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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.871/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.871/2023 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
(P. Controparte_1
IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il giorno 11.7.1950 Controparte_2
(C.F.: ) e nata a [...] C.F._1 CP_3
AN il giorno 3.5.1949 (C.F.: ), rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Pedicini ed elettivamente domiciliati come in atti
resistenti
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ditta Controparte_1
evocava in giudizio e per
[...] Controparte_2 CP_3 sentirli condannare al pagamento della somma di €.44.132,64, oltre
Pag. 2 interessi e rivalutazione, per saldo lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione ed annesse, sito in abitato di San VE AN, via V. Emauele, identificato catastalmente al fol. di mappa n. 22, p.lla 279; come da contratto di appalto del 22 ottobre 2019. Parte Specificava che i lavori erano stati eseguiti e che i primi tre erano stati regolarmente pagati.
Sottolineava che era stato “predisposto ulteriore contratto che, formalmente reca la data del 18 agosto 2020 con la finalità della sola sig.ra di conseguire i benefici noti con il bonus 110”, ma CP_3 che gli interventi previsti e i lavori erano “esattamente quelli già descritti nel contratto del 22.10.2019” e che erano “stati riprodotti nel contratto recante l'apparente data del 18 agosto 2020”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, previa declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito, in via principale , dichiarare tenuti e pertanto condannare per i titoli di cui in premessa i coniugi nata a [...] il CP_3
03.05.1949 e , nato a [...] il [...] al Controparte_2 pagamento della somma di € 44.132,64, oltre ad interessi commerciali maturati dalla sottoscrizione del in data 15.02.2022; con Parte_2 rivalutazione monetaria, come per legge, sino al saldo;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del credito come richiesto in via principale, accertare e dichiarare i coniugi e tenuti al CP_3 Controparte_2 pagamento della somma che risulterà dovuta secondo emergenze processuali per i titoli di cui alla premessa”.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti che, in via preliminare, eccepivano il difetto di giurisdizione ordinaria a favore di quella arbitrale, come previsto dall'art. 18 del contratto datato 18.8.2020 che
Pag. 3 aveva sostituito quello del 22.10.2019, e l'improcedibilità della domanda in quanto non anticipata dall'invito delle controparti alla negoziazione assistita.
Nel merito, specificavano ed eccepivano la risoluzione del contratto del
22.10.2019 per mutuo dissenso e contestavano i fatti ai sensi dell'art. 115
c.p.c. e sottolineavano l'erroneità dei calcoli operati dalla ricorrente, nonché la responsabilità della ricorrente rispetto alla quale chiedeva accertarsi e dichiararsi, “in via riconvenzionale, titolare allo stato la S.ra
IA MA (e se del caso il Sig. del credito di Euro Controparte_2
13.724,94 I.v.a. inclusa, con conseguente condanna della controparte al relativo rimborso maggiorato degli interessi di legge al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, stante anche l'eccezione di parte resistente, il giudice assegnava termine per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Successivamente, parte resistente eccepiva il mancato regolare espletamento della procedura per non risultare la richiesta sottoscritta personalmente dalla parte stante l'assenza di specifica procura speciale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va valutata l'eccezione formulata da parte resistente in ordine all'invalidità del procedimento di negoziazione assistita, invalidità dalla quale deriverebbe l'improcedibilità della domanda.
Al riguardo occorre osservare che con ordinanza del 10 maggio 2024 il giudice ha assegnato “alla parte interessata termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita”.
Parte ricorrente ha provveduto a tanto trasmettendo al legale di parte resistente, a mezzo pec del 24 maggio 2024 (depositata in atti), l'invito.
Pag. 4 Ad ogni buon conto, come tempestivamente eccepito da parte resistente, il richiamato invito non risulta essere conforme ai requisiti prescritti dalla legge di riferimento, mancando della sottoscrizione della parte.
Invero, dalla disamina dell'invito emerge chiaramente che, non riporta in calce la firma del legale rappresentante della ditta ricorrente, la cui sottoscrizione avrebbe dovuto essere certificata ad opera dell'avvocato che formula l'invito. In particolare, la mancata autentica da parte dell'avvocato sull'invito alla negoziazione assistita comporta l'improcedibilità della domanda (ex multis, Trib. Salerno, Sez. II,
14/04/2025, n. 1683).
Tali requisiti sono previsti dall'art. 4 del citato D.L. n. 132 del 2014, che stabilisce: "L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito".
Inoltre, in tema di negoziazione assistita, qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alle liti (ex multis, Trib.
Roma, sez. XIII, 24 maggio 2022 n. 8144).
Nello specifico, la necessaria procura non viene ad essere né richiamata nell'invito, né allo stesso allegata non figurando nella richiamata PEC del 24 maggio 2024.
Alla disposizione normativa sopra richiamata va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione
Pag. 5 assistita deve avere per una valida instaurazione del relativo procedimento. Nella fattispecie, il comportamento della ditta istante, che in un primo momento non ha attivato la predetta procedura e che soltanto dopo il provvedimento dell'adita autorità giudiziaria ha formulato un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita senza rispettare le formalità prescritte dal menzionato D.L. n. 132 del 2014, ossia irrituale, rende invalida la procedura di negoziazione. Sicché, rientrando il caso qui analizzato tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 dell'enunciato provvedimento legislativo, la mancanza in esso dei requisiti di legge in discussione determina l'improcedibilità delle domande spiegate dalla ditta Controparte_1
nel ricorso ex art. 281decies c.p.c. con cui ha instaurato il
[...] giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.871/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'improcedibilità delle domande azionate dalla ditta Controparte_1 nei confronti di e con
[...] Controparte_2 CP_3
l'introduzione del procedimento;
- condanna, altresì, la ditta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in solido, in favore
[...] di e le spese di lite, che si liquidano, già Controparte_2 CP_3 dimidiate, in complessivi €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
Pag. 6 IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro il 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G.871/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.871/2023 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
(P. Controparte_1
IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il giorno 11.7.1950 Controparte_2
(C.F.: ) e nata a [...] C.F._1 CP_3
AN il giorno 3.5.1949 (C.F.: ), rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Pedicini ed elettivamente domiciliati come in atti
resistenti
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ditta Controparte_1
evocava in giudizio e per
[...] Controparte_2 CP_3 sentirli condannare al pagamento della somma di €.44.132,64, oltre
Pag. 2 interessi e rivalutazione, per saldo lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del fabbricato per civile abitazione ed annesse, sito in abitato di San VE AN, via V. Emauele, identificato catastalmente al fol. di mappa n. 22, p.lla 279; come da contratto di appalto del 22 ottobre 2019. Parte Specificava che i lavori erano stati eseguiti e che i primi tre erano stati regolarmente pagati.
Sottolineava che era stato “predisposto ulteriore contratto che, formalmente reca la data del 18 agosto 2020 con la finalità della sola sig.ra di conseguire i benefici noti con il bonus 110”, ma CP_3 che gli interventi previsti e i lavori erano “esattamente quelli già descritti nel contratto del 22.10.2019” e che erano “stati riprodotti nel contratto recante l'apparente data del 18 agosto 2020”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, previa declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito, in via principale , dichiarare tenuti e pertanto condannare per i titoli di cui in premessa i coniugi nata a [...] il CP_3
03.05.1949 e , nato a [...] il [...] al Controparte_2 pagamento della somma di € 44.132,64, oltre ad interessi commerciali maturati dalla sottoscrizione del in data 15.02.2022; con Parte_2 rivalutazione monetaria, come per legge, sino al saldo;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del credito come richiesto in via principale, accertare e dichiarare i coniugi e tenuti al CP_3 Controparte_2 pagamento della somma che risulterà dovuta secondo emergenze processuali per i titoli di cui alla premessa”.
Si costituivano ritualmente in giudizio i resistenti che, in via preliminare, eccepivano il difetto di giurisdizione ordinaria a favore di quella arbitrale, come previsto dall'art. 18 del contratto datato 18.8.2020 che
Pag. 3 aveva sostituito quello del 22.10.2019, e l'improcedibilità della domanda in quanto non anticipata dall'invito delle controparti alla negoziazione assistita.
Nel merito, specificavano ed eccepivano la risoluzione del contratto del
22.10.2019 per mutuo dissenso e contestavano i fatti ai sensi dell'art. 115
c.p.c. e sottolineavano l'erroneità dei calcoli operati dalla ricorrente, nonché la responsabilità della ricorrente rispetto alla quale chiedeva accertarsi e dichiararsi, “in via riconvenzionale, titolare allo stato la S.ra
IA MA (e se del caso il Sig. del credito di Euro Controparte_2
13.724,94 I.v.a. inclusa, con conseguente condanna della controparte al relativo rimborso maggiorato degli interessi di legge al soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, stante anche l'eccezione di parte resistente, il giudice assegnava termine per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Successivamente, parte resistente eccepiva il mancato regolare espletamento della procedura per non risultare la richiesta sottoscritta personalmente dalla parte stante l'assenza di specifica procura speciale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va valutata l'eccezione formulata da parte resistente in ordine all'invalidità del procedimento di negoziazione assistita, invalidità dalla quale deriverebbe l'improcedibilità della domanda.
Al riguardo occorre osservare che con ordinanza del 10 maggio 2024 il giudice ha assegnato “alla parte interessata termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita”.
Parte ricorrente ha provveduto a tanto trasmettendo al legale di parte resistente, a mezzo pec del 24 maggio 2024 (depositata in atti), l'invito.
Pag. 4 Ad ogni buon conto, come tempestivamente eccepito da parte resistente, il richiamato invito non risulta essere conforme ai requisiti prescritti dalla legge di riferimento, mancando della sottoscrizione della parte.
Invero, dalla disamina dell'invito emerge chiaramente che, non riporta in calce la firma del legale rappresentante della ditta ricorrente, la cui sottoscrizione avrebbe dovuto essere certificata ad opera dell'avvocato che formula l'invito. In particolare, la mancata autentica da parte dell'avvocato sull'invito alla negoziazione assistita comporta l'improcedibilità della domanda (ex multis, Trib. Salerno, Sez. II,
14/04/2025, n. 1683).
Tali requisiti sono previsti dall'art. 4 del citato D.L. n. 132 del 2014, che stabilisce: "L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito".
Inoltre, in tema di negoziazione assistita, qualora in corso di causa, a seguito dell'ordine impartito dal giudice, la parte attrice onerata dell'incombente rivolga alla controparte l'invito non sottoscritto tuttavia personalmente dalla parte, il difensore attoreo, a pena di improcedibilità della domanda, deve essere munito di procura speciale, non essendo a tal fine sufficiente il conferimento della procura alle liti (ex multis, Trib.
Roma, sez. XIII, 24 maggio 2022 n. 8144).
Nello specifico, la necessaria procura non viene ad essere né richiamata nell'invito, né allo stesso allegata non figurando nella richiamata PEC del 24 maggio 2024.
Alla disposizione normativa sopra richiamata va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione
Pag. 5 assistita deve avere per una valida instaurazione del relativo procedimento. Nella fattispecie, il comportamento della ditta istante, che in un primo momento non ha attivato la predetta procedura e che soltanto dopo il provvedimento dell'adita autorità giudiziaria ha formulato un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita senza rispettare le formalità prescritte dal menzionato D.L. n. 132 del 2014, ossia irrituale, rende invalida la procedura di negoziazione. Sicché, rientrando il caso qui analizzato tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 dell'enunciato provvedimento legislativo, la mancanza in esso dei requisiti di legge in discussione determina l'improcedibilità delle domande spiegate dalla ditta Controparte_1
nel ricorso ex art. 281decies c.p.c. con cui ha instaurato il
[...] giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.871/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'improcedibilità delle domande azionate dalla ditta Controparte_1 nei confronti di e con
[...] Controparte_2 CP_3
l'introduzione del procedimento;
- condanna, altresì, la ditta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in solido, in favore
[...] di e le spese di lite, che si liquidano, già Controparte_2 CP_3 dimidiate, in complessivi €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
Pag. 6 IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro il 22 dicembre 2025
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