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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 35-1/2025 per la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1, CP_1 P.IVA_1
su ricorso depositato da:
1. (C.F.: ) nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Scisca (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia 28;
2. (C.F.: ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Cremona, via Delle Vigne 184, 26100 in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico nato a [...] il [...] ed ivi CP_3
residente in [...] (C.F.: , C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Antonioli (C.F. ) CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eliana Morolli (C.F.:
) in Via Gramsci n. 4 - 21052 Busto Arsizio (VA), C.F._5
1 3. (P. Iva ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
con sede legale in Via Marco D'Aviano, 2 (MI) – cap Controparte_5
20131, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco TU (P.I. – P.IVA_4
C.F. ) C.F._6
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• A seguito di ordinanza declinatoria della competenza emessa dal Tribunale di
Busto Arsizio il 17.01.2025, venivano trasmessi all'ufficio, in data 28.01.2025, il ricorso depositato da in data 11.12.2024, e il ricorso depositato da Parte_1 [...]
in data 10.01.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale CP_6
di gli allegati e gli atti del procedimento;
CP_1
• con ricorso depositato in data 26.02.2025 davanti al Tribunale di Monza, anche ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei Controparte_4
confronti della CP_1
• fissata l'udienza per il giorno 11.03.2025, il contradditorio si costituiva regolarmente a seguito del perfezionamento in data 29.01.2025 della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 commi 6 e 7, CCII, come da certificato di avvenuta notifica ed inserimento nel portale in data 29.01.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre i procuratori dei creditori, all'udienza, hanno insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021, 2020, 2019, 2018;
- modello IVA per i periodi di imposta 2023, 2022, 2021, ;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2021 e 2022;
pag. 2 di 8 - modello redditi 770 per i periodi di imposta 2021, 2022, 2023;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2021;
- certificazione ADER dei debiti tributari;
- certificazione INPS dei debiti contributivi;
- certificato dei carichi pendenti;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società, benché attualmente situata in
Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1, è stata qui trasferita, da meno di un anno, dalla precedente sede di Varedo, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva di due ricorrenti, creditori rispettivamente della somma complessiva di:
1. € 8.783.7 (€ 5.566,78 in forza di decreto ingiuntivo telematico n. 46/2023 emesso il 20.02.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza Dott.ssa Emilia
Antenore ed € 3.216,92 in forza di sentenza n. 441/2024 del 24.05.2024 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza);
2. € 105.873,46 in forza di decreto ingiuntivo n. 11948/2024, del 29.08.2024 nel procedimento monitorio RG. 26872/2024, del Tribunale di Milano - dott. Luca
Giani;
3. quanto al credito di non si rinviene nel fascicolo la documentazione CP_2
allegata al ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, tuttavia la domanda può essere esaminata nel merito in ragione della concorrente legittimazione degli altri istanti;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale. Infatti, sebbene l'oggetto sociale includa l'attività di “lavorazioni meccanico agricole, lavorazione e
pag. 3 di 8 conduzione di fondi,”, oltre ad attività essenzialmente commerciale (“commercio di prodotti agricoli e legname, autotrasporto di cose in conto terzi, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi, gestione impianti di distribuzione carburante/gas e gestione chioschi e bar”), l'impresa risulta iscritta alla sezione ordinaria del R.I. e non è emersa in concreto la prevalenza di attività agricola anche per connessione, sulla base dei crediti dedotti dai legittimati (relativi ad attività di autotrasporto).
Inoltre non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2022, da cui emerge un attivo pari ad € 506.702 e ricavi per € 961.554;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, certamente superiore alla soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi
pag. 4 di 8 caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla concomitanza di plurimi ricorsi finalizzati all'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore, ed in particolare dall'ingente esposizione debitoria da quest'ultimo maturata nei confronti di (pari ad € 105.873,46); Controparte_4
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 119.639,00) acquisito ai sensi Controparte_7 dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
- dalla natura di alcuni dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente sig.
e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono Pt_1 tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dall'inattività dell'indirizzo PEC;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente in CP_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 5 di 8 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: CP_1
), con sede in Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa (C.F.: ) con studio in Via Caronni Persona_1 C.F._7
10, Monza, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 6 di 8 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 7 di 8 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
12.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Patrizia Fantin
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 35-1/2025 per la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1, CP_1 P.IVA_1
su ricorso depositato da:
1. (C.F.: ) nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Scisca (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia 28;
2. (C.F.: ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Cremona, via Delle Vigne 184, 26100 in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico nato a [...] il [...] ed ivi CP_3
residente in [...] (C.F.: , C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Antonioli (C.F. ) CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Eliana Morolli (C.F.:
) in Via Gramsci n. 4 - 21052 Busto Arsizio (VA), C.F._5
1 3. (P. Iva ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_4 P.IVA_3
con sede legale in Via Marco D'Aviano, 2 (MI) – cap Controparte_5
20131, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco TU (P.I. – P.IVA_4
C.F. ) C.F._6
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• A seguito di ordinanza declinatoria della competenza emessa dal Tribunale di
Busto Arsizio il 17.01.2025, venivano trasmessi all'ufficio, in data 28.01.2025, il ricorso depositato da in data 11.12.2024, e il ricorso depositato da Parte_1 [...]
in data 10.01.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale CP_6
di gli allegati e gli atti del procedimento;
CP_1
• con ricorso depositato in data 26.02.2025 davanti al Tribunale di Monza, anche ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei Controparte_4
confronti della CP_1
• fissata l'udienza per il giorno 11.03.2025, il contradditorio si costituiva regolarmente a seguito del perfezionamento in data 29.01.2025 della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 commi 6 e 7, CCII, come da certificato di avvenuta notifica ed inserimento nel portale in data 29.01.2025;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre i procuratori dei creditori, all'udienza, hanno insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021, 2020, 2019, 2018;
- modello IVA per i periodi di imposta 2023, 2022, 2021, ;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2021 e 2022;
pag. 2 di 8 - modello redditi 770 per i periodi di imposta 2021, 2022, 2023;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2021;
- certificazione ADER dei debiti tributari;
- certificazione INPS dei debiti contributivi;
- certificato dei carichi pendenti;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società, benché attualmente situata in
Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1, è stata qui trasferita, da meno di un anno, dalla precedente sede di Varedo, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva di due ricorrenti, creditori rispettivamente della somma complessiva di:
1. € 8.783.7 (€ 5.566,78 in forza di decreto ingiuntivo telematico n. 46/2023 emesso il 20.02.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza Dott.ssa Emilia
Antenore ed € 3.216,92 in forza di sentenza n. 441/2024 del 24.05.2024 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza);
2. € 105.873,46 in forza di decreto ingiuntivo n. 11948/2024, del 29.08.2024 nel procedimento monitorio RG. 26872/2024, del Tribunale di Milano - dott. Luca
Giani;
3. quanto al credito di non si rinviene nel fascicolo la documentazione CP_2
allegata al ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, tuttavia la domanda può essere esaminata nel merito in ragione della concorrente legittimazione degli altri istanti;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale. Infatti, sebbene l'oggetto sociale includa l'attività di “lavorazioni meccanico agricole, lavorazione e
pag. 3 di 8 conduzione di fondi,”, oltre ad attività essenzialmente commerciale (“commercio di prodotti agricoli e legname, autotrasporto di cose in conto terzi, manutenzione, riparazione e noleggio mezzi, gestione impianti di distribuzione carburante/gas e gestione chioschi e bar”), l'impresa risulta iscritta alla sezione ordinaria del R.I. e non è emersa in concreto la prevalenza di attività agricola anche per connessione, sulla base dei crediti dedotti dai legittimati (relativi ad attività di autotrasporto).
Inoltre non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Ad ogni modo, il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2022, da cui emerge un attivo pari ad € 506.702 e ricavi per € 961.554;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, certamente superiore alla soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi
pag. 4 di 8 caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla concomitanza di plurimi ricorsi finalizzati all'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore, ed in particolare dall'ingente esposizione debitoria da quest'ultimo maturata nei confronti di (pari ad € 105.873,46); Controparte_4
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (€ 119.639,00) acquisito ai sensi Controparte_7 dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
- dalla natura di alcuni dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente sig.
e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono Pt_1 tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dall'inattività dell'indirizzo PEC;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla visura camerale, che evidenzia l'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente in CP_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 5 di 8 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: CP_1
), con sede in Gallarate (VA) - P.zza Zaro n. 1 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa (C.F.: ) con studio in Via Caronni Persona_1 C.F._7
10, Monza, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 6 di 8 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.09.2025 ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 7 di 8 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
12.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Patrizia Fantin
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