Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2025, proposto da
Comune di Nogarole Rocca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Giacomazzi, Simone Spiazzi, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Verona, piazza Cittadella n. 13;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Renantis Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- del Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/22/2024 del Direttore Generale del Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni, il 19/12/2024, avente ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo della potenza di 227 MW denominato “Nogarole” e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Nogarole Rocca (VR);
nonchè, ove occorra:
- della “Comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi” del 16/07/2024 del Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica;
- degli eventuali altri atti e/o provvedimenti, conosciuti o non conosciuti, che possano costituire presupposto degli atti e provvedimenti impugnati, o che risultino ad essi connessi, collegati o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Renantis Italia S.r.l., del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Difesa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Comune di Nogarole Rocca ha impugnato il decreto di Autorizzazione Unica adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) della potenza di 227 MW, da realizzarsi nel territorio comunale, nonché la comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del 16 luglio 2024 e gli atti presupposti e connessi.
2. Dagli atti di causa risulta che, in data 11 luglio 2023, la società Renantis Italia S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi della normativa di settore e che, con nota del 31 ottobre 2023, il Ministero ha avviato il relativo procedimento, disponendo lo svolgimento della conferenza di servizi in modalità decisoria asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241 del 1990.
3. Il Comune ricorrente è stato ritualmente coinvolto nel procedimento, senza tuttavia prendere parte alla conferenza né far pervenire nei termini alcuna determinazione.
4. All’esito dell’istruttoria, non essendo stati espressi dissensi, il Ministero ha adottato la determinazione conclusiva favorevole e ha rilasciato il decreto di autorizzazione unica, con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
5. Il progetto autorizzato concerne la realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica su area agricola, comprensivo di numerosi container di batterie, opere civili su fondazioni in calcestruzzo e un elettrodotto interrato destinato alla connessione alla rete elettrica nazionale tramite la stazione di Nogarole Rocca gestita da Terna S.p.A.
6. Con il ricorso introduttivo, il Comune ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati sotto diversi profili. In particolare, ha lamentato la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la mancata previsione dell’obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché per l’assenza di adeguate garanzie finanziarie a carico del proponente. Ha inoltre dedotto vizi di difetto di istruttoria e contraddittorietà della documentazione progettuale, con specifico riferimento alla viabilità di accesso all’impianto, nonché l’illegittimità della procedura per mancata convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, oltre ad ulteriori profili di difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
7. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, unitamente alle altre amministrazioni centrali evocate in giudizio, e la società Renantis Italia S.r.l..
8. La difesa erariale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente il TAR Veneto in ragione della localizzazione dell’intervento, e ha comunque sostenuto la legittimità del procedimento e del provvedimento impugnato.
9. La società controinteressata ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione del Comune alla conferenza di servizi, evidenziando come tale condotta abbia determinato la formazione del silenzio-assenso e la conseguente carenza di legittimazione all’impugnazione. Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure.
10. All’udienza del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente.
12. L’eccezione non è fondata.
13. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto atti emanati da amministrazioni centrali dello Stato, occorre avere riguardo non soltanto all’ambito territoriale di efficacia del provvedimento, ma anche alla natura della funzione esercitata.
14. In particolare, quando il provvedimento si inserisce nell’esercizio di una funzione amministrativa unitaria, di rilievo nazionale e non frazionabile su base territoriale, deve ritenersi prevalente il criterio della sede dell’autorità emanante, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
15. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi del d.l. n. 7/2002, convertito in L. n. 55/2002, nell’ambito di un procedimento autorizzatorio disciplinato da normativa statale speciale, volto alla realizzazione di un’infrastruttura energetica inserita nel sistema nazionale di produzione e gestione dell’energia.
16. L’intervento autorizzato, per caratteristiche tecniche e funzione, è destinato a operare nell’ambito del sistema elettrico nazionale, contribuendo alla stabilità e sicurezza della rete, sicché il relativo procedimento non può essere ricondotto a una dimensione meramente locale.
17. In tale prospettiva, la circostanza che l’impianto sia destinato alla connessione alla rete di trasmissione nazionale costituisce elemento sintomatico della sua integrazione in un sistema unitario, ma non esaurisce il fondamento della competenza, che va piuttosto individuato nella natura statale e unitaria del potere esercitato.
18. Ne consegue che la controversia rientra nella competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
19. Passando all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, la stessa è fondata e merita accoglimento.
20. La disciplina della conferenza di servizi, come risultante dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, è improntata a finalità di semplificazione e concentrazione procedimentale, attraverso un modulo organizzativo volto a consentire la formazione contestuale e coordinata della volontà delle amministrazioni coinvolte.
21. In tale contesto, il legislatore ha previsto un sistema di termini perentori per l’espressione delle determinazioni delle amministrazioni partecipanti, stabilendo espressamente, all’art. 14-bis, comma 4, che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato equivale ad assenso senza condizioni.
22. Il meccanismo del silenzio-assenso procedimentale costituisce, pertanto, uno degli strumenti fondamentali attraverso cui si realizza l’esigenza di certezza e speditezza dell’azione amministrativa, evitando che l’inerzia di una delle amministrazioni coinvolte possa paralizzare l’adozione del provvedimento finale.
23. Nel caso di specie, è pacifico che il Comune ricorrente sia stato ritualmente convocato alla conferenza di servizi e posto nelle condizioni di parteciparvi, senza tuttavia prendere parte ai lavori né esprimere nei termini alcuna determinazione.
24. Tale comportamento determina, per espressa previsione normativa, la formazione di un assenso implicito, che si inserisce nel procedimento quale manifestazione della volontà dell’amministrazione, producendo effetti giuridici equiparabili a quelli di un assenso espresso.
25. Da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze anche sul piano processuale.
26. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, e in particolare dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la recente sentenza n. 6289 del 2025, le amministrazioni che, pur essendo state regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza di servizi o non abbiano espresso nei termini la propria posizione, non sono legittimate ad impugnare la determinazione conclusiva del procedimento.
27. Ciò in quanto il sistema delineato dagli artt. 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 prevede, per le amministrazioni coinvolte, specifici strumenti di tutela, differenziati in ragione della partecipazione al procedimento e della natura degli interessi tutelati.
28. In particolare, il sistema delineato dagli artt. 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 evidenzia una chiara correlazione tra la partecipazione al procedimento e la possibilità di attivare strumenti di reazione avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
29. L’art. 14-quinquies, infatti, riconosce espressamente la possibilità di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri esclusivamente alle amministrazioni che, avendo partecipato alla conferenza, abbiano manifestato in modo inequivoco un dissenso motivato prima della conclusione dei lavori.
30. Tale previsione non ha carattere meramente procedurale, ma esprime un principio di fondo del modello conferenziale, secondo cui solo l’amministrazione che abbia effettivamente preso parte al procedimento e abbia rappresentato le proprie ragioni in quella sede può successivamente attivare rimedi incisivi avverso l’esito della conferenza.
31. Ne consegue che la partecipazione procedimentale costituisce il presupposto indefettibile per la conservazione delle facoltà di reazione, mentre l’inerzia, a fronte di rituale convocazione, determina la formazione dell’assenso implicito e la conseguente consumazione del potere di incidere sull’esito procedimentale.
32. In tale prospettiva sistematica, correttamente la giurisprudenza ha ritenuto che l’amministrazione che non abbia partecipato alla conferenza di servizi, pur essendo stata posta in condizione di farlo, non possa successivamente rimettere in discussione in sede giurisdizionale gli esiti del procedimento, non potendo l’inerzia procedimentale essere surrettiziamente superata mediante l’impugnazione degli atti conclusivi.
33. Una diversa soluzione interpretativa, volta a riconoscere la legittimazione all’impugnazione anche in capo alle amministrazioni rimaste inerti, si porrebbe in contrasto con la struttura e le finalità del modulo conferenziale, che è preordinato alla formazione contestuale e coordinata della volontà amministrativa attraverso la partecipazione attiva delle amministrazioni coinvolte.
34. In particolare, essa finirebbe per consentire la rimessione in discussione, in sede giurisdizionale, di esiti procedimentali rispetto ai quali l’amministrazione, pur ritualmente convocata, non ha esercitato le proprie prerogative partecipative, così eludendo il sistema di preclusioni e di responsabilizzazione delle amministrazioni delineato dal legislatore.
35. Tale esito risulterebbe, altresì, non coerente con i principi di buona fede e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, i quali impongono alle amministrazioni di partecipare attivamente al procedimento e di rappresentare tempestivamente le proprie valutazioni.
36. Nel caso di specie, il Comune ricorrente non ha allegato né dimostrato l’esistenza di impedimenti oggettivi e non imputabili idonei a giustificare la mancata partecipazione alla conferenza di servizi, limitandosi a contestare l’esito del procedimento solo successivamente alla sua conclusione.
37. Deve pertanto ritenersi che lo stesso abbia prestato il proprio assenso per silentium, con conseguente preclusione alla contestazione giurisdizionale degli atti conclusivi del procedimento.
38. Né può giungersi a diversa conclusione valorizzando la circostanza che il ricorso sia formalmente rivolto anche avverso il decreto di autorizzazione unica.
39. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale atto si pone in rapporto di stretta derivazione rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, della quale costituisce espressione e attuazione, sicché le censure ad esso rivolte si risolvono, sostanzialmente, in una contestazione degli esiti del modulo conferenziale, già ritenuta inammissibile.
40. Parimenti, non assume rilievo la circostanza che il Comune abbia presentato un’istanza di autotutela, atteso che il diniego espresso dall’amministrazione procedente costituisce esercizio di un potere discrezionale e non può essere utilizzato come veicolo per una surrettizia rimessione in termini rispetto alla mancata partecipazione al procedimento.
41. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
42. Il Collegio osserva, tuttavia, che le considerazioni che precedono, di per sé assorbenti, non risultano infirmate dalle censure articolate dalla parte ricorrente, le quali, anche ove esaminate nel loro contenuto sostanziale, non si prestano ad una prognosi favorevole, non emergendo profili di illegittimità idonei a incidere sulla tenuta del provvedimento impugnato.
43. Con il primo motivo il Comune deduce la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, assumendo che l'autorizzazione unica sarebbe illegittima per la mancata previsione dell'obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché per l'assenza di adeguate garanzie finanziarie.
44. La censura non è meritevole di favorevole considerazione.
45. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ratione temporis vigente, prevede che l'autorizzazione unica debba contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Tale prescrizione è stata integrata dalle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, che richiedono tra i contenuti minimi dell'istanza il progetto definitivo di dismissione, la relazione tecnica con stima dei costi e l'impegno alla prestazione di garanzie finanziarie in favore dell'amministrazione procedente, prescrivendo altresì che l'autorizzazione unica debba definire le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino.
46. La disciplina è stata successivamente ribadita, con analoghi contenuti, dall'art. 9, comma 10, lett. d), del d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili), secondo cui l'autorizzazione unica "reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle", a conferma del carattere imprescindibile di tale previsione.
47. Va in primo luogo ribadito che l'autorizzazione unica costituisce un titolo abilitativo a struttura complessa e a contenuto composito, che si forma all'esito di un procedimento articolato, nel quale confluiscono valutazioni tecniche e amministrative provenienti da una pluralità di amministrazioni, coordinate nell'ambito della conferenza di servizi. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non può essere isolatamente desunto dal solo dispositivo finale, ma deve essere ricostruito alla luce dell'intero compendio procedimentale, comprensivo degli atti istruttori, dei pareri acquisiti e delle eventuali prescrizioni, anche implicite, derivanti dall'applicazione della normativa di settore.
48. In tale prospettiva, la mancata esplicitazione, nel corpo del decreto, di una specifica clausola relativa alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino non integra necessariamente una violazione di legge, quando risulti comunque che il tema sia stato affrontato e disciplinato in sede procedimentale o progettuale. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'obbligo di rimessa in pristino può ritenersi implicito nell'autorizzazione stessa, trattandosi di obbligo imposto dalla normativa di settore (TAR Campania n. 411/2019; TAR Palermo n. 3613/2021).
49. Nel caso di specie, risulta dagli atti che la Società controinteressata ha depositato una relazione tecnica che prevede la gestione della fase di dismissione, con l'indicazione che il processo di riciclaggio e smaltimento dei materiali costituenti il BESS sarà in carico al fornitore, in conformità alla guida operativa MASE ratione temporis vigente. L'art. 2 dell'Autorizzazione Unica ha stabilito inoltre che la realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, e l'art. 4 prescrive l'obbligo di presentare il progetto definitivo prima dell'avvio lavori. Trattandosi di obbligo previsto ex lege, lo stesso vincola il soggetto autorizzato indipendentemente dalla sua espressa menzione nel dispositivo, potendo l'amministrazione comunale, in caso di inerzia del soggetto esercente, attivare i poteri sanzionatori e ripristinatori previsti dall'ordinamento.
50. Quanto alle garanzie finanziarie, pur costituendo esse un elemento essenziale della disciplina di settore, la loro mancata quantificazione in sede di autorizzazione unica non determina l'invalidità del provvedimento quando, come nel caso di specie, l'autorizzazione subordini l'avvio dei lavori alla presentazione del progetto definitivo, nella cui sede potranno essere compiutamente valutati i costi di dismissione e determinate le relative garanzie.
51. La recente giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'amministrazione procedente è tenuta ad adottare tutte le statuizioni consequenziali necessarie per rendere effettivamente utilizzabile l'autorizzazione, ivi compresa la definizione delle modalità per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (TAR Sardegna n. 433/2025), con ciò confermando che le prescrizioni di dettaglio possono essere integrate in fase attuativa, purché il principio dell'obbligo di ripristino risulti chiaramente operante.
52. La mancata esplicitazione di tali prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione non ne comporta quindi l’illegittimità in quanto l'obbligo di ripristino è previsto ex lege e opera di diritto, sicché la sua omessa menzione testuale nel provvedimento non incide sulla sua validità sostanziale né sulla tutela degli interessi pubblici coinvolti, che rimangono integralmente presidiati dalla disciplina normativa e dalle garanzie procedimentali previste in fase di presentazione del progetto definitivo e di avvio dei lavori.
51. Parimenti non persuasive risultano le doglianze relative al dedotto difetto di istruttoria in ordine alla viabilità di accesso all'impianto.
52. Dalla documentazione versata in atti emerge che il progetto preliminare, nell'indicare la necessità di interventi sulla viabilità esistente per consentire l'accesso al sito, ha demandato la definizione di dettaglio delle opere alla successiva fase progettuale. Tale scelta trova conferma nelle prescrizioni imposte dalla Provincia di Verona, che ha espressamente richiesto, all'art. 4, punto 4, lettera f) del decreto impugnato, che prima dell'avvio della fase esecutiva dei lavori, inerenti l'accesso sulla strada provinciale, dovranno essere preventivamente concordate le caratteristiche geometriche dell'accesso, non desumibili dagli elaborati grafici.
53. L'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, con ciò assorbendo tutti i titoli necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi comprese le opere accessorie quali gli adeguamenti della viabilità di accesso.
54. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'autorizzazione unica determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, senza la necessità di ulteriori provvedimenti di assenso. Le eventuali difformità rappresentative tra elaborati grafici e relazioni tecniche attengono a profili di dettaglio esecutivo fisiologicamente suscettibili di ulteriori precisazioni in sede di progetto definitivo, da depositare prima dell'avvio dei lavori ai sensi dell'art. 2 del decreto impugnato, senza che ciò determini un vizio invalidante del provvedimento autorizzatorio.
55. Quanto alla censura relativa alla modalità di svolgimento della conferenza di servizi, deve osservarsi che l'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990 configura la modalità semplificata e asincrona quale modulo ordinario di svolgimento del procedimento, disponendo al comma 1 che la conferenza si svolge in tale forma salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Il comma 6 impone la modalità sincrona quando l'amministrazione procedente non abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, ma solo quando ritenga che le condizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni non possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
56. Nel caso di specie, le prescrizioni formulate da SNAM, dall'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Provincia di Verona, recepite all'art. 4 del decreto impugnato, attengono a profili tecnici di dettaglio esecutivo (relazione di interferenza elettromagnetica, progettazione degli attraversamenti, concordamento delle caratteristiche geometriche dell'accesso) da definirsi in fase di progetto definitivo, e non comportano modifiche sostanziali all'intervento autorizzato. La richiesta di integrazioni da parte di ENAC è stata riscontrata dal proponente, senza che l'Ente abbia formulato ulteriori osservazioni nel termine assegnato, con conseguente formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Nessuna amministrazione ha espresso dissensi qualificati né ha richiesto la convocazione della conferenza in modalità sincrona.
57. La scelta dell'amministrazione procedente di non convocare la conferenza in modalità sincrona si colloca, pertanto, all'interno dell'ambito di discrezionalità tecnica rimesso alla stessa dall'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990 e non appare affetta da vizi di illogicità o irragionevolezza, risolvendosi in una valutazione coerente con le finalità di semplificazione e celerità perseguite dal legislatore e con l'assenza di dissensi qualificati nel caso concreto.
58. Le censure formulate non risultano pertanto idonee a scalfire la legittimità del provvedimento impugnato.
59. Alla luce di quanto sin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
59. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
NN LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LI | EL AN |
IL SEGRETARIO