Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2022, proposto da
Sporting Club Sardinia Ssd A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Conferenza Permanente Regione - Enti Locali prevista dalla Legge Regionale 17 Gennaio 2005 n. 1, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali della Regione Sardegna, n. 0003747 Protocollo n. 0046339 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto “Sporting Club Sardinia SSD a r.l. – Diniego istanza di concessione demaniale marittima per il posizionamento di una struttura di facile rimozione finalizzata all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare – Località Porto Pollo – Comune di Palau”;
- dell’art. 10 delle linee guida regionale per la predisposizione dei PUL allegate alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna 4 giugno 2020, n. 28/12, come modificate dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna 9 luglio 2020, n. 35/12;
- nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ivi espressamente compreso, ove occorra, la nota prot. n. 40221 del 23 settembre 2021 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la memoria del 4 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR AG, lette le note d’udienza con cui le parti hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti;
In data 4 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria, con cui, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato il settore, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Regione si è limitata a prenderne atto, rimettendosi al Collegio sull’imputazione delle spese del giudizio, che, anche in ragione del fatto che non è intervenuta alcuna pronuncia, non avendo la ricorrente presentato alcuna istanza cautelare, possono, dunque, essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
AR AG, Consigliere, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | Marco CE |
IL SEGRETARIO