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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/09/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1827/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RA n. 529/2022 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. (da ora in poi Parte_1
) rappresentata da , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nidiaci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Corso Italia, n. 8;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Frosini e dall'avv. Controparte_1
Simone Goti del foro di RA;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per : <In via principale, per le motivazioni di cui in narrativa, in Parte_1
riforma della sentenza n. 529/2022, emessa dal Giudice del Tribunale di RA in data
18.9.2022, rigettare l'opposizione al precetto avanzata dalla signora in quanto P_
infondata in fatto e in diritto, con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di
spese e onorari di causa>>.
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria difesa, P_
domanda, eccezione ed istanza reietta e disattesa, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 348-
bis, c.p.c., l'appello inammissibile o comunque improcedibile, infondato e quindi
respingerlo per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto e
conseguentemente confermare la sentenza impugnata, n. 529/2022, pronunciata in data
18.09.2022 dal Tribunale di RA, (RG n. 3362/2018). Altresì, Voglia accogliere l'appello
incidentale per i motivi indicati ai punti 6.A e 6.B (compresi B.1 e B.2) della narrativa e
con espresso riferimento ai motivi indicati ai punti 3, 4 e 5 della parte espositiva del
presente atto al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte indicata
in narrativa e dunque 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo
esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA;
2) Accertare e
dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del
Tribunale di RA;
3) Accertare e dichiarare l'errata spedizione in formula esecutiva del
titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA;
Per l'effetto
di quanto sopra, dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque l'invalidità ed
illegittimità dell'atto di precetto opposto e comunque dichiarare che Parte_1
rappresentata da , non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei Parte_2
confronti della Sig.ra Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori. Controparte_1
In via istruttoria: si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di ordinare ex art. 210
c.p.c. a di esibire in giudizio l'originale dell'accordo transattivo Parte_1
intercorso, comprensivo degli eventuali allegati, così come individuato e per le ragioni già
ampiamente dedotti in narrativa>> Invocava, inoltre: <la sopravvenuta esistenza del
2 giudicato della sentenza n. 1101/2023 del Tribunale di Pistoia>> e <la sentenza n.
332/2025 della Corte d'Appello di Firenze>>.
I FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al precetto notificatole il 30.10.2018 Controparte_1
ad istanza di , rappresentata da per il pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di € 1.257.607,59, in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n 246/2018 emessa dal Tribunale di RA in data 6 aprile 2018, gravata di appello.
Allegava la che tale precetto era stato preceduto da un altro P_
precetto notificatole l'11.5.2018 da , rappresentata da CA ON EI Parte_1
AS di EN PA, per il medesimo credito, che era stato già opposto ex art. 615
cod. proc. civ. in separato giudizio.
Nelle more, in data 30 maggio 2018, la CA ON EI AS di EN
PA, sempre in nome e per conto della aveva poi notificato Parte_1
tre atti di pignoramento immobiliare a danno EI beni della medesima opponente siti nelle Province di RA, Livorno e Pistoia a cui facevano seguito le iscrizioni a ruolo di tre procedure esecutive immobiliari a danno della P_
Eccepiva la che: P_
a) il precetto notificatole il 30.10.2018 era radicalmente nullo, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall'art 479 cpc;
b) che la Corte d'Appello di Firenze aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, attesa l'evidente erroneità della sentenza del Tribunale di RA
n. 246/2018;
c) che l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo era stata sospesa anche nel procedimento oggetto della prima opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per cui la notificazione di un secondo atto di precetto dava luogo ad una fattispecie di abuso del diritto;
3 d) che era carente la titolarità in capo a del rapporto Parte_1
giuridico dedotto in giudizio, siccome ceduto dalla stessa ad Parte_1
Controparte_2
Concludeva la chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e P_
l'inefficacia del precetto notificatole da per il tramite di Parte_1 Pt_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
[...]
Si costituiva la rappresentata da , assumendo: - Parte_1 Parte_2
che la opponente aveva ricevuto la notifica della sentenza n 246/2018 in data 16
maggio 2018; - che le motivazioni che avevano giustificato il provvedimento di sospensione riguardavano esclusivamente profili formali relativi a presunte irregolarità nelle procure;
- che le procedure esecutive immobiliari promosse in virtù di quel precetto erano state rinunciate dal creditore e ne era stata dichiarata l'estinzione; - che peraltro era la titolare legittima del diritto di Parte_1
credito vantato nei confronti della opponente in forza della cessione del credito pubblicata in GU n 151 del 23.12.2017 mentre la successiva cessione a favore di riguardava i crediti vantati nei confronti di Controparte_3 [...]
e non il credito vantato nei confronti della oggetto del Parte_3 P_
precetto; - che non era inibito al creditore insoddisfatto la notifica di un secondo atto di precetto.
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2019 era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
La causa era istruita con documenti e mediante l'acquisizione della sentenza di accoglimento dell'opposizione al primo precetto (notificato l'11.5.2018), munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con sentenza pubblicata il 19.9.2022 il Tribunale di RA, rilevava:
- che l'esecuzione era stata intrapresa in forza della sentenza n. 246/2018
del Tribunale impugnata dinanzi alla Corte d'Appello;
4 - che il titolo esecutivo era stato emesso in favore di ON EI AS di
EN Gestione Crediti, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di era da reputarsi fondata perché la cessionaria non aveva dato una Parte_1
prova degli atti di cessione in proprio favore tali da consentirle di promuovere l'esecuzione, non potendosi ritenere sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- che, inoltre, con la sentenza n. 100/2020, emessa in diverso giudizio (ossia nel giudizio di opposizione avverso il precetto notificato l'11.5.2018 per il medesimo credito), era stata definitivamente accertata, con valore di giudicato,
la carenza di legittimazione ad agire di in nome e per conto di CA Parte_1
ON EI AS di EN PA e la nullità del precetto opposto.
Per tali ragioni, così statuiva: <a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara
la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato in data 25 ottobre 2018,
per difetto di legittimazione all'azione esecutiva di b) condanna la Parte_1
società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate
in complessivi € 9.694,00 per compenso …>>.
Con citazione notificata in data 7.10.2022 , rappresentata da Parte_1
premesso che essa, in data 20.12.2017, era divenuta: <piena e legittima Pt_2
titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede con il presente atto,
di cui era originario creditore CA ON EI AS di EN S.p.A./MPS Capital
Service CA per le Imprese S.p.A./MPS Leasing & Factoring, CA per i Servizi
Finanziari alle Imprese PA, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso>>
proponeva appello per un unico articolato motivo, con il quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo a . Evidenziava al riguardo che la Parte_1
sentenza n. 100/2020 affermava in realtà che < è titolare del credito Parte_1
intimato, per averlo acquisto in virtù di cessione di crediti in blocco, il cui avviso è stato
5 pubblicato nella G.U. n. 151 del 23.12.2007>>. Detta sentenza, passata in giudicato,
affermava pertanto la titolarità del credito oggetto di causa in capo a , Parte_1
peraltro dimostrato dalla cessione ex art. 58 TUB pubblicata in G.U. n. 151 del
23.12.2007 con la descrizione EI crediti ceduti e l'indicazione del sito internet che i debitori potevano consultare per avere conferma della vicenda successoria. Il
contenuto della sentenza n. 100/2020, a dire dell'appellante, era quindi stato completamente frainteso dal primo giudice, posto che in quella sentenza il
Tribunale di RA aveva, in realtà, dichiarato la carenza di legittimazione ad agire, in nome e per conto di di CA ON EI AS di Parte_1
EN PA e solo per tale ragione aveva dichiarato nullo il precetto notificato il
16.5.2018, in considerazione del fatto che aveva conferito mandato a Parte_1
di recuperare e riscuotere i crediti in oggetto, in Controparte_4
tal modo revocando il precedente mandato rilasciato alla procuratrice CA
ON EI AS di EN.
riproponeva, inoltre, le difese e le eccezioni svolte in primo Parte_1
grado, allegando: a) che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 246/2018
del tribunale di RA, era stato regolarmente notificato;
b) che la Corte d'appello aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
246/2018; c) che il contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di RA n.
100/2020 non interferiva, né precludeva l'esercizio del diritto di di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata, con il nuovo atto di precetto oggi opposto,
considerato che, in esito alla dichiarata nullità del primo precetto per difetto di legittimazione ad agire di CA ON EI AS di EN (e non già di PT
, le procedure esecutive con il precetto notificato il 16.5.2018 erano state
[...]
rinunciate ed estinte, per cui non sussisteva neppure il rischio di una loro duplicazione;
d) che in ogni caso era consentito al creditore procedere alla rinnovazione del precetto e promuovere una pluralità di pignoramenti anche
6 sullo stesso bene, senza che ciò desse luogo a cause di nullità; che i crediti ceduti a nel 2018 riguardavano la società e in tale CP_3 Parte_3
cessione non erano compresi quelli vantati dalla cedente nei confronti di P_
.
[...]
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse respinta l'opposizione a precetto proposta da
Controparte_1
Con comparsa depositata il 4.1.2023 si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Allegava che era intervenuta una transazione tra e gli altri coobbligati solidali, che Parte_1
non aveva inteso produrre in giudizio, ma di cui essa Parte_1 P_
dichiarava di voler profittare, che aveva travolto il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, sia che si fosse trattato di una transazione “tombale”
sia che si fosse trattato di una transazione pro quota, precisando che, quale erede di essa era debitrice solo dell'importo di € 55.334,73. Lamentava Persona_1
che la condotta processuale dell'appellante integrava gli estremi dell'abuso del diritto. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione di che non aveva Parte_1
fornito una prova adeguata della cessione del credito per il quale intendeva procedere in via esecutiva. Analoga eccezione di carenza di legittimazione ad agire era poi sollevata anche nei confronti di quale asserita procuratrice di Pt_2
, poiché da una semplice visura camerale poteva rilevarsi che essa non Parte_1
solo non compariva tra i procuratori speciali o generali di , ma Parte_1
emergeva altresì che la stessa era cancellata dal registro delle imprese e che la procura del 31.8.2018 conferita da a era stata revocata, Parte_1 Pt_2
dovendosi ritenere che le procure riportate nella visura camerale erano state conferite in sostituzione ad essa e non in aggiunta (art. 1724 cod. civ.).
Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi:
7 1) col primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la sentenza n. 100/2020 producesse un vincolo di giudicato in merito al difetto di legittimazione di , avendo quella Parte_1
sentenza statuito unicamente sul difetto di legittimazione della procuratrice
CA ON EI AS di EN. Ciò, tuttavia, non consentiva di ritenere la formazione di un giudicato implicito in merito alla titolarità del credito in capo a
, quanto piuttosto di affermare l'inesistenza della notificazione del Parte_1
titolo esecutivo da parte di CA ON EI AS di EN, siccome priva di legittimazione;
2) col secondo motivo eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo.
Argomentava che, in esito alla cessione ex art. 58 TUb, il cessionario, in merito al rapporto sostanziale, era privo di legittimazione passiva, che era rimasta in capo alla cedente. Di conseguenza, poiché la cessione era intervenuta prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale, ove la pretesa originariamente fatta valere dalla banca era stata grandemente ridotta, doveva ritenersi che Parte_1
aveva acquisito solo una parte del rapporto contrattuale controverso, ossia solo il lato attivo, ma non anche quello passivo. Per effetto della scissione ex lege del rapporto controverso (l. 130/1999), che per il solo lato attivo era stato trasmesso a
, mentre il lato passivo era rimasto in capo alla cedente, dovevano, a Parte_1
suo dire, ritenersi inoperanti nel caso di specie il terzo ed il quarto comma dell'art. 111 cod. proc. civ., che presupponevano una modificazione soggettiva dell'intero rapporto contrattuale e non del solo lato attivo. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendosi verificata alcuna successione nel diritto controverso, non poteva utilizzare la sentenza in questione quale Parte_1
titolo esecutivo, essendo sfornita di legittimazione. Eccepiva altresì la errata spedizione del titolo in formula esecutiva della sentenza n. 246/2018 del 6.4.2018
8 in favore di , posto che essa non era successore a titolo Controparte_5
particolare.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed accolta l'inibitoria, all'udienza del
4.3.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce EI
principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017;
v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In fatto giova dare atto di quanto segue.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 246/2018 del Tribunale di
RA.
L'11.5.2018 la CA ON EI AS di EN, in nome e per conto di alla quale il credito era stato ceduto con rogito del 20.12.2017, Parte_1
notificava a il precetto di € 1.197.157,41, oltre interessi e spese (per Controparte_1
complessivi € 1.257.607,59).
proponeva opposizione al precetto notificatole l'11.5.2018 Controparte_1
e, all'esito del relativo giudizio, con sentenza n. 100/2020, il Tribunale di RA
accertava che: < è titolare del credito intimato, per averlo acquistato in virtù Parte_1
di cessione in blocco, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 23.12.2017>>
9 ed accertava altresì che: <deve, infatti, escludersi che abbia ceduto tale Parte_1
credito ad in data 20.4.2018>>. Controparte_2
Sempre con la sentenza n. 100/2020 il Tribunale di RA, accogliendo l'opposizione, accertava che la mandataria CA ON EI AS di EN PA
era carente di legittimazione ad agire in nome e per conto di Parte_1
perché la procura all'epoca rilasciata da , quale titolare del rapporto di Parte_1
credito per il quale era stato notificato il precetto, era da intendersi revocata e,
per tali ragioni, così statuiva: <dichiara la carenza di legittimazione ad agire, in nome
e per conto di di CA ON EI AS di EN PA e per l'effetto Parte_1
dichiara nullo il precetto opposto>>.
Nelle more, rappresentata da il 25.10.2018, Parte_1 Pt_2
notificava a il secondo precetto in forza del medesimo titolo Controparte_1
esecutivo e per il medesimo importo.
Questo secondo precetto costituisce oggetto della presente opposizione.
Passando all'esame dell'appello principale, ritiene questa Corte che l'accertamento effettuato dal primo giudice secondo cui, in base alla sentenza n.
100/2020 del Tribunale di RA, sarebbe stato dichiarato con vincolo di giudicato il difetto di legittimazione passiva di sia frutto di una erronea Parte_1
lettura di tale sentenza, con la quale, invece, si afferma la titolarità del credito in capo a e si accerta, piuttosto, il difetto di legittimazione ad Parte_1
agire in capo a CA ON EI AS di EN PA per difetto di procura che le era stata revocata da (evidentemente ritenuta, anche sotto tale profilo, Parte_1
titolare del credito).
Poiché la sentenza n. 100/2020 è stata pronunciata tra le medesime parti di questo giudizio ed in relazione al medesimo credito, l'unico vincolo di giudicato in essa ravvisabile è, dunque, quello che afferma la legittimazione attiva di PT
quale titolare del diritto per il quale si procede ad esecuzione forzata. E ciò
[...]
10 anche con riguardo alla questione dell'asserita cessione del credito in favore di che è stata parimenti negata, con effetto di giudicato, dalla CP_2
sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA e neppure riproposta dalla P_
con la comparsa di costituzione e di risposta in questo giudizio di appello.
Va, inoltre, precisato che tutte le vicende processuali conseguenti alla declaratoria di nullità del precetto notificato l'11.5.2018 (ivi compresa la sospensione dell'esecuzione e le rinunce ai pignoramenti intrapresi da Parte_1
in base al precetto nullo) non riguardano il presente giudizio di opposizione all'esecuzione, siccome inerente a un diverso e successivo atto di precetto,
notificato il 30.10.2018.
Si tratta, piuttosto, di verificare se , in base al precetto notificato Parte_1
il 30.10.2018, possa legittimamente intraprendere una nuova esecuzione.
A tale quesito deve darsi risposta positiva, non essendo inibito al creditore di notificare uno o più atti di precetto per il medesimo credito, così come non gli
è preclusa la possibilità di promuovere più procedure esecutive contemporaneamente (Cass. 12195 del 2023, secondo cui: <non è preclusa al
creditore e non costituisce ex se abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del
precetto, ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione, per
l'intero importo del credito e sino alla totale estinzione di esso, purché non si chiedano,
col precetto successivo, spese, compensi e accessori EI precetti anteriori, in quest'ultima
ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero>>; v. altresì Cass. n. 19876 del 2013).
Va, inoltre, negato che il titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n.
246/2018 del Tribunale di RA, sia stato sospeso dalla Corte d'Appello di
Firenze, che con ordinanza in data 20.12.2018 ha respinto l'inibitoria (v.
ordinanza in atti;
mentre, sull'esito di tale giudizio v. infra).
11 Né pare inutile rilevare che la sospensione, relativa al precetto notificato il
30.10.2018, poi pronunciata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di RA il
20.6.2019, è stata riformata in sede di reclamo, ove il medesimo Tribunale di
RA, con ordinanza del 16.10.2019, ha accolto il reclamo proposto da quale Pt_2
procuratrice di e respinto la menzionata istanza di sospensione. Parte_1
Ciò posto e ritenuta sussistente la legittimazione di , siccome Parte_1
coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA, oltre che comprovata dalla esibizione documentale in atti (avviso di cessione EI
crediti ai sensi dell'art. 58 Tub pubblicato in G.U. n. 151 del 23.12.2017), occorre adesso esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla nei confronti di per asserito difetto di procura. P_ Pt_2
L'eccezione è infondata.
risulta munita del potere di rappresentanza in forza della procura Pt_2
speciale conferita da per rogito notar di Roma del Parte_1 Persona_2
31.08.2018, avente ad oggetto: <il compimento di tutti gli atti, adempimenti e
formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione, incasso e recupero EI crediti e/o diritti ad essi collegati
conferendo mandato alla predetta … al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Parte_2
crediti e i diritti ad essi associati (inclusi a puro titolo esemplificativo i pagamenti da
fiEIussori …)>>. La procura notarile riguarda specificatamente: <i crediti EI quali
la società ( ) è o sarà titolare>> (v. procura in atti), tra i quali non pare Parte_1
revocabile in dubbio che rientri anche quello oggetto di causa.
Va poi negato che tale procura debba intendersi revocata perché Pt_2
oggi cancellata dal registro delle imprese, non compare tra i procuratori speciali di nella visura camerale esibita in atti dalla ed aggiornata al Parte_1 P_
2023.
12 Questo perché, in base alla stessa visura camerale esibita in appello dalla la cancellazione dal registro delle imprese di è avvenuta il 2.12.2022 P_ Pt_2
e quindi non solo dopo la notificazione del precetto di cui si discute, ma persino dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello (introdotto con citazione notificata il 7.10.2022). Peraltro, detta cancellazione è stata fatta in esito alla fusione per incorporazione in esecutiva dal Controparte_4
23.11.2022. E l'incorporante figura regolarmente Controparte_4
nell'elenco EI procuratori speciali di (v. visure camerali in atti). Parte_1
Quindi, il fatto che nella citata visura camerale del 2023, non sia Pt_2
annoverabile tra i procuratori di non conduce affatto a ritenere che Parte_1
essa non fosse munita del potere di notificare il precetto opposto il 30.10.2018,
essendo il potere di rappresentanza conferito alla stessa adeguatamente documentato dalla citata procura speciale a rogito notar Atlante dell'agosto del
2018, mentre la lamentata vicenda estintiva della società si è verificata solo nel corso del presente giudizio di appello.
Sotto il profilo in esame l'eccezione sollevata dalla va quindi P_
respinta.
Occorre adesso esaminare l'appello incidentale proposto dalla con P_
il quale si assume l'inesistenza del titolo esecutivo sotto plurimi profili: perché
non era stato notificato il titolo esecutivo e perché, essendo subentrata Parte_1
solo nel lato attivo del rapporto di credito, e non anche in quello passivo, non troverebbero applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 111 cod. proc. civ. e non si sarebbe verificato il subentro di nel rapporto controverso per essere Parte_1
la cessione anteriore alla formazione del titolo esecutivo. Assume inoltre la che il titolo esecutivo sarebbe in ogni caso venuto meno in esito ad una P_
sopravvenuta transazione con i condebitori solidali.
13 In particolare, quanto alla asserita omessa notifica del titolo esecutivo,
assume la che tale omissione sarebbe ravvisabile nel fatto che l'unica P_
notificazione del titolo esecutivo è da individuarsi in quella eseguita il 16.5.2018
ad istanza della mandataria CA ON EI AS di EN PA, rispetto alla quale è stato definitivamente accertato il difetto di legittimazione ad agire per difetto di procura.
Reputa questa Corte che detta eccezione, unitamente all'eccezione di errata spedizione del titolo in forma esecutiva, sebbene inerenti a profili di opposizione agli atti esecutivi (perché attengono al quomodo e non all'an
dell'esecuzione, come peraltro chiarito anche dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 20.6.2019; v. altresì Cass. 11206/1992), siano tuttavia astrattamente ammissibili in questa sede, valendo esse non come appello incidentale (essendo la rimasta vittoriosa in primo grado), ma come mera P_
riproposizione in via di eccezione di questioni già sollevate nel ricorso introduttivo che il primo giudice ha ritenuto assorbite.
Dette eccezioni vanno, tuttavia, disattese.
L'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo è, infatti, infondata,
posto che il difetto di procura di CA ON EI AS di EN PA ad eseguire la notificazione del titolo esecutivo è sanato dalla ratifica espressa da Parte_1
che tale notificazione ha invocato a fondamento della regolarità del precetto e dell'esecuzione con l'esplicita volontà di farne propri gli effetti sia nell'atto di precetto successivamente notificato il 30.10.2018 sia nel corso del presente giudizio.
Mentre, per quanto concerne l'eccezione secondo cui la formula esecutiva sarebbe stata erroneamente resa in favore di soggetto non legittimato, la stessa deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente sollevata in primo grado solo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata il 19.3.2019, quando
14 erano ampiamente decorsi i termini per la proposizione del rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ., considerato che il precetto era stato notificato il 30.10.2018 e che in tale precetto si richiamava, appunto, la precedente notificazione del titolo esecutivo eseguita il 16.5.2018 eseguita ad istanza della procuratrice non legittimata.
Va parimenti disattesa l'ulteriore eccezione, fatta valere dalla in via P_
di appello incidentale, di difetto di legittimazione ad agire di , da essa Parte_1
sollevata sotto il profilo che, essendo la cessione intervenuta prima della pronuncia della sentenza n. 246/2018 (ossia del titolo esecutivo) ed avendo determinato in capo a unicamente il trasferimento del lato attivo del Parte_1
rapporto, e non anche quello passivo (rimasto in capo alla cedente), detta cessione non era idonea a dare luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel credito controverso e precludeva, pertanto, l'applicazione dell'art. 311 cod. proc. civ..
Anche sul punto l'appello incidentale proposto dalla è da P_
disattendere, posto che, per le considerazioni che precedono, la titolarità del credito in capo a è ormai coperta dal giudicato portato dalla Parte_1
menzionata sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA, per cui deve ritenersi che sia legittimata al compimento degli atti esecutivi necessari per il suo Parte_1
soddisfacimento.
Eccepisce inoltre la l'inesistenza del titolo esecutivo perché P_
travolto dalla intervenuta transazione tra e i coobbligati in solido, Parte_1
dichiarando di voler profittare di detta transazione ed assumendone la portata
“tombale” o in subordine pro quota.
Al riguardo giova rilevare che detta transazione – che non è esibita in atti
– dà luogo ad una vicenda successiva alla instaurazione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, siccome verificatasi nel corso del giudizio di appello
15 avverso la sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA (ossia nel giudizio di appello inerente al titolo esecutivo). Tanto che tale transazione non ha formato oggetto di allegazione nell'originario ricorso introduttivo ex art. 615 cod. proc.
civ. né è stata menzionata durante il corso del giudizio di primo grado. Essa viene infatti in rilievo, quale fatto sopravvenuto, solo nel corso del presente giudizio di appello.
E', inoltre, pacifico in causa che detta transazione non abbia coinvolto che vi è rimasta estranea, ma solo i condebitori solidali le cui Controparte_1
posizioni sono state definite nell'ambito del giudizio di appello promosso avverso la menzionata sentenza n. 246/2018 con una declaratoria di estinzione (v.
la sentenza non definitiva emessa il 25.3.2024 e la sentenza definitiva n. 332/2025
della Corte d'appello di Firenze).
ha, tuttavia, dichiarato di voler profittare della transazione Controparte_1
e ciò ha fatto sia nel giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, sia in questo giudizio di opposizione a precetto.
Nell'ambito del giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, questa
Corte, con la menzionata sentenza n. 332/2025, dopo aver ritenuto esistente la transazione e ritenuto altresì che la stessa fosse operante pro quota nei confronti della ha così statuito: <ridetermina la condanna a carico di in P_ Controparte_1
favore di rappresentata da nella minor somma di € Parte_1 Parte_2
41.705,14; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio quanto a . Controparte_1
La sentenza n. 332/2025, emessa nel febbraio 2025 e notificata il 24.2.2025,
non è munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e ha allegato Parte_1
di aver presentato ricorso per cassazione. Essa non può pertanto ritenersi irrevocabile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione delle ripercussioni della sopravvenuta transazione (con alcuni soltanto EI condebitori solidali)
16 sull'esistenza o sull'inesistenza ovvero sull'ammontare del credito di Parte_1
nei confronti della sia preclusa in questa sede di opposizione P_
all'esecuzione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione medesima,
siccome detta questione è attribuita in via esclusiva alla cognizione di altro giudice, peraltro preventivamente adito dalla stessa ossia alla Corte P_
d'Appello di Firenze, che, investita del gravame sulla sentenza 246/2018, ha emesso la richiamata sentenza n. 332/2025, pronunciandosi sul punto.
Questo perché, trattandosi di titolo di formazione giudiziale, ogni fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito deve essere fatto valere dinanzi al giudice della cognizione del rapporto sostanziale (e quindi dinanzi al giudice d'appello dell'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), come peraltro nel caso di specie è avvenuto, dovendosi ritenersi precluso, sino a quando non si formi il giudicato sul titolo esecutivo, farlo valere in sede di opposizione all'esecuzione.
Sotto il diverso profilo degli effetti della menzionata transazione sul titolo esecutivo, ritiene questa Corte che tali effetti non possano che identificarsi con il contenuto e la portata della sentenza della Corte d'Appello n. 332/2025 che,
riformando la sentenza di primo grado (n. 246/2018) tenendo conto, appunto,
della sopravvenuta transazione, si è ad essa immediatamente sostituita (Cass.
13249/2014).
Infatti, come insegna la Suprema Corte: <se a seguito di parziale
accoglimento dell'impugnazione, una sentenza di condanna al pagamento di una somma
di denaro è modificata solo quantitativamente, il processo esecutivo, intrapreso in base
all'originario titolo esecutivo, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti
riconosciuti in sede di gravame>> (v. Cass. 7111/1997; Cass. 6072/2012; Cass.
9161/2013; Cass. 16664/2024).
17 Di conseguenza va escluso che sia venuto meno il diritto di di Parte_1
proseguire l'esecuzione, seppur nei limiti di quanto provvisoriamente accertato nella sentenza n. 332/2025 di questa Corte d'Appello di Firenze che ha parzialmente accolto l'appello della avverso la sentenza n. 246/2018. P_
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione proposta da va respinta, mantenendo , il Controparte_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata, pur nei limiti provvisoriamente accertati dalla citata sentenza n. 332/2025.
Le spese del doppio grado seguono la preponderante soccombenza della parte appellata e sono liquidate in favore della parte appellante come da P_
dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 7.10.2022 da
[...]
rappresentata da , nei confronti di , nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sull'appello incidentale da quest'ultima proposto nei confronti dell'appellante principale con comparsa depositata il 4.1.2023, avverso la sentenza n. 529/2022
del Tribunale di RA, pubblicata in data 19.9.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di rappresentata da Controparte_1 Parte_1
18 , che mantiene il diritto di procedere ad esecuzione forzata pur nei limiti Parte_2
di quanto provvisoriamente accertato con la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 332/2025;
2) condanna al rimborso delle spese del doppio grado in Controparte_1
favore di , rappresentata da , che liquida, per il primo grado Parte_1 Parte_2
in € 5.000,00 per compensi e per il presente grado in complessivi € 7.556,00 (di cui
€ 2.556,00 per spese e € 5.000 per compensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e
Iva;
3) dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
dovuto per l'impugnazione incidentale da essa proposta, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1827/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RA n. 529/2022 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. (da ora in poi Parte_1
) rappresentata da , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nidiaci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Corso Italia, n. 8;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Frosini e dall'avv. Controparte_1
Simone Goti del foro di RA;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per : <In via principale, per le motivazioni di cui in narrativa, in Parte_1
riforma della sentenza n. 529/2022, emessa dal Giudice del Tribunale di RA in data
18.9.2022, rigettare l'opposizione al precetto avanzata dalla signora in quanto P_
infondata in fatto e in diritto, con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di
spese e onorari di causa>>.
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria difesa, P_
domanda, eccezione ed istanza reietta e disattesa, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 348-
bis, c.p.c., l'appello inammissibile o comunque improcedibile, infondato e quindi
respingerlo per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto e
conseguentemente confermare la sentenza impugnata, n. 529/2022, pronunciata in data
18.09.2022 dal Tribunale di RA, (RG n. 3362/2018). Altresì, Voglia accogliere l'appello
incidentale per i motivi indicati ai punti 6.A e 6.B (compresi B.1 e B.2) della narrativa e
con espresso riferimento ai motivi indicati ai punti 3, 4 e 5 della parte espositiva del
presente atto al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte indicata
in narrativa e dunque 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo
esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA;
2) Accertare e
dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del
Tribunale di RA;
3) Accertare e dichiarare l'errata spedizione in formula esecutiva del
titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA;
Per l'effetto
di quanto sopra, dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque l'invalidità ed
illegittimità dell'atto di precetto opposto e comunque dichiarare che Parte_1
rappresentata da , non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei Parte_2
confronti della Sig.ra Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori. Controparte_1
In via istruttoria: si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze di ordinare ex art. 210
c.p.c. a di esibire in giudizio l'originale dell'accordo transattivo Parte_1
intercorso, comprensivo degli eventuali allegati, così come individuato e per le ragioni già
ampiamente dedotti in narrativa>> Invocava, inoltre: <la sopravvenuta esistenza del
2 giudicato della sentenza n. 1101/2023 del Tribunale di Pistoia>> e <la sentenza n.
332/2025 della Corte d'Appello di Firenze>>.
I FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al precetto notificatole il 30.10.2018 Controparte_1
ad istanza di , rappresentata da per il pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di € 1.257.607,59, in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n 246/2018 emessa dal Tribunale di RA in data 6 aprile 2018, gravata di appello.
Allegava la che tale precetto era stato preceduto da un altro P_
precetto notificatole l'11.5.2018 da , rappresentata da CA ON EI Parte_1
AS di EN PA, per il medesimo credito, che era stato già opposto ex art. 615
cod. proc. civ. in separato giudizio.
Nelle more, in data 30 maggio 2018, la CA ON EI AS di EN
PA, sempre in nome e per conto della aveva poi notificato Parte_1
tre atti di pignoramento immobiliare a danno EI beni della medesima opponente siti nelle Province di RA, Livorno e Pistoia a cui facevano seguito le iscrizioni a ruolo di tre procedure esecutive immobiliari a danno della P_
Eccepiva la che: P_
a) il precetto notificatole il 30.10.2018 era radicalmente nullo, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall'art 479 cpc;
b) che la Corte d'Appello di Firenze aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, attesa l'evidente erroneità della sentenza del Tribunale di RA
n. 246/2018;
c) che l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo era stata sospesa anche nel procedimento oggetto della prima opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per cui la notificazione di un secondo atto di precetto dava luogo ad una fattispecie di abuso del diritto;
3 d) che era carente la titolarità in capo a del rapporto Parte_1
giuridico dedotto in giudizio, siccome ceduto dalla stessa ad Parte_1
Controparte_2
Concludeva la chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e P_
l'inefficacia del precetto notificatole da per il tramite di Parte_1 Pt_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
[...]
Si costituiva la rappresentata da , assumendo: - Parte_1 Parte_2
che la opponente aveva ricevuto la notifica della sentenza n 246/2018 in data 16
maggio 2018; - che le motivazioni che avevano giustificato il provvedimento di sospensione riguardavano esclusivamente profili formali relativi a presunte irregolarità nelle procure;
- che le procedure esecutive immobiliari promosse in virtù di quel precetto erano state rinunciate dal creditore e ne era stata dichiarata l'estinzione; - che peraltro era la titolare legittima del diritto di Parte_1
credito vantato nei confronti della opponente in forza della cessione del credito pubblicata in GU n 151 del 23.12.2017 mentre la successiva cessione a favore di riguardava i crediti vantati nei confronti di Controparte_3 [...]
e non il credito vantato nei confronti della oggetto del Parte_3 P_
precetto; - che non era inibito al creditore insoddisfatto la notifica di un secondo atto di precetto.
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2019 era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
La causa era istruita con documenti e mediante l'acquisizione della sentenza di accoglimento dell'opposizione al primo precetto (notificato l'11.5.2018), munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con sentenza pubblicata il 19.9.2022 il Tribunale di RA, rilevava:
- che l'esecuzione era stata intrapresa in forza della sentenza n. 246/2018
del Tribunale impugnata dinanzi alla Corte d'Appello;
4 - che il titolo esecutivo era stato emesso in favore di ON EI AS di
EN Gestione Crediti, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di era da reputarsi fondata perché la cessionaria non aveva dato una Parte_1
prova degli atti di cessione in proprio favore tali da consentirle di promuovere l'esecuzione, non potendosi ritenere sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- che, inoltre, con la sentenza n. 100/2020, emessa in diverso giudizio (ossia nel giudizio di opposizione avverso il precetto notificato l'11.5.2018 per il medesimo credito), era stata definitivamente accertata, con valore di giudicato,
la carenza di legittimazione ad agire di in nome e per conto di CA Parte_1
ON EI AS di EN PA e la nullità del precetto opposto.
Per tali ragioni, così statuiva: <a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara
la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato in data 25 ottobre 2018,
per difetto di legittimazione all'azione esecutiva di b) condanna la Parte_1
società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate
in complessivi € 9.694,00 per compenso …>>.
Con citazione notificata in data 7.10.2022 , rappresentata da Parte_1
premesso che essa, in data 20.12.2017, era divenuta: <piena e legittima Pt_2
titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede con il presente atto,
di cui era originario creditore CA ON EI AS di EN S.p.A./MPS Capital
Service CA per le Imprese S.p.A./MPS Leasing & Factoring, CA per i Servizi
Finanziari alle Imprese PA, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso>>
proponeva appello per un unico articolato motivo, con il quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo a . Evidenziava al riguardo che la Parte_1
sentenza n. 100/2020 affermava in realtà che < è titolare del credito Parte_1
intimato, per averlo acquisto in virtù di cessione di crediti in blocco, il cui avviso è stato
5 pubblicato nella G.U. n. 151 del 23.12.2007>>. Detta sentenza, passata in giudicato,
affermava pertanto la titolarità del credito oggetto di causa in capo a , Parte_1
peraltro dimostrato dalla cessione ex art. 58 TUB pubblicata in G.U. n. 151 del
23.12.2007 con la descrizione EI crediti ceduti e l'indicazione del sito internet che i debitori potevano consultare per avere conferma della vicenda successoria. Il
contenuto della sentenza n. 100/2020, a dire dell'appellante, era quindi stato completamente frainteso dal primo giudice, posto che in quella sentenza il
Tribunale di RA aveva, in realtà, dichiarato la carenza di legittimazione ad agire, in nome e per conto di di CA ON EI AS di Parte_1
EN PA e solo per tale ragione aveva dichiarato nullo il precetto notificato il
16.5.2018, in considerazione del fatto che aveva conferito mandato a Parte_1
di recuperare e riscuotere i crediti in oggetto, in Controparte_4
tal modo revocando il precedente mandato rilasciato alla procuratrice CA
ON EI AS di EN.
riproponeva, inoltre, le difese e le eccezioni svolte in primo Parte_1
grado, allegando: a) che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 246/2018
del tribunale di RA, era stato regolarmente notificato;
b) che la Corte d'appello aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
246/2018; c) che il contenzioso definito con la sentenza del Tribunale di RA n.
100/2020 non interferiva, né precludeva l'esercizio del diritto di di Parte_1
procedere ad esecuzione forzata, con il nuovo atto di precetto oggi opposto,
considerato che, in esito alla dichiarata nullità del primo precetto per difetto di legittimazione ad agire di CA ON EI AS di EN (e non già di PT
, le procedure esecutive con il precetto notificato il 16.5.2018 erano state
[...]
rinunciate ed estinte, per cui non sussisteva neppure il rischio di una loro duplicazione;
d) che in ogni caso era consentito al creditore procedere alla rinnovazione del precetto e promuovere una pluralità di pignoramenti anche
6 sullo stesso bene, senza che ciò desse luogo a cause di nullità; che i crediti ceduti a nel 2018 riguardavano la società e in tale CP_3 Parte_3
cessione non erano compresi quelli vantati dalla cedente nei confronti di P_
.
[...]
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse respinta l'opposizione a precetto proposta da
Controparte_1
Con comparsa depositata il 4.1.2023 si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ.. Allegava che era intervenuta una transazione tra e gli altri coobbligati solidali, che Parte_1
non aveva inteso produrre in giudizio, ma di cui essa Parte_1 P_
dichiarava di voler profittare, che aveva travolto il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, sia che si fosse trattato di una transazione “tombale”
sia che si fosse trattato di una transazione pro quota, precisando che, quale erede di essa era debitrice solo dell'importo di € 55.334,73. Lamentava Persona_1
che la condotta processuale dell'appellante integrava gli estremi dell'abuso del diritto. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione di che non aveva Parte_1
fornito una prova adeguata della cessione del credito per il quale intendeva procedere in via esecutiva. Analoga eccezione di carenza di legittimazione ad agire era poi sollevata anche nei confronti di quale asserita procuratrice di Pt_2
, poiché da una semplice visura camerale poteva rilevarsi che essa non Parte_1
solo non compariva tra i procuratori speciali o generali di , ma Parte_1
emergeva altresì che la stessa era cancellata dal registro delle imprese e che la procura del 31.8.2018 conferita da a era stata revocata, Parte_1 Pt_2
dovendosi ritenere che le procure riportate nella visura camerale erano state conferite in sostituzione ad essa e non in aggiunta (art. 1724 cod. civ.).
Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi:
7 1) col primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la sentenza n. 100/2020 producesse un vincolo di giudicato in merito al difetto di legittimazione di , avendo quella Parte_1
sentenza statuito unicamente sul difetto di legittimazione della procuratrice
CA ON EI AS di EN. Ciò, tuttavia, non consentiva di ritenere la formazione di un giudicato implicito in merito alla titolarità del credito in capo a
, quanto piuttosto di affermare l'inesistenza della notificazione del Parte_1
titolo esecutivo da parte di CA ON EI AS di EN, siccome priva di legittimazione;
2) col secondo motivo eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo.
Argomentava che, in esito alla cessione ex art. 58 TUb, il cessionario, in merito al rapporto sostanziale, era privo di legittimazione passiva, che era rimasta in capo alla cedente. Di conseguenza, poiché la cessione era intervenuta prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale, ove la pretesa originariamente fatta valere dalla banca era stata grandemente ridotta, doveva ritenersi che Parte_1
aveva acquisito solo una parte del rapporto contrattuale controverso, ossia solo il lato attivo, ma non anche quello passivo. Per effetto della scissione ex lege del rapporto controverso (l. 130/1999), che per il solo lato attivo era stato trasmesso a
, mentre il lato passivo era rimasto in capo alla cedente, dovevano, a Parte_1
suo dire, ritenersi inoperanti nel caso di specie il terzo ed il quarto comma dell'art. 111 cod. proc. civ., che presupponevano una modificazione soggettiva dell'intero rapporto contrattuale e non del solo lato attivo. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendosi verificata alcuna successione nel diritto controverso, non poteva utilizzare la sentenza in questione quale Parte_1
titolo esecutivo, essendo sfornita di legittimazione. Eccepiva altresì la errata spedizione del titolo in formula esecutiva della sentenza n. 246/2018 del 6.4.2018
8 in favore di , posto che essa non era successore a titolo Controparte_5
particolare.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed accolta l'inibitoria, all'udienza del
4.3.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce EI
principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017;
v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In fatto giova dare atto di quanto segue.
Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 246/2018 del Tribunale di
RA.
L'11.5.2018 la CA ON EI AS di EN, in nome e per conto di alla quale il credito era stato ceduto con rogito del 20.12.2017, Parte_1
notificava a il precetto di € 1.197.157,41, oltre interessi e spese (per Controparte_1
complessivi € 1.257.607,59).
proponeva opposizione al precetto notificatole l'11.5.2018 Controparte_1
e, all'esito del relativo giudizio, con sentenza n. 100/2020, il Tribunale di RA
accertava che: < è titolare del credito intimato, per averlo acquistato in virtù Parte_1
di cessione in blocco, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 151 del 23.12.2017>>
9 ed accertava altresì che: <deve, infatti, escludersi che abbia ceduto tale Parte_1
credito ad in data 20.4.2018>>. Controparte_2
Sempre con la sentenza n. 100/2020 il Tribunale di RA, accogliendo l'opposizione, accertava che la mandataria CA ON EI AS di EN PA
era carente di legittimazione ad agire in nome e per conto di Parte_1
perché la procura all'epoca rilasciata da , quale titolare del rapporto di Parte_1
credito per il quale era stato notificato il precetto, era da intendersi revocata e,
per tali ragioni, così statuiva: <dichiara la carenza di legittimazione ad agire, in nome
e per conto di di CA ON EI AS di EN PA e per l'effetto Parte_1
dichiara nullo il precetto opposto>>.
Nelle more, rappresentata da il 25.10.2018, Parte_1 Pt_2
notificava a il secondo precetto in forza del medesimo titolo Controparte_1
esecutivo e per il medesimo importo.
Questo secondo precetto costituisce oggetto della presente opposizione.
Passando all'esame dell'appello principale, ritiene questa Corte che l'accertamento effettuato dal primo giudice secondo cui, in base alla sentenza n.
100/2020 del Tribunale di RA, sarebbe stato dichiarato con vincolo di giudicato il difetto di legittimazione passiva di sia frutto di una erronea Parte_1
lettura di tale sentenza, con la quale, invece, si afferma la titolarità del credito in capo a e si accerta, piuttosto, il difetto di legittimazione ad Parte_1
agire in capo a CA ON EI AS di EN PA per difetto di procura che le era stata revocata da (evidentemente ritenuta, anche sotto tale profilo, Parte_1
titolare del credito).
Poiché la sentenza n. 100/2020 è stata pronunciata tra le medesime parti di questo giudizio ed in relazione al medesimo credito, l'unico vincolo di giudicato in essa ravvisabile è, dunque, quello che afferma la legittimazione attiva di PT
quale titolare del diritto per il quale si procede ad esecuzione forzata. E ciò
[...]
10 anche con riguardo alla questione dell'asserita cessione del credito in favore di che è stata parimenti negata, con effetto di giudicato, dalla CP_2
sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA e neppure riproposta dalla P_
con la comparsa di costituzione e di risposta in questo giudizio di appello.
Va, inoltre, precisato che tutte le vicende processuali conseguenti alla declaratoria di nullità del precetto notificato l'11.5.2018 (ivi compresa la sospensione dell'esecuzione e le rinunce ai pignoramenti intrapresi da Parte_1
in base al precetto nullo) non riguardano il presente giudizio di opposizione all'esecuzione, siccome inerente a un diverso e successivo atto di precetto,
notificato il 30.10.2018.
Si tratta, piuttosto, di verificare se , in base al precetto notificato Parte_1
il 30.10.2018, possa legittimamente intraprendere una nuova esecuzione.
A tale quesito deve darsi risposta positiva, non essendo inibito al creditore di notificare uno o più atti di precetto per il medesimo credito, così come non gli
è preclusa la possibilità di promuovere più procedure esecutive contemporaneamente (Cass. 12195 del 2023, secondo cui: <non è preclusa al
creditore e non costituisce ex se abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del
precetto, ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione, per
l'intero importo del credito e sino alla totale estinzione di esso, purché non si chiedano,
col precetto successivo, spese, compensi e accessori EI precetti anteriori, in quest'ultima
ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero>>; v. altresì Cass. n. 19876 del 2013).
Va, inoltre, negato che il titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n.
246/2018 del Tribunale di RA, sia stato sospeso dalla Corte d'Appello di
Firenze, che con ordinanza in data 20.12.2018 ha respinto l'inibitoria (v.
ordinanza in atti;
mentre, sull'esito di tale giudizio v. infra).
11 Né pare inutile rilevare che la sospensione, relativa al precetto notificato il
30.10.2018, poi pronunciata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di RA il
20.6.2019, è stata riformata in sede di reclamo, ove il medesimo Tribunale di
RA, con ordinanza del 16.10.2019, ha accolto il reclamo proposto da quale Pt_2
procuratrice di e respinto la menzionata istanza di sospensione. Parte_1
Ciò posto e ritenuta sussistente la legittimazione di , siccome Parte_1
coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA, oltre che comprovata dalla esibizione documentale in atti (avviso di cessione EI
crediti ai sensi dell'art. 58 Tub pubblicato in G.U. n. 151 del 23.12.2017), occorre adesso esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla nei confronti di per asserito difetto di procura. P_ Pt_2
L'eccezione è infondata.
risulta munita del potere di rappresentanza in forza della procura Pt_2
speciale conferita da per rogito notar di Roma del Parte_1 Persona_2
31.08.2018, avente ad oggetto: <il compimento di tutti gli atti, adempimenti e
formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione, incasso e recupero EI crediti e/o diritti ad essi collegati
conferendo mandato alla predetta … al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Parte_2
crediti e i diritti ad essi associati (inclusi a puro titolo esemplificativo i pagamenti da
fiEIussori …)>>. La procura notarile riguarda specificatamente: <i crediti EI quali
la società ( ) è o sarà titolare>> (v. procura in atti), tra i quali non pare Parte_1
revocabile in dubbio che rientri anche quello oggetto di causa.
Va poi negato che tale procura debba intendersi revocata perché Pt_2
oggi cancellata dal registro delle imprese, non compare tra i procuratori speciali di nella visura camerale esibita in atti dalla ed aggiornata al Parte_1 P_
2023.
12 Questo perché, in base alla stessa visura camerale esibita in appello dalla la cancellazione dal registro delle imprese di è avvenuta il 2.12.2022 P_ Pt_2
e quindi non solo dopo la notificazione del precetto di cui si discute, ma persino dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello (introdotto con citazione notificata il 7.10.2022). Peraltro, detta cancellazione è stata fatta in esito alla fusione per incorporazione in esecutiva dal Controparte_4
23.11.2022. E l'incorporante figura regolarmente Controparte_4
nell'elenco EI procuratori speciali di (v. visure camerali in atti). Parte_1
Quindi, il fatto che nella citata visura camerale del 2023, non sia Pt_2
annoverabile tra i procuratori di non conduce affatto a ritenere che Parte_1
essa non fosse munita del potere di notificare il precetto opposto il 30.10.2018,
essendo il potere di rappresentanza conferito alla stessa adeguatamente documentato dalla citata procura speciale a rogito notar Atlante dell'agosto del
2018, mentre la lamentata vicenda estintiva della società si è verificata solo nel corso del presente giudizio di appello.
Sotto il profilo in esame l'eccezione sollevata dalla va quindi P_
respinta.
Occorre adesso esaminare l'appello incidentale proposto dalla con P_
il quale si assume l'inesistenza del titolo esecutivo sotto plurimi profili: perché
non era stato notificato il titolo esecutivo e perché, essendo subentrata Parte_1
solo nel lato attivo del rapporto di credito, e non anche in quello passivo, non troverebbero applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 111 cod. proc. civ. e non si sarebbe verificato il subentro di nel rapporto controverso per essere Parte_1
la cessione anteriore alla formazione del titolo esecutivo. Assume inoltre la che il titolo esecutivo sarebbe in ogni caso venuto meno in esito ad una P_
sopravvenuta transazione con i condebitori solidali.
13 In particolare, quanto alla asserita omessa notifica del titolo esecutivo,
assume la che tale omissione sarebbe ravvisabile nel fatto che l'unica P_
notificazione del titolo esecutivo è da individuarsi in quella eseguita il 16.5.2018
ad istanza della mandataria CA ON EI AS di EN PA, rispetto alla quale è stato definitivamente accertato il difetto di legittimazione ad agire per difetto di procura.
Reputa questa Corte che detta eccezione, unitamente all'eccezione di errata spedizione del titolo in forma esecutiva, sebbene inerenti a profili di opposizione agli atti esecutivi (perché attengono al quomodo e non all'an
dell'esecuzione, come peraltro chiarito anche dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 20.6.2019; v. altresì Cass. 11206/1992), siano tuttavia astrattamente ammissibili in questa sede, valendo esse non come appello incidentale (essendo la rimasta vittoriosa in primo grado), ma come mera P_
riproposizione in via di eccezione di questioni già sollevate nel ricorso introduttivo che il primo giudice ha ritenuto assorbite.
Dette eccezioni vanno, tuttavia, disattese.
L'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo è, infatti, infondata,
posto che il difetto di procura di CA ON EI AS di EN PA ad eseguire la notificazione del titolo esecutivo è sanato dalla ratifica espressa da Parte_1
che tale notificazione ha invocato a fondamento della regolarità del precetto e dell'esecuzione con l'esplicita volontà di farne propri gli effetti sia nell'atto di precetto successivamente notificato il 30.10.2018 sia nel corso del presente giudizio.
Mentre, per quanto concerne l'eccezione secondo cui la formula esecutiva sarebbe stata erroneamente resa in favore di soggetto non legittimato, la stessa deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente sollevata in primo grado solo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata il 19.3.2019, quando
14 erano ampiamente decorsi i termini per la proposizione del rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ., considerato che il precetto era stato notificato il 30.10.2018 e che in tale precetto si richiamava, appunto, la precedente notificazione del titolo esecutivo eseguita il 16.5.2018 eseguita ad istanza della procuratrice non legittimata.
Va parimenti disattesa l'ulteriore eccezione, fatta valere dalla in via P_
di appello incidentale, di difetto di legittimazione ad agire di , da essa Parte_1
sollevata sotto il profilo che, essendo la cessione intervenuta prima della pronuncia della sentenza n. 246/2018 (ossia del titolo esecutivo) ed avendo determinato in capo a unicamente il trasferimento del lato attivo del Parte_1
rapporto, e non anche quello passivo (rimasto in capo alla cedente), detta cessione non era idonea a dare luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel credito controverso e precludeva, pertanto, l'applicazione dell'art. 311 cod. proc. civ..
Anche sul punto l'appello incidentale proposto dalla è da P_
disattendere, posto che, per le considerazioni che precedono, la titolarità del credito in capo a è ormai coperta dal giudicato portato dalla Parte_1
menzionata sentenza n. 100/2020 del Tribunale di RA, per cui deve ritenersi che sia legittimata al compimento degli atti esecutivi necessari per il suo Parte_1
soddisfacimento.
Eccepisce inoltre la l'inesistenza del titolo esecutivo perché P_
travolto dalla intervenuta transazione tra e i coobbligati in solido, Parte_1
dichiarando di voler profittare di detta transazione ed assumendone la portata
“tombale” o in subordine pro quota.
Al riguardo giova rilevare che detta transazione – che non è esibita in atti
– dà luogo ad una vicenda successiva alla instaurazione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, siccome verificatasi nel corso del giudizio di appello
15 avverso la sentenza n. 246/2018 del Tribunale di RA (ossia nel giudizio di appello inerente al titolo esecutivo). Tanto che tale transazione non ha formato oggetto di allegazione nell'originario ricorso introduttivo ex art. 615 cod. proc.
civ. né è stata menzionata durante il corso del giudizio di primo grado. Essa viene infatti in rilievo, quale fatto sopravvenuto, solo nel corso del presente giudizio di appello.
E', inoltre, pacifico in causa che detta transazione non abbia coinvolto che vi è rimasta estranea, ma solo i condebitori solidali le cui Controparte_1
posizioni sono state definite nell'ambito del giudizio di appello promosso avverso la menzionata sentenza n. 246/2018 con una declaratoria di estinzione (v.
la sentenza non definitiva emessa il 25.3.2024 e la sentenza definitiva n. 332/2025
della Corte d'appello di Firenze).
ha, tuttavia, dichiarato di voler profittare della transazione Controparte_1
e ciò ha fatto sia nel giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, sia in questo giudizio di opposizione a precetto.
Nell'ambito del giudizio di appello avverso il titolo esecutivo, questa
Corte, con la menzionata sentenza n. 332/2025, dopo aver ritenuto esistente la transazione e ritenuto altresì che la stessa fosse operante pro quota nei confronti della ha così statuito: <ridetermina la condanna a carico di in P_ Controparte_1
favore di rappresentata da nella minor somma di € Parte_1 Parte_2
41.705,14; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio quanto a . Controparte_1
La sentenza n. 332/2025, emessa nel febbraio 2025 e notificata il 24.2.2025,
non è munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e ha allegato Parte_1
di aver presentato ricorso per cassazione. Essa non può pertanto ritenersi irrevocabile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione delle ripercussioni della sopravvenuta transazione (con alcuni soltanto EI condebitori solidali)
16 sull'esistenza o sull'inesistenza ovvero sull'ammontare del credito di Parte_1
nei confronti della sia preclusa in questa sede di opposizione P_
all'esecuzione, con conseguente inammissibilità dell'eccezione medesima,
siccome detta questione è attribuita in via esclusiva alla cognizione di altro giudice, peraltro preventivamente adito dalla stessa ossia alla Corte P_
d'Appello di Firenze, che, investita del gravame sulla sentenza 246/2018, ha emesso la richiamata sentenza n. 332/2025, pronunciandosi sul punto.
Questo perché, trattandosi di titolo di formazione giudiziale, ogni fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito deve essere fatto valere dinanzi al giudice della cognizione del rapporto sostanziale (e quindi dinanzi al giudice d'appello dell'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), come peraltro nel caso di specie è avvenuto, dovendosi ritenersi precluso, sino a quando non si formi il giudicato sul titolo esecutivo, farlo valere in sede di opposizione all'esecuzione.
Sotto il diverso profilo degli effetti della menzionata transazione sul titolo esecutivo, ritiene questa Corte che tali effetti non possano che identificarsi con il contenuto e la portata della sentenza della Corte d'Appello n. 332/2025 che,
riformando la sentenza di primo grado (n. 246/2018) tenendo conto, appunto,
della sopravvenuta transazione, si è ad essa immediatamente sostituita (Cass.
13249/2014).
Infatti, come insegna la Suprema Corte: <se a seguito di parziale
accoglimento dell'impugnazione, una sentenza di condanna al pagamento di una somma
di denaro è modificata solo quantitativamente, il processo esecutivo, intrapreso in base
all'originario titolo esecutivo, prosegue per la realizzazione del credito, nei limiti
riconosciuti in sede di gravame>> (v. Cass. 7111/1997; Cass. 6072/2012; Cass.
9161/2013; Cass. 16664/2024).
17 Di conseguenza va escluso che sia venuto meno il diritto di di Parte_1
proseguire l'esecuzione, seppur nei limiti di quanto provvisoriamente accertato nella sentenza n. 332/2025 di questa Corte d'Appello di Firenze che ha parzialmente accolto l'appello della avverso la sentenza n. 246/2018. P_
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione proposta da va respinta, mantenendo , il Controparte_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata, pur nei limiti provvisoriamente accertati dalla citata sentenza n. 332/2025.
Le spese del doppio grado seguono la preponderante soccombenza della parte appellata e sono liquidate in favore della parte appellante come da P_
dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 7.10.2022 da
[...]
rappresentata da , nei confronti di , nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1
sull'appello incidentale da quest'ultima proposto nei confronti dell'appellante principale con comparsa depositata il 4.1.2023, avverso la sentenza n. 529/2022
del Tribunale di RA, pubblicata in data 19.9.2022, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di rappresentata da Controparte_1 Parte_1
18 , che mantiene il diritto di procedere ad esecuzione forzata pur nei limiti Parte_2
di quanto provvisoriamente accertato con la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 332/2025;
2) condanna al rimborso delle spese del doppio grado in Controparte_1
favore di , rappresentata da , che liquida, per il primo grado Parte_1 Parte_2
in € 5.000,00 per compensi e per il presente grado in complessivi € 7.556,00 (di cui
€ 2.556,00 per spese e € 5.000 per compensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e
Iva;
3) dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
dovuto per l'impugnazione incidentale da essa proposta, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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