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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/11/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa RM CH, chiamato il procedimento iscritto al n. 9170/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
- DIR. PROV.LE PALERMO CP_1
alle ore 9.30 sono presenti l'avv. ROMANO LUIGI per parte ricorrente nonché l'avv.
SA AN per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa RM CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9170 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
c.f. , nato a [...] il 20 giugno1976 ed Parte_2 C.F._1
ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Romano per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il
Grande n. 21, C.F rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in P.IVA_1
atti.
Resistente
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/11/2025 DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_3
che qui si dichiara:
- Annulla l'avviso di addebito n. n. 5962022000165478800 per difetto di notifica;
- Dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento 296 2025 90273730 78/000, notificata in data
28 maggio 2025, limitatamente al suddetto atto;
- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in €.1312,00 oltre spese generali, CP_1
IV e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e . Controparte_3
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2025, chiedeva l'annullamento e/o Parte_2
l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 296 2025 90273730 78/000, notificata in data 28
maggio 2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 5962022000165478800 dell'importo di €
4.546,5353, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno 2020.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito in contestazione, di cui era venuto conoscenza per la prima volta a seguito dell'impugnata intimazione, e la prescrizione dei crediti per decorrenza del termine quinquennale, nel merito deduceva la mancanza di legittimazione passiva contributiva in quanto privo di posizione previdenziale in ordine alla pretesa contributiva IVS per l'anno 2020 ed in ogni caso di essere titolare di reddito inferiore alla stessa maturazione del c.d. minimale, deduceva infine la decadenza ex art 25 Dlgs n.46/1999.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione CP_4
maturatasi successivamente alla notifica dell'atto impositivo. L' , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si costitutiva, Controparte_3
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, va anzitutto esaminata la regolarità dell'avviso di addebito e l'eccezione di prescrizione dei crediti ad esso sottesi.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_5
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale si evince la irregolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza in data 6.11.2022, in Casteldaccia,
contrada Brogna C. Ciandro n.38, perché la stessa risulta effettuata in un luogo diverso da quello di residenza anagrafica.
Invero dal certificato storico di residenza del 18 maggio 2023, allegato agli atti, emerge che il ricorrente, al momento della notifica, non era più residente a [...], contrada Brogna C.
Ciandro n.38 a far data dall' 11/06/2009 per “emigrazione” a Palermo.
Ne consegue la nullità dell'avviso di addebito in contestazione, ma considerato che lo stesso concerne contributi IVS per l'anno 2020 e tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid (di giorni 311), prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020
al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'intimazione impugnata (28 maggio 2025), il credito sottostante non risulta prescritto
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, va dunque annullato l'avviso di addebito n. 5962022000165478800 sottostante l'avviso di intimazione impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente al detto atto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_4
dell' per l'annullamento dell'avviso di addebito, per compensare integralmente le spese di lite CP_1
tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 5.11.2025
Il Giudice Onorario
RM CH