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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2164/2022
VERBALE D'UDIENZA del 26/09/2025
nella causa promossa da
Parte 1
Contro
CP 1
All'udienza del 26/09/2025, alle ore 9.50, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv.
Giuseppe Farruggia, il quale insiste nelle domande proposte nell'atto di citazione, cui si riporta, unitamente alle note conclusive da ultimo depositate;
chiede, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.55, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 26.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2164/2022 RG degli affari civili
TRA Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via Taormina n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Farruggia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
CP 1 (cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di rilascio immobile in comproprietà; conclusioni delle parti: per parte attrice come da verbale di udienza sopra (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1 disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande formulate da Parte 1 nell'atto introduttivo;
nulla sulle spese;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premettendo di essere Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 comproprietario, insieme ai fratelli CP_2 Parte 2 Controparte_3 dell'immobile sito a Cerda, via Amato n.
[...], Parte_3 e CP 1 '
8/12 (identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al Fg. MU, p.lla 2181, cat.
A/6, classe 3, vani 2,5), in forza della successione legittima della madre, Persona_1 nata a
Cerda il 27.4.1947 e deceduta l'1.2.2021 - conveniva in giudizio CP 1 chiedendo al Tribunale di condannarlo al rilascio del predetto immobile, previo accertamento della detenzione esclusiva dello stesso da parte del fratello, in danno degli altri comproprietari, essendo rimaste prive di riscontro le richieste trasmesse in via stragiudiziale.
A sostengo della domanda deduceva che sin dalla morte della madre il convenuto aveva occupato l'immobile, trasferendovi peraltro la propria residenza come comprovato dal
-
certificato prodotto - e sostituendo la serratura della porta di ingresso senza consegnare una copia agli altri fratelli, comportandosi di fatto come l'unico ed esclusivo titolare, senza permettere agli altri comproprietari di accedervi e senza corrispondere loro alcun indennizzo.
All'udienza del 14.12.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi, pur se ritualmente evocato in giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 26.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
******
Così brevemente ricostruita la vicenda sub iudice, venendo all'accertamento della fondatezza della domanda attorea, va detto che ai sensi dell'art. 1102 c.c. "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale "In tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, 1° co., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione"
(cfr. Cass., n. 17208/2008).
Ebbene, a fondamento della propria qualità di comproprietario dell'immobile sito a Cerda, via Amato n. 8, l'attore ha prodotto la dichiarazione di successione della madre e la contestuale domanda di voltura catastale (cfr. all. n. 2).
Sul punto, è utile richiamare l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili.
In tal senso, se la mera pubblicazione del testamento, nonché la dichiarazione di successione avente finalità unicamente fiscali non comportano accettazione tacita
-
dell'eredità, l'atto di voltura catastale posto in essere dal chiamato all'eredità, relativamente a beni ex asse ricompresi nella dichiarazione di successione, viene considerato quale accettazione tacita di eredità, "avendo rilevanza non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche da quello civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (cfr., ex multis, Cass.,
n. 11478/2021; Cass., n. 1079/2009). In altri termini il chiamato, una volta compiuta la dichiarazione di successione se domanda, altresì, la voltura catastale diviene, per questo, erede.
La dimostrazione della titolarità (pro quota) dell'immobile di cui domanda il rilascio, d'altra parte, non consente, di per sé, di accogliere le domande attoree. È opportuno rilevare, invero, che Parte 1 non ha adeguatamente provato l'esercizio esclusivo (e illegittimo) del diritto di proprietà sull'immobile in oggetto da parte del fratello, volto ad escludere gli altri comproprietari.
Inadeguata in tal senso è la circostanza che vi abbia trasferito la residenza, CP 1
atteso che l'esercizio dei poteri derivanti dall'uso della cosa comune ricomprende anche la facoltà del comproprietario di potervi risiedere, non cogliendo nel segno il riferimento alla sostituzione della serratura di accesso all'immobile - senza consegnarne le chiavi ai fratelli
-, rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, e non potendosi ricavare alcun elemento dall'ulteriore documentazione offerta.
In ogni caso, anche volendo ritenere assolto l'onere probatorio dell'uso illegittimo del bene da parte del convenuto, la domanda attorea formulata esclusivamente in termini di
- ordine di rilascio dell'immobile non potrebbe trovare accoglimento in forza del disposto CP 1 al pari degli altri comproprietari, il diritto alla 'dell'art. 1102 cc, spettando a detenzione della cosa comune.
Infatti, ai sensi dell'art. 1102 c.c. "l'uso della cosa come da parte di ciascun comproprietario costituisce esercizio del diritto di comproprietà".
"Come é noto, tale uso è sottoposto a due limiti fondamentali, individuabili nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due suddette condizioni configura l'ipotesi dell'uso illecito, astrattamente generatore di danno ingiusto, che può dar luogo all'azione di risarcimento.
In nessun caso, tuttavia, l'abuso della cosa comune, in costanza del regime di comunione, può determinare il venir meno del titolo di detenzione, costituito, come si è detto, dal diritto di comproprietà, né può, di conseguenza, legittimare i comproprietari esclusi dal compossesso a proporre l'azione di rilascio per detenzione "sine titulo" nei confronti dei possessori esclusivi" (cfr. Tribunale Salerno, n. 1731/2009).
Ebbene, non configurandosi il presupposto della detenzione "sine titulo" da parte del condividente, la domanda proposta - volta al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore - non può trovare accoglimento, non potendo la stessa
- proprio in quanto univocamente formulata nei predetti termini essere intesa come
-
volta ad essere posto nella facoltà di poter utilizzare l'immobile quale comproprietario
(Cass., n. 17094/2006: “non può ordinarsi il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso).
La contumacia del convenuto e l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
Termini Imerese, 26 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2164/2022
VERBALE D'UDIENZA del 26/09/2025
nella causa promossa da
Parte 1
Contro
CP 1
All'udienza del 26/09/2025, alle ore 9.50, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv.
Giuseppe Farruggia, il quale insiste nelle domande proposte nell'atto di citazione, cui si riporta, unitamente alle note conclusive da ultimo depositate;
chiede, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.55, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 26.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2164/2022 RG degli affari civili
TRA Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via Taormina n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Farruggia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
CP 1 (cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: domanda di rilascio immobile in comproprietà; conclusioni delle parti: per parte attrice come da verbale di udienza sopra (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1 disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande formulate da Parte 1 nell'atto introduttivo;
nulla sulle spese;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premettendo di essere Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 comproprietario, insieme ai fratelli CP_2 Parte 2 Controparte_3 dell'immobile sito a Cerda, via Amato n.
[...], Parte_3 e CP 1 '
8/12 (identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al Fg. MU, p.lla 2181, cat.
A/6, classe 3, vani 2,5), in forza della successione legittima della madre, Persona_1 nata a
Cerda il 27.4.1947 e deceduta l'1.2.2021 - conveniva in giudizio CP 1 chiedendo al Tribunale di condannarlo al rilascio del predetto immobile, previo accertamento della detenzione esclusiva dello stesso da parte del fratello, in danno degli altri comproprietari, essendo rimaste prive di riscontro le richieste trasmesse in via stragiudiziale.
A sostengo della domanda deduceva che sin dalla morte della madre il convenuto aveva occupato l'immobile, trasferendovi peraltro la propria residenza come comprovato dal
-
certificato prodotto - e sostituendo la serratura della porta di ingresso senza consegnare una copia agli altri fratelli, comportandosi di fatto come l'unico ed esclusivo titolare, senza permettere agli altri comproprietari di accedervi e senza corrispondere loro alcun indennizzo.
All'udienza del 14.12.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi, pur se ritualmente evocato in giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 26.9.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
******
Così brevemente ricostruita la vicenda sub iudice, venendo all'accertamento della fondatezza della domanda attorea, va detto che ai sensi dell'art. 1102 c.c. "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale "In tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, 1° co., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione"
(cfr. Cass., n. 17208/2008).
Ebbene, a fondamento della propria qualità di comproprietario dell'immobile sito a Cerda, via Amato n. 8, l'attore ha prodotto la dichiarazione di successione della madre e la contestuale domanda di voltura catastale (cfr. all. n. 2).
Sul punto, è utile richiamare l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili.
In tal senso, se la mera pubblicazione del testamento, nonché la dichiarazione di successione avente finalità unicamente fiscali non comportano accettazione tacita
-
dell'eredità, l'atto di voltura catastale posto in essere dal chiamato all'eredità, relativamente a beni ex asse ricompresi nella dichiarazione di successione, viene considerato quale accettazione tacita di eredità, "avendo rilevanza non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche da quello civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (cfr., ex multis, Cass.,
n. 11478/2021; Cass., n. 1079/2009). In altri termini il chiamato, una volta compiuta la dichiarazione di successione se domanda, altresì, la voltura catastale diviene, per questo, erede.
La dimostrazione della titolarità (pro quota) dell'immobile di cui domanda il rilascio, d'altra parte, non consente, di per sé, di accogliere le domande attoree. È opportuno rilevare, invero, che Parte 1 non ha adeguatamente provato l'esercizio esclusivo (e illegittimo) del diritto di proprietà sull'immobile in oggetto da parte del fratello, volto ad escludere gli altri comproprietari.
Inadeguata in tal senso è la circostanza che vi abbia trasferito la residenza, CP 1
atteso che l'esercizio dei poteri derivanti dall'uso della cosa comune ricomprende anche la facoltà del comproprietario di potervi risiedere, non cogliendo nel segno il riferimento alla sostituzione della serratura di accesso all'immobile - senza consegnarne le chiavi ai fratelli
-, rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, e non potendosi ricavare alcun elemento dall'ulteriore documentazione offerta.
In ogni caso, anche volendo ritenere assolto l'onere probatorio dell'uso illegittimo del bene da parte del convenuto, la domanda attorea formulata esclusivamente in termini di
- ordine di rilascio dell'immobile non potrebbe trovare accoglimento in forza del disposto CP 1 al pari degli altri comproprietari, il diritto alla 'dell'art. 1102 cc, spettando a detenzione della cosa comune.
Infatti, ai sensi dell'art. 1102 c.c. "l'uso della cosa come da parte di ciascun comproprietario costituisce esercizio del diritto di comproprietà".
"Come é noto, tale uso è sottoposto a due limiti fondamentali, individuabili nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due suddette condizioni configura l'ipotesi dell'uso illecito, astrattamente generatore di danno ingiusto, che può dar luogo all'azione di risarcimento.
In nessun caso, tuttavia, l'abuso della cosa comune, in costanza del regime di comunione, può determinare il venir meno del titolo di detenzione, costituito, come si è detto, dal diritto di comproprietà, né può, di conseguenza, legittimare i comproprietari esclusi dal compossesso a proporre l'azione di rilascio per detenzione "sine titulo" nei confronti dei possessori esclusivi" (cfr. Tribunale Salerno, n. 1731/2009).
Ebbene, non configurandosi il presupposto della detenzione "sine titulo" da parte del condividente, la domanda proposta - volta al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore - non può trovare accoglimento, non potendo la stessa
- proprio in quanto univocamente formulata nei predetti termini essere intesa come
-
volta ad essere posto nella facoltà di poter utilizzare l'immobile quale comproprietario
(Cass., n. 17094/2006: “non può ordinarsi il rilascio di un bene in comproprietà pro indiviso essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso).
La contumacia del convenuto e l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
Termini Imerese, 26 settembre 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.