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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
AN S. AN (TE), il 20 marzo 1958 e ivi residente in via Borgo Nuovo, elettivamente domiciliato a Giulianova, in viale Orsini n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Ragionieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in Corso Cavour n. 19, nella sua P.IVA_1 CP_1 qualità di incorporante di Controparte_2 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in in via CP_2
Gabriele D'Annunzio n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lessiani, rappresenta e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione di nullità, accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 29 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la
[...] [...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ) Controparte_3 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis: a. In via principale:
Accertare che l'atto di acquisto stipulato e i successivi comportamenti dell'Istituto di credito e dei suoi amministratori sono in contrasto con i doveri di informazione, chiarezza, trasparenza, verifica e di correttezza e buona fede e, conseguentemente, dichiarare nullo il contratto di acquisto azioni intercorso tra le parti e, per CP_2
l'effetto, obbligare la – già Controparte_1
in persona del Suo legale rappresentante p.t. alla restituzione Controparte_2 della somma investita pari a € 21.556,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio;
b. In via subordinata: accertare la mancata osservanza da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi di informazione, di valutazione, di verifica, di trasparenza, di correttezza e buona fede imposti dal T.U.F. e, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
– già in persona del Suo legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore del sig. [n.d.r.: recte dell'importo di € Parte_2 Parte_1
21.556,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio;
c. sempre con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione delle avverse domande e contestandone, nel merito, la fondatezza in fatto e in diritto;
solo in via di mero subordine, ha chiesto la rideterminazione della somma eventualmente dovuta, tenuto conto degli importi percepiti dall'attore in sede di dividendi ed in ragione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2 A seguito di numerosi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento, all'udienza del 29 aprile 2025 - la prima ed unica celebrata, in modalità cartolare, dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 -, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190, comma II c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile (e quindi 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, le pretese avanzate dall'attore sono parzialmente fondate per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese al parziale accoglimento delle domande avanzate dal sig. giova ricostruire Pt_1 sinteticamente la vicenda fattuale da cui origina la presente controversia, che prende le mosse dalle domande a vario titolo avanzate in relazione ai
“contratto di acquisto” - rectius ordini di acquisto di azioni intercorsi con la
Banca convenuta, nella sua qualità di incorporante di
[...]
anche al fine di ottenere il Controparte_2 risarcimento del danno dallo stesso patito per effetto della condotta illecita tenuta dall'Istituto di credito convenuto.
In particolare, l'investitore, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto:
1) di aver aderito, in data 3 ottobre 2006 (rectius 31 agosto 2006), all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie della così CP_2 acquistando n. 1.000,00 azioni a un prezzo di € 9,00 ciascuna, per un totale di
€ 9.000,00;
2) di aver successivamente aderito ad una ulteriore offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie della così acquistando altre n. CP_2
1.500,00 azioni ad un prezzo di € 8,35 ciascuna, per un totale di € 12.556,25;
3) che il valore delle azioni compravendute era stato azzerato in conseguenza delle gravi violazioni del dovere di correttezza e buona fede
3 degli amministratori dell'Istituto bancario, come accertato dalla Banca d'TA
e della CP_4
4) che, infatti, con Decreto del Ministero dell'Economia del 30 aprile
2012, la veniva sottoposta ad amministrazione straordinaria per CP_2 gravi irregolarità e violazioni normative, ai sensi dell'art. 70, comma I, lett. a, del Testo Unico bancario, connesse all'inadeguatezza degli assetti di governance e dei controlli interni nonché a gravi irregolari operative;
5) che, dunque, la mediante la vendita delle azioni dal valore CP_1 successivamente azzerato per condotte imputabili alla medesima, si era resa responsabile della violazione dei doveri di trasparenza, comunicazione, informazione e verifica, espressamente previsti dalla normativa di settore;
6) che, più nel dettaglio, la Banca non aveva preventivamente informato l'attore dei rischi concreti dell'operazione, condotta in regime di conflitto di interessi;
7) che l'istituto di credito non aveva mai provveduto ad allertare i propri clienti-investitori circa l'aumento del rischio di investimento originariamente assunto, di fatto precludendo la possibilità di disinvestire;
8) che, in ogni caso, l'operazione – a elevato profilo speculativo – non poteva ritenersi adeguata al profilo del sig. Pt_1
Il sig. pertanto, ha rassegnato le conclusioni come sopra Pt_1 integralmente trascritte.
Con comparsa depositata in data 3 settembre 2019, si è costituito in giudizio l'istituto di credito, eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse domande;
nel merito, la ne ha chiesto l'integrale reiezione, in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto in ragione della correttezza della condotta dalla medesima tenuta e della completezza ed esaustività dell'informazione fornita all'investitore/attore, nonché, in subordine, la riduzione del risarcimento in ragione dei dividendi percepiti dal sig. Pt_1 in costanza di rapporto e in forza del riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno.
Premessi così i fatti controversi, il Tribunale osserva quanto segue.
Pregiudizialmente, occorre rilevare l'inammissibilità della domanda di
“annullamento dei contratti di compravendita dei relativi titoli ex art. 1439”, siccome formulata per la prima volta dalla difesa di parte attrice soltanto in
4 sede di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, nelle note depositate telematicamente in data 3 aprile 2023 sostitutive dell'udienza del 11 aprile
2023, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
In via preliminare, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario risulta infondata.
Infatti, con particolare riferimento all'azione di nullità che è stata proposta dall'investitore - sulla quale, invero, si tornerà nel prosieguo -, preme al Tribunale chiarire, invero per mera completezza espositiva, che la stessa, ai sensi dell'art. 1422 c.c., è imprescrittibile, non potendo la natura di protezione della nullità invocata (ossia quella di cui all'art. 21 T.U.F.) derogare, in assenza di un'espressa previsione normativa, alla disciplina codicistica propria del tipo di invalidità contrattuale.
In questo senso, si esprime anche una parte della giurisprudenza di merito (in assenza di pronunce di Cassazione sul punto): ad esempio, la Corte
d'Appello di Torino, confermando la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullità di alcuni contratti relativi a strumenti derivati per mancanza del contratto quadro e per difetto di causa concreta e che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istituto bancario, ha condivisibilmente rilevato che “le c.d. nullità relative sono nullità soggette ad un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma a parte ciò - conservano i connotati tipici della nullità. In particolare, ex art. 1422 c.c. mentre la nullità è imprescrittibile, può prescriversi il diritto di ripetere quanto si è pagato in forza di un negozio dichiarato nullo mediante una sentenza che ha natura non costitutiva, ma di accertamento. Ex art. 1442 c.c., ciò che si prescrive è, invece,
l'azione (costitutiva) di annullamento: la sua applicazione non può, dunque, essere estesa ad una fattispecie completamente diversa”. (cfr. App. Torino, n. 858 del 19 aprile 2017).
Nello stesso, si pone anche il Tribunale di Bologna, che, esprimendosi sulla prescrizione dell'azione di nullità per violazione dell'art. 30 T.U.F., ha affermato che, “nonostante trattasi di nullità di protezione e quindi nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente, rimangono fermi i tratti essenziali della figura, cioè la imprescrittibilità dell'azione e la definitività della conseguente inefficacia. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione (art. 1422 cc)” (cfr. Tribunale
5 di Bologna, n. 1546 del 17 luglio 2017), non ritenendosi invece condivisibile il portato della pronuncia di merito citata dalla a pagina 3 della propria CP_1 memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c., secondo cui tale particolare categoria di invalidità sarebbe da assimilare alla annullabilità ed al relativo regime giuridico (compreso quindi il termine di prescrizione quinquennale).
Infatti, ove si ritenesse che tale ipotesi di nullità relativa sia soggetta a termine prescrizionale, risulterebbe frustrata la finalità perseguita dal legislatore, non solo per quanto attiene alla protezione dello specifico interesse del contraente ritenuto debole, ma, di riflesso, anche con riferimento agli interessi più generali e di sistema che il meccanismo della nullità di protezione mira a preservare.
Con riguardo invece alle pretese restitutorie/risarcitorie avanzate dall'attore (su cui pure naturalmente si tornerà funditus nel prosieguo), il termine prescrizionale (che sia quinquennale o che sia decennale) non può ritenersi decorso, coincidendo infatti l'exordium praescriptionis non con la stipula del contratto e quindi con la vendita dei prodotti finanziari ma – venendo in rilievo una pretesa risarcitoria – con la verificazione del danno, che, nel caso per cui è processo, coincide con l'annullamento e l'azzeramento del valore delle azioni avvenuto in data 29 luglio 2014 (circostanza allegata da parte attrice e non specificatamente contestata, con i noti effetti ex art. 115
c.p.c.), termine interrotto dalla procedura di mediazione incardinata (cfr. verbale di mediazione del 18 dicembre 2018), nonché certamente dalla introduzione del presente giudizio con notifica dell'atto di citazione in data 7 maggio 2019; d'altronde, è infatti solo in tale momento che il danno si è manifestato “all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente.”, concretando dunque il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3176 del 18 febbraio 2016; Cass., n. 5504 del 5 aprile 2012).
Tanto chiarito e venendo così all'esame della fondatezza delle ulteriori domande formulate dall'investitore, giova svolgere un preliminare e sintetico inquadramento generale in tema di contratti di intermediazione finanziaria, che sono contratti ormai tipizzati dalla legge ed aventi ad oggetto i prodotti finanziari, per tali intendendosi, in via di approssimazione, le azioni e le obbligazioni.
6 Nell'ambito del mercato finanziario, è doveroso distinguere tra il c.d.
“mercato primario” e il c.d. “mercato secondario” (che è quello che viene in rilievo in questo giudizio).
Il mercato primario è il mercato dei titoli di nuova emissione ed è quello in cui operano, quindi, da un lato, gli emittenti gli strumenti finanziati e, dall'altro lato, gli intermediari collocatori: in tale mercato, pertanto, non sono coinvolti gli investitori (tradizionalmente definiti, alla luce della asimmetria informativa che li contraddistingue, le c.d. “parti deboli”, concetto su cui si tornerà funditus nel prosieguo), ma esclusivamente le c.d. “parti forti”.
Il mercato secondario, invece, è il mercato in cui vengono scambiati titoli già emessi e sottoscritti ed in cui operano, da un lato, gli intermediari/collocatori e, dall'altro lato, i clienti/investitori, stipulando contratti di collocamento aventi oggetto servizi di investimento, quali la negoziazione per conto proprio (in cui l'intermediario si pone come controparte diretta del cliente nell'acquisto o nella vendita di strumenti finanziari, perché egli già possiede nel suo portafoglio lo strumento finanziario a cui il cliente è interessato) o la negoziazione per conto altrui, i.e. del cliente (in tal caso, l'intermediario non ha lo strumento finanziario al quale il risparmiatore è interessato e per questo si impegna a procurarselo al fine poi del successivo trasferimento al risparmiatore).
In tale mercato, le parti sono solite stipulare un c.d. “contratto quadro” a monte, al quale seguono atti ed ordini a valle che sono esecutivi del primo.
Con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del contratto quadro - che deve rivestire la forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. (si tratta di una ipotesi di nullità di protezione testuale formale), secondo l'orientamento dominante, esso va ricondotto nell'alveo del contratto di mandato (cfr. ex multis Cass. n. 384/2012) (ovviamente ad acquistare), che dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione e che disciplina i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente e che, quindi, proprio per questa ragione, è destinato ad assolvere alla funzione di contratto quadro rispetto alle successive attività negoziali, in cui si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento.
7 Il predetto contratto, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, regola il rapporto tra cliente ed intermediario, stabilendo quindi i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività svolta dall'intermediario.
Diversamente, le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente ed in adempimento del contratto quadro, quand'anche possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione (cfr. citata
Cass. n. 384/2012).
Dunque, è possibile affermare che, accanto ed in esecuzione del contratto quadro a monte, vi sono a valle successive operazioni o attività, in cui si estrinseca appunto l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori in favore del cliente.
L'esecuzione del contratto di intermediazione, infatti, tende di regola alla conclusione, nell'interesse del cliente, di nuovi contratti che hanno ad oggetto l'acquisizione ovvero la dismissione di strumenti finanziari, il tutto a seguito di specifici ordini (di investimento ovvero di disinvestimento) impartiti dall'investitore/cliente: detti ordini a valle, quindi, altro non sono in concreto che mere istruzioni esecutive del contratto di mandato a monte e vanno giuridicamente intesi come negozi di attuazione del mandato.
Così genericamente inquadrati i contratti di intermediazione finanziaria, è ora possibile procedere al vaglio delle domande avanzate dal sig. Pt_1
Più nel dettaglio, nel caso per cui è processo, l'attore ha fatto valere la nullità non dei contratti quadro a monte stipulati con la bensì del CP_1 singolo “contratto di acquisto azioni intercorso tra le parti” (i.e. del contratto CP_2
a valle), invocando, a tal fine, la violazione dei doveri di informazione, valutazione, verifica e trasparenza imposti dalla normativa di settore.
Al riguardo, non si può fare a meno di sottolineare come tutte le disposizioni normative invocate da parte attrice a sostegno della nullità contrattuale (in specie, T.U.F., Regolamento n. 11522/98, CP_4
8 Regolamento CONSOB 2007 e succ. mod.) prescrivano in capo all'intermediario finanziario obblighi di condotta (in specie: di consegnare al cliente la copia del prospetto informativo sull'investimento; di astenersi dall'effettuare operazioni di investimento qualora questa appaia palesemente non adeguata alle condizioni personali e patrimoniali dell'investitore; di adottare misure ragionevoli per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente e di formulare per iscritto un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse), la cui violazione, alla luce dell'insegnamento delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26724 e n.
26725 del 2007 (che si sono tra l'altro espresse proprio in tema di violazione da parte dell'intermediario di obblighi informativi), non può mai condurre all'attivazione di rimedi di validità del contratto e quindi alla nullità dello stesso, ma esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a rimedi di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione (tema, questo, su cui si tornerà nel prosieguo allorquando sarà analizzata la domanda di risarcimento del danno per mancato assolvimento degli obblighi informativi).
Per questa ragione, pertanto - a prescindere dell'eccepita maturazione della relativa prescrizione (v. supra) - non può trovare a monte accoglimento l'azione di nullità proposta dall'attore rispetto al contratto di acquisto di azioni, con conseguente assorbimento della relativa domanda di ripetizione formulata da parte attrice.
A questo punto, occorre verificare se sia invece suscettibile di accoglimento – e se del caso a quale titolo, anche ai fini della verifica della prescrizione – la domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento degli specifici obblighi di informazione e correttezza gravanti sull'intermediario convenuto sia in forza del rapporto contrattuale che in forza della legge.
Preliminarmente, sul punto, giova richiamare le sentenze già esaminate delle Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007, che, tracciando la fondamentale actio finium regundorum tra regole di validità e regole di condotta, hanno sancito che in nessun caso la violazione delle seconde, contenenti regole comportamentali in capo ad un paciscente, può condurre alla invalidità del contratto, ma, semmai, ricorrendone i presupposti, può
9 essere fonte di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione: nel dettaglio, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, deve essere qualificata come responsabilità precontrattuale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione; diversamente, va qualificata come responsabilità contrattuale la violazione delle operazioni d'investimento o disinvestimento che sono state compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria (sul punto, cfr. granitica giurisprudenza a partire da Sez. Un., n. 26724 del 19/12/2007; Cass., 63, n.
25222 del 14/12/2010; Cass., sez. I, n. 8462 del 10/4/2014; Cass., sez. III, n. 525 del 15/1/2020; Cass. sez. III, n. 15099 del 31/05/2021).
Ebbene, con specifico riguardo al caso per cui è processo, si ritiene che la responsabilità dell'intermediario convenuto debba essere qualificata in termini contrattuali.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione in casi del tutto analoghi al presente, “In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 1064 del 23 maggio 2016; nello stesso senso, anche Cass., sez. I, sentenza n. 12262 del 12 giugno 2015).
Nella fattispecie in esame, infatti, le sollevate censure hanno ad oggetto, come accennato, la correttezza dell'operato della nell'esecuzione di CP_1 singoli ordini d'acquisto impartiti dall'attore nell'ambito di contratti quadro già stipulati;
ne deriva, di conseguenza, la natura contrattuale della (pretesa) responsabilità dell'intermediario convenuto, con conseguente applicazione dell'ordinario termine prescrizionale decennale e del relativo criterio di distribuzione dell'onere della prova, in base alla quale, in ossequio
10 all'intramontabile orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dalla pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite, il creditore - che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno - deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, mentre è il debitore/convenuto a dover fornire la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla dimostrazione che l'inadempimento si è verificato ma per una causa ad esso non imputabile;
inoltre spetta ovviamente all'attore dimostrare l'esistenza dei pregiudizi risarcibili secondo i criteri di delimitazione individuati dagli artt.
1223, 1225 1226 e 1227 c.c., posti a valle di una (eventualmente già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass., sez. VI, n. 13096 del 24 maggio 2017).
L'applicazione della descritta ripartizione dell'onus probandi anche nella materia de qua trova oltretutto esplicita conferma, oltre che nel diritto vivente (cfr. ad esempio di recente Cass. Civ., sez. I, n. 9460 del 22 maggio
2020, secondo cui “tale disciplina, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.”), anche direttamente nel diritto positivo, ed in particolare nel
T.U.F., che, all'art. 23, comma VI, stabilisce espressamente che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Tanto premesso, nel caso de quo, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione del titolo contrattuale alla base delle pretese attoree - la cui sussistenza peraltro non è mai stata oggetto di contestazione fra le parti (tanto che i contratti quadro relativi ai servizi di negoziazione, esecuzione e
11 ricezione/trasmissione di ordini del 2004 e 2010, il modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita e l'ordine di acquisto del 31 agosto 2006 sono stati prodotti in giudizio dalla stessa Banca) - con ampia allegazione dell'inadempimento della convenuta.
A questo punto, si rende pertanto necessario procedere ad esaminare le diverse censure di inadempimento qualificato (in relazione, cioè, a specifiche violazioni di obblighi) allegate dall'attore al fine di verificare se l'intermediario abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'inesistenza o la non imputabilità delle censurate inadempienze e, a tal proposito, si reputa utile premettere la disciplina positiva di riferimento relativa al contenuto degli obblighi gravanti ex lege sugli intermediari invocata dall'attore.
In particolare, l'attore ha denunciato il mancato rispetto da parte della convenuta delle regole di condotta stabilite, a tutela dell'investitore e CP_1 del pubblico risparmio, dall'art 21 T.U.F., dagli artt. 28-29 del Regolamento
n. 11522/1998, nonché dall'art. 39 del Regolamento del CP_4 CP_4
2007.
Nel dettaglio, l'art. 21 T.U.F., rubricato “Criteri generali di comportamento”, impone agli intermediari finanziari di adottare regole comportamentali consistenti in una serie di doveri invero non meramente informativi, prescrivendo espressamente che: “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla […], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché' siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al
12 minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti (…)”.
La previsione legale di obblighi così specifici e pregnanti in capo agli intermediari finanziari si giustifica in ragione dello squilibrio esistente - nell'ambito di quello che è stato sopra definito il c.d. “mercato secondario” - dei contraenti (l'intermediario da un lato e l'investitore dall'altro, specie in presenza del c.d. investitore retail, ossia non professionale), squilibrio che tra origine dalla connaturata asimmetria informativa dell'investitore rispetto alla controparte contrattuale in ordine ai prodotti finanziari oggetto di investimento.
I suddetti doveri non meramente informativi enucleati in senso generale all'interno del T.U.F. trovano poi specifica e concreta manifestazione nel citato Regolamento CONSOB n. 11522/1998, attuativo del d.lgs. 58/1998, che li descrive dettagliatamente e, ai fini che qui interessano, viene in rilievo in particolare l'art. 28, rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”, che al comma I impone agli intermediari finanziari, prima della stipulazione del contratto quadro, il duplice obbligo di “a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore” e di “b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3”, stabilendo poi al successivo comma il divieto di “effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 del citato Regolamento, invece, precisa che gli intermediari devono “astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione” e che
13 allorquando “ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Dalla citata disposizione normativa è possibile cogliere anzitutto gli elementi su cui fondare la valutazione di adeguatezza dell'investimento
(dovendosi avere riguardo alle caratteristiche del titolo, anche in termini di rischio, al peculiare strumento finanziario prescelto, all'entità dell'operazione in riferimento sia ai volumi di operazioni solitamente trattati dall'investitore sia alla dimensione dell'operazione rispetto al portafoglio dello stesso), nonché il dovere, in caso di decisione del cliente di dar corso comunque all'operazione non adeguata, di comunicargli per iscritto le ragioni di non opportunità dell'operazione finanziaria proposta o richiesta.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è dunque possibile affermare che i doveri di informazione “imposti dall'art. 21
T.U.F. e dal Reg. n. 11522/1998 all'intermediario finanziario nella CP_4 prestazione dei servizi di investimento hanno notoriamente ad oggetto sia doveri di informazione “passiva” (c.d. know your costumer rule), consistenti nella richiesta delle informazioni indicate all'art. 28, lett. a) reg. cit., sia in doveri di informazione
“attiva” (c.d. know the security rule), che culminano nell'obbligo di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione e di astenersi dall'effettuarla, salvo il cliente manifesti per iscritto o su supporto durevole la chiara volontà di procedere all'operazione stessa.” (in questi esatti termini, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 aprile
2017, n. 9066), doveri che sono tutti tesi al perseguimento di un risultato finale unitario quale è il miglior interesse - c.d. “best execution” - del cliente, il quale deve essere messo nelle condizioni di poter operare delle scelte e delle decisioni consapevoli e informate.
Inoltre, l'attore censura anche il conflitto di interesse che ha connotato l'operato dell'intermediario convenuto, il quale non avrebbe informato compiutamente il cliente sulla natura e sull'estensione del rischio, via via crescente in costanza di rapporto per condotte imputabili alla stessa Banca.
14 Senonché, per completezza d'esposizione, deve sin da ora specificarsi che la disciplina normativa in materia (cfr. artt. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento
CONSOB) non è a dir vero così tranchant, ammettendo infatti la possibilità per l'intermediario di operare in conflitto di interesse con l'investitore, a condizione però che quest'ultimo sia stato preventivamente informato per iscritto sulla natura e sull'estensione dello stesso e che, ciononostante, abbia acconsentito egualmente all'operazione (in conflitto di interessi).
Ebbene, analizzata così la disciplina normativa in relazione agli specifici obblighi gravanti sugli intermediari finanziari, è ora possibile procedere ad esaminare i precipui profili di inadempimento della CP_1 convenuta allegati dall'attore.
Anzitutto, il sig. ha dedotto che la avrebbe violato Pt_1 CP_1
l'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza prescritto dalle norme richiamate, nello specifico non fornendo una adeguata, effettiva e completa informazione ai clienti, estesa alle caratteristiche ed ai rischi specifici delle operazioni finanziarie poste in essere, specie a fronte dell'acquisto di titoli azionari appartenenti alla stessa Banca (profilo, questo del conflitto di interessi, su cui si tornerà nel prosieguo); in altri termini, il censurato vulnus informativo è stato allegato avendo riguardo non tanto alle informazioni inerenti la fase antecedente alla stipula del contratto quadro, quanto piuttosto alle specifiche operazioni poste a valle della stipula del contratto predetto relative ai due ordini di acquisto delle azioni emesse dall'istituto convenuto, il cui valore sarebbe stato successivamente azzerato esclusivamente a causa del ”comportamento scellerato, sconsiderato, dannoso tenuto dagli amministratori dell' e dagli organi di vigilanza, indirizzato Pt_3 dapprima a depauperare l'intero patrimonio e capitale della e poi a CP_2 coprire il danno cagionato” (cfr. pag. 5 citazione).
Sul punto, la convenuta, al fine di andare esente da responsabilità con riguardo allo specifico profilo di inadempimento in esame, ha allegato:
- la sottoscrizione, da parte del sig. del c.d. contratto quadro del Pt_1
2004, in cui questi dichiara che “mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti (…) che ho provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento” (cfr. doc. 4 convenuta);
15 - la compilazione da parte dell'attore, in data 12 dicembre 2004, del c.d.
“questionario” sull'adeguatezza degli ordini, ossia il documento di
“Informazioni per la prestazione di servizi di investimento”, nel quale l'attore ha flaggato gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio (cfr. doc. 5 convenuto);
- la sottoscrizione, da parte dell'attore, del “modulo di adesione” all'Offerta
Pubblica di Vendita delle azioni del 31 agosto 2006, in cui l'attore dichiara (a) “di aver ricevuto gratuitamente copia del Prospetto Informativo”,
(b) di accettare le “condizioni, le modalità ed i termini dell'offerta ivi riportati”
e (c) di aver preso “visione dei “Fattori di rischio” al capitolo 4 della Sezioni I ed al capitolo 2 della Sezione II del Prospetto” (cfr. doc. 7 convenuta);
- la sottoscrizione, da parte dell'attore, del relativo “ordine di acquisto” di azioni ordinarie emesse dalla Banca, nel quale questi, dopo aver dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”, ha altresì asserito
“di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata” per: “Tipologia” e “Oggetto” (cfr. doc. 7 convenuta);
- la compilazione, da parte dell'attore, nel 2009 del c.d. “questionario MIFID”, nel quale l'attore ha flaggato gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio (cfr. doc. 9 convenuto);
- la sottoscrizione da parte dell'attore, in data 15 luglio 2010, di un nuovo contratto quadro, nonché l'incremento della propria partecipazione azionaria con l'ulteriore acquisto di azioni in data 21 luglio 2010;
- l'invio all'attore (dopo gli ordini di acquisto) di note informative relativa al buon esito delle operazioni, con il riepilogo delle avvenute operazioni e delle loro caratteristiche, oltre all'invio semestrale dei c.d.
“estratti conto titoli” (cfr. doc. 14 e 11 convenuta).
Tralasciando la questione relativa alla segnalazione di adeguatezza/non adeguatezza delle operazioni finanziarie poste in essere su cui si tornerà analiticamente nel prosieguo, ritiene doveroso il Tribunale
16 rilevare, in ordine ai profili della carenza informativa dedotta dall'attore, quanto segue.
È indubbiamente dimostrata a livello documentale l'avvenuta consegna del prospetto informativo all'attore, il quale ha oltretutto dichiarato nel primo modulo di adesione sottoscritto nel 2006 “di aver ricevuto gratuitamente copia del Prospetto Informativo” (cfr. doc. 7 convenuta), con il corollario secondo cui deve ritenersi provata la conoscenza, o quanto meno la conoscibilità, da parte del sig. delle informazioni contenute nel Pt_1 predetto prospetto e, in particolare, “dei “Fattori di rischio” al capitolo 4 della
Sezioni I ed al capitolo 2 della Sezione II del Prospetto”, come dichiarato nei moduli di adesione.
Al riguardo, il prospetto informativo prevede espressamente che “la sottoscrizione delle azioni di implica l'assunzione tipica dei rischi CP_2 finanziari connessi ad un investimento in azioni non quotate. In particolare, il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri di
(p. 27 del prospetto informativo in atti); il prospetto, inoltre, specifica CP_1
i rischi connessi alla difficoltà di disinvestimento.
Teoricamente, pertanto, alla luce della produzione documentale versata in atti, si potrebbe ritenere che la convenuta abbia assolto CP_1 all'onere probatorio sulla stessa incombente circa l'esatto adempimento degli obblighi informativi di sua competenza attraverso la predisposizione e la consegna della documentazione menzionata.
Tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare che si è sviluppato in seno alla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, un orientamento - ormai ampiamente consolidato - che, rifuggendo da un approccio meramente formalistico teso alla verifica del rispetto dell'obbligo di mera consegna da parte dell'intermediario finanziario della documentazione prevista dalla legge, predilige invece l'adozione di un approccio – condivisibilmente – sostanzialistico, che non si esaurisce, appiattendosi, nella mera consegna di documentazione, ma che persegue il miglior interesse - c.d. “best execution” - dell'investitore, il quale ha il diritto di essere messo concretamente ed effettivamente nelle condizioni di poter operare delle scelte informate e, per l'effetto, consapevoli.
17 Tale prospettiva sostanzialistica, cui questo Giudice intende aderire, si giustifica sempre in ragione dell'analizzata debolezza contrattuale che connota gli investitori (soprattutto nel c.d. “mercato secondario”), originata dall'asimmetria del patrimonio di informazioni a loro disposizione rispetto alla controparte contrattuale, l'intermediario finanziario;
a ciò si aggiunga, inoltre, che le informazioni contenute nella documentazione sopra citata, quale è il prospettivo informativo, per quanto specifiche possano essere, sono pur sempre informazioni fornite ad una vastissima ed indistinta platea, quale
è quella degli investitori in genere, senza riportare alcun elemento in ordine al rapporto tra operazione da effettuarsi e specifico profilo del singolo cliente/investitore.
Da ciò consegue che la semplice produzione in giudizio di documenti consegnati al cliente e sottoscritti da quest'ultimo non è, da sola, sufficiente, a fronte della contestazione di inadempimento sollevata dall'investitore, al fine di ritenere assolto l'onere informativo gravante sull'intermediario.
In questo senso, infatti, si pone la Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 22 maggio 2020 n. 9460 (in tema collocamento di c.d. fuori sede ma con argomentazioni suscettibili di applicazione più generalizzata) ha confermato il principio di diritto secondo il quale, al momento della consegna del prospetto informativo di un'operazione finanziaria, l'intermediario deve svolgere a favore del cliente un'attività di informazione specifica in merito all'operazione medesima, rilevando espressamente come la disciplina di cui al TUB e al Regolamento attuativo predisposto dalla CONSOB “rende evidente che la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.” Il medesimo principio di diritto è stato sancito successivamente anche da Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, n.10393.
Ancora, si inserisce nel solco di questo consolidato filone ermeneutico anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9066 del 7 aprile 2017, che già appunto nel 2017 aveva affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, al
18 cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”.
In linea di continuità con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, si è posta altresì la giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso
Tribunale di Teramo, che, in una recente pronuncia, ha affermato che se è vero che “la consegna del prospetto informativo o la dichiarazione di “presa visione” possono costituire indici presuntivi dell'adempimento”, tuttavia, in caso di specifiche contestazioni di inadempimento mosse dall'investitore, si rende necessario un quid pluris, ossia “un ulteriore sforzo probatorio da parte dell'intermediario, non potendo integrare ex se prova dell'adempimento” (cfr. ex multis sentenza del Tribunale di Teramo n. 127/2022).
Ebbene, considerato che la mera dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate in ordine alla natura ed ai rischi della specifica operazione non esonera ex se l'intermediario, a fronte di specifiche contestazioni del cliente, dal dover provare di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il predetto ulteriore sforzo probatorio non sia stato compiuto dalla CP_1 convenuta, la quale si è limitata a sostenere apoditticamente che la documentazione consegnata all'attore, da questi visionata e sottoscritta e versata in atti soddisfi ex se l'onus probandi previsto a suo carico.
Pertanto, il suddetto primo profilo di inadempimento allegato dall'attore deve ritenersi accertato.
In secondo luogo, il sig. lamenta l'omessa acquisizione di Pt_1 informazioni riguardanti la sua persona, ossia il cliente-investitore, il cui profilo di rischio appare dunque non adeguato rispetto all'operazione finanziaria realizzata.
Anche in relazione a tale profilo, la Banca si è limitata a polarizzare la propria difesa sulla documentazione prodotta, evidenziando in particolare che nell'ordine d'acquisto sottoscritto dall'attore nel 2006 è stata inserita, dopo la dichiarazione prestampata di “aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura
e sui rischi del presente ordine”, l'ulteriore dichiarazione “dichiaro/dichiariamo di
19 intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto non ritenuta adeguata per: (S) tipologia, (N) frequenza, (S) oggetto, (N) dimensioni”, dove la lettera “S” (che sta per Sì) indica la sussistenza della specifica causale dell'inadeguatezza, mentre la lettera “N” (che sta per No) indica il mancato riscontro della specifica causale di inadeguatezza.
Ebbene, anche rispetto alla censura in esame, l'intermediario non ha allegato di aver specificamente informato l'odierno attore circa le causali selezionate con la lettera “S” (tipologia e oggetto), essendosi limitato a sostenere la tesi dell'automatismo fra la dichiarazione prestampata ma formalmente sottoscritta contenuta nell'ordine, con l'indicazione dei motivi di inadeguatezza da un lato e la sussistenza della consapevolezza dell'investitore di tale inadeguatezza e della sua volontà di dar corso, ciononostante, all'operazione finanziaria dall'altro lato.
Dunque, ribadendo l'approccio sostanzialistico che deve guidare l'indagine dell'interprete, “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del
Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi.” (in questi esatti termini, cfr. Cass. civile, sez. I,
n. 19417 del 3 agosto 2017).
Ciò significa, quindi, che l'avvenuta sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell'investimento non è idonea a dimostrare la qualità e la quantità delle informazioni fornite dall'intermediario, con la conseguenza per cui, a fronte della specifica
20 contestazione del cliente, è sull'intermediario che grava l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che quelle informazioni erano state invece fornite.
Oltretutto, alla luce delle sue caratteristiche concrete, non sarebbe corretto ritenere che la predetta dichiarazione sottoscritta dall'attore possa essere elevata ad indice presuntivo dell'assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sulla Banca, dal momento che essa si presenta riassuntiva e oltremodo generica, non corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo soggettivo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto: circostanze queste che invece, ove presenti, avrebbero potuto sì dispiegare una concreta rilevanza, per lo meno indiziaria, sul piano della dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo informativo dell'esonero da responsabilità (cfr. Cass., sez. I, n. 28363 dell'11 dicembre 2020).
A nulla rilevando, inoltre, che il al momento della Pt_1 sottoscrizione dell'ordine di acquisto, detenesse ulteriori strumenti finanziari nel proprio portafoglio titoli - come evidenziato dalla convenuta - non conoscendosene il grado di rischio e atteso che, ciononostante e sulla scorta di tale circostanza, la stessa aveva comunque provveduto a qualificare CP_1
l'operazione per cui è causa come non adeguata per tipologia e oggetto (cfr. doc. 7 convenuta).
Dunque, anche il descritto profilo di inadempimento allegato dall'attore deve ritenersi accertato, sia pure limitatamente all'ordine di effettuato in data 31 agosto 2006.
Al contrario, in relazione alle operazioni di investimento effettuate nel
2010, deve ritenersi corretta la valutazione di adeguatezza effettuata dalla alla luce della profilatura del cliente effettuata il 16 gennaio 2009 (cfr. CP_1 questionario MIFID del 16 gennaio 2009: doc. 9 convenuta) – che da un lato ha palesato una pregressa esperienza in azioni e, più in generale, una buona esperienza e conoscenza nel settore di investimento (cfr. in particolare, i pregressi investimenti in strumenti finanziari, nonché la dichiarazione relativa alle competenze specifiche in ambito finanziario), dall'altro ha lasciato emergere un “discreto grado di rischio”, obiettivi di investimento miranti a “crescita regolare del capitale con qualche rischio” e a “perseguire una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore del mio
21 portafoglio” con la conseguenza che gli acquisti del 15 luglio 2010, anche considerato il loro non elevato ammontare, non possono ritenersi inadeguati rispetto agli obiettivi di investimento del cliente, né insostenibili finanziariamente alla luce dei dichiarati obiettivi.
In terzo luogo, l'attore, come sopra anticipato, lamenta altresì il conflitto di interesse che ha connotato l'operato dell'intermediario convenuto, la cui condotta, tra le altre cose, avrebbe cagionato l'azzeramento di valore dei titoli compravenduti.
Senonché, si è già riferito della possibilità, prevista per legge (recte dall'art. 27 del Regolamento CONSOB, attuativo dell'art. 21 T.U.F.), per gli intermediari di poter eccezionalmente svolgere operazioni finanziarie in conflitto di interesse con l'investitore, a condizione che quest'ultimo sia stato preventivamente informato per iscritto sulla natura e sull'estensione dello stesso e che, ciononostante, abbia acconsentito egualmente all'operazione (in conflitto di interessi).
Il regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, viceversa, non prevede (nella versione ratione temporis applicabile al secondo ordine di acquisto per cui è causa) una disciplina analoga a quella del precedente regolamento intermediari. Cionondimeno, alla base dell'obbligo informativo di cui al richiamato art. 21, lett. b) T.U.F., non può non esservi la necessità di acquisire il consenso dell'intermediario – che, dunque, deve ritenersi comunque necessario – divergendo la disciplina più che altro per il fatto che quel consenso - che in precedenza doveva essere prestato in forma espressa - oggi può essere manifestato anche per mezzo di un comportamento concludente, quale è da ravvisarsi nel fatto che l'investitore, debitamente notiziato della conflittualità dell'operazione, non si opponga ad essa e ne autorizzi così tacitamente la conclusione (v. ad es. Cassazione civile sez. I, n.
20251 del 15 luglio 2021).
Tanto premesso, dunque, nel caso di specie, tale consenso deve ritenersi desumibile dalla chiara indicazione della sussistenza del conflitto di interesse nel moduli di adesione del 2006 (cfr. doc. 7 convenuta, ove il cliente espressamente dichiara “Prendo atto che ha nell'operazione in esame un CP_2 interesse in conflitto, in quanto partecipante al collocamento e allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”), sia negli ordini di acquisto del 2006 e del 2010 (cfr.
22 ordine di acquisto del 2006, ove è apposta la lettera “S” alla dicitura “conflitto di interessi”, nonché ordine di acquisto del 2010 ove alla medesima dicitura è indicato “Interesse diretto in quanto azioni della Banca”).
Pertanto, il predetto profilo di inadempimento allegato dal sig. Pt_1 non può dirsi accertato.
Da ultimo, la difesa attorea fa valere anche le presunte inadempienze della Banca che si sarebbero registrate nella fase puramente esecutiva delle operazioni di acquisto, in particolare per aver, nel corso del rapporto contrattuale, taciuto agli investitori il rischio, di mese in mese sempre più elevato, del commissariamento per le gravi irregolarità rilevate dalla Banca
D'TA e dal Ministero Dell'Economia.
Al riguardo, questo Tribunale ritiene non sussistente la violazione degli obblighi informativi nella fase successiva all'acquisto con particolare riguardo alla modifica dei rischi dello strumento finanziario acquistato, in rapporto al profilo di rischio dei clienti, dal momento che più che una modifica del rischio si è verificata una sua concretizzazione.
A ciò si aggiunga che, come risultante dalla relazione illustrativa del depositata in atti (sub doc. 13 convenuta), con Parte_4 decorrenza dal 7 maggio 2012, è stata sospesa la negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato (e cioè quella di cui agli ordini successivi al 2006), con il corollario per cui, una volta verificatosi il commissariamento della Banca,
l'eventuale informativa non avrebbe comunque consentito il disinvestimento, ciò rilevando anche in termini di eventuale nesso di causalità rispetto alla condotta omissiva.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi acclarato l'inadempimento colpevole dell'intermediario convenuto - in assenza della prova contraria della non imputabilità soggettiva dello stesso
- per omessa informativa, in relazione agli ordini impartiti dal sig. in Pt_1 data 31 agosto 2006 e 15 luglio 2010.
Appurato così l'an della responsabilità dell'intermediario convenuto e passando dunque al danno ed alla prova del nesso causale tra questo e l'inadempimento (condotta omissiva), se è vero che quest'ultima deve normalmente essere fornita dall'attore, è altrettanto vero che, in materia di intermediazione finanziaria, il consolidato orientamento giurisprudenziale
23 alleggerisce, alla luce della debolezza contrattuale che connota la predetta parte contrattuale, tale onere probatorio gravante sull'investitore, potendo infatti il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'intermediario ed il danno patito dall'investitore essere ritenuto sussistente in via presuntiva sulla base della stessa consistenza dell'informazione omessa, non occorrendo la prova diretta (sul punto, cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23417; Cass. 18 maggio 2017, n. 12544; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727; Cass. 16 febbraio 2018,
n. 3914; Cass. del 24 settembre 2018, n. 22464; Cass. 14 novembre 2018, n.
29353; Cass. 21 novembre 2018, n. 30104; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2464).
Presunzione del nesso di causalità ribadita oltretutto anche dalla recente pronuncia n. 18293 del 27 giugno 2023, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un investitore, in quanto l'intermediario non era riuscito a dimostrare in giudizio l'avvenuto superamento della presunzione del nesso causale, non avendo fornito la prova che l'investitore danneggiato dall'acquisto suggerito (che, nel caso di specie, aveva ad oggetto bond argentini) avrebbe comunque effettuato l'operazione ove correttamente informato dall'intermediario, con l'ulteriore specificazione secondo cui non è sufficiente genericamente affermare - come l'intermediario aveva fatto - che lo specifico investitore, anche se fosse stato puntualmente informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto stante la sua propensione al rischio o alla sua conoscenza del mercato finanziario.
Dunque, passando al quantum del danno risarcibile, deve darsi atto di come sia documentalmente dimostrato che nell'anno 2014 l'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di Controparte_5 ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale
[...] della con conseguente annullamento di tutte le (50.000.000) azioni CP_1 ordinarie in circolazione e contestuale aumento del capitale al di sopra del limite legale, attraverso l'emissione di nuove (230.000.000) azioni offerte in sottoscrizione alla sola Controparte_1 nonché con esclusione del diritto di opzione degli azionisti (cfr. relazione illustrativa del prodotta sub doc. 13 convenuto). Parte_4
Si tratta di una circostanza che, inevitabilmente, incide sulla quantificazione del pregiudizio economico che il sig. ha patito e che, Pt_1 pertanto, nella sua dimensione del danno emergente, non può che essere pari
24 al valore del capitale investito e azzeratosi: in senso conforme, del resto, si è posta la giurisprudenza di legittimità, affermando che in caso dell'omessa informativa e del successivo aggravamento della situazione finanziaria dell'investitore, il danno va rinvenuto nella “successiva perdita di valore del titolo”, essendosi il cliente “trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (cfr. ex multis Cass. n. 16127 del 28 luglio 2020).
Ovviamente gli importi calcolati a titolo di risarcimento, in quanto debiti di valore, devono essere rivalutati, secondo gli aggiornati indici ISTAT di variazione del costo della vita;
al riguardo, risulta che il capitale investito dal sig. nell'operazione finanziaria oggetto del presente giudizio Pt_1 ammonta alla somma complessiva di € 21.556,25 (di cui, in specie, € 9.000,00 relativi all'ordine di acquisto del 31 agosto 2006 e € 12.556,25 relativi all'ordine di acquisto del 15 luglio 2010) che, rivalutata e con l'applicazione - sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. civ. sez. un. n. 1712 del 17 febbraio
1995) - degli interessi legali calcolati tenendo come parametro gli indici ISTAT da ultimo aggiornati (con ultimo aggiornamento disponibile: al 30 aprile
2025), ammonta a complessivi € 34.721,43 (€ 15.613,60 + € 19.107,83).
Ora, come opportunamente osservato in via subordinata dalla difesa della Banca convenuta, dall'importo così determinato andrebbero detratti i dividendi forniti medio tempore dagli strumenti finanziari ceduti dalla CP_1 all'investitore, nonché il prezzo ricevuto per la vendita di parte dei titoli in questione, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno e dovendo tener conto, nella determinazione del risarcimento, altresì di tutti i vantaggi nel contempo derivati all'investitore, non potendo questi conseguire un'ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento dell'intermediario (cfr. Cass. n. 16088 del 18 giugno 2018).
Tuttavia, l'intermediario convenuto ha omesso di quantificare la somma erogata in favore dell'attore/investitore, con conseguente impossibilità di addivenire alla dedotta compensazione (non avendo infatti né prodotto estratti conto concernenti i dividendi eventualmente percepiti dall'attore, né peraltro avendo avanzato richiesta di C.T.U. volta ad un simile accertamento).
Sotto altro profilo, non possono invece essere riconosciuti all'attore i richiesti interessi compensativi, non avendo gli stessi dimostrato un
25 nocumento finanziario (in termini quindi di lucro cessante) patito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 36878 del
26 novembre 2021) e non potendosi escludere che la somma oggetto del risarcimento, laddove fosse stata per tempo restituita, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In definitiva, in assenza di prova, deve concludersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda esclusivamente il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, n. 3355/2010).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c..
Infine, deve escludersi l'eccepito concorso di colpa ex art. 1227, comma
I c.c. nella causazione del danno, in considerazione del fatto che, coincidendo nel caso di specie l'evento dannoso con l'omessa informazione ed essendo quest'ultima imputabile esclusivamente alla parte convenuta/danneggiante, è evidente come l'invocato concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso non sia ontologicamente configurabile ai sensi del comma I della citata disposizione normativa.
A ben vedere, non può reputarsi integrato neppure il comma II dell'art. 1227 c.c. (che esclude la risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinanza diligenza) alla luce di tutte le considerazioni precedentemente svolte, e cioè, in sintesi, in considerazione del fatto: (a) che, a fronte del rifiuto di informazioni da parte del cliente, la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente dell'investitore, idonea a comportare un suo concorso di colpa;
(b) che non risultano dimostrate, ma ancor prima allegate, da parte della Banca circostanze di fatto tali da palesare una condotta colposa dell'attore, idonea ad incidere sul piano causale nella determinazione del danno, rivelandosi infatti irrilevanti i meri invii delle note informative periodiche, in quanto documentazione dal contenuto tecnico, la cui consegna non può comportare
26 un onere per l'investitore di adeguatamente valutare le strategie di eventuale disinvestimento, subendo in mancanza una riduzione della pretesa risarcitoria esercitabile.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere parzialmente accolta, nei limiti degli inadempimenti sopra menzionati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono CP_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguendo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, eccezion fatta per quella istruttoria, essendo stata la causa istruita in via esclusivamente documentale).
Peraltro, l'inammissibilità della domanda di annullamento, il rigetto della domanda attorea di nullità, nonché l'accoglimento di non tutti i profili di inadempimento dedotti dall'attore giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, con i restanti tre quarti posti a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. 1511/2019 fra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di annullamento formulata da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. RIGETTA l'azione di nullità proposta dall'attore per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente assorbimento della relativa domanda di ripetizione;
3. in parziale accoglimento delle ulteriori domande proposta dall'attore, per le ragioni di cui in parte motiva, ACCERTA e DICHIARA la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta
Controparte_1 nella sua qualità di incorporante di
[...] [...]
e, per l'effetto, la Controparte_2
CONDANNA, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 34.721,43, in favore di Parte_1 oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
27 4. DICHIARA compensate in ragione di un quarto le spese di lite e
CONDANNA la parte convenuta
[...]
(nella sua qualità di Controparte_1 incorporante di Controparte_2
alla refusione dei rimanenti tre quarti in favore di
[...] per l'importo di € 5.034,75 a titolo di Parte_1 compensi professionali, € 205,90 per esborsi, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
AN S. AN (TE), il 20 marzo 1958 e ivi residente in via Borgo Nuovo, elettivamente domiciliato a Giulianova, in viale Orsini n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Ragionieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in Corso Cavour n. 19, nella sua P.IVA_1 CP_1 qualità di incorporante di Controparte_2 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in in via CP_2
Gabriele D'Annunzio n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lessiani, rappresenta e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione di nullità, accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 29 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la
[...] [...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ) Controparte_3 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis: a. In via principale:
Accertare che l'atto di acquisto stipulato e i successivi comportamenti dell'Istituto di credito e dei suoi amministratori sono in contrasto con i doveri di informazione, chiarezza, trasparenza, verifica e di correttezza e buona fede e, conseguentemente, dichiarare nullo il contratto di acquisto azioni intercorso tra le parti e, per CP_2
l'effetto, obbligare la – già Controparte_1
in persona del Suo legale rappresentante p.t. alla restituzione Controparte_2 della somma investita pari a € 21.556,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio;
b. In via subordinata: accertare la mancata osservanza da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi di informazione, di valutazione, di verifica, di trasparenza, di correttezza e buona fede imposti dal T.U.F. e, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
– già in persona del Suo legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore del sig. [n.d.r.: recte dell'importo di € Parte_2 Parte_1
21.556,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio;
c. sempre con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione delle avverse domande e contestandone, nel merito, la fondatezza in fatto e in diritto;
solo in via di mero subordine, ha chiesto la rideterminazione della somma eventualmente dovuta, tenuto conto degli importi percepiti dall'attore in sede di dividendi ed in ragione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2 A seguito di numerosi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento, all'udienza del 29 aprile 2025 - la prima ed unica celebrata, in modalità cartolare, dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 -, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190, comma II c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile (e quindi 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, le pretese avanzate dall'attore sono parzialmente fondate per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese al parziale accoglimento delle domande avanzate dal sig. giova ricostruire Pt_1 sinteticamente la vicenda fattuale da cui origina la presente controversia, che prende le mosse dalle domande a vario titolo avanzate in relazione ai
“contratto di acquisto” - rectius ordini di acquisto di azioni intercorsi con la
Banca convenuta, nella sua qualità di incorporante di
[...]
anche al fine di ottenere il Controparte_2 risarcimento del danno dallo stesso patito per effetto della condotta illecita tenuta dall'Istituto di credito convenuto.
In particolare, l'investitore, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto:
1) di aver aderito, in data 3 ottobre 2006 (rectius 31 agosto 2006), all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie della così CP_2 acquistando n. 1.000,00 azioni a un prezzo di € 9,00 ciascuna, per un totale di
€ 9.000,00;
2) di aver successivamente aderito ad una ulteriore offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie della così acquistando altre n. CP_2
1.500,00 azioni ad un prezzo di € 8,35 ciascuna, per un totale di € 12.556,25;
3) che il valore delle azioni compravendute era stato azzerato in conseguenza delle gravi violazioni del dovere di correttezza e buona fede
3 degli amministratori dell'Istituto bancario, come accertato dalla Banca d'TA
e della CP_4
4) che, infatti, con Decreto del Ministero dell'Economia del 30 aprile
2012, la veniva sottoposta ad amministrazione straordinaria per CP_2 gravi irregolarità e violazioni normative, ai sensi dell'art. 70, comma I, lett. a, del Testo Unico bancario, connesse all'inadeguatezza degli assetti di governance e dei controlli interni nonché a gravi irregolari operative;
5) che, dunque, la mediante la vendita delle azioni dal valore CP_1 successivamente azzerato per condotte imputabili alla medesima, si era resa responsabile della violazione dei doveri di trasparenza, comunicazione, informazione e verifica, espressamente previsti dalla normativa di settore;
6) che, più nel dettaglio, la Banca non aveva preventivamente informato l'attore dei rischi concreti dell'operazione, condotta in regime di conflitto di interessi;
7) che l'istituto di credito non aveva mai provveduto ad allertare i propri clienti-investitori circa l'aumento del rischio di investimento originariamente assunto, di fatto precludendo la possibilità di disinvestire;
8) che, in ogni caso, l'operazione – a elevato profilo speculativo – non poteva ritenersi adeguata al profilo del sig. Pt_1
Il sig. pertanto, ha rassegnato le conclusioni come sopra Pt_1 integralmente trascritte.
Con comparsa depositata in data 3 settembre 2019, si è costituito in giudizio l'istituto di credito, eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse domande;
nel merito, la ne ha chiesto l'integrale reiezione, in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto in ragione della correttezza della condotta dalla medesima tenuta e della completezza ed esaustività dell'informazione fornita all'investitore/attore, nonché, in subordine, la riduzione del risarcimento in ragione dei dividendi percepiti dal sig. Pt_1 in costanza di rapporto e in forza del riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno.
Premessi così i fatti controversi, il Tribunale osserva quanto segue.
Pregiudizialmente, occorre rilevare l'inammissibilità della domanda di
“annullamento dei contratti di compravendita dei relativi titoli ex art. 1439”, siccome formulata per la prima volta dalla difesa di parte attrice soltanto in
4 sede di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, nelle note depositate telematicamente in data 3 aprile 2023 sostitutive dell'udienza del 11 aprile
2023, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
In via preliminare, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario risulta infondata.
Infatti, con particolare riferimento all'azione di nullità che è stata proposta dall'investitore - sulla quale, invero, si tornerà nel prosieguo -, preme al Tribunale chiarire, invero per mera completezza espositiva, che la stessa, ai sensi dell'art. 1422 c.c., è imprescrittibile, non potendo la natura di protezione della nullità invocata (ossia quella di cui all'art. 21 T.U.F.) derogare, in assenza di un'espressa previsione normativa, alla disciplina codicistica propria del tipo di invalidità contrattuale.
In questo senso, si esprime anche una parte della giurisprudenza di merito (in assenza di pronunce di Cassazione sul punto): ad esempio, la Corte
d'Appello di Torino, confermando la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullità di alcuni contratti relativi a strumenti derivati per mancanza del contratto quadro e per difetto di causa concreta e che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istituto bancario, ha condivisibilmente rilevato che “le c.d. nullità relative sono nullità soggette ad un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma a parte ciò - conservano i connotati tipici della nullità. In particolare, ex art. 1422 c.c. mentre la nullità è imprescrittibile, può prescriversi il diritto di ripetere quanto si è pagato in forza di un negozio dichiarato nullo mediante una sentenza che ha natura non costitutiva, ma di accertamento. Ex art. 1442 c.c., ciò che si prescrive è, invece,
l'azione (costitutiva) di annullamento: la sua applicazione non può, dunque, essere estesa ad una fattispecie completamente diversa”. (cfr. App. Torino, n. 858 del 19 aprile 2017).
Nello stesso, si pone anche il Tribunale di Bologna, che, esprimendosi sulla prescrizione dell'azione di nullità per violazione dell'art. 30 T.U.F., ha affermato che, “nonostante trattasi di nullità di protezione e quindi nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente, rimangono fermi i tratti essenziali della figura, cioè la imprescrittibilità dell'azione e la definitività della conseguente inefficacia. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione (art. 1422 cc)” (cfr. Tribunale
5 di Bologna, n. 1546 del 17 luglio 2017), non ritenendosi invece condivisibile il portato della pronuncia di merito citata dalla a pagina 3 della propria CP_1 memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c., secondo cui tale particolare categoria di invalidità sarebbe da assimilare alla annullabilità ed al relativo regime giuridico (compreso quindi il termine di prescrizione quinquennale).
Infatti, ove si ritenesse che tale ipotesi di nullità relativa sia soggetta a termine prescrizionale, risulterebbe frustrata la finalità perseguita dal legislatore, non solo per quanto attiene alla protezione dello specifico interesse del contraente ritenuto debole, ma, di riflesso, anche con riferimento agli interessi più generali e di sistema che il meccanismo della nullità di protezione mira a preservare.
Con riguardo invece alle pretese restitutorie/risarcitorie avanzate dall'attore (su cui pure naturalmente si tornerà funditus nel prosieguo), il termine prescrizionale (che sia quinquennale o che sia decennale) non può ritenersi decorso, coincidendo infatti l'exordium praescriptionis non con la stipula del contratto e quindi con la vendita dei prodotti finanziari ma – venendo in rilievo una pretesa risarcitoria – con la verificazione del danno, che, nel caso per cui è processo, coincide con l'annullamento e l'azzeramento del valore delle azioni avvenuto in data 29 luglio 2014 (circostanza allegata da parte attrice e non specificatamente contestata, con i noti effetti ex art. 115
c.p.c.), termine interrotto dalla procedura di mediazione incardinata (cfr. verbale di mediazione del 18 dicembre 2018), nonché certamente dalla introduzione del presente giudizio con notifica dell'atto di citazione in data 7 maggio 2019; d'altronde, è infatti solo in tale momento che il danno si è manifestato “all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente.”, concretando dunque il dies a quo di decorrenza del termine ex art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3176 del 18 febbraio 2016; Cass., n. 5504 del 5 aprile 2012).
Tanto chiarito e venendo così all'esame della fondatezza delle ulteriori domande formulate dall'investitore, giova svolgere un preliminare e sintetico inquadramento generale in tema di contratti di intermediazione finanziaria, che sono contratti ormai tipizzati dalla legge ed aventi ad oggetto i prodotti finanziari, per tali intendendosi, in via di approssimazione, le azioni e le obbligazioni.
6 Nell'ambito del mercato finanziario, è doveroso distinguere tra il c.d.
“mercato primario” e il c.d. “mercato secondario” (che è quello che viene in rilievo in questo giudizio).
Il mercato primario è il mercato dei titoli di nuova emissione ed è quello in cui operano, quindi, da un lato, gli emittenti gli strumenti finanziati e, dall'altro lato, gli intermediari collocatori: in tale mercato, pertanto, non sono coinvolti gli investitori (tradizionalmente definiti, alla luce della asimmetria informativa che li contraddistingue, le c.d. “parti deboli”, concetto su cui si tornerà funditus nel prosieguo), ma esclusivamente le c.d. “parti forti”.
Il mercato secondario, invece, è il mercato in cui vengono scambiati titoli già emessi e sottoscritti ed in cui operano, da un lato, gli intermediari/collocatori e, dall'altro lato, i clienti/investitori, stipulando contratti di collocamento aventi oggetto servizi di investimento, quali la negoziazione per conto proprio (in cui l'intermediario si pone come controparte diretta del cliente nell'acquisto o nella vendita di strumenti finanziari, perché egli già possiede nel suo portafoglio lo strumento finanziario a cui il cliente è interessato) o la negoziazione per conto altrui, i.e. del cliente (in tal caso, l'intermediario non ha lo strumento finanziario al quale il risparmiatore è interessato e per questo si impegna a procurarselo al fine poi del successivo trasferimento al risparmiatore).
In tale mercato, le parti sono solite stipulare un c.d. “contratto quadro” a monte, al quale seguono atti ed ordini a valle che sono esecutivi del primo.
Con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del contratto quadro - che deve rivestire la forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. (si tratta di una ipotesi di nullità di protezione testuale formale), secondo l'orientamento dominante, esso va ricondotto nell'alveo del contratto di mandato (cfr. ex multis Cass. n. 384/2012) (ovviamente ad acquistare), che dà origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione e che disciplina i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente e che, quindi, proprio per questa ragione, è destinato ad assolvere alla funzione di contratto quadro rispetto alle successive attività negoziali, in cui si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento.
7 Il predetto contratto, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, regola il rapporto tra cliente ed intermediario, stabilendo quindi i servizi forniti e le loro caratteristiche, la durata del rapporto e le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività svolta dall'intermediario.
Diversamente, le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente ed in adempimento del contratto quadro, quand'anche possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione (cfr. citata
Cass. n. 384/2012).
Dunque, è possibile affermare che, accanto ed in esecuzione del contratto quadro a monte, vi sono a valle successive operazioni o attività, in cui si estrinseca appunto l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori in favore del cliente.
L'esecuzione del contratto di intermediazione, infatti, tende di regola alla conclusione, nell'interesse del cliente, di nuovi contratti che hanno ad oggetto l'acquisizione ovvero la dismissione di strumenti finanziari, il tutto a seguito di specifici ordini (di investimento ovvero di disinvestimento) impartiti dall'investitore/cliente: detti ordini a valle, quindi, altro non sono in concreto che mere istruzioni esecutive del contratto di mandato a monte e vanno giuridicamente intesi come negozi di attuazione del mandato.
Così genericamente inquadrati i contratti di intermediazione finanziaria, è ora possibile procedere al vaglio delle domande avanzate dal sig. Pt_1
Più nel dettaglio, nel caso per cui è processo, l'attore ha fatto valere la nullità non dei contratti quadro a monte stipulati con la bensì del CP_1 singolo “contratto di acquisto azioni intercorso tra le parti” (i.e. del contratto CP_2
a valle), invocando, a tal fine, la violazione dei doveri di informazione, valutazione, verifica e trasparenza imposti dalla normativa di settore.
Al riguardo, non si può fare a meno di sottolineare come tutte le disposizioni normative invocate da parte attrice a sostegno della nullità contrattuale (in specie, T.U.F., Regolamento n. 11522/98, CP_4
8 Regolamento CONSOB 2007 e succ. mod.) prescrivano in capo all'intermediario finanziario obblighi di condotta (in specie: di consegnare al cliente la copia del prospetto informativo sull'investimento; di astenersi dall'effettuare operazioni di investimento qualora questa appaia palesemente non adeguata alle condizioni personali e patrimoniali dell'investitore; di adottare misure ragionevoli per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente e di formulare per iscritto un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse), la cui violazione, alla luce dell'insegnamento delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26724 e n.
26725 del 2007 (che si sono tra l'altro espresse proprio in tema di violazione da parte dell'intermediario di obblighi informativi), non può mai condurre all'attivazione di rimedi di validità del contratto e quindi alla nullità dello stesso, ma esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a rimedi di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione (tema, questo, su cui si tornerà nel prosieguo allorquando sarà analizzata la domanda di risarcimento del danno per mancato assolvimento degli obblighi informativi).
Per questa ragione, pertanto - a prescindere dell'eccepita maturazione della relativa prescrizione (v. supra) - non può trovare a monte accoglimento l'azione di nullità proposta dall'attore rispetto al contratto di acquisto di azioni, con conseguente assorbimento della relativa domanda di ripetizione formulata da parte attrice.
A questo punto, occorre verificare se sia invece suscettibile di accoglimento – e se del caso a quale titolo, anche ai fini della verifica della prescrizione – la domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento degli specifici obblighi di informazione e correttezza gravanti sull'intermediario convenuto sia in forza del rapporto contrattuale che in forza della legge.
Preliminarmente, sul punto, giova richiamare le sentenze già esaminate delle Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007, che, tracciando la fondamentale actio finium regundorum tra regole di validità e regole di condotta, hanno sancito che in nessun caso la violazione delle seconde, contenenti regole comportamentali in capo ad un paciscente, può condurre alla invalidità del contratto, ma, semmai, ricorrendone i presupposti, può
9 essere fonte di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione: nel dettaglio, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, deve essere qualificata come responsabilità precontrattuale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione; diversamente, va qualificata come responsabilità contrattuale la violazione delle operazioni d'investimento o disinvestimento che sono state compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria (sul punto, cfr. granitica giurisprudenza a partire da Sez. Un., n. 26724 del 19/12/2007; Cass., 63, n.
25222 del 14/12/2010; Cass., sez. I, n. 8462 del 10/4/2014; Cass., sez. III, n. 525 del 15/1/2020; Cass. sez. III, n. 15099 del 31/05/2021).
Ebbene, con specifico riguardo al caso per cui è processo, si ritiene che la responsabilità dell'intermediario convenuto debba essere qualificata in termini contrattuali.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione in casi del tutto analoghi al presente, “In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.” (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 1064 del 23 maggio 2016; nello stesso senso, anche Cass., sez. I, sentenza n. 12262 del 12 giugno 2015).
Nella fattispecie in esame, infatti, le sollevate censure hanno ad oggetto, come accennato, la correttezza dell'operato della nell'esecuzione di CP_1 singoli ordini d'acquisto impartiti dall'attore nell'ambito di contratti quadro già stipulati;
ne deriva, di conseguenza, la natura contrattuale della (pretesa) responsabilità dell'intermediario convenuto, con conseguente applicazione dell'ordinario termine prescrizionale decennale e del relativo criterio di distribuzione dell'onere della prova, in base alla quale, in ossequio
10 all'intramontabile orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dalla pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite, il creditore - che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno - deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, mentre è il debitore/convenuto a dover fornire la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla dimostrazione che l'inadempimento si è verificato ma per una causa ad esso non imputabile;
inoltre spetta ovviamente all'attore dimostrare l'esistenza dei pregiudizi risarcibili secondo i criteri di delimitazione individuati dagli artt.
1223, 1225 1226 e 1227 c.c., posti a valle di una (eventualmente già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass., sez. VI, n. 13096 del 24 maggio 2017).
L'applicazione della descritta ripartizione dell'onus probandi anche nella materia de qua trova oltretutto esplicita conferma, oltre che nel diritto vivente (cfr. ad esempio di recente Cass. Civ., sez. I, n. 9460 del 22 maggio
2020, secondo cui “tale disciplina, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.”), anche direttamente nel diritto positivo, ed in particolare nel
T.U.F., che, all'art. 23, comma VI, stabilisce espressamente che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Tanto premesso, nel caso de quo, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione del titolo contrattuale alla base delle pretese attoree - la cui sussistenza peraltro non è mai stata oggetto di contestazione fra le parti (tanto che i contratti quadro relativi ai servizi di negoziazione, esecuzione e
11 ricezione/trasmissione di ordini del 2004 e 2010, il modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita e l'ordine di acquisto del 31 agosto 2006 sono stati prodotti in giudizio dalla stessa Banca) - con ampia allegazione dell'inadempimento della convenuta.
A questo punto, si rende pertanto necessario procedere ad esaminare le diverse censure di inadempimento qualificato (in relazione, cioè, a specifiche violazioni di obblighi) allegate dall'attore al fine di verificare se l'intermediario abbia adempiuto all'onere di dimostrare l'inesistenza o la non imputabilità delle censurate inadempienze e, a tal proposito, si reputa utile premettere la disciplina positiva di riferimento relativa al contenuto degli obblighi gravanti ex lege sugli intermediari invocata dall'attore.
In particolare, l'attore ha denunciato il mancato rispetto da parte della convenuta delle regole di condotta stabilite, a tutela dell'investitore e CP_1 del pubblico risparmio, dall'art 21 T.U.F., dagli artt. 28-29 del Regolamento
n. 11522/1998, nonché dall'art. 39 del Regolamento del CP_4 CP_4
2007.
Nel dettaglio, l'art. 21 T.U.F., rubricato “Criteri generali di comportamento”, impone agli intermediari finanziari di adottare regole comportamentali consistenti in una serie di doveri invero non meramente informativi, prescrivendo espressamente che: “Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla […], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché' siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al
12 minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti (…)”.
La previsione legale di obblighi così specifici e pregnanti in capo agli intermediari finanziari si giustifica in ragione dello squilibrio esistente - nell'ambito di quello che è stato sopra definito il c.d. “mercato secondario” - dei contraenti (l'intermediario da un lato e l'investitore dall'altro, specie in presenza del c.d. investitore retail, ossia non professionale), squilibrio che tra origine dalla connaturata asimmetria informativa dell'investitore rispetto alla controparte contrattuale in ordine ai prodotti finanziari oggetto di investimento.
I suddetti doveri non meramente informativi enucleati in senso generale all'interno del T.U.F. trovano poi specifica e concreta manifestazione nel citato Regolamento CONSOB n. 11522/1998, attuativo del d.lgs. 58/1998, che li descrive dettagliatamente e, ai fini che qui interessano, viene in rilievo in particolare l'art. 28, rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”, che al comma I impone agli intermediari finanziari, prima della stipulazione del contratto quadro, il duplice obbligo di “a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore” e di “b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3”, stabilendo poi al successivo comma il divieto di “effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 del citato Regolamento, invece, precisa che gli intermediari devono “astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione” e che
13 allorquando “ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Dalla citata disposizione normativa è possibile cogliere anzitutto gli elementi su cui fondare la valutazione di adeguatezza dell'investimento
(dovendosi avere riguardo alle caratteristiche del titolo, anche in termini di rischio, al peculiare strumento finanziario prescelto, all'entità dell'operazione in riferimento sia ai volumi di operazioni solitamente trattati dall'investitore sia alla dimensione dell'operazione rispetto al portafoglio dello stesso), nonché il dovere, in caso di decisione del cliente di dar corso comunque all'operazione non adeguata, di comunicargli per iscritto le ragioni di non opportunità dell'operazione finanziaria proposta o richiesta.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è dunque possibile affermare che i doveri di informazione “imposti dall'art. 21
T.U.F. e dal Reg. n. 11522/1998 all'intermediario finanziario nella CP_4 prestazione dei servizi di investimento hanno notoriamente ad oggetto sia doveri di informazione “passiva” (c.d. know your costumer rule), consistenti nella richiesta delle informazioni indicate all'art. 28, lett. a) reg. cit., sia in doveri di informazione
“attiva” (c.d. know the security rule), che culminano nell'obbligo di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione e di astenersi dall'effettuarla, salvo il cliente manifesti per iscritto o su supporto durevole la chiara volontà di procedere all'operazione stessa.” (in questi esatti termini, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 aprile
2017, n. 9066), doveri che sono tutti tesi al perseguimento di un risultato finale unitario quale è il miglior interesse - c.d. “best execution” - del cliente, il quale deve essere messo nelle condizioni di poter operare delle scelte e delle decisioni consapevoli e informate.
Inoltre, l'attore censura anche il conflitto di interesse che ha connotato l'operato dell'intermediario convenuto, il quale non avrebbe informato compiutamente il cliente sulla natura e sull'estensione del rischio, via via crescente in costanza di rapporto per condotte imputabili alla stessa Banca.
14 Senonché, per completezza d'esposizione, deve sin da ora specificarsi che la disciplina normativa in materia (cfr. artt. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento
CONSOB) non è a dir vero così tranchant, ammettendo infatti la possibilità per l'intermediario di operare in conflitto di interesse con l'investitore, a condizione però che quest'ultimo sia stato preventivamente informato per iscritto sulla natura e sull'estensione dello stesso e che, ciononostante, abbia acconsentito egualmente all'operazione (in conflitto di interessi).
Ebbene, analizzata così la disciplina normativa in relazione agli specifici obblighi gravanti sugli intermediari finanziari, è ora possibile procedere ad esaminare i precipui profili di inadempimento della CP_1 convenuta allegati dall'attore.
Anzitutto, il sig. ha dedotto che la avrebbe violato Pt_1 CP_1
l'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza prescritto dalle norme richiamate, nello specifico non fornendo una adeguata, effettiva e completa informazione ai clienti, estesa alle caratteristiche ed ai rischi specifici delle operazioni finanziarie poste in essere, specie a fronte dell'acquisto di titoli azionari appartenenti alla stessa Banca (profilo, questo del conflitto di interessi, su cui si tornerà nel prosieguo); in altri termini, il censurato vulnus informativo è stato allegato avendo riguardo non tanto alle informazioni inerenti la fase antecedente alla stipula del contratto quadro, quanto piuttosto alle specifiche operazioni poste a valle della stipula del contratto predetto relative ai due ordini di acquisto delle azioni emesse dall'istituto convenuto, il cui valore sarebbe stato successivamente azzerato esclusivamente a causa del ”comportamento scellerato, sconsiderato, dannoso tenuto dagli amministratori dell' e dagli organi di vigilanza, indirizzato Pt_3 dapprima a depauperare l'intero patrimonio e capitale della e poi a CP_2 coprire il danno cagionato” (cfr. pag. 5 citazione).
Sul punto, la convenuta, al fine di andare esente da responsabilità con riguardo allo specifico profilo di inadempimento in esame, ha allegato:
- la sottoscrizione, da parte del sig. del c.d. contratto quadro del Pt_1
2004, in cui questi dichiara che “mi/ci è stato preventivamente consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti (…) che ho provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento” (cfr. doc. 4 convenuta);
15 - la compilazione da parte dell'attore, in data 12 dicembre 2004, del c.d.
“questionario” sull'adeguatezza degli ordini, ossia il documento di
“Informazioni per la prestazione di servizi di investimento”, nel quale l'attore ha flaggato gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio (cfr. doc. 5 convenuto);
- la sottoscrizione, da parte dell'attore, del “modulo di adesione” all'Offerta
Pubblica di Vendita delle azioni del 31 agosto 2006, in cui l'attore dichiara (a) “di aver ricevuto gratuitamente copia del Prospetto Informativo”,
(b) di accettare le “condizioni, le modalità ed i termini dell'offerta ivi riportati”
e (c) di aver preso “visione dei “Fattori di rischio” al capitolo 4 della Sezioni I ed al capitolo 2 della Sezione II del Prospetto” (cfr. doc. 7 convenuta);
- la sottoscrizione, da parte dell'attore, del relativo “ordine di acquisto” di azioni ordinarie emesse dalla Banca, nel quale questi, dopo aver dichiarato “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”, ha altresì asserito
“di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata” per: “Tipologia” e “Oggetto” (cfr. doc. 7 convenuta);
- la compilazione, da parte dell'attore, nel 2009 del c.d. “questionario MIFID”, nel quale l'attore ha flaggato gli appositi riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio (cfr. doc. 9 convenuto);
- la sottoscrizione da parte dell'attore, in data 15 luglio 2010, di un nuovo contratto quadro, nonché l'incremento della propria partecipazione azionaria con l'ulteriore acquisto di azioni in data 21 luglio 2010;
- l'invio all'attore (dopo gli ordini di acquisto) di note informative relativa al buon esito delle operazioni, con il riepilogo delle avvenute operazioni e delle loro caratteristiche, oltre all'invio semestrale dei c.d.
“estratti conto titoli” (cfr. doc. 14 e 11 convenuta).
Tralasciando la questione relativa alla segnalazione di adeguatezza/non adeguatezza delle operazioni finanziarie poste in essere su cui si tornerà analiticamente nel prosieguo, ritiene doveroso il Tribunale
16 rilevare, in ordine ai profili della carenza informativa dedotta dall'attore, quanto segue.
È indubbiamente dimostrata a livello documentale l'avvenuta consegna del prospetto informativo all'attore, il quale ha oltretutto dichiarato nel primo modulo di adesione sottoscritto nel 2006 “di aver ricevuto gratuitamente copia del Prospetto Informativo” (cfr. doc. 7 convenuta), con il corollario secondo cui deve ritenersi provata la conoscenza, o quanto meno la conoscibilità, da parte del sig. delle informazioni contenute nel Pt_1 predetto prospetto e, in particolare, “dei “Fattori di rischio” al capitolo 4 della
Sezioni I ed al capitolo 2 della Sezione II del Prospetto”, come dichiarato nei moduli di adesione.
Al riguardo, il prospetto informativo prevede espressamente che “la sottoscrizione delle azioni di implica l'assunzione tipica dei rischi CP_2 finanziari connessi ad un investimento in azioni non quotate. In particolare, il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri di
(p. 27 del prospetto informativo in atti); il prospetto, inoltre, specifica CP_1
i rischi connessi alla difficoltà di disinvestimento.
Teoricamente, pertanto, alla luce della produzione documentale versata in atti, si potrebbe ritenere che la convenuta abbia assolto CP_1 all'onere probatorio sulla stessa incombente circa l'esatto adempimento degli obblighi informativi di sua competenza attraverso la predisposizione e la consegna della documentazione menzionata.
Tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare che si è sviluppato in seno alla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, un orientamento - ormai ampiamente consolidato - che, rifuggendo da un approccio meramente formalistico teso alla verifica del rispetto dell'obbligo di mera consegna da parte dell'intermediario finanziario della documentazione prevista dalla legge, predilige invece l'adozione di un approccio – condivisibilmente – sostanzialistico, che non si esaurisce, appiattendosi, nella mera consegna di documentazione, ma che persegue il miglior interesse - c.d. “best execution” - dell'investitore, il quale ha il diritto di essere messo concretamente ed effettivamente nelle condizioni di poter operare delle scelte informate e, per l'effetto, consapevoli.
17 Tale prospettiva sostanzialistica, cui questo Giudice intende aderire, si giustifica sempre in ragione dell'analizzata debolezza contrattuale che connota gli investitori (soprattutto nel c.d. “mercato secondario”), originata dall'asimmetria del patrimonio di informazioni a loro disposizione rispetto alla controparte contrattuale, l'intermediario finanziario;
a ciò si aggiunga, inoltre, che le informazioni contenute nella documentazione sopra citata, quale è il prospettivo informativo, per quanto specifiche possano essere, sono pur sempre informazioni fornite ad una vastissima ed indistinta platea, quale
è quella degli investitori in genere, senza riportare alcun elemento in ordine al rapporto tra operazione da effettuarsi e specifico profilo del singolo cliente/investitore.
Da ciò consegue che la semplice produzione in giudizio di documenti consegnati al cliente e sottoscritti da quest'ultimo non è, da sola, sufficiente, a fronte della contestazione di inadempimento sollevata dall'investitore, al fine di ritenere assolto l'onere informativo gravante sull'intermediario.
In questo senso, infatti, si pone la Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 22 maggio 2020 n. 9460 (in tema collocamento di c.d. fuori sede ma con argomentazioni suscettibili di applicazione più generalizzata) ha confermato il principio di diritto secondo il quale, al momento della consegna del prospetto informativo di un'operazione finanziaria, l'intermediario deve svolgere a favore del cliente un'attività di informazione specifica in merito all'operazione medesima, rilevando espressamente come la disciplina di cui al TUB e al Regolamento attuativo predisposto dalla CONSOB “rende evidente che la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.” Il medesimo principio di diritto è stato sancito successivamente anche da Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, n.10393.
Ancora, si inserisce nel solco di questo consolidato filone ermeneutico anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9066 del 7 aprile 2017, che già appunto nel 2017 aveva affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, al
18 cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”.
In linea di continuità con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, si è posta altresì la giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso
Tribunale di Teramo, che, in una recente pronuncia, ha affermato che se è vero che “la consegna del prospetto informativo o la dichiarazione di “presa visione” possono costituire indici presuntivi dell'adempimento”, tuttavia, in caso di specifiche contestazioni di inadempimento mosse dall'investitore, si rende necessario un quid pluris, ossia “un ulteriore sforzo probatorio da parte dell'intermediario, non potendo integrare ex se prova dell'adempimento” (cfr. ex multis sentenza del Tribunale di Teramo n. 127/2022).
Ebbene, considerato che la mera dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate in ordine alla natura ed ai rischi della specifica operazione non esonera ex se l'intermediario, a fronte di specifiche contestazioni del cliente, dal dover provare di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il predetto ulteriore sforzo probatorio non sia stato compiuto dalla CP_1 convenuta, la quale si è limitata a sostenere apoditticamente che la documentazione consegnata all'attore, da questi visionata e sottoscritta e versata in atti soddisfi ex se l'onus probandi previsto a suo carico.
Pertanto, il suddetto primo profilo di inadempimento allegato dall'attore deve ritenersi accertato.
In secondo luogo, il sig. lamenta l'omessa acquisizione di Pt_1 informazioni riguardanti la sua persona, ossia il cliente-investitore, il cui profilo di rischio appare dunque non adeguato rispetto all'operazione finanziaria realizzata.
Anche in relazione a tale profilo, la Banca si è limitata a polarizzare la propria difesa sulla documentazione prodotta, evidenziando in particolare che nell'ordine d'acquisto sottoscritto dall'attore nel 2006 è stata inserita, dopo la dichiarazione prestampata di “aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura
e sui rischi del presente ordine”, l'ulteriore dichiarazione “dichiaro/dichiariamo di
19 intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto non ritenuta adeguata per: (S) tipologia, (N) frequenza, (S) oggetto, (N) dimensioni”, dove la lettera “S” (che sta per Sì) indica la sussistenza della specifica causale dell'inadeguatezza, mentre la lettera “N” (che sta per No) indica il mancato riscontro della specifica causale di inadeguatezza.
Ebbene, anche rispetto alla censura in esame, l'intermediario non ha allegato di aver specificamente informato l'odierno attore circa le causali selezionate con la lettera “S” (tipologia e oggetto), essendosi limitato a sostenere la tesi dell'automatismo fra la dichiarazione prestampata ma formalmente sottoscritta contenuta nell'ordine, con l'indicazione dei motivi di inadeguatezza da un lato e la sussistenza della consapevolezza dell'investitore di tale inadeguatezza e della sua volontà di dar corso, ciononostante, all'operazione finanziaria dall'altro lato.
Dunque, ribadendo l'approccio sostanzialistico che deve guidare l'indagine dell'interprete, “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del
Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi.” (in questi esatti termini, cfr. Cass. civile, sez. I,
n. 19417 del 3 agosto 2017).
Ciò significa, quindi, che l'avvenuta sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell'investimento non è idonea a dimostrare la qualità e la quantità delle informazioni fornite dall'intermediario, con la conseguenza per cui, a fronte della specifica
20 contestazione del cliente, è sull'intermediario che grava l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che quelle informazioni erano state invece fornite.
Oltretutto, alla luce delle sue caratteristiche concrete, non sarebbe corretto ritenere che la predetta dichiarazione sottoscritta dall'attore possa essere elevata ad indice presuntivo dell'assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sulla Banca, dal momento che essa si presenta riassuntiva e oltremodo generica, non corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo soggettivo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto: circostanze queste che invece, ove presenti, avrebbero potuto sì dispiegare una concreta rilevanza, per lo meno indiziaria, sul piano della dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo informativo dell'esonero da responsabilità (cfr. Cass., sez. I, n. 28363 dell'11 dicembre 2020).
A nulla rilevando, inoltre, che il al momento della Pt_1 sottoscrizione dell'ordine di acquisto, detenesse ulteriori strumenti finanziari nel proprio portafoglio titoli - come evidenziato dalla convenuta - non conoscendosene il grado di rischio e atteso che, ciononostante e sulla scorta di tale circostanza, la stessa aveva comunque provveduto a qualificare CP_1
l'operazione per cui è causa come non adeguata per tipologia e oggetto (cfr. doc. 7 convenuta).
Dunque, anche il descritto profilo di inadempimento allegato dall'attore deve ritenersi accertato, sia pure limitatamente all'ordine di effettuato in data 31 agosto 2006.
Al contrario, in relazione alle operazioni di investimento effettuate nel
2010, deve ritenersi corretta la valutazione di adeguatezza effettuata dalla alla luce della profilatura del cliente effettuata il 16 gennaio 2009 (cfr. CP_1 questionario MIFID del 16 gennaio 2009: doc. 9 convenuta) – che da un lato ha palesato una pregressa esperienza in azioni e, più in generale, una buona esperienza e conoscenza nel settore di investimento (cfr. in particolare, i pregressi investimenti in strumenti finanziari, nonché la dichiarazione relativa alle competenze specifiche in ambito finanziario), dall'altro ha lasciato emergere un “discreto grado di rischio”, obiettivi di investimento miranti a “crescita regolare del capitale con qualche rischio” e a “perseguire una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore del mio
21 portafoglio” con la conseguenza che gli acquisti del 15 luglio 2010, anche considerato il loro non elevato ammontare, non possono ritenersi inadeguati rispetto agli obiettivi di investimento del cliente, né insostenibili finanziariamente alla luce dei dichiarati obiettivi.
In terzo luogo, l'attore, come sopra anticipato, lamenta altresì il conflitto di interesse che ha connotato l'operato dell'intermediario convenuto, la cui condotta, tra le altre cose, avrebbe cagionato l'azzeramento di valore dei titoli compravenduti.
Senonché, si è già riferito della possibilità, prevista per legge (recte dall'art. 27 del Regolamento CONSOB, attuativo dell'art. 21 T.U.F.), per gli intermediari di poter eccezionalmente svolgere operazioni finanziarie in conflitto di interesse con l'investitore, a condizione che quest'ultimo sia stato preventivamente informato per iscritto sulla natura e sull'estensione dello stesso e che, ciononostante, abbia acconsentito egualmente all'operazione (in conflitto di interessi).
Il regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, viceversa, non prevede (nella versione ratione temporis applicabile al secondo ordine di acquisto per cui è causa) una disciplina analoga a quella del precedente regolamento intermediari. Cionondimeno, alla base dell'obbligo informativo di cui al richiamato art. 21, lett. b) T.U.F., non può non esservi la necessità di acquisire il consenso dell'intermediario – che, dunque, deve ritenersi comunque necessario – divergendo la disciplina più che altro per il fatto che quel consenso - che in precedenza doveva essere prestato in forma espressa - oggi può essere manifestato anche per mezzo di un comportamento concludente, quale è da ravvisarsi nel fatto che l'investitore, debitamente notiziato della conflittualità dell'operazione, non si opponga ad essa e ne autorizzi così tacitamente la conclusione (v. ad es. Cassazione civile sez. I, n.
20251 del 15 luglio 2021).
Tanto premesso, dunque, nel caso di specie, tale consenso deve ritenersi desumibile dalla chiara indicazione della sussistenza del conflitto di interesse nel moduli di adesione del 2006 (cfr. doc. 7 convenuta, ove il cliente espressamente dichiara “Prendo atto che ha nell'operazione in esame un CP_2 interesse in conflitto, in quanto partecipante al collocamento e allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”), sia negli ordini di acquisto del 2006 e del 2010 (cfr.
22 ordine di acquisto del 2006, ove è apposta la lettera “S” alla dicitura “conflitto di interessi”, nonché ordine di acquisto del 2010 ove alla medesima dicitura è indicato “Interesse diretto in quanto azioni della Banca”).
Pertanto, il predetto profilo di inadempimento allegato dal sig. Pt_1 non può dirsi accertato.
Da ultimo, la difesa attorea fa valere anche le presunte inadempienze della Banca che si sarebbero registrate nella fase puramente esecutiva delle operazioni di acquisto, in particolare per aver, nel corso del rapporto contrattuale, taciuto agli investitori il rischio, di mese in mese sempre più elevato, del commissariamento per le gravi irregolarità rilevate dalla Banca
D'TA e dal Ministero Dell'Economia.
Al riguardo, questo Tribunale ritiene non sussistente la violazione degli obblighi informativi nella fase successiva all'acquisto con particolare riguardo alla modifica dei rischi dello strumento finanziario acquistato, in rapporto al profilo di rischio dei clienti, dal momento che più che una modifica del rischio si è verificata una sua concretizzazione.
A ciò si aggiunga che, come risultante dalla relazione illustrativa del depositata in atti (sub doc. 13 convenuta), con Parte_4 decorrenza dal 7 maggio 2012, è stata sospesa la negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato (e cioè quella di cui agli ordini successivi al 2006), con il corollario per cui, una volta verificatosi il commissariamento della Banca,
l'eventuale informativa non avrebbe comunque consentito il disinvestimento, ciò rilevando anche in termini di eventuale nesso di causalità rispetto alla condotta omissiva.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi acclarato l'inadempimento colpevole dell'intermediario convenuto - in assenza della prova contraria della non imputabilità soggettiva dello stesso
- per omessa informativa, in relazione agli ordini impartiti dal sig. in Pt_1 data 31 agosto 2006 e 15 luglio 2010.
Appurato così l'an della responsabilità dell'intermediario convenuto e passando dunque al danno ed alla prova del nesso causale tra questo e l'inadempimento (condotta omissiva), se è vero che quest'ultima deve normalmente essere fornita dall'attore, è altrettanto vero che, in materia di intermediazione finanziaria, il consolidato orientamento giurisprudenziale
23 alleggerisce, alla luce della debolezza contrattuale che connota la predetta parte contrattuale, tale onere probatorio gravante sull'investitore, potendo infatti il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'intermediario ed il danno patito dall'investitore essere ritenuto sussistente in via presuntiva sulla base della stessa consistenza dell'informazione omessa, non occorrendo la prova diretta (sul punto, cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23417; Cass. 18 maggio 2017, n. 12544; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727; Cass. 16 febbraio 2018,
n. 3914; Cass. del 24 settembre 2018, n. 22464; Cass. 14 novembre 2018, n.
29353; Cass. 21 novembre 2018, n. 30104; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2464).
Presunzione del nesso di causalità ribadita oltretutto anche dalla recente pronuncia n. 18293 del 27 giugno 2023, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un investitore, in quanto l'intermediario non era riuscito a dimostrare in giudizio l'avvenuto superamento della presunzione del nesso causale, non avendo fornito la prova che l'investitore danneggiato dall'acquisto suggerito (che, nel caso di specie, aveva ad oggetto bond argentini) avrebbe comunque effettuato l'operazione ove correttamente informato dall'intermediario, con l'ulteriore specificazione secondo cui non è sufficiente genericamente affermare - come l'intermediario aveva fatto - che lo specifico investitore, anche se fosse stato puntualmente informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto stante la sua propensione al rischio o alla sua conoscenza del mercato finanziario.
Dunque, passando al quantum del danno risarcibile, deve darsi atto di come sia documentalmente dimostrato che nell'anno 2014 l'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di Controparte_5 ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale
[...] della con conseguente annullamento di tutte le (50.000.000) azioni CP_1 ordinarie in circolazione e contestuale aumento del capitale al di sopra del limite legale, attraverso l'emissione di nuove (230.000.000) azioni offerte in sottoscrizione alla sola Controparte_1 nonché con esclusione del diritto di opzione degli azionisti (cfr. relazione illustrativa del prodotta sub doc. 13 convenuto). Parte_4
Si tratta di una circostanza che, inevitabilmente, incide sulla quantificazione del pregiudizio economico che il sig. ha patito e che, Pt_1 pertanto, nella sua dimensione del danno emergente, non può che essere pari
24 al valore del capitale investito e azzeratosi: in senso conforme, del resto, si è posta la giurisprudenza di legittimità, affermando che in caso dell'omessa informativa e del successivo aggravamento della situazione finanziaria dell'investitore, il danno va rinvenuto nella “successiva perdita di valore del titolo”, essendosi il cliente “trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (cfr. ex multis Cass. n. 16127 del 28 luglio 2020).
Ovviamente gli importi calcolati a titolo di risarcimento, in quanto debiti di valore, devono essere rivalutati, secondo gli aggiornati indici ISTAT di variazione del costo della vita;
al riguardo, risulta che il capitale investito dal sig. nell'operazione finanziaria oggetto del presente giudizio Pt_1 ammonta alla somma complessiva di € 21.556,25 (di cui, in specie, € 9.000,00 relativi all'ordine di acquisto del 31 agosto 2006 e € 12.556,25 relativi all'ordine di acquisto del 15 luglio 2010) che, rivalutata e con l'applicazione - sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. civ. sez. un. n. 1712 del 17 febbraio
1995) - degli interessi legali calcolati tenendo come parametro gli indici ISTAT da ultimo aggiornati (con ultimo aggiornamento disponibile: al 30 aprile
2025), ammonta a complessivi € 34.721,43 (€ 15.613,60 + € 19.107,83).
Ora, come opportunamente osservato in via subordinata dalla difesa della Banca convenuta, dall'importo così determinato andrebbero detratti i dividendi forniti medio tempore dagli strumenti finanziari ceduti dalla CP_1 all'investitore, nonché il prezzo ricevuto per la vendita di parte dei titoli in questione, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno e dovendo tener conto, nella determinazione del risarcimento, altresì di tutti i vantaggi nel contempo derivati all'investitore, non potendo questi conseguire un'ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento dell'intermediario (cfr. Cass. n. 16088 del 18 giugno 2018).
Tuttavia, l'intermediario convenuto ha omesso di quantificare la somma erogata in favore dell'attore/investitore, con conseguente impossibilità di addivenire alla dedotta compensazione (non avendo infatti né prodotto estratti conto concernenti i dividendi eventualmente percepiti dall'attore, né peraltro avendo avanzato richiesta di C.T.U. volta ad un simile accertamento).
Sotto altro profilo, non possono invece essere riconosciuti all'attore i richiesti interessi compensativi, non avendo gli stessi dimostrato un
25 nocumento finanziario (in termini quindi di lucro cessante) patito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 36878 del
26 novembre 2021) e non potendosi escludere che la somma oggetto del risarcimento, laddove fosse stata per tempo restituita, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In definitiva, in assenza di prova, deve concludersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda esclusivamente il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, n. 3355/2010).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c..
Infine, deve escludersi l'eccepito concorso di colpa ex art. 1227, comma
I c.c. nella causazione del danno, in considerazione del fatto che, coincidendo nel caso di specie l'evento dannoso con l'omessa informazione ed essendo quest'ultima imputabile esclusivamente alla parte convenuta/danneggiante, è evidente come l'invocato concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso non sia ontologicamente configurabile ai sensi del comma I della citata disposizione normativa.
A ben vedere, non può reputarsi integrato neppure il comma II dell'art. 1227 c.c. (che esclude la risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinanza diligenza) alla luce di tutte le considerazioni precedentemente svolte, e cioè, in sintesi, in considerazione del fatto: (a) che, a fronte del rifiuto di informazioni da parte del cliente, la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente dell'investitore, idonea a comportare un suo concorso di colpa;
(b) che non risultano dimostrate, ma ancor prima allegate, da parte della Banca circostanze di fatto tali da palesare una condotta colposa dell'attore, idonea ad incidere sul piano causale nella determinazione del danno, rivelandosi infatti irrilevanti i meri invii delle note informative periodiche, in quanto documentazione dal contenuto tecnico, la cui consegna non può comportare
26 un onere per l'investitore di adeguatamente valutare le strategie di eventuale disinvestimento, subendo in mancanza una riduzione della pretesa risarcitoria esercitabile.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere parzialmente accolta, nei limiti degli inadempimenti sopra menzionati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono CP_1 liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguendo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, eccezion fatta per quella istruttoria, essendo stata la causa istruita in via esclusivamente documentale).
Peraltro, l'inammissibilità della domanda di annullamento, il rigetto della domanda attorea di nullità, nonché l'accoglimento di non tutti i profili di inadempimento dedotti dall'attore giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, con i restanti tre quarti posti a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. 1511/2019 fra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di annullamento formulata da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. RIGETTA l'azione di nullità proposta dall'attore per le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente assorbimento della relativa domanda di ripetizione;
3. in parziale accoglimento delle ulteriori domande proposta dall'attore, per le ragioni di cui in parte motiva, ACCERTA e DICHIARA la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta
Controparte_1 nella sua qualità di incorporante di
[...] [...]
e, per l'effetto, la Controparte_2
CONDANNA, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 34.721,43, in favore di Parte_1 oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
27 4. DICHIARA compensate in ragione di un quarto le spese di lite e
CONDANNA la parte convenuta
[...]
(nella sua qualità di Controparte_1 incorporante di Controparte_2
alla refusione dei rimanenti tre quarti in favore di
[...] per l'importo di € 5.034,75 a titolo di Parte_1 compensi professionali, € 205,90 per esborsi, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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