Art. 23.
Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , ed all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 .
Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , ed all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 .