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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2137/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CUSENZA Parte_1 P.IVA_1
Salvatore Maria
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TODISCO Giovanni
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “nel merito - accertare dichiarare la nullità dell'Atto di precetto per le ragioni illustrate;
- accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti del e che nulla deve il alla detta società; - accertare e Parte_1 Parte_1 dichiarare, per quanto eventualmente di ragione, la nullità del nominato "contratto di subentro" del 18.3.2014
(Allegato n. 14). - accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del ritenuto credito nei confronti del;
in via subordinata - accertare e dichiarare che la somma di cui all'Atto di Precetto Parte_1 opposto non è eseguibile nei confronti del per l'entità pretesa dovendo invece essere ridotta Parte_1 sia in relazione agli interessi indebitamente pretesi sia in relazione all'entità della somma per sorte capitale”; per parte convenuta: “nel merito • rigettare tutte le domande avanzate dalla in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e quindi confermare in toto l'atto di precetto opposto. • Con vittoria nelle spese e compensi della presente fase del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023 il ha convenuto in Parte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso l'atto di precetto Controparte_1 notificatogli dalla odierna parte convenuta in data 29.11.2023 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 505.537,48 – oltre spese – sulla base della sentenza n.
934/2017 emessa dal Tribunale di AN nel giudizio iscritto al n. 1657/2013 RG intercorso tra e e della successiva sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 30/2022 resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. 1108/2018 RG con la quale è stata respinta l'impugnazione proposta avverso la predetta sentenza del Tribunale di
AN.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha esposto in fatto che:
- il non è stato parte dei giudizi summenzionati, avendo la stessa Parte_1 [...] convenuto dinanzi al Tribunale di AN soltanto la Controparte_1 Controparte_2
– quale società costituita per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
[...] prodotti dai Comuni della Provincia di AN facenti parti dell'AT. TP1, ossia i Comuni di
Alcamo, , , Castellammare del Golfo, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
, , , San Vito lo Capo, AN e Valderice – con la quale il Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 aveva stipulato un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti, Parte_1 demandando alla stessa tutte le attività, ivi comprese le funzioni amministrative e fiscali, connesse alla gestione dei rifiuti;
- la indetto un pubblico incanto per l'affidamento settennale del Controparte_2 servizio di gestione integrata dei rifiuti, con contratto del 20.11.2008 affidò il servizio all'aggiudicatario raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Controparte_1
e ASPICA s.r.l.; CP_3
- con atto pubblico del 5.3.2009, stipulato a seguito della riconfigurazione del RTI dovuta alla fuoriuscita di e ASPICA s.r.l., il servizio veniva ripartito tra la CP_3 Controparte_1
e convenendosi che quest'ultima avrebbe gestito il servizio nel territorio Parte_9 del Comune di AN, mentre la prima lo avrebbe gestito nel territorio degli altri Comuni ricompresi nell'A.T.O. TP1;
- la pretesa creditoria della precettante trae origine dalla contestata applicazione di penali da parte della poste in compensazione con il corrispettivo dei servizi prestati, Controparte_2 penali rispetto alla cui applicazione il risulterebbe del tutto estraneo, tanto Parte_1 che la stessa negli anni 2011, 2012 e 2013 ebbe a notificare al Controparte_1 Parte_1 un pignoramento presso terzi in relazione a crediti vantati verso la
[...] Controparte_2 sulla base di una sentenza (la n. 325/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo) del medesimo tenore di quella posta a fondamento dell'intimazione opposta;
pag. 2/7 - alcuna responsabilità può essere attribuita al nella qualità di socio Parte_1 della giacché, in forza dell'art. 201 d.lgs. n. 152/2006, l'autorità Controparte_2
d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, costituita nella specie in forma di società per azioni con conseguente separazione del patrimonio della società da quello dei soci,
i quali non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali, non potendo del resto ritenersi che la società per azioni muti la sua natura di soggetto di diritto privato soltanto perché le sue azioni siano detenute non da soggetti privati ma da enti pubblici;
- non può configurarsi alcuna successione del in rapporto alla società Pt_1 Parte_1
posta in liquidazione ex lege, giacché i rapporti giuridici attivi e passivi Controparte_2 facenti capo a tale ultima società sarebbero confluiti, in forza dell'art. 19 delle Legge Regionale
8.4.2010 n. 9 in un'apposita gestione liquidatoria;
né potrebbe condurre a diversa soluzione il richiamo fatto dalla precettante al contratto di subentro del 18.3.2014, giacché tale contratto è stato stipulato con la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – AN
Provincia OR società consortile per azioni (RR AN Provincia OR), mentre i “Comuni nel detto contratto intervengono solo per procedere direttamente al pagamento pro quota delle fatture emesse dal gestore quando a ciò autorizzati dalla S.R.R. con la liquidazione, ma tutte le attività di gestione, di verifica, e liquidazione, e tutti rapporti contrattuali scaturanti dal contratto d'appalto, sono posti in essere dalla RR”;
- mancherebbe in ogni caso un valido e specifico contratto e un valido impegno di spesa.
Tanto premesso in fatto, l'Ente opponente ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva, in quanto:
- non può predicarsi alcuna valenza esecutiva delle predette sentenze nei confronti del con l'ulteriore conseguenza della nullità dell'atto di precetto, trattandosi di Parte_1 soggetto estraneo al giudizio che non si pone in rapporto di successione con la
[...]
CP_2
- in difetto di un valido contratto e di un valido impegno di spesa, l'opponente, in quanto
Ente pubblico, non può essere chiamato a rispondere dei debiti indicati nell'atto di precetto.
In via subordinata, il ha eccepito la prescrizione dei crediti precettati. Pt_1
Tutto ciò considerato, l'opponente ha chiesto: “nel merito - accertare dichiarare la nullità dell'Atto di precetto per le ragioni illustrate;
- accertare e dichiarare che non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di e che nulla deve il Comune di Pt_1
alla detta società; - accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del ritenuto credito nei Pt_1 confronti del;
in via subordinata - accertare e dichiarare che la somma di cui all'Atto di Parte_1
Precetto opposto non è eseguibile nei confronti del per l'entità pretesa dovendo invece essere Parte_1 ridotta sia in relazione agli interessi indebitamente pretesi sia in relazione all'entità della somma per sorte
pag. 3/7 capitale. Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese vive e spese forfetarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato”.
Con comparsa di risposta depositata il 21.2.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando le allegazioni di parte avversa e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in
[...] quanto infondata in fatto e diritto, ed esponendo in particolare che:
- con il sopracitato contratto di subentro il tra gli altri Enti, era subentrato Parte_1 nell'intera posizione contrattuale della nascente dal contratto di appalto Controparte_2 del 7.11.2008, sicché le sentenze pronunciate nei confronti di quest'ultima società esplicano i propri effetti anche nei confronti del quale successore a titolo particolare;
Parte_1
- i crediti precettati sono sorti in epoca successiva alla cessione, mentre l'art. 19 delle Legge
Regionale 8.4.2010 n. 9 riguarderebbe unicamente i crediti maturati sino alla data del 30.6.2013;
- il subentro della RR AN Provincia OR, essendo avvenuto per “quanto di sua competenza”, avrebbe riguardato unicamente le attività di controllo e monitoraggio del servizio e dell'esecuzione del contratto.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. l'opponente ha contestato partitamente le difese di parte avversa, sottolineando che in forza del summenzionato art. 19 i rapporti delle società
d'ambito non possono gravare né sulle RR, né sui Comuni (anche in ragione del divieto di gestione diretta del servizio da parte degli stessi) e che “non vi è stata l'estinzione di Controparte_2
né “successione a titolo particolare per espressa previsione normativa”, e deducendo altresì che:
[...]
- l'interpretazione del contratto di subentro prospettata dalla parte opposta ne determinerebbe comunque la nullità, in ragione della mancata indicazione specifica dei debiti e degli impegni di spesa assunti dai Comuni, nonché del mancato trasferimento delle necessarie risorse finanziarie in correlazione all'asserito trasferimento di rapporti giuridici;
- in ogni caso, il contratto stipulato in data 18.3.2014, in quanto riconducibile alla figura della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., non avrebbe comportato il trasferimento all'Ente cessionario dei debiti della società cedente.
Alla luce di tali difese l'Ente opponente ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 16.1.2024 ed esaurita l'istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione opposta è costituito dalla sentenza n.
30/2022 della Corte d'Appello di Palermo, confermativa della sentenza n. 934/2017 del pag. 4/7 Tribunale di AN, pronunciata tra e società Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, oggi in liquidazione, costituita per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dai comuni della Provincia di AN facenti parte dell'ATO TP1.
Il ha contestato l'avversa pretesa creditoria e il diritto dell'opposta di Parte_1 agire in via esecutiva nei suoi confronti, rilevando che l'Ente non è stato parte dei giudizi all'esito dei quali sono state emesse le suddette sentenze e che non può predicarsi alcuna successione a titolo particolare del nella posizione debitoria della Pt_1 Controparte_2
[...]
La parte opposta ha sostenuto, di contro, che, detta successione sia avvenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in forza del summenzionato contratto di subentro, sicché, a norma dell'art. 2909 c.c., la sentenza posta a fondamento dell'intimazione esplicherebbe i propri effetti anche nei confronti del Parte_1
Orbene, tale ultima allegazione difensiva non può essere condivisa.
Invero, deve osservarsi che:
- la società è una autorità d'ambito costituita a norma dell'art. 200 Controparte_2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in quanto tale rappresenta una struttura dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai soci, i quali non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali (cfr. ex multis, Cass. n.
8239/2000; Cass. SS.UU. n. 14655/2011);
- il DL 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, nell'introdurre il comma 186-bis all'art. 2 della l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione delle Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato d. lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni, entro un anno dalla sua approvazione (27 marzo 2011); ha disposto che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarebbe stato da considerarsi nullo;
ha previsto, inoltre, che, sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le Regioni avrebbero attribuito con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il DL 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in l. n. 10/2011, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, in considerazione della necessità di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali;
- la l.r. Sicilia 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto, all'art. 6, che “per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società
pag. 5/7 consortile dicapitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"”, con acronimo
S.R.R., mentre all'art. 19 ha dettato la disciplina transitoria e ha disposto la liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge, dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del d. lgs. n. 152/2006, disponendo in particolare, al secondo comma, che “fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle
S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al
30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale
n. 6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio”.
Dalle superiori premesse di carattere generale si ricava che il nuovo sistema ha, di fatto, procrastinato i termini legislativi di cessazione dell'attività e di scioglimento delle società d'ambito attraverso la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dal 1° ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013).
Le considerazioni esposte consentono di ritenere che la gestione liquidatoria unitaria non sia subentrata ex se all'ATO, dal momento che l'ATO ha un suo commissario straordinario e un commissario liquidatore;
pur prevedendo la legge regionale la presa in carico dei relativi debiti da parte della gestione liquidatoria unitaria, con facoltà di articolazione in sottogestioni, la gestione liquidatoria risulta svolgere un ruolo di coordinamento e tramite tra i Comuni e la Regione, mentre le attribuzioni in precedenza facenti capo agli ATO sono poi transitate alle S.R.R. o ai
Comuni; nondimeno, né le S.R.R. né i Comuni possono ritenersi subentrati agli ATO, per effetto di un fenomeno di successione universale o particolare, non essendo ciò specificamente previsto dalle disposizioni richiamate (cfr. sul punto CGA, n. 623/2021).
Né a diversa conclusione può indurre la lettura del contratto stipulato in data 18.3.2014, con il quale i comuni soci dell'ATO TP1, tra cui quello di nonché la RR AN OR sono Pt_1 subentrati nell'intera posizione contrattuale di nascente dal contratto di Controparte_2 appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti del 07/11/2008 e successive modifiche, trattandosi di atto riconducibile alla figura della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.; il che comporta il mancato trasferimento al cessionario dei debiti del cedente relativi al periodo anteriore alla cessione (salvo deroga espressa non pattuita nel caso di specie, cfr. Cass. n.
3648/1956) e, pertanto, il difetto di titolarità dal lato passivo in capo al opponente, Pt_1 giacché, nel caso in esame, a dispetto di quanto rilevato dall'opposta, il credito precettato, in pag. 6/7 quanto derivante da sentenza resa all'esito di un processo introdotto il 19.7.2013, è sorto all'evidenza in epoca anteriore alla cessione del contratto.
Non potendo, dunque, predicarsi la responsabilità dell'Ente, quale socio dell'ATO, né la successione del opponente nelle situazioni giuridiche soggettive della società Pt_1
d'ambito, deve ritenersi che la sentenza posta a fondamento dell'intimazione opposta non possa far stato nei confronti del Pt_1
E non può giungersi a diversa soluzione sul rilievo della responsabilità ex lege dei Comuni in rapporto agli obblighi di copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, giacché una responsabilità di tal fatta andrebbe comunque accertata in via ordinaria, al fine di ottenere la condanna dell'Ente pubblico e, di conseguenza, un titolo suscettibile di esecuzione forzata.
Nel caso in esame, invece, manca un titolo esecutivo pronunciato nei confronti del opponente, sicché, in forza dell'art. 474 c.p.c., deve in definitiva accertarsi Pt_1
l'inesistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva ai danni del Parte_1 sulla base del titolo indicato nell'atto di precetto opposto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri medi, con riduzione del 50% limitatamente alla fase istruttoria, in ragione della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione proposta dal così provvede: Parte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva Controparte_1 in forza dell'atto di precetto notificato al Comune di in data 29.11.2023; Pt_1
- condanna a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 27.5.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2137/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CUSENZA Parte_1 P.IVA_1
Salvatore Maria
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TODISCO Giovanni
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “nel merito - accertare dichiarare la nullità dell'Atto di precetto per le ragioni illustrate;
- accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti del e che nulla deve il alla detta società; - accertare e Parte_1 Parte_1 dichiarare, per quanto eventualmente di ragione, la nullità del nominato "contratto di subentro" del 18.3.2014
(Allegato n. 14). - accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del ritenuto credito nei confronti del;
in via subordinata - accertare e dichiarare che la somma di cui all'Atto di Precetto Parte_1 opposto non è eseguibile nei confronti del per l'entità pretesa dovendo invece essere ridotta Parte_1 sia in relazione agli interessi indebitamente pretesi sia in relazione all'entità della somma per sorte capitale”; per parte convenuta: “nel merito • rigettare tutte le domande avanzate dalla in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e quindi confermare in toto l'atto di precetto opposto. • Con vittoria nelle spese e compensi della presente fase del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023 il ha convenuto in Parte_1 giudizio la proponendo opposizione avverso l'atto di precetto Controparte_1 notificatogli dalla odierna parte convenuta in data 29.11.2023 e con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 505.537,48 – oltre spese – sulla base della sentenza n.
934/2017 emessa dal Tribunale di AN nel giudizio iscritto al n. 1657/2013 RG intercorso tra e e della successiva sentenza Controparte_1 Controparte_2
n. 30/2022 resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio iscritto al n. 1108/2018 RG con la quale è stata respinta l'impugnazione proposta avverso la predetta sentenza del Tribunale di
AN.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha esposto in fatto che:
- il non è stato parte dei giudizi summenzionati, avendo la stessa Parte_1 [...] convenuto dinanzi al Tribunale di AN soltanto la Controparte_1 Controparte_2
– quale società costituita per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
[...] prodotti dai Comuni della Provincia di AN facenti parti dell'AT. TP1, ossia i Comuni di
Alcamo, , , Castellammare del Golfo, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
, , , San Vito lo Capo, AN e Valderice – con la quale il Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 aveva stipulato un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti, Parte_1 demandando alla stessa tutte le attività, ivi comprese le funzioni amministrative e fiscali, connesse alla gestione dei rifiuti;
- la indetto un pubblico incanto per l'affidamento settennale del Controparte_2 servizio di gestione integrata dei rifiuti, con contratto del 20.11.2008 affidò il servizio all'aggiudicatario raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Controparte_1
e ASPICA s.r.l.; CP_3
- con atto pubblico del 5.3.2009, stipulato a seguito della riconfigurazione del RTI dovuta alla fuoriuscita di e ASPICA s.r.l., il servizio veniva ripartito tra la CP_3 Controparte_1
e convenendosi che quest'ultima avrebbe gestito il servizio nel territorio Parte_9 del Comune di AN, mentre la prima lo avrebbe gestito nel territorio degli altri Comuni ricompresi nell'A.T.O. TP1;
- la pretesa creditoria della precettante trae origine dalla contestata applicazione di penali da parte della poste in compensazione con il corrispettivo dei servizi prestati, Controparte_2 penali rispetto alla cui applicazione il risulterebbe del tutto estraneo, tanto Parte_1 che la stessa negli anni 2011, 2012 e 2013 ebbe a notificare al Controparte_1 Parte_1 un pignoramento presso terzi in relazione a crediti vantati verso la
[...] Controparte_2 sulla base di una sentenza (la n. 325/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo) del medesimo tenore di quella posta a fondamento dell'intimazione opposta;
pag. 2/7 - alcuna responsabilità può essere attribuita al nella qualità di socio Parte_1 della giacché, in forza dell'art. 201 d.lgs. n. 152/2006, l'autorità Controparte_2
d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, costituita nella specie in forma di società per azioni con conseguente separazione del patrimonio della società da quello dei soci,
i quali non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali, non potendo del resto ritenersi che la società per azioni muti la sua natura di soggetto di diritto privato soltanto perché le sue azioni siano detenute non da soggetti privati ma da enti pubblici;
- non può configurarsi alcuna successione del in rapporto alla società Pt_1 Parte_1
posta in liquidazione ex lege, giacché i rapporti giuridici attivi e passivi Controparte_2 facenti capo a tale ultima società sarebbero confluiti, in forza dell'art. 19 delle Legge Regionale
8.4.2010 n. 9 in un'apposita gestione liquidatoria;
né potrebbe condurre a diversa soluzione il richiamo fatto dalla precettante al contratto di subentro del 18.3.2014, giacché tale contratto è stato stipulato con la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – AN
Provincia OR società consortile per azioni (RR AN Provincia OR), mentre i “Comuni nel detto contratto intervengono solo per procedere direttamente al pagamento pro quota delle fatture emesse dal gestore quando a ciò autorizzati dalla S.R.R. con la liquidazione, ma tutte le attività di gestione, di verifica, e liquidazione, e tutti rapporti contrattuali scaturanti dal contratto d'appalto, sono posti in essere dalla RR”;
- mancherebbe in ogni caso un valido e specifico contratto e un valido impegno di spesa.
Tanto premesso in fatto, l'Ente opponente ha chiesto che venga accertata l'insussistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva, in quanto:
- non può predicarsi alcuna valenza esecutiva delle predette sentenze nei confronti del con l'ulteriore conseguenza della nullità dell'atto di precetto, trattandosi di Parte_1 soggetto estraneo al giudizio che non si pone in rapporto di successione con la
[...]
CP_2
- in difetto di un valido contratto e di un valido impegno di spesa, l'opponente, in quanto
Ente pubblico, non può essere chiamato a rispondere dei debiti indicati nell'atto di precetto.
In via subordinata, il ha eccepito la prescrizione dei crediti precettati. Pt_1
Tutto ciò considerato, l'opponente ha chiesto: “nel merito - accertare dichiarare la nullità dell'Atto di precetto per le ragioni illustrate;
- accertare e dichiarare che non ha Controparte_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di e che nulla deve il Comune di Pt_1
alla detta società; - accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del ritenuto credito nei Pt_1 confronti del;
in via subordinata - accertare e dichiarare che la somma di cui all'Atto di Parte_1
Precetto opposto non è eseguibile nei confronti del per l'entità pretesa dovendo invece essere Parte_1 ridotta sia in relazione agli interessi indebitamente pretesi sia in relazione all'entità della somma per sorte
pag. 3/7 capitale. Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese vive e spese forfetarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato”.
Con comparsa di risposta depositata il 21.2.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando le allegazioni di parte avversa e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in
[...] quanto infondata in fatto e diritto, ed esponendo in particolare che:
- con il sopracitato contratto di subentro il tra gli altri Enti, era subentrato Parte_1 nell'intera posizione contrattuale della nascente dal contratto di appalto Controparte_2 del 7.11.2008, sicché le sentenze pronunciate nei confronti di quest'ultima società esplicano i propri effetti anche nei confronti del quale successore a titolo particolare;
Parte_1
- i crediti precettati sono sorti in epoca successiva alla cessione, mentre l'art. 19 delle Legge
Regionale 8.4.2010 n. 9 riguarderebbe unicamente i crediti maturati sino alla data del 30.6.2013;
- il subentro della RR AN Provincia OR, essendo avvenuto per “quanto di sua competenza”, avrebbe riguardato unicamente le attività di controllo e monitoraggio del servizio e dell'esecuzione del contratto.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. l'opponente ha contestato partitamente le difese di parte avversa, sottolineando che in forza del summenzionato art. 19 i rapporti delle società
d'ambito non possono gravare né sulle RR, né sui Comuni (anche in ragione del divieto di gestione diretta del servizio da parte degli stessi) e che “non vi è stata l'estinzione di Controparte_2
né “successione a titolo particolare per espressa previsione normativa”, e deducendo altresì che:
[...]
- l'interpretazione del contratto di subentro prospettata dalla parte opposta ne determinerebbe comunque la nullità, in ragione della mancata indicazione specifica dei debiti e degli impegni di spesa assunti dai Comuni, nonché del mancato trasferimento delle necessarie risorse finanziarie in correlazione all'asserito trasferimento di rapporti giuridici;
- in ogni caso, il contratto stipulato in data 18.3.2014, in quanto riconducibile alla figura della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., non avrebbe comportato il trasferimento all'Ente cessionario dei debiti della società cedente.
Alla luce di tali difese l'Ente opponente ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 16.1.2024 ed esaurita l'istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione opposta è costituito dalla sentenza n.
30/2022 della Corte d'Appello di Palermo, confermativa della sentenza n. 934/2017 del pag. 4/7 Tribunale di AN, pronunciata tra e società Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, oggi in liquidazione, costituita per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dai comuni della Provincia di AN facenti parte dell'ATO TP1.
Il ha contestato l'avversa pretesa creditoria e il diritto dell'opposta di Parte_1 agire in via esecutiva nei suoi confronti, rilevando che l'Ente non è stato parte dei giudizi all'esito dei quali sono state emesse le suddette sentenze e che non può predicarsi alcuna successione a titolo particolare del nella posizione debitoria della Pt_1 Controparte_2
[...]
La parte opposta ha sostenuto, di contro, che, detta successione sia avvenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in forza del summenzionato contratto di subentro, sicché, a norma dell'art. 2909 c.c., la sentenza posta a fondamento dell'intimazione esplicherebbe i propri effetti anche nei confronti del Parte_1
Orbene, tale ultima allegazione difensiva non può essere condivisa.
Invero, deve osservarsi che:
- la società è una autorità d'ambito costituita a norma dell'art. 200 Controparte_2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in quanto tale rappresenta una struttura dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai soci, i quali non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali (cfr. ex multis, Cass. n.
8239/2000; Cass. SS.UU. n. 14655/2011);
- il DL 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, nell'introdurre il comma 186-bis all'art. 2 della l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione delle Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato d. lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni, entro un anno dalla sua approvazione (27 marzo 2011); ha disposto che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarebbe stato da considerarsi nullo;
ha previsto, inoltre, che, sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le Regioni avrebbero attribuito con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il DL 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in l. n. 10/2011, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, in considerazione della necessità di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali;
- la l.r. Sicilia 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto, all'art. 6, che “per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società
pag. 5/7 consortile dicapitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"”, con acronimo
S.R.R., mentre all'art. 19 ha dettato la disciplina transitoria e ha disposto la liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge, dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del d. lgs. n. 152/2006, disponendo in particolare, al secondo comma, che “fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle
S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al
30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale
n. 6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio”.
Dalle superiori premesse di carattere generale si ricava che il nuovo sistema ha, di fatto, procrastinato i termini legislativi di cessazione dell'attività e di scioglimento delle società d'ambito attraverso la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dal 1° ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013).
Le considerazioni esposte consentono di ritenere che la gestione liquidatoria unitaria non sia subentrata ex se all'ATO, dal momento che l'ATO ha un suo commissario straordinario e un commissario liquidatore;
pur prevedendo la legge regionale la presa in carico dei relativi debiti da parte della gestione liquidatoria unitaria, con facoltà di articolazione in sottogestioni, la gestione liquidatoria risulta svolgere un ruolo di coordinamento e tramite tra i Comuni e la Regione, mentre le attribuzioni in precedenza facenti capo agli ATO sono poi transitate alle S.R.R. o ai
Comuni; nondimeno, né le S.R.R. né i Comuni possono ritenersi subentrati agli ATO, per effetto di un fenomeno di successione universale o particolare, non essendo ciò specificamente previsto dalle disposizioni richiamate (cfr. sul punto CGA, n. 623/2021).
Né a diversa conclusione può indurre la lettura del contratto stipulato in data 18.3.2014, con il quale i comuni soci dell'ATO TP1, tra cui quello di nonché la RR AN OR sono Pt_1 subentrati nell'intera posizione contrattuale di nascente dal contratto di Controparte_2 appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti del 07/11/2008 e successive modifiche, trattandosi di atto riconducibile alla figura della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.; il che comporta il mancato trasferimento al cessionario dei debiti del cedente relativi al periodo anteriore alla cessione (salvo deroga espressa non pattuita nel caso di specie, cfr. Cass. n.
3648/1956) e, pertanto, il difetto di titolarità dal lato passivo in capo al opponente, Pt_1 giacché, nel caso in esame, a dispetto di quanto rilevato dall'opposta, il credito precettato, in pag. 6/7 quanto derivante da sentenza resa all'esito di un processo introdotto il 19.7.2013, è sorto all'evidenza in epoca anteriore alla cessione del contratto.
Non potendo, dunque, predicarsi la responsabilità dell'Ente, quale socio dell'ATO, né la successione del opponente nelle situazioni giuridiche soggettive della società Pt_1
d'ambito, deve ritenersi che la sentenza posta a fondamento dell'intimazione opposta non possa far stato nei confronti del Pt_1
E non può giungersi a diversa soluzione sul rilievo della responsabilità ex lege dei Comuni in rapporto agli obblighi di copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, giacché una responsabilità di tal fatta andrebbe comunque accertata in via ordinaria, al fine di ottenere la condanna dell'Ente pubblico e, di conseguenza, un titolo suscettibile di esecuzione forzata.
Nel caso in esame, invece, manca un titolo esecutivo pronunciato nei confronti del opponente, sicché, in forza dell'art. 474 c.p.c., deve in definitiva accertarsi Pt_1
l'inesistenza del diritto di parte opposta di agire in via esecutiva ai danni del Parte_1 sulla base del titolo indicato nell'atto di precetto opposto.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. – applicati i parametri medi, con riduzione del 50% limitatamente alla fase istruttoria, in ragione della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione proposta dal così provvede: Parte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva Controparte_1 in forza dell'atto di precetto notificato al Comune di in data 29.11.2023; Pt_1
- condanna a rifondere al le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 27.5.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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