Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03926/2025REG.PROV.COLL.
N. 03782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Marco Giannini e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della giustizia, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- ».
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante un Ispettore superiore del Corpo di Polizia penitenziaria, attualmente in congedo;
- nel 1988, nel corso del servizio presso la Casa circondariale di Mantova, egli ha infruttuosamente cercato di rianimare un detenuto, dopo un tentativo di impiccagione, avvenimento che avrebbe fortemente inciso sul suo equilibrio psichico;
- ancora, nel 1998, l’appellante è stato illegittimamente destituito dal servizio, con provvedimento disciplinare poi annullato dal T.a.r. (sentenza n.-OMISSIS-). A tale episodio è seguito un lungo contenzioso con l’amministrazione per una corretta ricostruzione della carriera, conclusosi solo nel 2008;
- con istanza del 16 dicembre 2015, l’appellante ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “ -OMISSIS- ”;
- con parere prot. 57935/2020, reso nell'adunanza n. 2686 del 24 gennaio 2022, il Comitato di verifica ha escluso che l’infermità possa riconoscersi dipendente da causa di servizio;
- con decreto prot. 765/2022 dell’11 marzo 2022, il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza dei benefici richiesti, rilevando altresì la tardività dell’istanza (in quanto « la data di piena conoscibilità dell'infermità è fatta risalire al 14/10/2003 e la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulta presentata in data 16/12/2015 »).
3. I predetti atti sono stati impugnati davanti al T.a.r., per i seguenti motivi:
I. « Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti ed illogicità manifesta», quanto alle valutazioni operate dal Comitato di verifica in punto di esclusione della dipendenza da causa di servizio del disturbo depressivo;
II. « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del DPR 461/2001. Violazione dell’art. 2697 sull’onere della prova », quanto alla valutazione di tardività dell’istanza, senza tenere conto del momento di piena ed effettiva consapevolezza della gravità ed irreversibilità della patologia.
3.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
3.2. Il giudice di prime cure ha ritenuto dirimente la questione relativa alla « tardività della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio », in quanto di per sé « sufficiente a determinare il respingimento del ricorso » e ha conseguentemente assorbito il primo motivo.
3.3. Ha rilevato, in particolare, che la conoscibilità dell’infermità deve farsi risalire – come risulta dal verbale della Commissione medica di verifica di Genova – al 14 ottobre 2003, data della « certificazione della UO Psichiatria DSM A.S.L. 1 di Massa recante la diagnosi “-OMISSIS-” … che risulta espressamente citata negli accertamenti clinici e strumentali richiamati dal verbale», trattandosi di « un’espressa diagnosi di un disturbo psichico importante che poteva immediatamente e facilmente essere posto in relazione con i due eventi psichici importanti (il suicidio di un detenuto e l’illegittima destituzione dal servizio) che, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbero determinato l’insorgere della patologia» .
3.4. Aggiunge il T.a.r. che « anche ove si volesse prescindere del tutto da detta certificazione (che non è depositata in giudizio dalle parti, ma che non è contestata nei suoi elementi essenziali o nella sua datazione), la Sezione non può mancare di rilevare come la documentazione depositata in giudizio dal Ministero della Giustizia in data 7 luglio 2022 contenga anche una certificazione medica 9 dicembre 2014 per “sindrome d’ansia”, sempre proveniente dal ricorrente e che comunque porterebbe a riportare la data di conoscibilità dell’infermità a data incompatibile con la tempestiva presentazione dell’istanza di dipendenza da causa di servizio dell’infermità ».
4. Il ricorso in appello è affidato a tre distinti motivi:
I. « Violazione e falsa applicazione art. 2 comma 1 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per illogicità palese ed ingiustizia manifesta» ;
II. « Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 1 del DPR 461/2001 »;
III. « Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti ed illogicità manifesta ».
5. I Ministeri appellati hanno argomentato per il rigetto del ricorso, riportandosi al contenuto delle relazioni allegate alle rispettive memorie.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza per aver ritenuto tout court tardiva l’istanza, senza considerare che il termine semestrale di decadenza si applica solo ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo, non invece con riferimento al « trattamento pensionistico di privilegio » (art. 2, comma 1 del d.P.R. 461/2001).
8.1. Il motivo veicola una censura del tutto nuova, estranea al thema decidendum del giudizio di primo grado, nel quale – con il secondo motivo di ricorso - era stata contestata esclusivamente la valutazione di tardività dell’istanza, senza alcun riferimento alla possibilità di prescinderne ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. Esso è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2023, n. 9853).
8.2. Si osserva, peraltro, che sull’eventuale accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, la giurisdizione spetterebbe alla Corte dei conti, trattandosi di pretesa inerente a prestazioni di natura previdenziale (Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5467; id., ord. 24 febbraio 2014, n. 4325).
9. Il secondo motivo d’appello, sostanzialmente ripropositivo della corrispondente censura formulata in primo grado, è diretto a contrastare nel merito il giudizio di tardività dell’istanza, espresso dal Ministero e fondato sulla pregressa conoscibilità – risalente al 2003 – del disturbo depressivo lamentato. Secondo l’appellante, invece, la piena cognizione della patologia dovrebbe farsi risalire al 16 dicembre 2015, data in cui la Commissione medica ospedaliera della Spezia lo ha dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, così attestando « la irreversibilità ed effettiva consistenza di una permanente invalidazione».
9.1. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio in punto di decorrenza del termine di cui all’art. 2 del d.P.R. 461/2001 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2024, n. 5137), « in mancanza di criteri normativamente precostituiti, occorre far riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità; in particolare, la decorrenza del termine va individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 898; sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2184)» .
9.2. Risultano quindi condivisibili le valutazioni operate dal T.a.r. – e già dalla Commissione medica di verifica, nel verbale n. 4234 del 26 giugno 2017 – in ordine alla valenza decisiva da attribuire alla certificazione medica del 2003, recante una diagnosi (« -OMISSIS- ») sostanzialmente corrispondente a quella indicata nella domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Tale certificazione evidenziava, infatti, una patologia che l’interessato non poteva non correlare agli eventi di servizio da lui stesso descritti – il suicidio del detenuto e l’illegittima destituzione – e che, secondo la sua stessa prospettazione, avrebbero provocato « un segno di frustrazione indelebile nella psiche» e lo avrebbero lasciato «ossessionato e mortificato mentalmente » (cfr. l’istanza del 16 dicembre 2015).
9.3. Risulta, di contro, irrilevante il fatto che solo in data 17 dicembre 2015 (con decreto 6389/S) l’appellante sia stato « dispensato dal servizio per infermità » a seguito della dichiarazione di permanente inidoneità alle funzioni (cfr. il verbale della C.M.O. della Spezia del 16 dicembre 2015), trattandosi di circostanza che attiene ad un diverso piano valutativo, estraneo al criterio della mera conoscibilità della patologia e della sua gravità (che non richiede il compimento di particolari indagini o altre acquisizioni, cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2015, n. 4680)
10. È infondato, infine, anche il terzo motivo, comunque irrilevante ai fini dell’annullamento dell’atto, sorretto da più motivazioni autonome. La censura lamenta l’illogicità e il difetto di motivazione del parere reso dal Comitato di verifica, che non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni per cui gli episodi di servizio indicati dall’appellante sarebbero inidonei a costituire causa o concausa del disturbo depressivo lamentato.
10.1. Il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio valorizzando, da un lato, la natura della patologia « forma di nevrosi … scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità' predisposta », dall’altro le caratteristiche degli episodi valorizzati, risalenti nel tempo e comunque privi di connotati di intensità e durata tali da poterne giustificare l’effetto patogeno. Secondo il Comitato, dunque, i fatti di servizio narrati dall’appellante assumerebbero, al più, il ruolo di mera “occasione”, ossia di antecedente contingente, idoneo a rivelare una condizione patologica preesistente e originata da una fragilità psichica individuale.
10.2. Tali valutazioni non appaiono, nel complesso, irragionevoli, fondandosi su dati clinici e temporali oggettivi, conformi ai criteri medico-legali generalmente seguiti per l’accertamento del nesso causale. Esse risultano, inoltre, coerenti con la storia clinica del soggetto, la cui patologia psichica è descritta (cfr. il verbale della C.M.V. n. 4234 del 26 giugno 2017) in termini di « disturbo depressivo di vecchia data ad andamento ricorrente e per il quale nel corso degli anni si è ripetutamente assentato dal servizio» , oggetto di plurimi accertamenti diagnostici distribuiti lungo un arco temporale molto ampio (il primo dei quali risalirebbe addirittura al 1995, cfr. sempre il verbale della C.M.V.) e pertanto difficilmente riconducibile, anche sotto il profilo concausale, a episodi specifici.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a favore dei Ministeri appellati (in solido tra loro).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere ai Ministeri appellati (in solido tra loro) le spese del grado, che si liquidano nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.