figlio Per_2
Stante l'intervenuta maggiore età del figlio più piccolo della coppia, alcuna pronuncia Persona_4
deve essere adottata in tal senso dal Tribunale.
Contributo al mantenimento della prole
Al riguardo, è bene precisare che l'art. 316 bis c.c. pone a carico di entrambi i genitori il dovere di assolvere agli obblighi nei confronti dei figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il diritto al riconoscimento del suddetto emolumento da parte della prole perdura, infatti, oltre la maggiore età, qualora questa non sia in gradi di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita o (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre
4 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio
2003, n. 2147).
Sul punto, deve rilevarsi che di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che:
"la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L'avanzare dell'età concorre a conformare
l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante" (cfr. Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ. 12952/2016).
Nel caso in esame, con riguardo a la non autosufficienza dello stesso deve desumersi, Persona_4
già in via presuntiva, proprio in virtù della circostanza che il ragazzo ha da poco raggiunto la maggiore età.
Quanto a di anni 22, la parte ricorrente, nel fondare la domanda tesa al contributo al Persona_6 mantenimento in favore della figlia, ha esposto che quest'ultima ha da poco interrotto gli studi universitari ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa.
Ebbene, tenuto conto della giovane età della ragazza, dell'invariata situazione patrimoniale e reddituale delle parti, dell'esiguità del tempo trascorso tra la data di instaurazione del presente giudizio di divorzio (24.04.2024) e la data di pubblicazione della sentenza di separazione
5 (27.09.2023), con la quale il Tribunale di Fermo, riconoscendo la non autosufficienza economica della ragazza (circostanza questa, peraltro, non contestata dal padre regolarmente costituito in tal sede) ha posto in capo all'odierno resistente un contributo per il mantenimento di entrambi i figli, il
Collegio ritiene equo confermare la somma mensile di € 400,00 a carico di a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, da corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Viene posto a carico del padre anche l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla “Conferenza distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia” in Ancona il
10.07.2024.
Domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, è bene rammentare che il godimento dato della stessa, a seguito della separazione e/ o divorzio dei genitori - anche se non uniti in matrimonio- , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito prioritariamente tenendo conto dell'interesse dei minori, o dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, al fine di garantire loro la conservazione dell' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Da quanto detto se ne deduce che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori e/o convivente con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole. In assenza di prole da tutelare, viene meno il potere del Tribunale, adito in sede di separazione o divorzio, di disporre l'assegnazione dell'immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà.
Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente, dando atto della permanenza nell'immobile di e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha chiesto Per_1 Persona_4
l'assegnazione in suo favore, della casa coniugale sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord n. 23, piano T.
In applicazione del principio di cui sopra, il Collegio, tenuto conto della stabile convivenza dei figli maggiorenni con la madre, assegna a quest'ultima l'abitazione familiare.
Domanda relativa alle spese di lite
6 Le ragioni della decisione e la sostanziale mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace, costituiscono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Grottammare (AP) in data 26.05.2001; Controparte_1
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del Comune di
Grottammare – Atto n. 12 2001 – Parte II - serie C – Anno 2001;
- PONE a carico di la somma complessiva di € 400,00 (€ 200, 00 per ciascun Controparte_1
figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da corrispondere mensilmente ad entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord n. 23, piano T alla parte ricorrente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. 559/2024 R.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco de Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. ), con gli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Silvia Parte_1 C.F._1
Cognigni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE contro
(C.F. ) – contumace- ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate il 31.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
lo scioglimento del matrimonio dal coniuge, con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Grottammare (AP), in data 26.05.2001, successivamente trascritto nel Registro degli atti di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2001).
1 La parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati due figli, , in data 03.10.2002, e , in data Per_1 Per_2
20.12.2006;
- il Tribunale di Fermo con sentenza non definitiva n. 484/2019 del 25.07.2019, pubblicata in data 14.08.2019, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi,
- con sentenza n. 712/2023 del 21.09.2023, pubblicata in data 27.09.2023, l'intestato Tribunale, oltre ad affidare il minore ad entrambi i genitori, collocandolo prevalentemente presso Per_2
la madre, aveva regolamentato il diritto di visita tra il minore ed il padre, assegnato la casa coniugale ad e posto in capo a la corresponsione della somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre il pagamento delle spese straordinarie relative alla prole, nella misura del 50%.
- la comunione morale e materiale tra i coniugi era irrimediabilmente venuta meno;
- le condizioni economiche della ricorrente erano rimaste invariate rispetto alla pronuncia della separazione. Al riguardo, rappresentava di percepire mensilmente la somma pari Parte_1 all'incirca di € 900,00, quale cameriera, con contratto parte-time, presso l'hotel “Europa” di
Cupra Marittima.
Con riferimento alle proprie sostanze patrimoniali, la ricorrente dava atto di disporre di un'automobile, a sé intestata;
di un'immobile, condotto in locazione, dal quale ritraeva un canone mensile di € 200,00 e della casa coniugale, in comproprietà con il coniuge;
- risultava gravata di due finanziamenti: uno di importo pari ad € 110.000,00, Parte_1 acceso nel 2009 per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, l'altro, per la somma di 40.000,00, richiesto dalla ricorrente nell'anno 2010, nell'intento di sostenere economicamente il resistente nella sua iniziativa lavorativa legata alla pesca;
- la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, era nella Per_3
ricerca di un impiego, avendo da poco abbondonato gli studi universitari. Quanto a Per_4
di anni 17, lo stesso frequentava il quarto anno dell'Istituto d'Istruzione Superiore
[...]
“Fazzini-Mercantini” di Grottammare;
- con riguardo ai rapporti tra il padre e i figli, rappresentava che era solito Persona_5 Per_2
incontrarlo più volte in settimana, mentre non vi aveva più contatti dal 2019; Per_3
- viveva in un appartamento sito in Grottammare e svolgeva, con regolarità, Controparte_1 un'attività lavorativa;
2 - chiedeva, in ordine alla prole, di recepire le condizioni stabilite in sede di Parte_1
separazione.
La ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“chiede che codesto Tribunale Ordinario di Fermo, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto a Grottammare in data
26.05.2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici alle seguenti
c o n d i z i o n i
1) assegnare a la casa coniugale, sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord Parte_1
n. 23, piano T, descritta al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 4, particella 339, sub 3 e
4, cat A/2, classe 4, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 130 mq, rendita € 406,71, di proprietà per ½ di e per ½ di;
Parte_1 Controparte_1
2) affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento presso la madre;
3) la figlia continuerà ad abitare con la madre presso la casa coniugale;
Per_1
4) disporre che il padre possa vedere e avere con sé il figlio due pomeriggi alla Per_2 settimana da concordare tra le parti, dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 (nelle giornate di martedì e giovedì in assenza di accordo delle parti) e per due fine settimana al mese alternati, dall'uscita della scuola del sabato fino alle 21,00 della domenica;
potrà inoltre tenere con sé il figlio per sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 7 gennaio, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendendo in tale periodo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e per giorni 15, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra le parti;
5) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il Controparte_1 versamento a , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma complessiva di € 400,00 Parte_1
(€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali regolamentate dal Protocollo attualmente vigente per il Tribunale di Fermo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. S.J.”
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
3 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.11.2024 il Giudice Istruttore dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale delle parti.
Rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a ne veniva dichiarata la Controparte_1
sua contumacia.
Omessi i provvedimenti temporanei ed urgenti invero non richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, all'udienza del 03.04.2025, la decisione veniva riservata al Collegio.
***
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta in atti è stato rilevato che le parti sono legalmente separate in virtù della sentenza non definitiva n. 484/2019 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 14.08.2019 e passata in giudicato stante l'assenza di impugnazioni (cfr. certificato passaggio in giudicato, in atti).
Inoltre, è da evidenziarsi non solo che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, ma anche che tale situazione si sia protratta dal momento della separazione e che quindi non sia possibile, dato il tempo trascorso, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Pertanto, stante i presupposti di cui alla legge 1.12.1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Domanda di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti del figlio Per_2
Stante l'intervenuta maggiore età del figlio più piccolo della coppia, alcuna pronuncia Persona_4
deve essere adottata in tal senso dal Tribunale.
Contributo al mantenimento della prole
Al riguardo, è bene precisare che l'art. 316 bis c.c. pone a carico di entrambi i genitori il dovere di assolvere agli obblighi nei confronti dei figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il diritto al riconoscimento del suddetto emolumento da parte della prole perdura, infatti, oltre la maggiore età, qualora questa non sia in gradi di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita o (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre
4 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio
2003, n. 2147).
Sul punto, deve rilevarsi che di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che:
"la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L'avanzare dell'età concorre a conformare
l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante" (cfr. Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ. 12952/2016).
Nel caso in esame, con riguardo a la non autosufficienza dello stesso deve desumersi, Persona_4
già in via presuntiva, proprio in virtù della circostanza che il ragazzo ha da poco raggiunto la maggiore età.
Quanto a di anni 22, la parte ricorrente, nel fondare la domanda tesa al contributo al Persona_6 mantenimento in favore della figlia, ha esposto che quest'ultima ha da poco interrotto gli studi universitari ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa.
Ebbene, tenuto conto della giovane età della ragazza, dell'invariata situazione patrimoniale e reddituale delle parti, dell'esiguità del tempo trascorso tra la data di instaurazione del presente giudizio di divorzio (24.04.2024) e la data di pubblicazione della sentenza di separazione
5 (27.09.2023), con la quale il Tribunale di Fermo, riconoscendo la non autosufficienza economica della ragazza (circostanza questa, peraltro, non contestata dal padre regolarmente costituito in tal sede) ha posto in capo all'odierno resistente un contributo per il mantenimento di entrambi i figli, il
Collegio ritiene equo confermare la somma mensile di € 400,00 a carico di a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, da corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Viene posto a carico del padre anche l'obbligo di contribuzione, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla “Conferenza distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia” in Ancona il
10.07.2024.
Domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale
Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, è bene rammentare che il godimento dato della stessa, a seguito della separazione e/ o divorzio dei genitori - anche se non uniti in matrimonio- , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito prioritariamente tenendo conto dell'interesse dei minori, o dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, al fine di garantire loro la conservazione dell' habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Da quanto detto se ne deduce che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori e/o convivente con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole. In assenza di prole da tutelare, viene meno il potere del Tribunale, adito in sede di separazione o divorzio, di disporre l'assegnazione dell'immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà.
Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente, dando atto della permanenza nell'immobile di e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha chiesto Per_1 Persona_4
l'assegnazione in suo favore, della casa coniugale sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord n. 23, piano T.
In applicazione del principio di cui sopra, il Collegio, tenuto conto della stabile convivenza dei figli maggiorenni con la madre, assegna a quest'ultima l'abitazione familiare.
Domanda relativa alle spese di lite
6 Le ragioni della decisione e la sostanziale mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace, costituiscono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Grottammare (AP) in data 26.05.2001; Controparte_1
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del Comune di
Grottammare – Atto n. 12 2001 – Parte II - serie C – Anno 2001;
- PONE a carico di la somma complessiva di € 400,00 (€ 200, 00 per ciascun Controparte_1
figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da corrispondere mensilmente ad entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in Cupra Marittima, Via Adriatica Nord n. 23, piano T alla parte ricorrente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
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