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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4145/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Fabrizio C.F._1
PRAMPOLINI, presso il cui studio a Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n. 113, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Carlo BOSI, C.F._2 presso il cui studio a Bologna, Via San Giorgio, n. 9, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Bologna il 26 giugno 2010. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
*****
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 la signora ha domandato Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) la figlia sia affidata in maniera condivisa ai genitori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
d) sia regolamentata la frequentazione della minore con il genitore non allocatario secondo il calendario proposto dalla stessa;
e) sia posto a carico del padre un contributo mensile complessivo di 800,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al carico Per_1 del 70% delle spese straordinarie. Il resistente si è costituito non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e collocamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il diritto di visita paterno sia regolamentato secondo le modalità proposte dallo stesso;
b) sia previsto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di 600,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nelle more le parti sono giunte a un accordo e nell'udienza del 10 aprile 2025 hanno concluso congiuntamente. Il 16 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedentemente concordate.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 10 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 25
[...] Controparte_1 giugno 1975, unitisi in matrimonio a Bologna il 26 giugno 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 124 P. 2, S. A, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- tutti i giovedì dall'uscita da scuola alla sera dopo cena;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dalle 17,00 in caso di vacanza scolastica alla domenica alle 20,30 dopo cena;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni o dal 24 al 30 dicembre alle 20,30 dopo cena o dal 30 dicembre alle 20,30 al 6 gennaio alle 20,30 dopo cena;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
- in estate (al pari della madre) 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 versare alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di 700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico, rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 4 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dallascelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto le parti hanno concordato che l'assegno unico venga suddiviso a metà tra i genitori, come di legge;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Fabrizio C.F._1
PRAMPOLINI, presso il cui studio a Modena, Corso Vittorio Emanuele II, n. 113, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Carlo BOSI, C.F._2 presso il cui studio a Bologna, Via San Giorgio, n. 9, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Bologna il 26 giugno 2010. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
*****
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 la signora ha domandato Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) la figlia sia affidata in maniera condivisa ai genitori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
d) sia regolamentata la frequentazione della minore con il genitore non allocatario secondo il calendario proposto dalla stessa;
e) sia posto a carico del padre un contributo mensile complessivo di 800,00 euro per il mantenimento ordinario di , oltre al carico Per_1 del 70% delle spese straordinarie. Il resistente si è costituito non opponendosi alle istanze sul vincolo, sull'affido e collocamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) il diritto di visita paterno sia regolamentato secondo le modalità proposte dallo stesso;
b) sia previsto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di 600,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie. Nelle more le parti sono giunte a un accordo e nell'udienza del 10 aprile 2025 hanno concluso congiuntamente. Il 16 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedentemente concordate.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 10 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 25
[...] Controparte_1 giugno 1975, unitisi in matrimonio a Bologna il 26 giugno 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 124 P. 2, S. A, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- tutti i giovedì dall'uscita da scuola alla sera dopo cena;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dalle 17,00 in caso di vacanza scolastica alla domenica alle 20,30 dopo cena;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni o dal 24 al 30 dicembre alle 20,30 dopo cena o dal 30 dicembre alle 20,30 al 6 gennaio alle 20,30 dopo cena;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
- in estate (al pari della madre) 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 versare alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di 700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a decorrere dalla domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico, rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 4 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dallascelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto le parti hanno concordato che l'assegno unico venga suddiviso a metà tra i genitori, come di legge;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 4 di 4