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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 393 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
GU - Via Provinciale ed elettivamente domiciliato in Santa
CA EL IO (CZ) alla Via Nazionale n. 95 presso lo studio rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Riitano (C.F.: Pt_2
) e dall'avv. Adolfo Riitano (C.F.: C.F._2
), entrambi del Foro di Roma, nonché dall'avv. C.F._3
Stella Criniti (C.F.: ) del foro di Catanzaro. C.F._4
- appellante
e in forma abbreviata " Controparte_1 [...]
) con sede in RG, p.zza Vittorio Veneto, 8, codice CP_2 fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RG , incorporante la società P.IVA_1 [...]
con sede legale in Cosenza, Viale Crati s.n.c., giusta CP_3
Atto di fusione per Notar di Brescia del Persona_1
2.2.2017, alla quale è subentrata con effetto dal 20.2.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo, compresi quelli oggetto del presente giudizio, in persona del Procuratore Speciale avv.
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Nisticò C.F._5
(c.f.: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6
suo studio legale, sito in Catanzaro alla via A. De Gasperi 62.
- appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Accogliere le richieste tutte formulate in Parte_1 primo grado che devono intendersi per qui integralmente riportate e trascritte con espresse declaratorie e condanne richieste nelle conclusioni già svolte e formulate in primo grado, con ogni consequenziale provvedimento di legge e con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa per resistenza alla domanda attrice con dolo o colpa grave e con la condanna alle spese del doppio grado del giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo ogni opportuno provvedimento o declaratoria occorrenda, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla concludente in prime cure e da
pag. 2/12 intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per gli esposti motivi, così statuire:
1) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis
c.p.c. ovvero respingerlo perché infondato in fatto e diritto;
2) in via gradata, ma salvo rispettoso gravame, nell'inverosimile ipotesi di accoglimento EL stesso, contenere la domanda dell'odierna parte appellante nei limiti di quanto effettivamente dovuto per legge, equità e giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Il 29 ottobre 2007, , titolare di un market sito in Parte_1
Soverato, recatosi allo sportello di - filiale di CP_3
GU (oggi incorporata da , chiedeva il Controparte_2
rilascio del libretto degli assegni, come d'uso per pagare i propri fornitori.
La banca non esaudiva la richiesta, a causa del blocco del conto per una segnalazione CAI derivata da assegno privo di provvista, rilasciato da (fratello del titolare), delegato ad agire Parte_3
sul conto corrente intestato alla ditta.
Impossibilitato a pagare i propri fornitori, che non accettavano altro mezzo di pagamento diverso dall'assegno bancario, T_
, dopo varie diffide senza risposta, avviata procedura ex art.
[...]
pag. 4/12 Secondo il primo giudice, l'accertamento della responsabilità della banca era superfluo, in assenza di prova sul danno-conseguenza.
Il correntista avrebbe dovuto produrre le scritture contabili per provare il danno patrimoniale da lucro cessante;
per quanto riguarda il danno all'immagine, gli stessi testimoni indicati dall'attore lo avevano escluso, affermando che “successivamente le forniture e i pagamenti furono regolari” e che il “era un buon cliente e lo è tuttora”. T_
2.
propone appello, articolando le doglianze su tre Parte_1
ordini di motivi.
Con il primo motivo, si denuncia il mancato accertamento della responsabilità dell'istituto bancario.
Il primo giudice avrebbe dovuto accertare prima la responsabilità di (oggi e poi pronunciarsi CP_3 CP_2
sul danno: la banca avrebbe tenuto conto del comportamento di persona diversa dal titolare del conto e per giunta di quanto “avvenuto non sul conto corrente della banca ma su altro conto corrente esistente sulla posta e quindi certamente non relazionabile al conto corrente dell'attore”.
Il secondo motivo verte sui fatti pacifici e non contestati ex art. 115 c.p.c. La banca non avrebbe mai contestato i fatti posti a fondamento della pretesa e, pertanto, la sentenza sarebbe incorsa in violazione degli artt. 112 e 115 del codice di rito, omettendo di
“pronunciarsi su tutta la domanda”.
pag. 5/12 Con il terzo motivo si denuncia motivazione contraddittoria, violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 61 c.p.c.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda non provata, ma nell'ordinanza istruttoria ha ammesso la prova per testi, ritenendola
, salvo poi sminuirne le risultanze. Avrebbe potuto, in ogni caso, liquidare il danno secondo equità, come richiesto con l'atto introduttivo, trattandosi di danno in re ipsa.
Ha concluso come da intestazione della presente sentenza.
Si è costituita in giudizio incorporante Controparte_2 CP_3
ha contestato l'avversa impugnazione in fatto e in diritto,
[...]
concludendo per l'integrale rigetto.
3.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata più volte rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, in seguito, per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del
14.1.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, preso atto che le parti hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
pag. 6/12 Dall'accertamento della responsabilità della banca, che per un periodo di avrebbe impedito l'accesso al conto per il rilascio del libretto degli assegni, fondando la propria condotta su circostanze estranee al proprio cliente diretto, non discende quale effetto automatico il diritto alla riparazione delle conseguenze subìte, laddove le stesse siano – come nel caso di specie – allegate in modo generico e senza alcun principio di prova sull'esatta natura del danno e sul suo ammontare.
Non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno e le testimonianze raccolte effettivamente nulla provano sul punto, se non che i pagamenti avvenivano sempre per mezzo di assegni bancari, che non erano ammesse altre forme di pagamento, neppure assegni postali,
e che per 3-4 mesi avrebbe avuto questo problema, Parte_1
con alcuni suoi fornitori.
Sul lucro cessante l'attore non ha allegato le scritture contabili, non ha prodotto nessun elemento o documento da cui dedurre il mancato guadagno, o un calo del fatturato.
Il danno alla c.d. immagine o, meglio, alla reputazione non è un danno in re ipsa; al contrario, deve essere allegato e provato, anche per presunzioni semplici, fondate però su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19551 del
10/07/2023, ha così sintetizzato il principio di diritto: “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re
pag. 7/12 ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”. E ciò, tanto più quando sia ristretto l'arco temporale (3-4 mesi) di asserita difficoltà nel riassortimento delle scorte, che non può avere provocato in così poco tempo una perdita di fiducia da parte dei fornitori, i quali – al contrario – hanno mostrato un considerevole rispetto del ricorrente, continuando a giudicarlo un
(così il teste agente di Testimone_1
commercio e titolare di azienda di prodotti dolciari, mentre il teste si è limitato ad indicare di non aver potuto effettuare Tes_2
una consegna di detersivi per conto della di essere solito Parte_4
fare il giro per i clienti ogni quindici giorni, senza però specificare se fosse poi tornato dal in altre occasioni). T_
Il teste agente di commercio per la ditta Testimone_3
Perrone, ha confermato di non aver effettuato consegne di generi alimentari, che solitamente si aggiravano su ordini di circa seimila euro settimanali, perché il cliente asseriva di avere problemi con la banca per il rilascio degli assegni, quale unica forma di pagamento ammessa dalla propria ditta, ma anche in questo caso, la testimonianza
è carente perché da essa non è dato ricavare il tipo di prodotti consegnati, il numero di consegne non andate a buon fine, la loro incidenza nel ricambio della merce in vendita, il relativo volume di affari, i margini di guadagno perduti.
Né a tanto può essere sopperito tramite intervento d'ufficio volto a disporre una consulenza tecnica, che non può avere carattere esplorativo e sostitutivo dei comuni oneri probatori.
pag. 8/12 agente di commercio per la ha Testimone_4 Parte_5
dichiarato che la mancata consegna aveva riguardato il solo mese di ottobre.
Tutti i testimoni affermano che , al momento Parte_1
della tentata consegna, si limitava ad esporre, laconicamente, di non avere disponibilità di assegni, per non meglio indicati problemi con la banca, senza provare a chiedere di contattare posizioni commerciali superiori, per ottenere una deroga.
In base a quanto dettato dall'art. 1227 secondo comma c.c., e alle norme sulla buona fede nei rapporti contrattuali – per come puntualmente eccepito dalla banca – l'attore aveva il dovere di non aggravare il danno, e ciò poteva fare ricorrendo a condotte diligenti, telefonando alle ditte per adire forme alternative di pagamento, tramite bonifici o ricevute bancarie, chiedere un anticipo a credito nelle consegne, o richiedere la fornitura a produttori o intermediari diversi, che non vincolassero il pagamento alla sola forma dell'assegno bancario, procurandosi, altrove, il rimpiazzo della merce mancante, anziché limitarsi ad un atteggiamento passivo, a fronte dei propri fornitori, assumendo di non avere la disponibilità di assegni.
D'altro canto, il teste di parte convenuta, funzionario della banca ed ex direttore della filiale di GU nel periodo interessato, ha indicato come il cliente, dopo il mancato rilascio alla cassa del carnet di assegni, andava via, nonostante l'invito ad attendere qualche minuto, per accertare il problema, cosa che il direttore prontamente disponeva, consultando l'ufficio legale, per sapere se, rilevata l'iscrizione di - fratello del Parte_3
pag. 9/12 cliente, delegato ad operare sul conto - costituisse impedimento al rilascio degli assegni, ottenendo risposta favorevole al correntista.
Comunque, bisognava attendere per effettuare altre verifiche, come per esempio se vi fossero altri assegni in circolazione, e peraltro il cliente al bisogno poteva anche richiedere il rilascio di assegni circolari.
Non risulta che abbia nuovamente contattato la Parte_1
banca per risolvere il problema, preferendo adire direttamente le vie legali, inoltrando una lettera datata 5 novembre 2007 (ricevuta il successivo giorno 8) e poi ricorso per un provvedimento d'urgenza, datato 19 novembre 2007, a seguito del quale si sarebbe il conto, ricorso del cui esito non si ha notizia.
In ogni caso, non risulta che il conto corrente abbia subito un
, essendosi il problema limitato al solo rilascio del carnet di assegni, dovuto ad un impedimento tecnico di natura momentanea.
Dalla documentazione offerta e prodotta dalla banca, infatti, è dato constatare come il conto corrente sia rimasto sempre attivo, registrando plurime e rituali operazioni bancarie, in entrata e in uscita, per tutto il periodo interessato.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
5.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di in Controparte_2 Parte_1
euro 2.906,00, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, valore controversia da euro 5.201 a 26.000,
pag. 10/12 fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
avverso la sentenza n. 1406/2018, emessa dal Tribunale di
[...]
Catanzaro in data 30.7.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese sostenute Parte_1
da (incorporante nel presente Controparte_2 Controparte_3
grado di giudizio, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante pag. 11/12 l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
700 c.p.c., otteneva lo sblocco del conto corrente e citava poi in giudizio la banca, al fine di sentire dichiarare illegittimo l'avvenuto nel rilascio del carnet di assegni, ed ottenere ristoro dei danni materiali e morali, subiti e subendi, per lesione al diritto all'immagine, alla reputazione, e dal lato patrimoniale, dovuti alla cessazione delle forniture al proprio market, per almeno tre mesi, chiedendo un risarcimento pari ad euro 25.000, o alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, articolando prova per testi.
Il tribunale di Catanzaro rigettava la domanda.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 393 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
GU - Via Provinciale ed elettivamente domiciliato in Santa
CA EL IO (CZ) alla Via Nazionale n. 95 presso lo studio rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Riitano (C.F.: Pt_2
) e dall'avv. Adolfo Riitano (C.F.: C.F._2
), entrambi del Foro di Roma, nonché dall'avv. C.F._3
Stella Criniti (C.F.: ) del foro di Catanzaro. C.F._4
- appellante
e in forma abbreviata " Controparte_1 [...]
) con sede in RG, p.zza Vittorio Veneto, 8, codice CP_2 fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RG , incorporante la società P.IVA_1 [...]
con sede legale in Cosenza, Viale Crati s.n.c., giusta CP_3
Atto di fusione per Notar di Brescia del Persona_1
2.2.2017, alla quale è subentrata con effetto dal 20.2.2017 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo, compresi quelli oggetto del presente giudizio, in persona del Procuratore Speciale avv.
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Nisticò C.F._5
(c.f.: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6
suo studio legale, sito in Catanzaro alla via A. De Gasperi 62.
- appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Accogliere le richieste tutte formulate in Parte_1 primo grado che devono intendersi per qui integralmente riportate e trascritte con espresse declaratorie e condanne richieste nelle conclusioni già svolte e formulate in primo grado, con ogni consequenziale provvedimento di legge e con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa per resistenza alla domanda attrice con dolo o colpa grave e con la condanna alle spese del doppio grado del giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo ogni opportuno provvedimento o declaratoria occorrenda, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla concludente in prime cure e da
pag. 2/12 intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, per gli esposti motivi, così statuire:
1) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis
c.p.c. ovvero respingerlo perché infondato in fatto e diritto;
2) in via gradata, ma salvo rispettoso gravame, nell'inverosimile ipotesi di accoglimento EL stesso, contenere la domanda dell'odierna parte appellante nei limiti di quanto effettivamente dovuto per legge, equità e giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/12
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Il 29 ottobre 2007, , titolare di un market sito in Parte_1
Soverato, recatosi allo sportello di - filiale di CP_3
GU (oggi incorporata da , chiedeva il Controparte_2
rilascio del libretto degli assegni, come d'uso per pagare i propri fornitori.
La banca non esaudiva la richiesta, a causa del blocco del conto per una segnalazione CAI derivata da assegno privo di provvista, rilasciato da (fratello del titolare), delegato ad agire Parte_3
sul conto corrente intestato alla ditta.
Impossibilitato a pagare i propri fornitori, che non accettavano altro mezzo di pagamento diverso dall'assegno bancario, T_
, dopo varie diffide senza risposta, avviata procedura ex art.
[...]
pag. 4/12 Secondo il primo giudice, l'accertamento della responsabilità della banca era superfluo, in assenza di prova sul danno-conseguenza.
Il correntista avrebbe dovuto produrre le scritture contabili per provare il danno patrimoniale da lucro cessante;
per quanto riguarda il danno all'immagine, gli stessi testimoni indicati dall'attore lo avevano escluso, affermando che “successivamente le forniture e i pagamenti furono regolari” e che il “era un buon cliente e lo è tuttora”. T_
2.
propone appello, articolando le doglianze su tre Parte_1
ordini di motivi.
Con il primo motivo, si denuncia il mancato accertamento della responsabilità dell'istituto bancario.
Il primo giudice avrebbe dovuto accertare prima la responsabilità di (oggi e poi pronunciarsi CP_3 CP_2
sul danno: la banca avrebbe tenuto conto del comportamento di persona diversa dal titolare del conto e per giunta di quanto “avvenuto non sul conto corrente della banca ma su altro conto corrente esistente sulla posta e quindi certamente non relazionabile al conto corrente dell'attore”.
Il secondo motivo verte sui fatti pacifici e non contestati ex art. 115 c.p.c. La banca non avrebbe mai contestato i fatti posti a fondamento della pretesa e, pertanto, la sentenza sarebbe incorsa in violazione degli artt. 112 e 115 del codice di rito, omettendo di
“pronunciarsi su tutta la domanda”.
pag. 5/12 Con il terzo motivo si denuncia motivazione contraddittoria, violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 61 c.p.c.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda non provata, ma nell'ordinanza istruttoria ha ammesso la prova per testi, ritenendola
, salvo poi sminuirne le risultanze. Avrebbe potuto, in ogni caso, liquidare il danno secondo equità, come richiesto con l'atto introduttivo, trattandosi di danno in re ipsa.
Ha concluso come da intestazione della presente sentenza.
Si è costituita in giudizio incorporante Controparte_2 CP_3
ha contestato l'avversa impugnazione in fatto e in diritto,
[...]
concludendo per l'integrale rigetto.
3.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata più volte rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, in seguito, per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del
14.1.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, preso atto che le parti hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è infondato.
pag. 6/12 Dall'accertamento della responsabilità della banca, che per un periodo di avrebbe impedito l'accesso al conto per il rilascio del libretto degli assegni, fondando la propria condotta su circostanze estranee al proprio cliente diretto, non discende quale effetto automatico il diritto alla riparazione delle conseguenze subìte, laddove le stesse siano – come nel caso di specie – allegate in modo generico e senza alcun principio di prova sull'esatta natura del danno e sul suo ammontare.
Non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno e le testimonianze raccolte effettivamente nulla provano sul punto, se non che i pagamenti avvenivano sempre per mezzo di assegni bancari, che non erano ammesse altre forme di pagamento, neppure assegni postali,
e che per 3-4 mesi avrebbe avuto questo problema, Parte_1
con alcuni suoi fornitori.
Sul lucro cessante l'attore non ha allegato le scritture contabili, non ha prodotto nessun elemento o documento da cui dedurre il mancato guadagno, o un calo del fatturato.
Il danno alla c.d. immagine o, meglio, alla reputazione non è un danno in re ipsa; al contrario, deve essere allegato e provato, anche per presunzioni semplici, fondate però su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19551 del
10/07/2023, ha così sintetizzato il principio di diritto: “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re
pag. 7/12 ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”. E ciò, tanto più quando sia ristretto l'arco temporale (3-4 mesi) di asserita difficoltà nel riassortimento delle scorte, che non può avere provocato in così poco tempo una perdita di fiducia da parte dei fornitori, i quali – al contrario – hanno mostrato un considerevole rispetto del ricorrente, continuando a giudicarlo un
(così il teste agente di Testimone_1
commercio e titolare di azienda di prodotti dolciari, mentre il teste si è limitato ad indicare di non aver potuto effettuare Tes_2
una consegna di detersivi per conto della di essere solito Parte_4
fare il giro per i clienti ogni quindici giorni, senza però specificare se fosse poi tornato dal in altre occasioni). T_
Il teste agente di commercio per la ditta Testimone_3
Perrone, ha confermato di non aver effettuato consegne di generi alimentari, che solitamente si aggiravano su ordini di circa seimila euro settimanali, perché il cliente asseriva di avere problemi con la banca per il rilascio degli assegni, quale unica forma di pagamento ammessa dalla propria ditta, ma anche in questo caso, la testimonianza
è carente perché da essa non è dato ricavare il tipo di prodotti consegnati, il numero di consegne non andate a buon fine, la loro incidenza nel ricambio della merce in vendita, il relativo volume di affari, i margini di guadagno perduti.
Né a tanto può essere sopperito tramite intervento d'ufficio volto a disporre una consulenza tecnica, che non può avere carattere esplorativo e sostitutivo dei comuni oneri probatori.
pag. 8/12 agente di commercio per la ha Testimone_4 Parte_5
dichiarato che la mancata consegna aveva riguardato il solo mese di ottobre.
Tutti i testimoni affermano che , al momento Parte_1
della tentata consegna, si limitava ad esporre, laconicamente, di non avere disponibilità di assegni, per non meglio indicati problemi con la banca, senza provare a chiedere di contattare posizioni commerciali superiori, per ottenere una deroga.
In base a quanto dettato dall'art. 1227 secondo comma c.c., e alle norme sulla buona fede nei rapporti contrattuali – per come puntualmente eccepito dalla banca – l'attore aveva il dovere di non aggravare il danno, e ciò poteva fare ricorrendo a condotte diligenti, telefonando alle ditte per adire forme alternative di pagamento, tramite bonifici o ricevute bancarie, chiedere un anticipo a credito nelle consegne, o richiedere la fornitura a produttori o intermediari diversi, che non vincolassero il pagamento alla sola forma dell'assegno bancario, procurandosi, altrove, il rimpiazzo della merce mancante, anziché limitarsi ad un atteggiamento passivo, a fronte dei propri fornitori, assumendo di non avere la disponibilità di assegni.
D'altro canto, il teste di parte convenuta, funzionario della banca ed ex direttore della filiale di GU nel periodo interessato, ha indicato come il cliente, dopo il mancato rilascio alla cassa del carnet di assegni, andava via, nonostante l'invito ad attendere qualche minuto, per accertare il problema, cosa che il direttore prontamente disponeva, consultando l'ufficio legale, per sapere se, rilevata l'iscrizione di - fratello del Parte_3
pag. 9/12 cliente, delegato ad operare sul conto - costituisse impedimento al rilascio degli assegni, ottenendo risposta favorevole al correntista.
Comunque, bisognava attendere per effettuare altre verifiche, come per esempio se vi fossero altri assegni in circolazione, e peraltro il cliente al bisogno poteva anche richiedere il rilascio di assegni circolari.
Non risulta che abbia nuovamente contattato la Parte_1
banca per risolvere il problema, preferendo adire direttamente le vie legali, inoltrando una lettera datata 5 novembre 2007 (ricevuta il successivo giorno 8) e poi ricorso per un provvedimento d'urgenza, datato 19 novembre 2007, a seguito del quale si sarebbe il conto, ricorso del cui esito non si ha notizia.
In ogni caso, non risulta che il conto corrente abbia subito un
, essendosi il problema limitato al solo rilascio del carnet di assegni, dovuto ad un impedimento tecnico di natura momentanea.
Dalla documentazione offerta e prodotta dalla banca, infatti, è dato constatare come il conto corrente sia rimasto sempre attivo, registrando plurime e rituali operazioni bancarie, in entrata e in uscita, per tutto il periodo interessato.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
5.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di e a carico di in Controparte_2 Parte_1
euro 2.906,00, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, valore controversia da euro 5.201 a 26.000,
pag. 10/12 fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
avverso la sentenza n. 1406/2018, emessa dal Tribunale di
[...]
Catanzaro in data 30.7.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese sostenute Parte_1
da (incorporante nel presente Controparte_2 Controparte_3
grado di giudizio, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante pag. 11/12 l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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700 c.p.c., otteneva lo sblocco del conto corrente e citava poi in giudizio la banca, al fine di sentire dichiarare illegittimo l'avvenuto nel rilascio del carnet di assegni, ed ottenere ristoro dei danni materiali e morali, subiti e subendi, per lesione al diritto all'immagine, alla reputazione, e dal lato patrimoniale, dovuti alla cessazione delle forniture al proprio market, per almeno tre mesi, chiedendo un risarcimento pari ad euro 25.000, o alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, articolando prova per testi.
Il tribunale di Catanzaro rigettava la domanda.