Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/03/2025, n. 8210
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Ordinanza 28 marzo 2025

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In tema di fallimento, l'accertamento nelle forme del giudizio di verificazione del passivo è necessario solo per i crediti prededucibili contestati dal curatore per collocazione e ammontare, secondo quanto previsto dall'art. 111-bis, comma 1, l.fall., mentre non è richiesto per i crediti non contestati, cui sono equiparabili anche quelli definitivamente accertati con un titolo giudiziario opponibile alla procedura, in quanto non più contestabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto tardiva la domanda di insinuazione del creditore, senza tener conto che il diritto di credito era stato accertato con sentenza emessa nei diretti confronti del Fallimento, non appellata dalla procedura soccombente e coperta, pertanto, da giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/03/2025, n. 8210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8210
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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