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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2854/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 53241107219 QB-2024-801004 C.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe emesso da MA AL per parziale pagamento del contributo di soggiorno (anno 2022) per euro 2.327,50, oltre sanzioni per euro 1.218,00 e interessi per euro 287,49. Deduce la società ricorrente che relativamente al contributo di soggiorno dovuto per la struttura denominata
Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1, l'atto impugnato, con riferimento alle sanzioni e agli interessi, non tiene effettivamente conto dei versamenti effettuati e ravveduti (v. pagamento pagopa in all. 3): l'avviso impugnato applica infatti sanzioni del 30% e interessi non solo sulla parte del contributo non versata bensì sull'intero contributo dichiarato e dovuto per l'intera annualità.
Conseguentemente eccepisce: 1) violazione dell'art. 11 del regolamento di Roma capitale e 2) violazione degli art. 41 e 42 del regolamento generale sulle entrate per la mancata risposta all'istanza di autotutela (in all. 4), con la quale ha chiesto la rettifica parziale dell'atto qui impugnato il 10/12/2024 senza ricevere mai riscontro.
Conclude per l'annullamento e/o la rettifica dell'atto impugnato.
Con atto di controdeduzioni si costituiva per MA AL che evidenziava come, per l'annualità 2022, limitatamente al III e IV trimestre, a fronte di importo incassato dalla società contribuente di euro 1.522,50
e, rispettivamente, di 805,00, nessun importo è stato versato, per un totale ancora dovuto di euro 2.327,50, come da avviso emesso;
diversamente, per quanto riguarda il I e II trimetre, sulla base di altra documentazione reperita presso altre banche dati, ha convenuto che nulla è dovuto. Nulla controdeduceva rispetto agli interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
Non è in contestazione l'importo dovuto, a titolo di sorte, dalla parte contribuente relativamente al III e IV trimestre dell'anno 2022 perché – come risulta dagli atti prodotti dal Comune resistente e come ammesso dalla stessa parte ricorrente – a fronte dell'importo incassato di euro 1.522,50 (III trimestre) e di 805,00 (IV trimestre), la società non (ha dimostrato di aver) versato alcunché.
Va dunque confermata la debenza della sorte esibita dall'avviso di accertamento impugnato, dell'importo di euro 2.327,50 e sul punto il ricorso va rigettato (non risultando che la parte abbia versato, nelle more, il suddetto importo).
Non sono invece dovute – ma anche queste non sono in contestazione, atteso che l'importo dell'avviso di accertamento impugnato corrisponde esattamente a quello di cui sopra (III e IV trimestre 2022 dell'importo di 2.327,50) – le somme relative al I e II trimestre dell'anno 2022, che come ammesso in sede di controdeduzioni dal Comune resistente, all'esito delle compiute verifiche, risultano già versate (euro 738,50 -
I trimestre 2022; euro 994,00 - II trimestre 2022).
Residua di stabilire se le sanzioni (e gli interessi) applicate con l'impugnato avviso siano legittime, ovvero se – come eccepito dalla parte ricorrente – siano state applicate nella misura superiore al 30/ previsto dall'art. 11 del regolamento di Roma Capitale.
Sul punto – rileva questa Corte – sono fondate le deduzioni di parte ricorrente, che sono state applicate su un maggiore importo rispetto a quello della sorte dovuta, come detto, pari ad euro 2.327,50.
In assenza di controdeduzioni sul punto da parte del Comune resistente, questa Corte rileva che, dall'atto impugnato – prodotto agli atti – risulta che le voci relative a sanzioni e interessi corrispondono ai seguenti importi:
- sanzioni per euro 1.218,00
- interessi per euro 287,49.
Poiché le sanzioni per omesso/tardivo versamento devono essere calcolate in ragione del 30% dell'importo dovuto (art. 11 regolamento di Roma capitale), risulta evidente che l'importo di euro 1.218,00 applicato con l'impugnato atto a titolo di sanzioni sia stato erroneamente calcolato dall'ente impositore, in quanto eccessivo, avendo evidentemente assunto l'ente impositore, come base di calcolo l'intero contributo dichiarato come dovuto, giacché sulla sorte di euro 2.327,50, avrebbe dovuto essere applicato il minor importo di euro 698,50
a titolo di sanzioni;
conseguentemente anche gli interessi risentono dello stesso vizio di calcolo, in eccesso.
In parte qua l'impugnato avviso esecutivo, in accoglimento del pertinente motivo di ricorso, va dunque annullato ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – con riferimento all'errato calcolo delle sanzioni (dovute in ragione del 30% sulla somma di euro 2.327,50) e conseguentemente a quello degli interessi legali, anch'essi da calcolarsi sulla stessa base.
All'Amministrazione resistente, costituita, competerà il ricalcolo del dovuto, a titolo di sanzioni (queste ultime da ricalcolare in ragione del 30 per cento sul solo importo dovuto di euro 2.327,50) ed intressi, in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, con emissione di nuovo atto ricognitivo.
Quanto alle spese di giudizio, l'alterna vicenda processuale, avuto riguardo al parziale accoglimento e nel parziale rigetto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato atto limitatamente alle sanzioni ed interessi. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 53241107219 QB-2024-801004 C.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe emesso da MA AL per parziale pagamento del contributo di soggiorno (anno 2022) per euro 2.327,50, oltre sanzioni per euro 1.218,00 e interessi per euro 287,49. Deduce la società ricorrente che relativamente al contributo di soggiorno dovuto per la struttura denominata
Ricorrente_1 sita in Indirizzo_1, l'atto impugnato, con riferimento alle sanzioni e agli interessi, non tiene effettivamente conto dei versamenti effettuati e ravveduti (v. pagamento pagopa in all. 3): l'avviso impugnato applica infatti sanzioni del 30% e interessi non solo sulla parte del contributo non versata bensì sull'intero contributo dichiarato e dovuto per l'intera annualità.
Conseguentemente eccepisce: 1) violazione dell'art. 11 del regolamento di Roma capitale e 2) violazione degli art. 41 e 42 del regolamento generale sulle entrate per la mancata risposta all'istanza di autotutela (in all. 4), con la quale ha chiesto la rettifica parziale dell'atto qui impugnato il 10/12/2024 senza ricevere mai riscontro.
Conclude per l'annullamento e/o la rettifica dell'atto impugnato.
Con atto di controdeduzioni si costituiva per MA AL che evidenziava come, per l'annualità 2022, limitatamente al III e IV trimestre, a fronte di importo incassato dalla società contribuente di euro 1.522,50
e, rispettivamente, di 805,00, nessun importo è stato versato, per un totale ancora dovuto di euro 2.327,50, come da avviso emesso;
diversamente, per quanto riguarda il I e II trimetre, sulla base di altra documentazione reperita presso altre banche dati, ha convenuto che nulla è dovuto. Nulla controdeduceva rispetto agli interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
Non è in contestazione l'importo dovuto, a titolo di sorte, dalla parte contribuente relativamente al III e IV trimestre dell'anno 2022 perché – come risulta dagli atti prodotti dal Comune resistente e come ammesso dalla stessa parte ricorrente – a fronte dell'importo incassato di euro 1.522,50 (III trimestre) e di 805,00 (IV trimestre), la società non (ha dimostrato di aver) versato alcunché.
Va dunque confermata la debenza della sorte esibita dall'avviso di accertamento impugnato, dell'importo di euro 2.327,50 e sul punto il ricorso va rigettato (non risultando che la parte abbia versato, nelle more, il suddetto importo).
Non sono invece dovute – ma anche queste non sono in contestazione, atteso che l'importo dell'avviso di accertamento impugnato corrisponde esattamente a quello di cui sopra (III e IV trimestre 2022 dell'importo di 2.327,50) – le somme relative al I e II trimestre dell'anno 2022, che come ammesso in sede di controdeduzioni dal Comune resistente, all'esito delle compiute verifiche, risultano già versate (euro 738,50 -
I trimestre 2022; euro 994,00 - II trimestre 2022).
Residua di stabilire se le sanzioni (e gli interessi) applicate con l'impugnato avviso siano legittime, ovvero se – come eccepito dalla parte ricorrente – siano state applicate nella misura superiore al 30/ previsto dall'art. 11 del regolamento di Roma Capitale.
Sul punto – rileva questa Corte – sono fondate le deduzioni di parte ricorrente, che sono state applicate su un maggiore importo rispetto a quello della sorte dovuta, come detto, pari ad euro 2.327,50.
In assenza di controdeduzioni sul punto da parte del Comune resistente, questa Corte rileva che, dall'atto impugnato – prodotto agli atti – risulta che le voci relative a sanzioni e interessi corrispondono ai seguenti importi:
- sanzioni per euro 1.218,00
- interessi per euro 287,49.
Poiché le sanzioni per omesso/tardivo versamento devono essere calcolate in ragione del 30% dell'importo dovuto (art. 11 regolamento di Roma capitale), risulta evidente che l'importo di euro 1.218,00 applicato con l'impugnato atto a titolo di sanzioni sia stato erroneamente calcolato dall'ente impositore, in quanto eccessivo, avendo evidentemente assunto l'ente impositore, come base di calcolo l'intero contributo dichiarato come dovuto, giacché sulla sorte di euro 2.327,50, avrebbe dovuto essere applicato il minor importo di euro 698,50
a titolo di sanzioni;
conseguentemente anche gli interessi risentono dello stesso vizio di calcolo, in eccesso.
In parte qua l'impugnato avviso esecutivo, in accoglimento del pertinente motivo di ricorso, va dunque annullato ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – con riferimento all'errato calcolo delle sanzioni (dovute in ragione del 30% sulla somma di euro 2.327,50) e conseguentemente a quello degli interessi legali, anch'essi da calcolarsi sulla stessa base.
All'Amministrazione resistente, costituita, competerà il ricalcolo del dovuto, a titolo di sanzioni (queste ultime da ricalcolare in ragione del 30 per cento sul solo importo dovuto di euro 2.327,50) ed intressi, in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, con emissione di nuovo atto ricognitivo.
Quanto alle spese di giudizio, l'alterna vicenda processuale, avuto riguardo al parziale accoglimento e nel parziale rigetto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato atto limitatamente alle sanzioni ed interessi. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini