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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1693 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto da
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Valentina Prudente Rel., Est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
All'esito della camera di consiglio del 24/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
La parte ricorrente , assistita e difesa dall'avv.ti ENGL GIULIA e Parte_1
PASQUINI ALESSANDRO
E
La parte resistente assistita e difesa dall'avv.CERVIA CAROLA Controparte_1
Con l'intervento del PM
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 25/10/2024 , diva l'intestato Tribunale affinché fosse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato con il 29.6.2002, a Carrara, atto trascritto nel Comune di Carrara, al n. Controparte_1
31, anno 2002, serie A .
Dall'unione nascevano il 25.6.2003, e il 24.10.2008. Persona_1 Persona_2
All'udienza del 7/02/2025, il Giudice avanzava proposta conciliativa alle parti, che concordemente chiedevano rinvio.
Pag. 1 di 2 All'udienza del 21.3.25, tenutasi in modalità cartolare su istanza delle parti, le stesse rassegnavano le conclusioni congiunte come da verbale di accordo sottoscritto dalle parti in data 5.3.25, depositato in pct in data 11.3.25, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87
e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale, nella quale sono poi state dispiegate conclusioni congiunte, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi ì corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli.
Spese compensate stante l'accordo inter partes.
Vanno disposti l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi celebrato il 29.6.2002 a Carrara, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nel Comune di Carrara, al n. 31, anno 2002, serie A;
2. Prende atto degli accordi inter partes come risultanti dalle conclusioni congiunte da verbale di accordo sottoscritto dalle parti in data 5.3.25, depositato in pct in data 11.3.25, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
3. Dichiara integralmente compensate le spese;
4. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della presente sentenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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