Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 961/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FADDA MARIA GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FADDA MARIA GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Controparte_1 Parte_1 separati nel reciproco rispetto;
- l'affidamento di figli minori della coppia, e sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre e residenza anagrafica presso la casa famigliare in Trecate (NO) alla Via Galliate, n. 25;
- i figli, salvo migliori accordi tra i coniugi anche tenuto conto dei desideri e delle necessità scolastiche e sportive dei minori, stiano con il padre presso la di lui abitazione in Trecate, alla via Maccallè, n. 5, tutti i mercoledì con
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- le vacanze estive devono essere concordate entro il 30/03 di ogni anno per rendere possibile l'organizzazione lavorativa dei genitori. e trascorreranno, salvo migliori accordi, 15 giorni anche non consecutivi con Per_1 Per_2 ciascun genitore che fornirà all'altro, in caso di vacanza fuori casa, tutte le indicazioni circa il luogo ove i minori saranno condotti e garantirà contatti costanti;
- durante le feste si seguirà il seguente schema: il 24 dicembre, i minori staranno sempre dal padre pernottando presso di lui, mentre per i successivi giorni di festa, secondo il principio dell'alternanza, e staranno con un Per_1 Per_2 genitore il 25 dicembre e con l'altro il 26, trascorreranno il 31 dicembre e il 1° ge o re con cui hanno trascorso Santo Stefano mentre l'Epifania staranno con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
- a Pasqua, e staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta. Nel Per_1 Per_2
2025 i minori trascorreranno Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
- gli altri giorni di festa, avendo riguardo al calendario scolastico, seguiranno il regime di affidamento ordinario, salvo migliori accordi riguardo eventuali ponti;
- il IG. provvederà al versamento di € 400,00 (quattrocento,00) a titolo di mantenimento di entrambi i Parte_1 figli (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 1° di ogni mese. In accordo fra i genitori, la IG.ra CP_1 CP_1 percepirà il 100% dell'assegno unico per i figli, che oggi ammonta ad € 332,00, come già percepisce;
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo i criteri previsti dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino che qui si intende ritrascritto in toto;
- ciascun genitore comunicherà quanto speso all'altro entro il giorno 25 di ogni mese;
per ogni spesa straordinaria non condivisa i ricorrenti si impegnano a fornire reciprocamente e inviare un preventivo alternativo e qualora il disaccordo permanga si impegnano ciascuno a rimborsare il 50% del preventivo dallo stesso fornito, più basso, all'altro genitore;
- a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono irrevocabilmente di effettuare la seguente attribuzione, contestualmente chiedendo, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999: trasferimento da parte del IG. della quota del 50% di sua proprietà dell'immobile sito in Parte_1 Trecate alla via Galliate, nn 23- sito in “R ebe” così catastalmente censito: porzione di fabbricato ad uso abitazione sita in Comune di Trecate, via Galliate n. 23-25-27 fabbricato A, a) appartamento n. 7/A composto da un locale, servizi e due balconi al secondo piano (terzo piano fuori terra) e da un locale, servizio, balcone ed annesso sottotetto al terzo piano (quarto fuori terra) con scala interna. Il tutto censito nel NCEU del Comune di Trecate al foglio 18, mappale 1944, subalterno 31, piano 2-3 cat. A2 classe 2 vani 4,5 RC € 476,43; coerenze al secondo piano (in contorno da nord): appartamento 6/A, vano scala comune e cortile comune due lati. Coerenza del terzo piano (in contorno da est) appartamento n. 6/A, appartamento 5/A cortile, sottotetto qui compreso ed ancora appartamento 6/A; b) autorimessa n. 7/A al piano seminterrato di circa metri quadrati ventitré. Il tutto censito all NCEU del Comune di Trecate foglio 18, mappale 1944, subalterno 20, piano S1, cat. C6, classe 3, mq 23, rendita catastale € 102,16; coerenze a nord cortile comune, ad est autorimessa 8/A, a sud autorimessa 7/Bad ovest muro di confine. Quote millesimali: per l'appartamento 46,46/1000, per l'autorimessa 12,26/1000 così in totale 58,72/1000 in favore della IG.ra ; Controparte_1
- la IG.ra , a fronte liberazione del IG. ni assunte con la sottoscrizione del CP_1 Parte_1 contratto di mutuo nei confronti di Intesa San Paolo Spa, dichiara espressamente di rinunciare per sé agli effetti dell'art. 1301 cc;
- le parti sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento anche futuro;
- i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di documenti di identità equipollenti, con iscrizione dei minori anche validi per l'espatrio.”
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Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Trecate (NO), in data 23/09/2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2007. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e (20/07/2012). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. All'udienza del 29/04/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare il trasferimento immobiliare. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]
MESSINA in data 16/12/1980 e , nata in NOVARA (NO) in [...]_1
21/09/1977;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 30.5.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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