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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2334 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente:
TRA
, (C.F.: ), difesa e rappresentata, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Di Iacovo, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Isernia, alla Via Umbria n. 179;
opponente
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura CP_1 C.F._3
in atti, dall'Avv. Fabio Gagliardi, (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via d'Isernia n. 16;
opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 26.01.2024, ha intimato a CP_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 38.960,86 sulla base di quanto disposto con parere di congruità, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine deli Avvocati di Napoli (COA) il
09.11.2023, emesso a seguito di istanza formulata il 03.10.2023, notificato a mezzo
PEC in data 15.11.2023, e divenuto esecutivo per mancata impugnazione entro i termini di legge.
L'intimata, opponendosi all'indicato precetto con citazione notificata il 03.02.2024,
ha instaurato il presente giudizio dolendosi dell'inesistenza del titolo esecutivo,
attesa l'applicabilità della L. 49/2023 limitata alle sole ipotesi di prestazioni professionali eseguite soltanto nei confronti di particolari categorie di clienti, ossia banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubbliche amministrazioni, che godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali (c.d.
clienti forti).
Per tali motivazioni, ha preliminarmente domandato la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la dichiarazione di nullità del precetto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, espone di aver CP_1
comunicato all'opponente, a mezzo PEC del 16.05.2024, la rinuncia al precetto oggetto della presente opposizione. Rileva, altresì, che – a fronte della proposta di rinuncia al giudizio – la controparte manifestava la volontà di proseguirlo. In
ordine alle spese, chiede la compensazione, attesa in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione. All'udienza del 27.11.2025, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alle spese di lite. La convenuta, richiamato il riconoscimento dei crediti oggetto di causa in forza del decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale, ha insistito per la compensazione delle spese del presente giudizio..
Orbene, alla luce delle esposte argomentazioni e dichiarazioni, e dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, attestante l'intenzione di parte opposta, di rinunciare al precetto contestato dall'attrice, occorre prendere atto che non risulta più configurabile alcun interesse delle parti all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e che, essendo venuta meno la controversia attorno ad esso, debba dichiararsi cessata la materia del contendere.
Al riguardo, nelle ipotesi di tale rinuncia, è bene chiarire che “la rinuncia al precetto
contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di
opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla
controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del
giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla
reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass., Sez. VI civ., Ord.
n. 351/2023).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che non trova una propria dimensione legislativa, ma, al contrario, ha matrice giurisprudenziale e consiste nella pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, a causa del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti, o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. Sul punto, la maggiore giurisprudenza è più volte intervenuta, chiarendo che “la
cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da
rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia
di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord.
n. 30251/2023).
La statuizione di cessata materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, “salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione,
totale o parziale” (Cass., Sez. VI civ., Sent. n. 14939/2020).
Dunque, nell'ipotesi di cessata materia del contendere, al fine di determinare il governo di spese, il Giudice è chiamato ad applicare il regime della compensazione delle spese, oppure quello della “soccombenza virtuale”, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, in considerazione dell'intera vicenda processuale (Cass. civ., Sent.
n. 24714/2022).
Nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza di elementi idonei a giustificare il ricorso al regime compensatorio.
Invero, a fondamento delle proprie ragioni, l'attrice sostiene che il parere del COA
di Napoli, quale asserito titolo esecutivo del precetto opposto, non possa in questa circostanza assumere tale qualità, attesa l'applicazione della citata L. 49/2023,
limitata ai crediti vantati dai professionisti che svolgano le proprie prestazioni nei confronti dei c.d. “clienti forti”, ossia in favore di “imprese bancarie e assicurative
nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno
precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo
restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.”
Tuttavia, tale circostanza non può essere verificata in questa sede.
Invero, l'attrice non ha provveduto al deposito del precetto opposto, e tale mancanza pregiudica la possibilità di una puntuale verifica delle avanzate ragioni.
Tale motivo, in uno alla rinuncia al precetto pochi mesi dopo l'introduzione del presente giudizio, giustificano una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
-a) dichiara cessata la materia del contendere;
-b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2334 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente:
TRA
, (C.F.: ), difesa e rappresentata, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Di Iacovo, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Isernia, alla Via Umbria n. 179;
opponente
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura CP_1 C.F._3
in atti, dall'Avv. Fabio Gagliardi, (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via d'Isernia n. 16;
opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 26.01.2024, ha intimato a CP_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 38.960,86 sulla base di quanto disposto con parere di congruità, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine deli Avvocati di Napoli (COA) il
09.11.2023, emesso a seguito di istanza formulata il 03.10.2023, notificato a mezzo
PEC in data 15.11.2023, e divenuto esecutivo per mancata impugnazione entro i termini di legge.
L'intimata, opponendosi all'indicato precetto con citazione notificata il 03.02.2024,
ha instaurato il presente giudizio dolendosi dell'inesistenza del titolo esecutivo,
attesa l'applicabilità della L. 49/2023 limitata alle sole ipotesi di prestazioni professionali eseguite soltanto nei confronti di particolari categorie di clienti, ossia banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubbliche amministrazioni, che godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali (c.d.
clienti forti).
Per tali motivazioni, ha preliminarmente domandato la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la dichiarazione di nullità del precetto, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, espone di aver CP_1
comunicato all'opponente, a mezzo PEC del 16.05.2024, la rinuncia al precetto oggetto della presente opposizione. Rileva, altresì, che – a fronte della proposta di rinuncia al giudizio – la controparte manifestava la volontà di proseguirlo. In
ordine alle spese, chiede la compensazione, attesa in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione. All'udienza del 27.11.2025, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alle spese di lite. La convenuta, richiamato il riconoscimento dei crediti oggetto di causa in forza del decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale, ha insistito per la compensazione delle spese del presente giudizio..
Orbene, alla luce delle esposte argomentazioni e dichiarazioni, e dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, attestante l'intenzione di parte opposta, di rinunciare al precetto contestato dall'attrice, occorre prendere atto che non risulta più configurabile alcun interesse delle parti all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e che, essendo venuta meno la controversia attorno ad esso, debba dichiararsi cessata la materia del contendere.
Al riguardo, nelle ipotesi di tale rinuncia, è bene chiarire che “la rinuncia al precetto
contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di
opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla
controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del
giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla
reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass., Sez. VI civ., Ord.
n. 351/2023).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che non trova una propria dimensione legislativa, ma, al contrario, ha matrice giurisprudenziale e consiste nella pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, a causa del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti, o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. Sul punto, la maggiore giurisprudenza è più volte intervenuta, chiarendo che “la
cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da
rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia
di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord.
n. 30251/2023).
La statuizione di cessata materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, “salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione,
totale o parziale” (Cass., Sez. VI civ., Sent. n. 14939/2020).
Dunque, nell'ipotesi di cessata materia del contendere, al fine di determinare il governo di spese, il Giudice è chiamato ad applicare il regime della compensazione delle spese, oppure quello della “soccombenza virtuale”, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, in considerazione dell'intera vicenda processuale (Cass. civ., Sent.
n. 24714/2022).
Nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza di elementi idonei a giustificare il ricorso al regime compensatorio.
Invero, a fondamento delle proprie ragioni, l'attrice sostiene che il parere del COA
di Napoli, quale asserito titolo esecutivo del precetto opposto, non possa in questa circostanza assumere tale qualità, attesa l'applicazione della citata L. 49/2023,
limitata ai crediti vantati dai professionisti che svolgano le proprie prestazioni nei confronti dei c.d. “clienti forti”, ossia in favore di “imprese bancarie e assicurative
nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno
precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo
restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.”
Tuttavia, tale circostanza non può essere verificata in questa sede.
Invero, l'attrice non ha provveduto al deposito del precetto opposto, e tale mancanza pregiudica la possibilità di una puntuale verifica delle avanzate ragioni.
Tale motivo, in uno alla rinuncia al precetto pochi mesi dopo l'introduzione del presente giudizio, giustificano una compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
-a) dichiara cessata la materia del contendere;
-b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone