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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Simonetti, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione;
attore
E rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Baccarini, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fratarcangeli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito il 29.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e l'Arch. per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Controparte_2 in persona del l.r. in solido con l'Arch. progettista e DL, per il Controparte_1
1 danno subito da parte attrice inerente il crollo del fabbricato in corso dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento
- Indi e per l'effetto, accertato e dichiarato il grave inadempimento ai rispettivi contratti, dichiarare risolti i contratti stipulati con la e con l'Arch. CP_2 CP_1 per la loro esclusiva e diretta responsabilità per il crollo dell'edificio in corso di costruzione e la conseguente mancata realizzazione dell'opera appaltata
- Indi e per l'effetto condannare in solido la in persona del l.r. e Controparte_2
l'Arch. a risarcire il danno patito dal Dott. nella Controparte_1 Parte_1
misura complessiva di € 349.500,00, come specificato in narrativa o in quella che risulterà di giustizia, all'esito di una espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dal di del fatto al soddisfo”.
A sostegno di tali domande esponeva che:
- nella primavera del 2015 aveva affidato all'Arch. la progettazione Controparte_1
e la direzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di sua proprietà sito in Alatri, Via del Giardino n. 2, appaltando le opere alla ditta
[...]
al prezzo di € 184.000,00, concordato mediante sottoscrizione di CP_2
preventivo dell'impresa;
- i lavori, oggetto di regolari DIA ed iniziati il 1° giugno 2015, erano proseguiti fino al
20.1.2016 con la realizzazione di vari interventi, per un valore di € 88.014,00, allorquando, in corso d'opera, si era verificato il crollo dell'edificio;
- all'epoca erano stati già corrisposti € 94.120,00 all'appaltatrice ed € 8.600,00 al D.L.;
- entrambi, immediatamente dopo l'evento, si erano impegnati a ripristinare a proprie spese lo stato dell'immobile “ante” crollo, manifestando la volontà di proseguire, ciascuno per il proprio ruolo, i lavori appaltati, “naturalmente con le necessarie modifiche ed integrazioni dovute al crollo”;
- l'Arch. aveva quindi chiesto ed ottenuto dal Comune di Alatri una DIA per CP_1 variante in corso d'opera, necessaria per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato crollato, mentre la aveva dato inizio ai lavori di Controparte_2 rifacimento nell'aprile 2016, supportata dal D.L.;
- dopo la prima fase della ricostruzione del fabbricato crollato l'Arch. era CP_1
tuttavia venuto meno ai propri impegni cessando di recarsi in cantiere e costringendo così l'attore a comunicargli la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- nel corso dei lavori di ricostruzione, nominato il nuovo D.L., era stato raggiunto un accordo con la riguardo al completamento dell'opera appaltata, Controparte_2
2 accordo prevedente “lavori per € 103.641,00 ai prezzi di cui al contratto originario, con il decurtamento da tale importo della somma di € 30.000,00 che la CP_2 riconosceva al committente a titolo di risarcimento del danno”;
- anche la ditta appaltatrice, tuttavia, aveva progressivamente disatteso gli impegni, pretendendo per procedere oltre “la consegna dell'elenco specifico e dettagliato dei lavori da ultimare”, richiesta cui l'attore aveva acconsentito, nonché una “revisione dei prezzi”, viceversa ingiustificata, essendo l'opera crollata per responsabilità congiunta dell'impresa e del progettista-D.L. ed essendo perciò i ritardi ed i rincari dei lavori imputabili solo a questi ultimi;
CP_
- in conseguenza il aveva comunicato la risoluzione del contratto anche alla Pt_1
, in data 14.4.2017, e, vista l'urgenza di affidare a terzi il completamento
[...] dell'abitazione, aveva promosso procedimento di a.t.p. per la verifica delle cause del crollo, dei lavori effettuati e di quelli mancanti, nonché del prezzo necessario per l'ultimazione delle opere;
- con relazione depositata il 30.3.2018 il CTU incaricato nel suddetto procedimento aveva indicato le cause del crollo nella “non adeguata resistenza delle strutture murarie in rapporto ai carichi insistenti sulle stesse con collasso della muratura nel corso dei lavori, probabilmente per l'entità dei carichi insistenti in quella fase esecutiva”; aveva accertato l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori relativi al tetto dell'immobile; aveva stimato in € 106.000,00 il costo dei lavori occorrenti a completare l'opera (escluso il rifacimento del tetto), prevedendone la durata in 12 mesi;
aveva quantificato infine in € 51.950,00 il valore delle opere realizzate dalla
[...]
Controparte_2
Ciò rilevato in punto di fatto, l'attore deduceva in diritto la responsabilità dei convenuti per il crollo dell'edificio avvenuto nel corso dei lavori e, “premesso che solo una parte dell'edificio crollato è stata riedificata”, il diritto ad essere ristorato dei danni residui, con il riconoscimento delle somme necessarie ad eseguire i lavori di completamento (quand'anche in ipotesi comportanti maggiori oneri), mancando
“numerose lavorazioni sia per completare la ricostruzione, sia per completare il contratto”; indicava, quindi, in € 220.000,00 l'importo complessivamente occorrente, come media delle offerte ricevute da altre ditte;
sosteneva, inoltre, di avere diritto ad ulteriori € 37.000,00 per la spesa essenziale al rifacimento del tetto (ricostruito dalla ma affetto da vizi) e ad € 2.500,00 quale spesa da sostenere per lo Controparte_2
smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata;
deduceva, infine, il diritto ad essere
3 indennizzato, con la cifra di € 90.000,00, per la mancata fruizione dell'immobile e quindi per il ritardo nella consegna dell'abitazione.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande avanzate.
Con parziale coincidenza di difese gli stessi precisavano, anzitutto, che, contrariamente a quanto ex adverso rappresentato, in data 20.1.2016 non si era verificato il crollo dell'edificio ma il parziale cedimento di una muratura, posta al piano primo lato nord- est, e a tale evento, di portata limitata, era seguita la demolizione controllata e successiva ricostruzione dell'intero fabbricato (corpo centrale) con adeguamento alle norme sismiche vigenti (e ciò, secondo quanto sostenuto dalla convenuta
[...]
per scelta dello stesso attore, benché per sopperire all'inconveniente CP_2
sarebbe stato sufficiente procedere ad un intervento molto meno invasivo ed oneroso); che le cause del cedimento erano state solo ipotizzate, con ampi margini di incertezza, dal CTU nominato in sede di a.t.p., non potendosi escludere l'origine dell'evento da vizi occulti legati a deficienze costruttive localizzate della parete muraria;
che l'intervento di demolizione e ricostruzione (con realizzazione di scavo e fondazione, struttura in c.a., copertura e tamponature) era stato caratterizzato dall'anticipo di tutte le spese da parte del D.L. e della ditta appaltatrice (per circa € 90.000,00 oltre ai costi dell'attività professionale) pur senza alcun riconoscimento di responsabilità per l'evento, ed aveva portato alla creazione di una struttura più solida, di maggior superficie utile residenziale e di maggior valore economico rispetto alla precedente;
che non era stato definito alcun accordo tra le parti all'indomani dell'incidente.
La precisava inoltre che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto e Controparte_2
prima del cedimento della muratura, erano stati eseguiti, su richiesta del alcuni Pt_1
lavori diversi rispetto alla progettazione iniziale e lavori non oggetto di preventivo, che avevano comportato un aumento dei costi di realizzazione;
che alla data del 20.1.2016 in particolare “erano stati eseguiti dall'Impresa lavori per l'importo complessivo di circa € 117.916,00 oltre a quelli extra contrattuali richiesti ed accettati dal
Committente per almeno € 20.000,00”; che, dopo la realizzazione della nuova struttura in c.a., l'appaltatrice era stata costretta a sospendere le lavorazioni stante la mancata consegna di “un nuovo computo metrico per la determinazione dei lavori da effettuarsi” e di “nuovi acconti rispetto ai lavori eseguiti dell'importo di oltre €
200.000,00”, avendo fino a quel momento il committente versato la sola irrisoria cifra di € 14.190,00. Precisava ancora di essersi “sempre dichiarata disponibile a riprendere e terminare i lavori presso l'immobile sito in Alatri, dopo, però, la
4 redazione di un nuovo computo metrico e dopo aver concordato la somma per
l'esecuzione degli stessi, atteso che il datato preventivo non poteva rappresentare più il parametro di riferimento per quantificare le opere necessarie alla ultimazione dei lavori”, osservando al riguardo che “il rifacimento dell'intero edificio, anche a piano terra, e con una struttura in c.c.a. invece che in muratura, costituisce un qualcosa di sostanzialmente diverso e di ben altro valore economico rispetto ai lavori di cui al progetto iniziale ed, ovviamente, impossibile da realizzare al costo complessivo in precedenza concordato tra le parti”.
I convenuti obiettavano quindi che la pretesa di versamento di somme per lavori non più eseguiti per volontà dello stesso attore era del tutto ingiustificata e che, per altro verso, non vi era prova di un danno dal medesimo patito per il rallentamento nella realizzazione dell'opera, comunque a loro non imputabile alla luce del complessivo contegno tenuto e della disponibilità manifestata nell'occorso.
La aggiungeva ancora che gli eventuali vizi della copertura Controparte_2
avrebbero potuto essere eliminati, come anche accertato dal CTU, attraverso un rifacimento parziale e non totale del tetto.
Entrambi i convenuti rilevavano infine come fosse l'attore debitore di somme nei loro confronti ed in relazione a ciò avanzavano domande riconvenzionali di condanna,
l'Arch. per il pagamento della somma di € 25.881,30 a titolo di spettanze per CP_1
l'attività professionale svolta e la per il pagamento, anche ex art. Controparte_2
2041 c.c., della somma di € 216.126,00, oltre IVA se dovuta, così dettagliata: “1) €
117.916,00 per le opere eseguite, prima del parziale cedimento della muratura originaria, come da preventivo e progetto originario ed indicati nel precedente punto
1.1 lettera B;
2) € 20.000,00 per le opere eseguite extra preventivo richieste dal
Committente per il tramite del D.L., indicati nel precedente punto 1.1.1 lettera B;
3) €
92.400,00 per la totale demolizione e rifacimento del fabbricato (corpo centrale) come indicate nel precedente punto 1.2 lettera B. Il tutto detratta la somma versata di €
14.190,00 come da fattura n. 49 del 30.10.2015”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nella prima memoria depositata l'attore, ribadito che “le opere già realizzate dalla appaltatrice fino al momento del crollo erano pari ad € 88.014 e che quindi mancavano € 96.000,00 al completamento del contratto”, precisato che “a parziale ripristino delle lavorazioni crollate la appaltatrice ha realizzato opere per un valore di € 51.950,00”, indi affermato che “per completare i lavori dell'immobile previsti in contratto, invece di € 96.000,00 ne
5 occorrono alla attualità 220.000,00 (come da offerte ricevute da altre ditte) cui vanno detratti i lavori già eseguiti in ripristino parziale delle opere crollate pari ad €
51.950,00, e quindi in totale 178.050,00”, precisava la domanda, in punto di quantum debeatur, chiedendo la condanna solidale dei convenuti a corrispondere la somma di €
178.050,00 “quale differenza della spesa necessaria alla attualità per completare i lavori (220.000 - 51.950)” o, in subordine, la somma di € 106.260,00 indicata dal CTU nel procedimento di a.t.p., o, in via ancor più gradata, la somma risultante all'esito dell'istruttoria, nonché gli ulteriori importi di € 20.000,00 “per la mancata/ritardata fruizione dell'immobile”, € 37.000,00 “per ricostruire il tetto dell'edificio”, € 2.500,00
“per lo smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata”, così per un totale di €
237.550,00.
La causa veniva istruita con acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p. n. r.g.
2021/2017, acquisizione di chiarimenti dal CTU nominato nel suddetto procedimento, nuova consulenza tecnica d'ufficio, prove per interrogatorio formale e per testi;
quindi veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
Orbene, dagli atti di causa si ricava innanzitutto quanto segue.
È incontestato che l'attore affidò l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile alla mediante accettazione di un preventivo Controparte_2 redatto dall'impresa (doc. 1 allegato alla citazione), dell'importo totale di € 192.156,00 oltre IVA (rectius più elevato di € 1.100,00 a causa di alcuni errori di calcolo così come evidenziato nella relazione del CTU Ing. ), “scontato” ad € 184.000,00, Per_1
con un ribasso, dunque, del 4,9%.
Come si evince dall'esame del suddetto documento, i lavori in questione avevano ad oggetto: la demolizione di un corpo scala esterno, di un porticato, di un forno e di una rimessa;
l'esecuzione di una serie di opere in cemento armato per la costruzione di un casotto garage e di un nuovo porticato;
la demolizione e ricostruzione del tetto dell'abitazione e la realizzazione del tetto del casotto;
opere di muratura per tramezzi interni e per il casotto;
l'impermeabilizzazione del terrazzo;
la fornitura e posa di soglie, controtelai e copertine;
la rimozione della pavimentazione e del sottostante massetto e l'isolamento della pavimentazione al piano terra;
la realizzazione di una scala di accesso al piano primo;
lavori di impiantistica;
la spicconatura e ricostruzione degli intonaci interni ed esterni;
la posa delle pavimentazioni interne ed esterne, sia dell'abitazione che del casotto, e dei battiscopa;
il rivestimento di bagni e cucina;
opere di pittura;
opere di recinzione;
opere di impalcatura.
6 È parimenti incontestato che i lavori, dopo una parziale esecuzione, subirono un arresto in data 20.1.2016 per un evento descritto dall'attore come il “crollo dell'edificio” (pag. 1 citaz.) ma che, per quanto emerso dall'istruttoria (cfr. le dichiarazioni dei testi, la comunicazione di messa in sicurezza a firma dello stesso dell'1.2.2016 allegata al fascicolo di parte nonché le Parte_1 CP_1
consulenze tecniche in atti), consistette più esattamente in un parziale cedimento della struttura in muratura preesistente.
Si legge in particolare nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento di a.t.p. che
“il crollo di cui trattasi ha riguardato parte del corpo centrale originario a duplice elevazione…precisamente ha interessato parte della sua muratura posta a primo piano, al lato nord-est”.
Gli approfondimenti peritali disposti dapprima in sede di a.t.p. e poi rinnovati nel presente giudizio di merito hanno consentito di determinare e quantificare, secondo i prezzi contrattuali, le lavorazioni eseguite dalla fino alla data Controparte_2 dell'incidente.
In particolare, ponendo mente alla seconda e più dettagliata relazione di consulenza tecnica, emerge come l'impresa avesse eseguito opere previste nel preventivo iniziale per complessivi € 96.129,25 (indicate nel dettaglio a pag. 3, 4 e 5 dell'elaborato).
Ad esse vanno aggiunti i lavori extra preventivo di cui si è avuto sufficiente riscontro all'esito delle verifiche svolte dal CTU Ing. consistenti nell'interramento di tre Per_1
serbatori prefabbricati e nella realizzazione di cornicioni in c.a., opere valorizzate dal suddetto ausiliario, rispettivamente, in € 2.736,28 ed € 4.320,00, per un totale, così, di
€ 103.185,53 di lavori eseguiti dall'impresa.
Circa gli importi corrisposti dal committente, gli unici che risultano dagli atti di causa sono quelli che la ha riconosciuto come effettivamente versati, in Controparte_2
pagamento di propria fattura n. 49 del 30.10.2015, pari ad € 14.190,00.
Non è stata fornita dall'attore la prova di ulteriori versamenti, asseritamente eseguiti in contanti, prova che, viste le dimensioni dell'appalto, avrebbe dovuto essere data in via documentale.
A questo punto occorre considerare che, a seguito del “crollo”, l'andamento dell'appalto prese una direzione completamente diversa.
Infatti non si procedette all'esecuzione di lavori mirati alla riparazione del danno con ripristino dell'immobile nella situazione originaria, per poi proseguire con quanto previsto in contratto, ma l'intero corpo centrale a duplice elevazione in muratura
7 costituente l'abitazione fu demolito e ricostruito con strutture in conglomerato cementizio armato, previa presentazione di un progetto di variante con DIA del
15.3.2016. Nello specifico, furono eseguite le seguenti opere: demolizione totale del fabbricato in muratura, realizzazione di nuova struttura intelaiata in cemento armento gettato in opera completa di solai di laterocemento, copertura in legno completa di impermeabilizzazione e manto di tegole e tamponature in blocchi di laterizio (cfr. pag.
8 relazione CTU Ing. . Per_1
A tal proposito l'istruttoria orale ha confermato che fu una scelta concordata tra l'attore ed i convenuti quella di procedere in tal modo, anziché con soluzioni meno radicali quali un intervento di rinforzo/ripristino della sola muratura ceduta ovvero la demolizione e ricostruzione del solo primo piano (cfr. le dichiarazioni, su questo concordanti, dei testi e a Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
conferma di quanto riferito sul punto da e da Controparte_1 Testimone_4
legale rappresentante della nel corso dei rispettivi Controparte_2
interrogatori formali).
In sede di risposta alle osservazioni delle parti il CTU nominato in sede di a.t.p., Ing.
, ha chiarito come, effettivamente, non fosse una soluzione necessitata quella Per_2 di effettuare un intervento sull'intero corpo centrale del fabbricato (cfr. pag. 7 dell'elaborato di risposta alle osservazioni).
Resta il fatto che le parti decisero di seguire tale soluzione, probabilmente perché più sicura nell'ottica del committente.
Vi è tuttavia disaccordo in giudizio su chi dovesse sostenerne i costi, che, di fatto, come pure emerso dall'istruttoria, furono corrisposti dalla e Controparte_2
dallo stesso Direttore dei Lavori Arch. CP_1
Sul punto deve ritenersi maggiormente credibile quanto affermato dal secondo Pt_1 cui l'impresa ed il D.L. assunsero l'impegno di effettuare le suddette opere di demolizione e ricostruzione integrale a proprie spese.
Tra le dichiarazioni dei testi escussi al riguardo vanno giudicate maggiormente attendibili, invero, quelle di figlio di (attuale legale Testimone_3 Testimone_4 rappresentante della ed all'epoca figura di riferimento della Controparte_2
ditta sul cantiere), rispetto a quelle di e (rispettivamente Tes_1 Testimone_2
fratello e cugino di nonché, il primo, anche socio accomandante della Testimone_4
società convenuta).
8 Il suddetto teste, indicato dalla stessa riferendo circostanze Controparte_2
evidentemente contrarie agli interessi del genitore, ha ammesso di avere inteso, ascoltando i colloqui intervenuti sul posto tra questi, il e l'Arch. che i Pt_1 CP_1
lavori di demolizione e ricostruzione sarebbero rimasti a carico della “ditta del padre”, aggiungendo anche, quale ulteriore particolare atto a dare concretezza e veridicità al resoconto, il fatto che di ciò si parlò anche a casa con la madre (all'epoca legale rappresentante della società): “Ho sentito anche a casa mio padre parlare con mia madre e raccontarle l'accaduto, mamma era contraria a questa cosa perché eravamo già indebitati”. A tale ultimo proposito non è possibile argomentare che, avendo espresso la madre del teste contrarietà all'accollo delle spese (nell'ambito di un colloquio interno al nucleo familiare), l'intesa col fosse automaticamente venuta Pt_1
meno, tenuto conto che la ditta diede poi effettivamente inizio ai lavori senza comunicare al committente un diverso, effettivo intendimento del legale rappresentante della società, con ciò consolidando il suo ragionevole affidamento.
La deposizione del teste appare più genuina di quelle dei testi Testimone_3
e a detta dei quali, viceversa, il si sarebbe fatto Tes_1 Testimone_2 Pt_1
carico dei lavori di demolizione e rifacimento, anche tenuto conto di una serie di elementi presuntivi, sostanzialmente ricollegabili al comportamento delle parti, che vanno a sostegno della tesi esposta dall'attore.
Appare invero assai poco verosimile che la vantando già (a Controparte_2
proprio dire) un consistente credito per i lavori eseguiti fino alla data del “crollo”, nell'ordine di più di 100.000 euro, accettasse, altresì, di anticipare le spese di un intervento edilizio così importante, dando effettivamente seguito ai lavori, senza pretendere ulteriori versamenti da parte del committente (a maggior ragione se già
“indebitata”) e senza nemmeno esigere la formalizzazione per iscritto di un impegno al rimborso di questi.
Ancor più inverosimile ed inconsueto risulta, in un frangente del genere, l'anticipo di somme per pagare i lavori di demolizione e ricostruzione da parte di una figura professionale come quella del Direttore dei Lavori, addirittura per “20 o 30 mila euro su un totale di 80-90 mila grossomodo” (come da dichiarazioni del in CP_1
interrogatorio formale).
Oltremodo significativo è poi che nemmeno nell'odierna sede giudiziale il CP_1
abbia fatto richiesta di restituzione della cifra versata, piuttosto valorizzando nella propria comparsa di costituzione e risposta il concetto di già avvenuta restitutio in
9 integrum del bene danneggiato a favore dell'attore, grazie all'opera di ricostruzione compiuta anche con la sua contribuzione economica.
È molto più plausibile in definitiva ritenere che i convenuti avessero effettivamente accettato di farsi carico della soluzione di integrale ripristino, sia pure richiesta dal e comportante un aumento di valore del fabbricato, siccome ricostruito con Pt_1
tecniche e materiali più moderni.
Ciò detto, ne consegue che non possono essere addebitate all'attore, come separata posta, le spese di demolizione e ricostruzione.
D'altro canto, le considerazioni sulle più probabili cause del cedimento svolte dai CTU incaricati portano a ravvisare la responsabilità per l'evento dannoso tanto dell'impresa appaltatrice quanto del progettista-direttore dei lavori, per non avere adeguatamente valutato, come era nelle loro competenze tecniche, la scarsa resistenza alle sollecitazioni meccaniche delle preesistenti strutture portanti, tenuto conto della tipologia di elementi componenti le stesse.
Quand'anche si volesse parlare di deficienza costruttiva originaria, il CTU Ing. Per_1 ha precisato in proposito che “si deve riconoscere come la circostanza sopra descritta fosse rilevabile durante il corso dei lavori o durante la fase progettuale tramite sondaggi localizzati”.
Oltretutto il medesimo CTU, nella risposta alle osservazioni delle parti, ha specificato come all'epoca del cedimento fossero già intervenute varianti al progetto originario, in particolare con SCIA del 10.6.2015, relative alla realizzazione di una più estesa copertura ed all'aggiunta di un cornicione a sbalzo in c.a. lungo l'intero perimetro del fabbricato, tali da comportare “un aumento dei carichi in testa alle pareti e una ridistribuzione delle sollecitazioni per effetto del nuovo schema strutturale globale”.
Ciò induce tra l'altro a ritenere che dopo il cedimento della muratura non fosse comunque prudente procedere con un intervento localizzato ma che fosse quantomeno necessario ricostruire il piano interessato.
Con le operazioni di ricostruzione oggetto della seconda variante l'opera appaltata subì ulteriori sostanziali modifiche “sia in termini dimensionali sia in termini di tipologia delle lavorazioni” (pag. 6 risp. osserv. c.t.u. Ing. ), come meglio specificato Per_1
nella seconda relazione di consulenza, necessitando perciò il completamento dei lavori di alcuni adattamenti.
La mancata ultimazione delle opere non è, però, imputabile ai convenuti.
10 Dall'istruttoria è emerso, sostanzialmente, come committente e appaltatore non trovarono l'accordo sulla ripresa dei lavori dopo l'intervento di cui si è detto.
Dalle dichiarazioni del teste di parte attrice Ing. (D.L. subentrato al Testimone_5
non può ricavarsi altro che la conferma di alcuni contatti tra il e CP_1 Pt_1
finalizzati alla ricerca di una intesa, considerato il mutato scenario Testimone_4
determinato dal “crollo” e dalle successive modifiche operate sul cantiere, con il raggiungimento solo di una “ipotesi di accordo” che avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto ma che poi non ebbe consacrazione perché non reputata conveniente dalla Controparte_2
È da evidenziare che tale ipotesi di accordo, elaborata a partire da un computo effettuato dal nuovo D.L. scelto dall'attore, prevedeva il riconoscimento in favore dell'impresa di cifre inferiori a quelle quantificate dal CTU Ing. sulla base del Per_1
preventivo in atti, sia per le opere eseguite che per le opere da eseguire (considerate, per queste ultime, le modifiche progettuali effettuate con la seconda variante), pur prescindendo dal prospettato scomputo della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore del Pt_1
Pertanto non può ritenersi ingiustificato il rifiuto della ditta di addivenire al completamento dell'appalto alle condizioni rappresentate.
In ragione di tutto quanto sopra osservato, devono ritenersi non integrati i presupposti per la declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti conclusi dall'attore con i convenuti.
Invero, l'unica inadempienza attribuibile all'appaltatore ed al progettista-direttore dei lavori attiene alle circostanze in cui si verificava il cedimento di una porzione della muratura dell'edificio.
Ma si è visto che, dopo tale evento, le parti concordarono un intervento risolutivo del problema, di integrale ricostruzione del corpo centrale del fabbricato, comportante anche vantaggi per l'attore sebbene implicante, ovviamente, un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera, intervento di cui la e l'Arch. Controparte_2
si fecero carico e che portarono sostanzialmente a compimento. CP_1
La valutazione della condotta successiva all'evento dannoso tenuta dai convenuti porta dunque ad escludere la gravità dell'inadempimento.
La conclusione non cambia pur a tenere conto dei vizi al tetto dell'abitazione, in quanto, a seguito di approfondimento peritale, si è appurato che per porre rimedio al problema di eccessiva inflessione dei travicelli riscontrato dal CTU è sufficiente
11 intervenire con una spesa di € 7.876,25, secondo la “soluzione alternativa A” indicata nell'integrazione di consulenza, e dunque con una cifra che, rispetto ai valori complessivi dell'appalto, non risulta particolarmente significativa, pur dovendo ovviamente essere tenuta in debito conto nella determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Vanno respinte, infine, anche le domande risarcitorie avanzate dall'attore.
È da escludere, in primis, un danno da mancata/ritardata fruizione dell'immobile (per vero nemmeno compiutamente dettagliato con l'allegazione degli specifici termini pattuiti per la consegna dell'opera), una volta riconosciuto l'accordo per la modifica sostanziale delle caratteristiche dell'edificio.
La domanda di risarcimento relativa ai costi di completamento dell'abitazione, oltre a non essere suscettibile di apprezzamento per quanto poc'anzi evidenziato circa le ragioni della mancata prosecuzione dei rapporti tra le parti, si fonda su presupposti non chiari e/o indimostrati, dal momento che non è in atti alcuno dei preventivi da cui ricavare una media di € 220.000,00 per il completamento delle opere. Nonostante ciò che è stato dichiarato in proposito dal teste , una simile stima è, obiettivamente, Tes_5 poco in linea con quanto l'impresa si era impegnata a realizzare ed aveva già realizzato in loco, oltre che con gli stessi valori indicati dal CTU per le opere mancanti (€
109.740,48), lasciando supporre la programmazione di lavori non esattamente coincidenti.
A ciò si aggiunga che l'eventuale danno potrebbe corrispondere, semmai, non all'intero prezzo dei lavori di completamento non eseguiti dalla ditta ma al maggior prezzo di un nuovo appalto relativo agli stessi, per la verifica del quale sarebbe stato necessario produrre il computo metrico estimativo elaborato dal nuovo professionista incaricato e le offerte in dettaglio ricevute dalle altre imprese.
Infine il CTU Ing. ha escluso che vi siano costi ancora da sostenere per lo Per_1
smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata.
In conclusione, perciò, va riconosciuto il diritto della ad Controparte_2
ottenere il pagamento di una cifra determinata come segue:
€ 103.185,53 quale importo dei lavori eseguiti ante crollo;
- € 1.980,00 quale valore delle tramezzature interne assenti dopo la ricostruzione;
- € 14.190,00 quale importo già versato in pagamento dall'attore;
- € 7.876,25 quale costo dei lavori necessari ad eliminare i vizi da cui è affetta la copertura dell'immobile;
12 e così un definitivo importo pari ad € 79.139,28, oltre IVA se dovuta.
Va parimenti riconosciuto il diritto dell'Arch. ad ottenere il pagamento delle CP_1
proprie spettanze professionali.
Essendo stata risolta la problematica del cedimento anche grazie alle iniziative assunte dal suddetto professionista, nulla giustifica il mancato saldo della parcella presentata, dell'importo di € 25.881,30, che si riferisce a prestazioni effettivamente svolte e che risulta comprendere una sola variante (non anche quella necessitata dai lavori di demolizione e ricostruzione).
Non v'è, per altro verso, alcuna evidenza di un errore di progettazione alla base della prima variante presentata, così come sommariamente dedotto dall'attore nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Per quanto riguarda le somme già percepite dal anche in questo caso non vi CP_1
è prova di ulteriori versamenti effettuati oltre a quello di € 2.500,00 riconosciuto dal suddetto convenuto in sede di interrogatorio formale.
Sicché il va condannato a corrispondere la differenza di € 23.381,30. Pt_1
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto, da un lato, degli importi riconosciuti a favore di ciascuna parte convenuta in rapporto ai limiti degli scaglioni applicabili e, dall'altro, dell'entità delle difese rispettivamente svolte.
Le spese di CTU possono invece essere ripartite in misura uguale tra le parti, avuto riguardo agli esiti degli accertamenti peritali non interamente favorevoli all'una o all'altra di esse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, condanna a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_2
79.139,28, oltre IVA se dovuta, e a la somma di € 23.381,30, Controparte_1
importi entrambi da maggiorare con interessi legali dalle domande al saldo;
3) condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida, a titolo Parte_1 di compensi, in € 8.000,00 in favore della e in € 5.000,00 in Controparte_3
13 favore di oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_1
CPA e IVA come per legge.
4) compensa tra le parti le spese di CTU.
Così deciso in Frosinone, il 9.7.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Simonetti, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di citazione;
attore
E rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Baccarini, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fratarcangeli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito il 29.10.2018 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e l'Arch. per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Controparte_2 in persona del l.r. in solido con l'Arch. progettista e DL, per il Controparte_1
1 danno subito da parte attrice inerente il crollo del fabbricato in corso dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento
- Indi e per l'effetto, accertato e dichiarato il grave inadempimento ai rispettivi contratti, dichiarare risolti i contratti stipulati con la e con l'Arch. CP_2 CP_1 per la loro esclusiva e diretta responsabilità per il crollo dell'edificio in corso di costruzione e la conseguente mancata realizzazione dell'opera appaltata
- Indi e per l'effetto condannare in solido la in persona del l.r. e Controparte_2
l'Arch. a risarcire il danno patito dal Dott. nella Controparte_1 Parte_1
misura complessiva di € 349.500,00, come specificato in narrativa o in quella che risulterà di giustizia, all'esito di una espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dal di del fatto al soddisfo”.
A sostegno di tali domande esponeva che:
- nella primavera del 2015 aveva affidato all'Arch. la progettazione Controparte_1
e la direzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di sua proprietà sito in Alatri, Via del Giardino n. 2, appaltando le opere alla ditta
[...]
al prezzo di € 184.000,00, concordato mediante sottoscrizione di CP_2
preventivo dell'impresa;
- i lavori, oggetto di regolari DIA ed iniziati il 1° giugno 2015, erano proseguiti fino al
20.1.2016 con la realizzazione di vari interventi, per un valore di € 88.014,00, allorquando, in corso d'opera, si era verificato il crollo dell'edificio;
- all'epoca erano stati già corrisposti € 94.120,00 all'appaltatrice ed € 8.600,00 al D.L.;
- entrambi, immediatamente dopo l'evento, si erano impegnati a ripristinare a proprie spese lo stato dell'immobile “ante” crollo, manifestando la volontà di proseguire, ciascuno per il proprio ruolo, i lavori appaltati, “naturalmente con le necessarie modifiche ed integrazioni dovute al crollo”;
- l'Arch. aveva quindi chiesto ed ottenuto dal Comune di Alatri una DIA per CP_1 variante in corso d'opera, necessaria per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato crollato, mentre la aveva dato inizio ai lavori di Controparte_2 rifacimento nell'aprile 2016, supportata dal D.L.;
- dopo la prima fase della ricostruzione del fabbricato crollato l'Arch. era CP_1
tuttavia venuto meno ai propri impegni cessando di recarsi in cantiere e costringendo così l'attore a comunicargli la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- nel corso dei lavori di ricostruzione, nominato il nuovo D.L., era stato raggiunto un accordo con la riguardo al completamento dell'opera appaltata, Controparte_2
2 accordo prevedente “lavori per € 103.641,00 ai prezzi di cui al contratto originario, con il decurtamento da tale importo della somma di € 30.000,00 che la CP_2 riconosceva al committente a titolo di risarcimento del danno”;
- anche la ditta appaltatrice, tuttavia, aveva progressivamente disatteso gli impegni, pretendendo per procedere oltre “la consegna dell'elenco specifico e dettagliato dei lavori da ultimare”, richiesta cui l'attore aveva acconsentito, nonché una “revisione dei prezzi”, viceversa ingiustificata, essendo l'opera crollata per responsabilità congiunta dell'impresa e del progettista-D.L. ed essendo perciò i ritardi ed i rincari dei lavori imputabili solo a questi ultimi;
CP_
- in conseguenza il aveva comunicato la risoluzione del contratto anche alla Pt_1
, in data 14.4.2017, e, vista l'urgenza di affidare a terzi il completamento
[...] dell'abitazione, aveva promosso procedimento di a.t.p. per la verifica delle cause del crollo, dei lavori effettuati e di quelli mancanti, nonché del prezzo necessario per l'ultimazione delle opere;
- con relazione depositata il 30.3.2018 il CTU incaricato nel suddetto procedimento aveva indicato le cause del crollo nella “non adeguata resistenza delle strutture murarie in rapporto ai carichi insistenti sulle stesse con collasso della muratura nel corso dei lavori, probabilmente per l'entità dei carichi insistenti in quella fase esecutiva”; aveva accertato l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori relativi al tetto dell'immobile; aveva stimato in € 106.000,00 il costo dei lavori occorrenti a completare l'opera (escluso il rifacimento del tetto), prevedendone la durata in 12 mesi;
aveva quantificato infine in € 51.950,00 il valore delle opere realizzate dalla
[...]
Controparte_2
Ciò rilevato in punto di fatto, l'attore deduceva in diritto la responsabilità dei convenuti per il crollo dell'edificio avvenuto nel corso dei lavori e, “premesso che solo una parte dell'edificio crollato è stata riedificata”, il diritto ad essere ristorato dei danni residui, con il riconoscimento delle somme necessarie ad eseguire i lavori di completamento (quand'anche in ipotesi comportanti maggiori oneri), mancando
“numerose lavorazioni sia per completare la ricostruzione, sia per completare il contratto”; indicava, quindi, in € 220.000,00 l'importo complessivamente occorrente, come media delle offerte ricevute da altre ditte;
sosteneva, inoltre, di avere diritto ad ulteriori € 37.000,00 per la spesa essenziale al rifacimento del tetto (ricostruito dalla ma affetto da vizi) e ad € 2.500,00 quale spesa da sostenere per lo Controparte_2
smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata;
deduceva, infine, il diritto ad essere
3 indennizzato, con la cifra di € 90.000,00, per la mancata fruizione dell'immobile e quindi per il ritardo nella consegna dell'abitazione.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande avanzate.
Con parziale coincidenza di difese gli stessi precisavano, anzitutto, che, contrariamente a quanto ex adverso rappresentato, in data 20.1.2016 non si era verificato il crollo dell'edificio ma il parziale cedimento di una muratura, posta al piano primo lato nord- est, e a tale evento, di portata limitata, era seguita la demolizione controllata e successiva ricostruzione dell'intero fabbricato (corpo centrale) con adeguamento alle norme sismiche vigenti (e ciò, secondo quanto sostenuto dalla convenuta
[...]
per scelta dello stesso attore, benché per sopperire all'inconveniente CP_2
sarebbe stato sufficiente procedere ad un intervento molto meno invasivo ed oneroso); che le cause del cedimento erano state solo ipotizzate, con ampi margini di incertezza, dal CTU nominato in sede di a.t.p., non potendosi escludere l'origine dell'evento da vizi occulti legati a deficienze costruttive localizzate della parete muraria;
che l'intervento di demolizione e ricostruzione (con realizzazione di scavo e fondazione, struttura in c.a., copertura e tamponature) era stato caratterizzato dall'anticipo di tutte le spese da parte del D.L. e della ditta appaltatrice (per circa € 90.000,00 oltre ai costi dell'attività professionale) pur senza alcun riconoscimento di responsabilità per l'evento, ed aveva portato alla creazione di una struttura più solida, di maggior superficie utile residenziale e di maggior valore economico rispetto alla precedente;
che non era stato definito alcun accordo tra le parti all'indomani dell'incidente.
La precisava inoltre che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto e Controparte_2
prima del cedimento della muratura, erano stati eseguiti, su richiesta del alcuni Pt_1
lavori diversi rispetto alla progettazione iniziale e lavori non oggetto di preventivo, che avevano comportato un aumento dei costi di realizzazione;
che alla data del 20.1.2016 in particolare “erano stati eseguiti dall'Impresa lavori per l'importo complessivo di circa € 117.916,00 oltre a quelli extra contrattuali richiesti ed accettati dal
Committente per almeno € 20.000,00”; che, dopo la realizzazione della nuova struttura in c.a., l'appaltatrice era stata costretta a sospendere le lavorazioni stante la mancata consegna di “un nuovo computo metrico per la determinazione dei lavori da effettuarsi” e di “nuovi acconti rispetto ai lavori eseguiti dell'importo di oltre €
200.000,00”, avendo fino a quel momento il committente versato la sola irrisoria cifra di € 14.190,00. Precisava ancora di essersi “sempre dichiarata disponibile a riprendere e terminare i lavori presso l'immobile sito in Alatri, dopo, però, la
4 redazione di un nuovo computo metrico e dopo aver concordato la somma per
l'esecuzione degli stessi, atteso che il datato preventivo non poteva rappresentare più il parametro di riferimento per quantificare le opere necessarie alla ultimazione dei lavori”, osservando al riguardo che “il rifacimento dell'intero edificio, anche a piano terra, e con una struttura in c.c.a. invece che in muratura, costituisce un qualcosa di sostanzialmente diverso e di ben altro valore economico rispetto ai lavori di cui al progetto iniziale ed, ovviamente, impossibile da realizzare al costo complessivo in precedenza concordato tra le parti”.
I convenuti obiettavano quindi che la pretesa di versamento di somme per lavori non più eseguiti per volontà dello stesso attore era del tutto ingiustificata e che, per altro verso, non vi era prova di un danno dal medesimo patito per il rallentamento nella realizzazione dell'opera, comunque a loro non imputabile alla luce del complessivo contegno tenuto e della disponibilità manifestata nell'occorso.
La aggiungeva ancora che gli eventuali vizi della copertura Controparte_2
avrebbero potuto essere eliminati, come anche accertato dal CTU, attraverso un rifacimento parziale e non totale del tetto.
Entrambi i convenuti rilevavano infine come fosse l'attore debitore di somme nei loro confronti ed in relazione a ciò avanzavano domande riconvenzionali di condanna,
l'Arch. per il pagamento della somma di € 25.881,30 a titolo di spettanze per CP_1
l'attività professionale svolta e la per il pagamento, anche ex art. Controparte_2
2041 c.c., della somma di € 216.126,00, oltre IVA se dovuta, così dettagliata: “1) €
117.916,00 per le opere eseguite, prima del parziale cedimento della muratura originaria, come da preventivo e progetto originario ed indicati nel precedente punto
1.1 lettera B;
2) € 20.000,00 per le opere eseguite extra preventivo richieste dal
Committente per il tramite del D.L., indicati nel precedente punto 1.1.1 lettera B;
3) €
92.400,00 per la totale demolizione e rifacimento del fabbricato (corpo centrale) come indicate nel precedente punto 1.2 lettera B. Il tutto detratta la somma versata di €
14.190,00 come da fattura n. 49 del 30.10.2015”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nella prima memoria depositata l'attore, ribadito che “le opere già realizzate dalla appaltatrice fino al momento del crollo erano pari ad € 88.014 e che quindi mancavano € 96.000,00 al completamento del contratto”, precisato che “a parziale ripristino delle lavorazioni crollate la appaltatrice ha realizzato opere per un valore di € 51.950,00”, indi affermato che “per completare i lavori dell'immobile previsti in contratto, invece di € 96.000,00 ne
5 occorrono alla attualità 220.000,00 (come da offerte ricevute da altre ditte) cui vanno detratti i lavori già eseguiti in ripristino parziale delle opere crollate pari ad €
51.950,00, e quindi in totale 178.050,00”, precisava la domanda, in punto di quantum debeatur, chiedendo la condanna solidale dei convenuti a corrispondere la somma di €
178.050,00 “quale differenza della spesa necessaria alla attualità per completare i lavori (220.000 - 51.950)” o, in subordine, la somma di € 106.260,00 indicata dal CTU nel procedimento di a.t.p., o, in via ancor più gradata, la somma risultante all'esito dell'istruttoria, nonché gli ulteriori importi di € 20.000,00 “per la mancata/ritardata fruizione dell'immobile”, € 37.000,00 “per ricostruire il tetto dell'edificio”, € 2.500,00
“per lo smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata”, così per un totale di €
237.550,00.
La causa veniva istruita con acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p. n. r.g.
2021/2017, acquisizione di chiarimenti dal CTU nominato nel suddetto procedimento, nuova consulenza tecnica d'ufficio, prove per interrogatorio formale e per testi;
quindi veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
Orbene, dagli atti di causa si ricava innanzitutto quanto segue.
È incontestato che l'attore affidò l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile alla mediante accettazione di un preventivo Controparte_2 redatto dall'impresa (doc. 1 allegato alla citazione), dell'importo totale di € 192.156,00 oltre IVA (rectius più elevato di € 1.100,00 a causa di alcuni errori di calcolo così come evidenziato nella relazione del CTU Ing. ), “scontato” ad € 184.000,00, Per_1
con un ribasso, dunque, del 4,9%.
Come si evince dall'esame del suddetto documento, i lavori in questione avevano ad oggetto: la demolizione di un corpo scala esterno, di un porticato, di un forno e di una rimessa;
l'esecuzione di una serie di opere in cemento armato per la costruzione di un casotto garage e di un nuovo porticato;
la demolizione e ricostruzione del tetto dell'abitazione e la realizzazione del tetto del casotto;
opere di muratura per tramezzi interni e per il casotto;
l'impermeabilizzazione del terrazzo;
la fornitura e posa di soglie, controtelai e copertine;
la rimozione della pavimentazione e del sottostante massetto e l'isolamento della pavimentazione al piano terra;
la realizzazione di una scala di accesso al piano primo;
lavori di impiantistica;
la spicconatura e ricostruzione degli intonaci interni ed esterni;
la posa delle pavimentazioni interne ed esterne, sia dell'abitazione che del casotto, e dei battiscopa;
il rivestimento di bagni e cucina;
opere di pittura;
opere di recinzione;
opere di impalcatura.
6 È parimenti incontestato che i lavori, dopo una parziale esecuzione, subirono un arresto in data 20.1.2016 per un evento descritto dall'attore come il “crollo dell'edificio” (pag. 1 citaz.) ma che, per quanto emerso dall'istruttoria (cfr. le dichiarazioni dei testi, la comunicazione di messa in sicurezza a firma dello stesso dell'1.2.2016 allegata al fascicolo di parte nonché le Parte_1 CP_1
consulenze tecniche in atti), consistette più esattamente in un parziale cedimento della struttura in muratura preesistente.
Si legge in particolare nella relazione di c.t.u. depositata nel procedimento di a.t.p. che
“il crollo di cui trattasi ha riguardato parte del corpo centrale originario a duplice elevazione…precisamente ha interessato parte della sua muratura posta a primo piano, al lato nord-est”.
Gli approfondimenti peritali disposti dapprima in sede di a.t.p. e poi rinnovati nel presente giudizio di merito hanno consentito di determinare e quantificare, secondo i prezzi contrattuali, le lavorazioni eseguite dalla fino alla data Controparte_2 dell'incidente.
In particolare, ponendo mente alla seconda e più dettagliata relazione di consulenza tecnica, emerge come l'impresa avesse eseguito opere previste nel preventivo iniziale per complessivi € 96.129,25 (indicate nel dettaglio a pag. 3, 4 e 5 dell'elaborato).
Ad esse vanno aggiunti i lavori extra preventivo di cui si è avuto sufficiente riscontro all'esito delle verifiche svolte dal CTU Ing. consistenti nell'interramento di tre Per_1
serbatori prefabbricati e nella realizzazione di cornicioni in c.a., opere valorizzate dal suddetto ausiliario, rispettivamente, in € 2.736,28 ed € 4.320,00, per un totale, così, di
€ 103.185,53 di lavori eseguiti dall'impresa.
Circa gli importi corrisposti dal committente, gli unici che risultano dagli atti di causa sono quelli che la ha riconosciuto come effettivamente versati, in Controparte_2
pagamento di propria fattura n. 49 del 30.10.2015, pari ad € 14.190,00.
Non è stata fornita dall'attore la prova di ulteriori versamenti, asseritamente eseguiti in contanti, prova che, viste le dimensioni dell'appalto, avrebbe dovuto essere data in via documentale.
A questo punto occorre considerare che, a seguito del “crollo”, l'andamento dell'appalto prese una direzione completamente diversa.
Infatti non si procedette all'esecuzione di lavori mirati alla riparazione del danno con ripristino dell'immobile nella situazione originaria, per poi proseguire con quanto previsto in contratto, ma l'intero corpo centrale a duplice elevazione in muratura
7 costituente l'abitazione fu demolito e ricostruito con strutture in conglomerato cementizio armato, previa presentazione di un progetto di variante con DIA del
15.3.2016. Nello specifico, furono eseguite le seguenti opere: demolizione totale del fabbricato in muratura, realizzazione di nuova struttura intelaiata in cemento armento gettato in opera completa di solai di laterocemento, copertura in legno completa di impermeabilizzazione e manto di tegole e tamponature in blocchi di laterizio (cfr. pag.
8 relazione CTU Ing. . Per_1
A tal proposito l'istruttoria orale ha confermato che fu una scelta concordata tra l'attore ed i convenuti quella di procedere in tal modo, anziché con soluzioni meno radicali quali un intervento di rinforzo/ripristino della sola muratura ceduta ovvero la demolizione e ricostruzione del solo primo piano (cfr. le dichiarazioni, su questo concordanti, dei testi e a Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
conferma di quanto riferito sul punto da e da Controparte_1 Testimone_4
legale rappresentante della nel corso dei rispettivi Controparte_2
interrogatori formali).
In sede di risposta alle osservazioni delle parti il CTU nominato in sede di a.t.p., Ing.
, ha chiarito come, effettivamente, non fosse una soluzione necessitata quella Per_2 di effettuare un intervento sull'intero corpo centrale del fabbricato (cfr. pag. 7 dell'elaborato di risposta alle osservazioni).
Resta il fatto che le parti decisero di seguire tale soluzione, probabilmente perché più sicura nell'ottica del committente.
Vi è tuttavia disaccordo in giudizio su chi dovesse sostenerne i costi, che, di fatto, come pure emerso dall'istruttoria, furono corrisposti dalla e Controparte_2
dallo stesso Direttore dei Lavori Arch. CP_1
Sul punto deve ritenersi maggiormente credibile quanto affermato dal secondo Pt_1 cui l'impresa ed il D.L. assunsero l'impegno di effettuare le suddette opere di demolizione e ricostruzione integrale a proprie spese.
Tra le dichiarazioni dei testi escussi al riguardo vanno giudicate maggiormente attendibili, invero, quelle di figlio di (attuale legale Testimone_3 Testimone_4 rappresentante della ed all'epoca figura di riferimento della Controparte_2
ditta sul cantiere), rispetto a quelle di e (rispettivamente Tes_1 Testimone_2
fratello e cugino di nonché, il primo, anche socio accomandante della Testimone_4
società convenuta).
8 Il suddetto teste, indicato dalla stessa riferendo circostanze Controparte_2
evidentemente contrarie agli interessi del genitore, ha ammesso di avere inteso, ascoltando i colloqui intervenuti sul posto tra questi, il e l'Arch. che i Pt_1 CP_1
lavori di demolizione e ricostruzione sarebbero rimasti a carico della “ditta del padre”, aggiungendo anche, quale ulteriore particolare atto a dare concretezza e veridicità al resoconto, il fatto che di ciò si parlò anche a casa con la madre (all'epoca legale rappresentante della società): “Ho sentito anche a casa mio padre parlare con mia madre e raccontarle l'accaduto, mamma era contraria a questa cosa perché eravamo già indebitati”. A tale ultimo proposito non è possibile argomentare che, avendo espresso la madre del teste contrarietà all'accollo delle spese (nell'ambito di un colloquio interno al nucleo familiare), l'intesa col fosse automaticamente venuta Pt_1
meno, tenuto conto che la ditta diede poi effettivamente inizio ai lavori senza comunicare al committente un diverso, effettivo intendimento del legale rappresentante della società, con ciò consolidando il suo ragionevole affidamento.
La deposizione del teste appare più genuina di quelle dei testi Testimone_3
e a detta dei quali, viceversa, il si sarebbe fatto Tes_1 Testimone_2 Pt_1
carico dei lavori di demolizione e rifacimento, anche tenuto conto di una serie di elementi presuntivi, sostanzialmente ricollegabili al comportamento delle parti, che vanno a sostegno della tesi esposta dall'attore.
Appare invero assai poco verosimile che la vantando già (a Controparte_2
proprio dire) un consistente credito per i lavori eseguiti fino alla data del “crollo”, nell'ordine di più di 100.000 euro, accettasse, altresì, di anticipare le spese di un intervento edilizio così importante, dando effettivamente seguito ai lavori, senza pretendere ulteriori versamenti da parte del committente (a maggior ragione se già
“indebitata”) e senza nemmeno esigere la formalizzazione per iscritto di un impegno al rimborso di questi.
Ancor più inverosimile ed inconsueto risulta, in un frangente del genere, l'anticipo di somme per pagare i lavori di demolizione e ricostruzione da parte di una figura professionale come quella del Direttore dei Lavori, addirittura per “20 o 30 mila euro su un totale di 80-90 mila grossomodo” (come da dichiarazioni del in CP_1
interrogatorio formale).
Oltremodo significativo è poi che nemmeno nell'odierna sede giudiziale il CP_1
abbia fatto richiesta di restituzione della cifra versata, piuttosto valorizzando nella propria comparsa di costituzione e risposta il concetto di già avvenuta restitutio in
9 integrum del bene danneggiato a favore dell'attore, grazie all'opera di ricostruzione compiuta anche con la sua contribuzione economica.
È molto più plausibile in definitiva ritenere che i convenuti avessero effettivamente accettato di farsi carico della soluzione di integrale ripristino, sia pure richiesta dal e comportante un aumento di valore del fabbricato, siccome ricostruito con Pt_1
tecniche e materiali più moderni.
Ciò detto, ne consegue che non possono essere addebitate all'attore, come separata posta, le spese di demolizione e ricostruzione.
D'altro canto, le considerazioni sulle più probabili cause del cedimento svolte dai CTU incaricati portano a ravvisare la responsabilità per l'evento dannoso tanto dell'impresa appaltatrice quanto del progettista-direttore dei lavori, per non avere adeguatamente valutato, come era nelle loro competenze tecniche, la scarsa resistenza alle sollecitazioni meccaniche delle preesistenti strutture portanti, tenuto conto della tipologia di elementi componenti le stesse.
Quand'anche si volesse parlare di deficienza costruttiva originaria, il CTU Ing. Per_1 ha precisato in proposito che “si deve riconoscere come la circostanza sopra descritta fosse rilevabile durante il corso dei lavori o durante la fase progettuale tramite sondaggi localizzati”.
Oltretutto il medesimo CTU, nella risposta alle osservazioni delle parti, ha specificato come all'epoca del cedimento fossero già intervenute varianti al progetto originario, in particolare con SCIA del 10.6.2015, relative alla realizzazione di una più estesa copertura ed all'aggiunta di un cornicione a sbalzo in c.a. lungo l'intero perimetro del fabbricato, tali da comportare “un aumento dei carichi in testa alle pareti e una ridistribuzione delle sollecitazioni per effetto del nuovo schema strutturale globale”.
Ciò induce tra l'altro a ritenere che dopo il cedimento della muratura non fosse comunque prudente procedere con un intervento localizzato ma che fosse quantomeno necessario ricostruire il piano interessato.
Con le operazioni di ricostruzione oggetto della seconda variante l'opera appaltata subì ulteriori sostanziali modifiche “sia in termini dimensionali sia in termini di tipologia delle lavorazioni” (pag. 6 risp. osserv. c.t.u. Ing. ), come meglio specificato Per_1
nella seconda relazione di consulenza, necessitando perciò il completamento dei lavori di alcuni adattamenti.
La mancata ultimazione delle opere non è, però, imputabile ai convenuti.
10 Dall'istruttoria è emerso, sostanzialmente, come committente e appaltatore non trovarono l'accordo sulla ripresa dei lavori dopo l'intervento di cui si è detto.
Dalle dichiarazioni del teste di parte attrice Ing. (D.L. subentrato al Testimone_5
non può ricavarsi altro che la conferma di alcuni contatti tra il e CP_1 Pt_1
finalizzati alla ricerca di una intesa, considerato il mutato scenario Testimone_4
determinato dal “crollo” e dalle successive modifiche operate sul cantiere, con il raggiungimento solo di una “ipotesi di accordo” che avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto ma che poi non ebbe consacrazione perché non reputata conveniente dalla Controparte_2
È da evidenziare che tale ipotesi di accordo, elaborata a partire da un computo effettuato dal nuovo D.L. scelto dall'attore, prevedeva il riconoscimento in favore dell'impresa di cifre inferiori a quelle quantificate dal CTU Ing. sulla base del Per_1
preventivo in atti, sia per le opere eseguite che per le opere da eseguire (considerate, per queste ultime, le modifiche progettuali effettuate con la seconda variante), pur prescindendo dal prospettato scomputo della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore del Pt_1
Pertanto non può ritenersi ingiustificato il rifiuto della ditta di addivenire al completamento dell'appalto alle condizioni rappresentate.
In ragione di tutto quanto sopra osservato, devono ritenersi non integrati i presupposti per la declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti conclusi dall'attore con i convenuti.
Invero, l'unica inadempienza attribuibile all'appaltatore ed al progettista-direttore dei lavori attiene alle circostanze in cui si verificava il cedimento di una porzione della muratura dell'edificio.
Ma si è visto che, dopo tale evento, le parti concordarono un intervento risolutivo del problema, di integrale ricostruzione del corpo centrale del fabbricato, comportante anche vantaggi per l'attore sebbene implicante, ovviamente, un allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera, intervento di cui la e l'Arch. Controparte_2
si fecero carico e che portarono sostanzialmente a compimento. CP_1
La valutazione della condotta successiva all'evento dannoso tenuta dai convenuti porta dunque ad escludere la gravità dell'inadempimento.
La conclusione non cambia pur a tenere conto dei vizi al tetto dell'abitazione, in quanto, a seguito di approfondimento peritale, si è appurato che per porre rimedio al problema di eccessiva inflessione dei travicelli riscontrato dal CTU è sufficiente
11 intervenire con una spesa di € 7.876,25, secondo la “soluzione alternativa A” indicata nell'integrazione di consulenza, e dunque con una cifra che, rispetto ai valori complessivi dell'appalto, non risulta particolarmente significativa, pur dovendo ovviamente essere tenuta in debito conto nella determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Vanno respinte, infine, anche le domande risarcitorie avanzate dall'attore.
È da escludere, in primis, un danno da mancata/ritardata fruizione dell'immobile (per vero nemmeno compiutamente dettagliato con l'allegazione degli specifici termini pattuiti per la consegna dell'opera), una volta riconosciuto l'accordo per la modifica sostanziale delle caratteristiche dell'edificio.
La domanda di risarcimento relativa ai costi di completamento dell'abitazione, oltre a non essere suscettibile di apprezzamento per quanto poc'anzi evidenziato circa le ragioni della mancata prosecuzione dei rapporti tra le parti, si fonda su presupposti non chiari e/o indimostrati, dal momento che non è in atti alcuno dei preventivi da cui ricavare una media di € 220.000,00 per il completamento delle opere. Nonostante ciò che è stato dichiarato in proposito dal teste , una simile stima è, obiettivamente, Tes_5 poco in linea con quanto l'impresa si era impegnata a realizzare ed aveva già realizzato in loco, oltre che con gli stessi valori indicati dal CTU per le opere mancanti (€
109.740,48), lasciando supporre la programmazione di lavori non esattamente coincidenti.
A ciò si aggiunga che l'eventuale danno potrebbe corrispondere, semmai, non all'intero prezzo dei lavori di completamento non eseguiti dalla ditta ma al maggior prezzo di un nuovo appalto relativo agli stessi, per la verifica del quale sarebbe stato necessario produrre il computo metrico estimativo elaborato dal nuovo professionista incaricato e le offerte in dettaglio ricevute dalle altre imprese.
Infine il CTU Ing. ha escluso che vi siano costi ancora da sostenere per lo Per_1
smaltimento dei rifiuti della costruzione crollata.
In conclusione, perciò, va riconosciuto il diritto della ad Controparte_2
ottenere il pagamento di una cifra determinata come segue:
€ 103.185,53 quale importo dei lavori eseguiti ante crollo;
- € 1.980,00 quale valore delle tramezzature interne assenti dopo la ricostruzione;
- € 14.190,00 quale importo già versato in pagamento dall'attore;
- € 7.876,25 quale costo dei lavori necessari ad eliminare i vizi da cui è affetta la copertura dell'immobile;
12 e così un definitivo importo pari ad € 79.139,28, oltre IVA se dovuta.
Va parimenti riconosciuto il diritto dell'Arch. ad ottenere il pagamento delle CP_1
proprie spettanze professionali.
Essendo stata risolta la problematica del cedimento anche grazie alle iniziative assunte dal suddetto professionista, nulla giustifica il mancato saldo della parcella presentata, dell'importo di € 25.881,30, che si riferisce a prestazioni effettivamente svolte e che risulta comprendere una sola variante (non anche quella necessitata dai lavori di demolizione e ricostruzione).
Non v'è, per altro verso, alcuna evidenza di un errore di progettazione alla base della prima variante presentata, così come sommariamente dedotto dall'attore nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Per quanto riguarda le somme già percepite dal anche in questo caso non vi CP_1
è prova di ulteriori versamenti effettuati oltre a quello di € 2.500,00 riconosciuto dal suddetto convenuto in sede di interrogatorio formale.
Sicché il va condannato a corrispondere la differenza di € 23.381,30. Pt_1
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto, da un lato, degli importi riconosciuti a favore di ciascuna parte convenuta in rapporto ai limiti degli scaglioni applicabili e, dall'altro, dell'entità delle difese rispettivamente svolte.
Le spese di CTU possono invece essere ripartite in misura uguale tra le parti, avuto riguardo agli esiti degli accertamenti peritali non interamente favorevoli all'una o all'altra di esse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, condanna a pagare alla la somma di € Parte_1 Controparte_2
79.139,28, oltre IVA se dovuta, e a la somma di € 23.381,30, Controparte_1
importi entrambi da maggiorare con interessi legali dalle domande al saldo;
3) condanna a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida, a titolo Parte_1 di compensi, in € 8.000,00 in favore della e in € 5.000,00 in Controparte_3
13 favore di oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Controparte_1
CPA e IVA come per legge.
4) compensa tra le parti le spese di CTU.
Così deciso in Frosinone, il 9.7.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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