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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1094 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g.166/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Fazi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Foligno, via Monte Silio 12
APPELLANTE
Contro
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Corso
Cornelio Tacito 8
APPELLATA
,(CF Controparte_2 C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione di appello del 13.03.2023, regolarmente notificato, conveniva innanzi alla Corte di Appello di Perugia la Parte_1
e la Sig.ra proponendo Controparte_1 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 732/2022 emessa dal Tribunale di Terni, pubblicata in data 22.09.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. pagina 1 di 9 966/2020, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello civile di
Perugia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa via principale e nel merito: accogliere tutti per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata n. 732/2022 del 22.09.2022 emessa dal Tribunale civile di Terni, Giudice Dott. Luca Ponzillo, pubblicata in data 22.09.2022 nella causa civile iscritta al n. 966/2020 R.G. e non notificata all'appellante
(che dovrà rimanere ferma nella parte in cui ha statuito l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace nella causazione Controparte_2 dei danni subiti dall'attore, nonché nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale, il danno da mancato guadagno, le spese mediche, le spese legali stragiudiziali, le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU poste a carico dei convenuti) condannare gli appellati
e la in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore in solido tra di loro al pagamento in favore dell'appellante della residua somma pari ad 123.296,65 importo al netto dell'acconto già in precedenza percepito in sede stragiudiziale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da computarsi al tasso legale con decorrenza dalla data del fatto fino all'effettivo pagamento, da conteggiarsi sulla somma preventivamente devalutata, e via via rivalutata”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto dal Sig. perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Depositate le note di trattazione scritta, il Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.10.2024, assegnava i termini di cui all'art. 352, co 1
c.p.c. e fissava l'udienza del 12.03.2025 per la remissione della causa in decisione, sostituita con il deposito di note scritte entro il giorno antecedente la stessa.
2.L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con l'atto introduttivo il proponeva tre motivi di impugnazione e, Pt_1 precisamente, con il primo motivo censurava la parte della sentenza di primo grado nella quale il Giudice non gli ha riconosciuto alcun incremento del danno biologico a titolo di “personalizzazione” che viene richiesta in pagina 2 di 9 appello nella misura del 25%; con il secondo motivo di appello, impugna la parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, imputando al
Tribunale di non aver tenuto conto delle risultanze istruttorie che se correttamente intese avrebbero dovuto condurre il Giudice a riconoscere la voce di danno richiesta;
con il terzo motivo di appello viene censurata la parte della sentenza relativa alle modalità di calcolo utilizzate dal
Giudice di prime cure per la liquidazione del danno residuo spettante all'attore così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
2.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, preliminarmente pare opportuno ribadire che - sin dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione del
2003 (n.8828 e 8827), le quali hanno trovato definitivo chiarimento nella sentenza resa a Sezioni Unite n. 26972/2008- il sistema di responsabilità aquiliana è stato ricondotto alla bipolarità prevista dal codice civile fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., infatti, il risarcimento del danno patrimoniale è connotato da atipicità, si fonda sull'ingiustizia del danno e postula la lesione di qualunque interesse giuridicamente rilevante, mentre, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il ristoro del danno non patrimoniale, stante la sua tipicità, si verifica nei soli casi determinati dalla legge o consegue alla lesione di interessi costituzionalmente vincolanti, perciocché la cd. compensatio lucri cum damno deve avvenire, per l'appunto, per poste di danno omogenee
(rispettivamente, patrimoniale e non patrimoniale).
D'altro canto, a fronte delle istanze di personalizzazione del danno non patrimoniale avanzate da parte appellante, preme ribadirsi che, a partire dalle medesime Sezioni Unite del 2008, n. 26972, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, quello dell'integrale compensazione del danno, e pagina 3 di 9 non oltre. A partire da tali Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico- relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno. La legge n. 124/ 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 C.d.A. discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, i quali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, di talché non può accordarsi “alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020).
Ebbene, l'appellante, con specifico riferimento alla richiesta di personalizzazione, deduceva in citazione “Nel caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%, in quanto i postumi permanenti riportati dall'attore gli impediscono di compiere i comuni atti quotidiani della vita (vestirsi, dedicarsi alla propria cura personale, accudire la casa) comprese le attività di tempo libero con grave turbamento nella sfera psicologica e relazionale”. Osserva la Corte che, conformemente alla valutazione del Giudice di prime cure, nel caso di specie, in cui la CTU ha valutato tutti i pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima, accertando la invalidità permanente e transitoria patita dal danneggiato, la circostanza allegata da parte appellante, che il danneggiato debba dovuto dipendere completamente, per le ordinarie esigenze della vita quotidiana, dalle cure e dall'assistenza di terzi, rientra entro gli pagina 4 di 9 ordinari pregiudizi dinamico-relazionali del danno da invalidità temporanea, assoluta e parziale, e non è, pertanto, idonea a fondare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno da invalidità temporanea, né, tantomeno, -come erroneamente asserito dall'appellante- a fondare una personalizzazione del danno da invalidità permanente. Analoghe considerazioni devono farsi per il danno morale. Nel caso di specie non sono stati affatto allegati né provati pregiudizi ulteriori ed eccezionali che abbiano inciso in termini di sofferenze che non siano già, ordinariamente, ricomprese entro l'unitaria quantificazione tabellare del danno non patrimoniale, dovendosi sottolineare la irrilevanza e, in parte, inammissibilità dei capitoli di prova orale, sui quali pure l'appellante ha insistito per l'accoglimento, relativi all'impossibilità di guidare la vespa, al fatto che il era triste e depresso ovvero bisognevole di Pt_1 assistenza.
Quanto alla cenestesi lavorativa, effettivamente il CTU, all'esito della consulenza medico-legale affermava che ”L'attuale danno biologico permanente non presenta importanti ripercussioni negative sulla specifica attività di artigiano meccanico motoriparatore, svolta dall'attore sino all'incidente stradale per cui è causa. E' tuttavia evidente che
l'importante complesso menomativo sia fisico che psichico, seppur non comporti un significativo e apprezzabile riverbero sulla capacità lavorativa specifica di artigiano meccanico motoriparatore dello stesso, tale da giustificare un decremento della capacità lavorativa specifica di rilevanza patrimoniale, non può comunque non incidere negativamente sull'espletamento delle mansioni connesse con la propria attività professionale. Attività professionale specifica che sarebbe ancora espletabile, ma con difficoltà in tutte le attività manuali, di applicazione ed attenzione intellettuale e di sollevamento di oggetti pesanti e nelle attività che necessitano ortostasi protratte e/o
l'assunzione di posture particolari (accosciamento, inginocchiamento). Per la presenza delle importanti menomazioni psico-fisiche rilevate il soggetto sarebbe costretto, per garantire la produttività e le performaces precedenti, a "sostenere" una certa sofferenza psico-fisica ed a ricorrere
a pause intralavorative e a fasi di riposo post-lavorativo, da sottrarre al tempo libero e ai giorni festivi. Questa prospettiva lavorativa comporterà un intenso disagio psico-fisico, maggior usura e ulteriore danno anatomo- funzionale futuri. Questi particolari aspetti del danno biologico pagina 5 di 9 configurano un “danno biologico di tipo pesante” quale “danno alla cenestesi lavorativa” e, ad avviso dello scrivente, sono meritevoli di apprezzamento in sede di quantificazione del peso economico di ogni singolo procento di danno alla persona, nell'ambito anche della necessaria
"personalizzazione" del danno biologico di tipo dinamico-relazionale”.
Tuttavia, risulta assolutamente corretto il ragionamento del primo Giudice allorchè ha ritenuto non apprezzabile, ai fini della personalizzazione del danno, la cenestesi lavorativa in considerazione di quanto dedotto dallo stesso attore/appellante, ossia di avere cessato lo svolgimento di ogni attività lavorativa in seguito all'incidente, posto che la personalizzazione sarebbe, appunto, destinata a ristorare la maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e risolventesi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, che, nel caso di specie, non è avvenuta.
2.2 Con il secondo motivo di appello il lamenta che il Giudice di Pt_1 primo grado non ha riconosciuto in favore dell'attore il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa svolta prima del verificarsi del sinistro stradale.
Anche tale motivo di impugnazione risulta infondato. Del tutto condivisibilmente, infatti, il Tribunale ha ritenuto tale danno non è risarcibile in favore dell'attore in quanto ““non sono stati provati da parte attrice elementi in grado contraddire le risultanze dell'elaborato peritale attraverso il quale il CTU ha rilevato che: “il danno biologico permanente riportato dall'attore non presenta importanti ripercussioni negative sulla specifica attività di artigiano meccanico – riparatore svolta dall'attore””, riconoscendo all'attore la somma di € 5.000,00 a titolo di mancato guadagno per il periodo più rilevante dell'inabilità temporanea.
Come innanzi detto, infatti, il Consulente tecnico, nel ritenere che l'importante complesso menomativo subito non poteva non incidere negativamente sulle mansioni connesse all'attività lavorativa svolta, ha affermato che, comunque, esso non comportava “un significativo e apprezzabile riverbero sulla capacità lavorativa specifica di artigiano meccanico motoriparatore dello stesso, tale da giustificare un decremento della capacità lavorativa specifica di rilevanza patrimoniale”.
pagina 6 di 9 La circostanza che l'appellante, che sarebbe andato in pensione dopo tre anni, abbia sin da subito cessato l'attività lavorativa non sembra, dunque, essere stata necessitata dalle oggettive condizioni psico-fisiche dello stesso, né appare idoneo a contraddire la valutazione peritale il verbale di accertamento della Commissione medica di Terni (doc. n. 51 fascicolo di primo grado di parte attrice) dal quale risulta che al è stata Pt_1 riconosciuta una inabilità lavorativa al 100%, posto che l'accertamento in questione è stato effettuato il 23.04.2019, a distanza di quasi due anni dall'incidente, ma soprattutto, nel verbale risultano omissate le patologie/disabilità rilevate, circostanza che non consente di valutare- in assenza di ulteriori allegazioni documentali- se l'inabilità accertata sia conseguente ai soli postumi derivati dall'incidente ovvero ad altre e diverse patologie.
2.3 Quanto al terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'errato calcolo del credito risarcitorio spettante al e dell' Pt_1 errata modalità liquidatoria degli interessi e rivalutazione monetaria, assumendo che il primo Giudice avrebbe disatteso per tali calcoli i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21764 del
28.08.2019, nella quale viene indicata la corretta modalità liquidatoria secondo la quale si giunge al giusto ed equo risarcimento quando, come nel caso di specie, siamo di fronte ad obbligazioni risarcitorie cui il debitore abbia effettuato dei pagamenti in acconto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, essendo stato ribadito da più pronunce
(cfr. Cass. sez. III n. 25817/2017 e Cass. sez. III n. 16027/2022).
Osserva sul punto la Corte, come anche opportunamente evidenziato dalla difesa dell'appellata, che l'appellante ritiene erroneamente che, ai fini della corretta liquidazione del danno, il metodo di calcolo da seguire, per rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato, ai fini del corretto scomputo di quest'ultimo, sia esclusivamente quello della
“devalutazione” delle suddette somme alla data del sinistro, mentre, in realtà, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. VI-3 civile, Ord. n. 1673/2020; Cass.
Civ.,Sez. III, n. 6607/2023), può essere applicato anche il metodo alternativo della “rivalutazione”, che è quello che è stato adottato dal
Giudice di Primo Grado. Parimenti, ugualmente in modo erroneo l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato nel calcolo degli interessi compensativi per il periodo ricompreso tra la data del sinistro e il pagina 7 di 9 pagamento dell'acconto, ritenendo che il conteggio andasse operato sull'importo di € 215.875,00 (ossia, sul credito liquidato all'attualità) e non sulla somma di € 193.527,78 (che costituisce il valore medio tra €
192.573,59, che altro non è che l'importo del credito devalutato alla data dell'evento dannoso, ed € 194.481,98, corrispondente al credito risarcitorio devalutato alla data del pagamento dell'acconto). Il primo
Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione del credito residuo spettante al , applicando in modo puntuale ed analitico i principi Pt_1 di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi in cui siano stati versati degli acconti prima della liquidazione definitiva del danno( cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. Sez. III, n.
9950/2017; Cass. Civ. n. 1637/2020), ossia che come prima cosa, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli alla data della liquidazione;
in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito risarcitorio;
successivamente, vanno calcolati sulla base del saggio equitativamente individuato gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato). Contrariamente agli assunti dell'appellante, la sentenza impugnata richiama correttamente detti criteri, avendo Tribunale provveduto come prima cosa a rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(pari ad € 170.000,00), rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione
(in questo modo, il credito risarcitorio liquidato “all'attualità” è risultato pari ad € 215.875,00 e l'acconto, rivalutato, anch'esso, in moneta attuale, è risultato pari ad € 188.700,00); ha, poi, proceduto a sottrarre l'acconto rivalutato dal credito risarcitorio, così ricavando il credito residuo pari ad € 27.175,00, direttamente in moneta attuale.
Successivamente, ha proceduto a calcolare gli interessi, distinguendo il 1° periodo, intercorrente tra la data del sinistro (ossia, il 30.07.2017) e il pagamento dell'acconto (ovvero, il 31.05.2018), dal 2° periodo, intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva avvenuta in sentenza (ossia, il 22.09.2022). Per fare ciò, il Giudice di prime cure, ha correttamente applicato i criteri di cui alla sentenza delle pagina 8 di 9 Sezioni Unite n. 1712/1995, nella quale viene stabilito che la base di calcolo su cui gli interessi devono essere computati deve essere costituita dalla somma risarcitoria devalutata alla data dell'evento dannoso, rivalutata di volta in volta in base ad indici medi di rivalutazione.
Devono, pertanto, essere integralmente confermati, in quanto corretti, i calcoli effettuati in sentenza, a pagina 8, e che in questa sede integralmente si richiamano unitamente alla quantificazione conclusiva operata dal Tribunale.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano Controparte_1 in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g.166/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Fazi, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
Foligno, via Monte Silio 12
APPELLANTE
Contro
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Corso
Cornelio Tacito 8
APPELLATA
,(CF Controparte_2 C.F._2
APPELLATA-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione di appello del 13.03.2023, regolarmente notificato, conveniva innanzi alla Corte di Appello di Perugia la Parte_1
e la Sig.ra proponendo Controparte_1 Controparte_2 appello avverso la sentenza n. 732/2022 emessa dal Tribunale di Terni, pubblicata in data 22.09.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. pagina 1 di 9 966/2020, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello civile di
Perugia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa via principale e nel merito: accogliere tutti per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata n. 732/2022 del 22.09.2022 emessa dal Tribunale civile di Terni, Giudice Dott. Luca Ponzillo, pubblicata in data 22.09.2022 nella causa civile iscritta al n. 966/2020 R.G. e non notificata all'appellante
(che dovrà rimanere ferma nella parte in cui ha statuito l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace nella causazione Controparte_2 dei danni subiti dall'attore, nonché nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale, il danno da mancato guadagno, le spese mediche, le spese legali stragiudiziali, le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU poste a carico dei convenuti) condannare gli appellati
e la in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro-tempore in solido tra di loro al pagamento in favore dell'appellante della residua somma pari ad 123.296,65 importo al netto dell'acconto già in precedenza percepito in sede stragiudiziale o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da computarsi al tasso legale con decorrenza dalla data del fatto fino all'effettivo pagamento, da conteggiarsi sulla somma preventivamente devalutata, e via via rivalutata”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto dal Sig. perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Depositate le note di trattazione scritta, il Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.10.2024, assegnava i termini di cui all'art. 352, co 1
c.p.c. e fissava l'udienza del 12.03.2025 per la remissione della causa in decisione, sostituita con il deposito di note scritte entro il giorno antecedente la stessa.
2.L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con l'atto introduttivo il proponeva tre motivi di impugnazione e, Pt_1 precisamente, con il primo motivo censurava la parte della sentenza di primo grado nella quale il Giudice non gli ha riconosciuto alcun incremento del danno biologico a titolo di “personalizzazione” che viene richiesta in pagina 2 di 9 appello nella misura del 25%; con il secondo motivo di appello, impugna la parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, imputando al
Tribunale di non aver tenuto conto delle risultanze istruttorie che se correttamente intese avrebbero dovuto condurre il Giudice a riconoscere la voce di danno richiesta;
con il terzo motivo di appello viene censurata la parte della sentenza relativa alle modalità di calcolo utilizzate dal
Giudice di prime cure per la liquidazione del danno residuo spettante all'attore così come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
2.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, preliminarmente pare opportuno ribadire che - sin dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione del
2003 (n.8828 e 8827), le quali hanno trovato definitivo chiarimento nella sentenza resa a Sezioni Unite n. 26972/2008- il sistema di responsabilità aquiliana è stato ricondotto alla bipolarità prevista dal codice civile fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., infatti, il risarcimento del danno patrimoniale è connotato da atipicità, si fonda sull'ingiustizia del danno e postula la lesione di qualunque interesse giuridicamente rilevante, mentre, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il ristoro del danno non patrimoniale, stante la sua tipicità, si verifica nei soli casi determinati dalla legge o consegue alla lesione di interessi costituzionalmente vincolanti, perciocché la cd. compensatio lucri cum damno deve avvenire, per l'appunto, per poste di danno omogenee
(rispettivamente, patrimoniale e non patrimoniale).
D'altro canto, a fronte delle istanze di personalizzazione del danno non patrimoniale avanzate da parte appellante, preme ribadirsi che, a partire dalle medesime Sezioni Unite del 2008, n. 26972, la categoria del danno non patrimoniale è stata ricondotta ad unità, ricomprendendo entro tale unica, generale ed onnicomprensiva categoria di danno risarcibile tutte le ripercussioni negative sul valore-uomo che si siano verificate in seguito alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e riconoscendo alle ulteriori sottocategorie enucleate dalla giurisprudenza valenza puramente descrittiva del pregiudizio sofferto dalla vittima, ai fini di un'integrale ristoro del danno, senza che queste possano tuttavia individuare autonome categorie di danno, onde evitare di ristorare più volte il medesimo pregiudizio e, pertanto, di pervenire ad un'indebita locupletazione del danneggiato. Il principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, quello dell'integrale compensazione del danno, e pagina 3 di 9 non oltre. A partire da tali Sezioni Unite anche le Tabelle Milanesi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, che fungono da parametro uniformante di valutazione equitativa del danno, sono state debitamente aggiornate, onde tener conto, congiuntamente, sia dei pregiudizi di tipo dinamico- relazionale che dei pregiudizi di tipo morale ordinariamente conseguenti a ciascuna lesione del bene salute ed al conseguente grado di invalidità patito dal danneggiato. Ciò non toglie che, in ossequio al principio di integrale ristoro del danno, il giudice possa operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno. La legge n. 124/ 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 C.d.A. discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, i quali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, di talché non può accordarsi “alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020).
Ebbene, l'appellante, con specifico riferimento alla richiesta di personalizzazione, deduceva in citazione “Nel caso in esame si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico nella misura del 25%, in quanto i postumi permanenti riportati dall'attore gli impediscono di compiere i comuni atti quotidiani della vita (vestirsi, dedicarsi alla propria cura personale, accudire la casa) comprese le attività di tempo libero con grave turbamento nella sfera psicologica e relazionale”. Osserva la Corte che, conformemente alla valutazione del Giudice di prime cure, nel caso di specie, in cui la CTU ha valutato tutti i pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima, accertando la invalidità permanente e transitoria patita dal danneggiato, la circostanza allegata da parte appellante, che il danneggiato debba dovuto dipendere completamente, per le ordinarie esigenze della vita quotidiana, dalle cure e dall'assistenza di terzi, rientra entro gli pagina 4 di 9 ordinari pregiudizi dinamico-relazionali del danno da invalidità temporanea, assoluta e parziale, e non è, pertanto, idonea a fondare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno da invalidità temporanea, né, tantomeno, -come erroneamente asserito dall'appellante- a fondare una personalizzazione del danno da invalidità permanente. Analoghe considerazioni devono farsi per il danno morale. Nel caso di specie non sono stati affatto allegati né provati pregiudizi ulteriori ed eccezionali che abbiano inciso in termini di sofferenze che non siano già, ordinariamente, ricomprese entro l'unitaria quantificazione tabellare del danno non patrimoniale, dovendosi sottolineare la irrilevanza e, in parte, inammissibilità dei capitoli di prova orale, sui quali pure l'appellante ha insistito per l'accoglimento, relativi all'impossibilità di guidare la vespa, al fatto che il era triste e depresso ovvero bisognevole di Pt_1 assistenza.
Quanto alla cenestesi lavorativa, effettivamente il CTU, all'esito della consulenza medico-legale affermava che ”L'attuale danno biologico permanente non presenta importanti ripercussioni negative sulla specifica attività di artigiano meccanico motoriparatore, svolta dall'attore sino all'incidente stradale per cui è causa. E' tuttavia evidente che
l'importante complesso menomativo sia fisico che psichico, seppur non comporti un significativo e apprezzabile riverbero sulla capacità lavorativa specifica di artigiano meccanico motoriparatore dello stesso, tale da giustificare un decremento della capacità lavorativa specifica di rilevanza patrimoniale, non può comunque non incidere negativamente sull'espletamento delle mansioni connesse con la propria attività professionale. Attività professionale specifica che sarebbe ancora espletabile, ma con difficoltà in tutte le attività manuali, di applicazione ed attenzione intellettuale e di sollevamento di oggetti pesanti e nelle attività che necessitano ortostasi protratte e/o
l'assunzione di posture particolari (accosciamento, inginocchiamento). Per la presenza delle importanti menomazioni psico-fisiche rilevate il soggetto sarebbe costretto, per garantire la produttività e le performaces precedenti, a "sostenere" una certa sofferenza psico-fisica ed a ricorrere
a pause intralavorative e a fasi di riposo post-lavorativo, da sottrarre al tempo libero e ai giorni festivi. Questa prospettiva lavorativa comporterà un intenso disagio psico-fisico, maggior usura e ulteriore danno anatomo- funzionale futuri. Questi particolari aspetti del danno biologico pagina 5 di 9 configurano un “danno biologico di tipo pesante” quale “danno alla cenestesi lavorativa” e, ad avviso dello scrivente, sono meritevoli di apprezzamento in sede di quantificazione del peso economico di ogni singolo procento di danno alla persona, nell'ambito anche della necessaria
"personalizzazione" del danno biologico di tipo dinamico-relazionale”.
Tuttavia, risulta assolutamente corretto il ragionamento del primo Giudice allorchè ha ritenuto non apprezzabile, ai fini della personalizzazione del danno, la cenestesi lavorativa in considerazione di quanto dedotto dallo stesso attore/appellante, ossia di avere cessato lo svolgimento di ogni attività lavorativa in seguito all'incidente, posto che la personalizzazione sarebbe, appunto, destinata a ristorare la maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e risolventesi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, che, nel caso di specie, non è avvenuta.
2.2 Con il secondo motivo di appello il lamenta che il Giudice di Pt_1 primo grado non ha riconosciuto in favore dell'attore il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa svolta prima del verificarsi del sinistro stradale.
Anche tale motivo di impugnazione risulta infondato. Del tutto condivisibilmente, infatti, il Tribunale ha ritenuto tale danno non è risarcibile in favore dell'attore in quanto ““non sono stati provati da parte attrice elementi in grado contraddire le risultanze dell'elaborato peritale attraverso il quale il CTU ha rilevato che: “il danno biologico permanente riportato dall'attore non presenta importanti ripercussioni negative sulla specifica attività di artigiano meccanico – riparatore svolta dall'attore””, riconoscendo all'attore la somma di € 5.000,00 a titolo di mancato guadagno per il periodo più rilevante dell'inabilità temporanea.
Come innanzi detto, infatti, il Consulente tecnico, nel ritenere che l'importante complesso menomativo subito non poteva non incidere negativamente sulle mansioni connesse all'attività lavorativa svolta, ha affermato che, comunque, esso non comportava “un significativo e apprezzabile riverbero sulla capacità lavorativa specifica di artigiano meccanico motoriparatore dello stesso, tale da giustificare un decremento della capacità lavorativa specifica di rilevanza patrimoniale”.
pagina 6 di 9 La circostanza che l'appellante, che sarebbe andato in pensione dopo tre anni, abbia sin da subito cessato l'attività lavorativa non sembra, dunque, essere stata necessitata dalle oggettive condizioni psico-fisiche dello stesso, né appare idoneo a contraddire la valutazione peritale il verbale di accertamento della Commissione medica di Terni (doc. n. 51 fascicolo di primo grado di parte attrice) dal quale risulta che al è stata Pt_1 riconosciuta una inabilità lavorativa al 100%, posto che l'accertamento in questione è stato effettuato il 23.04.2019, a distanza di quasi due anni dall'incidente, ma soprattutto, nel verbale risultano omissate le patologie/disabilità rilevate, circostanza che non consente di valutare- in assenza di ulteriori allegazioni documentali- se l'inabilità accertata sia conseguente ai soli postumi derivati dall'incidente ovvero ad altre e diverse patologie.
2.3 Quanto al terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'errato calcolo del credito risarcitorio spettante al e dell' Pt_1 errata modalità liquidatoria degli interessi e rivalutazione monetaria, assumendo che il primo Giudice avrebbe disatteso per tali calcoli i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21764 del
28.08.2019, nella quale viene indicata la corretta modalità liquidatoria secondo la quale si giunge al giusto ed equo risarcimento quando, come nel caso di specie, siamo di fronte ad obbligazioni risarcitorie cui il debitore abbia effettuato dei pagamenti in acconto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, essendo stato ribadito da più pronunce
(cfr. Cass. sez. III n. 25817/2017 e Cass. sez. III n. 16027/2022).
Osserva sul punto la Corte, come anche opportunamente evidenziato dalla difesa dell'appellata, che l'appellante ritiene erroneamente che, ai fini della corretta liquidazione del danno, il metodo di calcolo da seguire, per rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato, ai fini del corretto scomputo di quest'ultimo, sia esclusivamente quello della
“devalutazione” delle suddette somme alla data del sinistro, mentre, in realtà, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. VI-3 civile, Ord. n. 1673/2020; Cass.
Civ.,Sez. III, n. 6607/2023), può essere applicato anche il metodo alternativo della “rivalutazione”, che è quello che è stato adottato dal
Giudice di Primo Grado. Parimenti, ugualmente in modo erroneo l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato nel calcolo degli interessi compensativi per il periodo ricompreso tra la data del sinistro e il pagina 7 di 9 pagamento dell'acconto, ritenendo che il conteggio andasse operato sull'importo di € 215.875,00 (ossia, sul credito liquidato all'attualità) e non sulla somma di € 193.527,78 (che costituisce il valore medio tra €
192.573,59, che altro non è che l'importo del credito devalutato alla data dell'evento dannoso, ed € 194.481,98, corrispondente al credito risarcitorio devalutato alla data del pagamento dell'acconto). Il primo
Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione del credito residuo spettante al , applicando in modo puntuale ed analitico i principi Pt_1 di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi in cui siano stati versati degli acconti prima della liquidazione definitiva del danno( cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. Sez. III, n.
9950/2017; Cass. Civ. n. 1637/2020), ossia che come prima cosa, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli alla data della liquidazione;
in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito risarcitorio;
successivamente, vanno calcolati sulla base del saggio equitativamente individuato gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato). Contrariamente agli assunti dell'appellante, la sentenza impugnata richiama correttamente detti criteri, avendo Tribunale provveduto come prima cosa a rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(pari ad € 170.000,00), rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione
(in questo modo, il credito risarcitorio liquidato “all'attualità” è risultato pari ad € 215.875,00 e l'acconto, rivalutato, anch'esso, in moneta attuale, è risultato pari ad € 188.700,00); ha, poi, proceduto a sottrarre l'acconto rivalutato dal credito risarcitorio, così ricavando il credito residuo pari ad € 27.175,00, direttamente in moneta attuale.
Successivamente, ha proceduto a calcolare gli interessi, distinguendo il 1° periodo, intercorrente tra la data del sinistro (ossia, il 30.07.2017) e il pagamento dell'acconto (ovvero, il 31.05.2018), dal 2° periodo, intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva avvenuta in sentenza (ossia, il 22.09.2022). Per fare ciò, il Giudice di prime cure, ha correttamente applicato i criteri di cui alla sentenza delle pagina 8 di 9 Sezioni Unite n. 1712/1995, nella quale viene stabilito che la base di calcolo su cui gli interessi devono essere computati deve essere costituita dalla somma risarcitoria devalutata alla data dell'evento dannoso, rivalutata di volta in volta in base ad indici medi di rivalutazione.
Devono, pertanto, essere integralmente confermati, in quanto corretti, i calcoli effettuati in sentenza, a pagina 8, e che in questa sede integralmente si richiamano unitamente alla quantificazione conclusiva operata dal Tribunale.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano Controparte_1 in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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