Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3782
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Procedibilità della domanda di divorzio

    La Corte ha ritenuto che ricorrono le ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, dato che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale.

  • Accolto
    Accordo delle parti sull'affidamento

    Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'affidamento condiviso della minore, stabilendo che entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, salute ed educazione della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione.

  • Accolto
    Accordo delle parti sul collocamento e assegnazione casa coniugale

    Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, collocando la minore presso la madre e assegnando a quest'ultima la casa coniugale.

  • Accolto
    Accordo delle parti sulla frequentazione

    Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario concordato, che prevede incontri settimanali, weekend alternati, vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni, e 15 giorni estivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.

  • Accolto
    Accordo delle parti sul contributo al mantenimento

    Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia. Tale importo include le spese necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona).

  • Accolto
    Accordo delle parti sulla ripartizione delle spese straordinarie

    Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti, disponendo che il padre e la madre si facciano carico, rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017. Vengono dettagliate le spese straordinarie da non concordare preventivamente (spese mediche, scolastiche, sportive, ludico-ricreative-culturali, campi scuola, baby-sitter, patente, trasporti, uscite scolastiche, visite specialistiche, ticket sanitari, apparecchi dentistici/oculistici, spese mediche urgenti) e quelle da concordare preventivamente, con specifiche modalità di richiesta, consenso e rimborso.

  • Accolto
    Accordo delle parti sulla suddivisione dell'assegno unico

    Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti secondo cui l'assegno unico verrà suddiviso a metà tra i genitori, come previsto dalla legge.

  • Accolto
    Richiesta congiunta di compensazione delle spese

    In accoglimento della concorde richiesta delle parti, le spese processuali vengono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3782
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3782
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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