Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 4526/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4526/2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento ex art. 702-ter c.p.c., repertorio n.
2500/2020, depositata in data 16/11/2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona dei liquidatori p.t.,
[...] P.IVA_1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Vincenzo De Nisco (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore p.t.,
[...] P.IVA_2
difeso
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale di udienza del 5/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., repertorio n. 2500/2020, depositata in data
16/11/2020, il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento della domanda proposta dal della società CP_1 Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, ”), nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
R.G. n. 4526/2020
(d'ora in poi, per brevità, ”), Parte_1 Parte_1 condannò quest'ultimo al pagamento, in favore del predetto , della CP_1 somma di € 1.264.595,26, oltre interessi e spese di lite.
Il propose appello avverso la suindicata decisione e convenne in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, il , chiedendo, sulla base dei motivi CP_1 analiticamente esposti nell'atto d'impugnazione, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ovvero rigettarsi nel merito la domanda proposta dalla controparte in primo grado, o ancora dichiararsi la compensazione tra il minor credito vantato dal e quello di cui era titolare esso CP_1
appellante, con esclusione, in ogni caso, degli interessi convenzionali riconosciuti dal primo Giudice.
Costituitosi in giudizio, il , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1
rigetto, propose, altresì, appello incidentale volto ad ottenere la condanna dal al pagamento, in proprio favore, della maggior somma di € Parte_1
1.710.339,29, oltre interessi.
Con ordinanza resa in data 23/6/2021 venne rigettata la richiesta, avanzata dall'appellante principale, di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata pronuncia.
Con successiva ordinanza in data 26/9/2024, premesso che, come emergeva dagli atti, per effetto della pronuncia n. 6323/2023 pubblicata in data 14/12/2022 della
Corte di Cassazione, la sentenza dichiarativa del fallimento della
[...]
era stata caducata, in conseguenza della rilevata nullità della Controparte_1
notificazione del ricorso di fallimento alla predetta società, il processo di appello fu dichiarato interrotto.
Proseguito il giudizio su iniziativa dell'appellante, all'udienza del 5/2/2025, non essendo comparsa la parte appellata, la causa fu riservata in decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia del , il quale, nonostante la rituale notificazione del ricorso CP_1
di riassunzione, non è comparso all'udienza del 5/2/2025.
Tanto precisato, rileva la Corte che la domanda proposta in primo grado dal va dichiarata improcedibile. CP_1
Detta pronuncia in rito trova il suo presupposto nelle considerazioni di seguito esposte: 3
R.G. n. 4526/2020
- come emerge dalla parte narrativa, il giudizio di primo grado fu instaurato dal curatore fallimentare, nei confronti del , previa autorizzazione del G.D., Parte_1
come da provvedimento in data 27/4/2017;
- il fallimento della società era stato Controparte_1
dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza in data 3-4/2/2016;
- proposto reclamo dalla società avverso la menzionata sentenza, lo stesso fu rigettato da questa Corte di Appello con sentenza n. 80/2016;
- la propose ricorso per cassazione;
Controparte_1
- la Corte di legittimità, con la citata ordinanza n. 6323/2023, in accoglimento del ricorso, rilevata la nullità della notificazione del ricorso per fallimento, essendo stato consegnato alla destinataria dell'atto soltanto il decreto di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6, L. Fall., cassò l'impugnata sentenza, rinviando al Tribunale di Benevento, quale giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, comma 1, c.p.c.;
- riassunto il processo dinanzi al Tribunale di Benevento, lo stesso fu dichiarato estinto, come da decreto emesso in data 6/11/2023, perché riassunto dal curatore del , il quale era ormai privo di ogni legittimazione;
CP_1
- il reclamo proposto avverso il suindicato decreto risulta rigettato da questa Corte con sentenza n. 1303/2024, pubblicata in data 22/3/2024;
- ebbene, la descritta caducazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società ha posto nel nulla, con efficacia Controparte_1
retroattiva, ogni capacità processuale in capo al nominato curatore;
- peraltro, proprio in virtù di tale carenza di capacità processuale del curatore è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio di appello, conformemente a quanto affermato in giurisprudenza (cfr., sul punto, Cass. 5/12/2018, n. 31473);
- come pure ritenuto dalla Corte regolatrice, il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento che accerti la violazione del diritto di difesa per la carenza o la nullità della notificazione del ricorso di fallimento, ha l'obbligo di revocare la decisione contestata e di rimettere la causa, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al primo giudice (cfr. Cass. 19/6/2024, n. 16882);
- tanto precisato, occorre esaminare quale sia la sorte dei giudizi intrapresi dal curatore fallimentare, una volta venuta meno la sentenza dichiarativa di fallimento per la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 6, L. Fall.; 4
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- ebbene, ritiene il Collegio che non può che farsi riferimento ai casi di revoca della sentenza di fallimento, e ciò proprio perché, come innanzi precisato,
l'accertata violazione del diritto di difesa per nullità della notifica del ricorso di fallimento obbliga il giudice del reclamo a revocare tale sentenza (v. la già citata
Cass. 19/6/2024, n. 16882);
- la conseguenza è che va richiamato l'insegnamento della Corte del diritto secondo cui “la disposizione contenuta nella L. Fall. art. 21 (a norma del quale se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento), riducendo l'efficacia del fallimento ai soli atti legalmente compiuti, toglie qualunque efficacia a quelli in corso, al momento della revoca del fallimento, siano essi di natura negoziale o di natura processuale, potendo proseguire nei confronti dell'ex fallito o dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti
(ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilità e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali” (cfr. Cass. 13/3/2018, n. 6096; Cass.
22/8/2001, n. 11181);
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione intrapresa dal , nei confronti del con la citazione CP_1 Parte_1
introduttiva del giudizio di primo grado, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata, nonché assorbimento dell'appello principale e di quello incidentale.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, l'indubbia peculiarità della vicenda processuale in oggetto, ove si è verificato il sopravvenuto venir mero della capacità processuale del curatore nel corso del giudizio di appello, con efficacia ex tunc, rientra fra le altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le stesse fra le parti, rispetto a quelle indicate nell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi (v. Corte Cost. 19/4/2018, n. 77).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con atto di Parte_1 5
R.G. n. 4526/2020 appello notificato in data 14/12/2020, nei confronti del AL della società
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Controparte_1
Benevento ex art. 702-ter c.p.c., repertorio n. 2500/2020, depositata in data
16/11/2020, nonché sull'appello incidentale proposto dal predetto , così CP_1
provvede:
a) dichiara la contumacia del AL della società
[...]
; Controparte_1
b) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dal suindicato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con CP_1 conseguente nullità di tutti gli atti successivi, compresa l'impugnata sentenza, nonché assorbimento dell'appello principale e di quello incidentale;
c) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 28/5/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.