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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 419/2024 R.G., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza n. 1688/2023 – Giudice di Pace di Brindisi in giudizio di opposizione a sanzioni amministrative”
promossa da
(c.f. ) in persona del Prefetto pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, siti in
Lecce è elettivamente domiciliata;
appellante
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Mauro Antonio Resta presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
appellato
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 08.04.2025.
FATTO E DIRITTO
1 La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, legge 69/2009.
Con ricorso depositato il 9.02.2024, l' ha proposto gravame Parte_2
avverso la sentenza n. 1688/2023 del 13.12.2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, nel procedimento contraddistinto al n.r.g. 1172/2023 promosso da ed CP_1
avente ad oggetto opposizione alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida di cui al decreto prefettizio prot. n. 2014/491-20B-1/III Area del 27.02.2023, emesso a seguito della sentenza n. 1055/2022 del 27.05.2022 – divenuta irrevocabile dal
16.10.2022 – con la quale la Corte d'Appello di Lecce dichiarava l'estinzione del reato ex art. 186 comma 2, lett. c) ed ex art. 186 comma 2 bis c.d.s. per intervenuta prescrizione e confermava, ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.
Tuttavia, occorre rammentare che già con decreto n. 42010/2016/1-20B-3/III Area del
10.11.2016, il Prefetto di Brindisi disponeva la sospensione cautelare della patente di guida cat. AB n. intestata al Sig. – per 13 mesi – poiché lo stesso, NumeroD_1 CP_1 in data 05.11.2016, si era posto alla guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l provocando altresì un incidente stradale, con conseguente violazione non solo dell'art. 186 comma 2, lett. c) – a norma del quale è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da uno a due anni - ma anche dell'art. 186 comma 2 bis c.d.s. stante il verificarsi dell'incidente stradale a seguito del riscontrato stato di ebbrezza.
Ebbene, alla luce di quanto sopra ed in ossequio al dettato normativo, la CP_2
con decreto prot. n. 2014/491-20B-1/III Area - oggetto di impugnazione -
[...]
riteneva opportuno applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due “decurtando il periodo di sospensione già effettivamente sofferto in via cautelare”. Nel riferito decreto l'UTG-Prefettura di Brindisi, pertanto, ordinava la sospensione del titolo di guida nei confronti dell'odierno appellato per un ulteriore periodo di sospensione per 11 mesi.
Va premesso che con ricorso depositato in data 27.03.2023, dinanzi al Giudice di Pace di
Brindisi, il sig. , proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento CP_1
2 prefettizio, adducendo il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa comminata, in virtù della risalente infrazione contestata, della dichiarata prescrizione del reato da parte della Corte d'Appello di Lecce nonché del pre-sofferto periodo in sede cautelare. Per tali ragioni l'opponente chiedeva al primo giudicante: 1) In via preliminare: la sospensione dell'efficacia del provvedimento prefettizio;
2) Nel merito: la nullità e/o l'annullamento dello stesso.
Con memoria difensiva, depositata in data 30.06.2023 si costituiva l'opposta
[...] rilevando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Il Giudice di prime cure attraverso l'impugnata sentenza accoglieva il ricorso di CP_1
e, per l'effetto, annullava il decreto di sospensione della patente di guida,
[...]
ritenendo insussistenti i presupposti per convalidare la misura della sanzione irrogata in danno dell'allora ricorrente, fondando tale decisione sulla scorta della visita medica presso la Commissione medica locale a cui lo stesso veniva sottoposto, con conseguente rilascio del certificato di idoneità alla guida. Quanto alle spese, il Giudice di Pace, tenuto conto delle questioni di diritto implicate, riteneva sussistenti giusti motivi per ritenerle compensate.
Con la presente impugnazione, la ha dedotto la violazione e la falsa Controparte_2 applicazione dell'art. 224 c.d.s. concludendo per l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata sentenza, chiedendo di confermare il decreto prefettizio prot. n. 2014/491-
20B-1/III Area, con condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio , con comparsa del CP_1
16.05.2024, deducendo l'infondatezza del gravame e domandando il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
In difetto di alcuna richiesta istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza odierna.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Con riferimento all'unico motivo di doglianza occorre avere riguardo in particolare alla natura della sanzione irrogata la quale veniva già precisata nel secondo decreto di
3 sospensione emesso a seguito del giudizio penale. Invero, il Prefetto, ai sensi dell'art. 224
c.d.s. ed in esecuzione della sentenza penale divenuta irrevocabile, applicava la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Giudice della Corte d'Appello di Lecce a seguito dell'accertamento del reato – sebbene prescritto - a nulla rilevando l'esito della visita medica presso la CML svolta in precedenza. Per tali ragioni, concordemente con quanto dedotto dall'odierno appellante nei propri scritti difensivi, è chiaro che il Giudice di prime cure è incorso in un errore di valutazione in merito alla corretta qualificazione da assegnare al provvedimento prefettizio impugnato, avendo verosimilmente sovrapposto la misura cautelare (già disposta e sofferta) a quella sanzionatoria.
Giova preliminarmente rammentare che la Corte costituzionale, con orientamento costante, dapprima, aveva sostenuto la specificità ed autonomia della sanzione amministrativa rispetto al sistema sanzionatorio penale. L'assunto si fondava sul riconoscimento di riferimenti costituzionali: gli artt. 25 comma 2 e 27 Cost., disciplinanti le sanzioni penali, e gli artt. 23 e 97 Cost. relativi alla potestà sanzionatoria amministrativa
(cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014) sicché assumeva rilevanza un concetto di pena in senso giuridico meramente formale. Sennonché, lo stesso giudice delle leggi - stante la posizione di matrice “sub-costituzionale” nella gerarchia delle fonti attribuita alle disposizioni della CEDU e della qualificazione delle stesse quali norme interposte, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. – ha fondato, negli ultimi anni, un vero e proprio statuto costituzionale delle sanzioni amministrative aventi carattere marcatamente afflittivo. Va richiamato altresì un recente pronunciamento della Suprema Corte – II
Sezione civile reso con sentenza n. 2425/2025, la quale affermando quattro principi di diritto, ha distinto le due ipotesi di sospensione come “sanzione accessoria” e come
“misura cautelare”. Nello specifico ha stabilito che: “ a) in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art.
186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza […] ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto); b) la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art.
223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole […] che è
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale,
4 ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa;
c) la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato […], purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole;
c) un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento”.
È evidente che, nel caso di specie, i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: una prossima alla commissione della condotta assunta quale reato ed uno successivo all'esito del processo penale.
Delineati i confini della natura sanzionatoria irrogata ed avuto riguardo a tale recente pronunciamento ed ai principi ivi espressi, ne discende che l'appello va accolto, non rilevando quanto eccepito da parte appellata in relazione al principio di proporzionalità, trattandosi - si ribadisce - di un atto meramente esecutivo nonché attuativo della disposizione normativa all'esito del giudizio penale avente funzione, per l'appunto, sanzionatoria dalla quale è stato correttamente detratto il periodo già inflitto quale sospensione cautelare. La prassi giudiziaria ha stabilito inoltre che tale opera di
“scomputo” debba essere effettuata materialmente dal Prefetto, così com'è avvenuto nella fattispecie concreta, anche qualora il Giudice penale non accenni alla detrazione nella sentenza.
Ne discende che l'appello va accolto ed in riforma della gravata sentenza va respinta l'opposizione proposta da . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 e succ. modifiche dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di scarsa
5 complessità, con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria, con riduzione del 50% stante la particolare semplicità delle questione in fatto e diritto risolte nonché il mancato deposito di comparse conclusionali nel presente grado di giudizio.
Nulla per le spese di prime cure essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado d'appello proposta dalla ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, rigetta l'opposizione proposta da e dichiara valido e legittimo il CP_1
decreto prot. n. 2014/491-20B-1/III Area di sospensione della patente di guida
Contr emesso dalla Prefettura di Brindisi - ;
2) condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese processuali per il presente giudizio che si liquidano in complessivi di €
1700,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA e spese prenotate a debito;
Brindisi, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 419/2024 R.G., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza n. 1688/2023 – Giudice di Pace di Brindisi in giudizio di opposizione a sanzioni amministrative”
promossa da
(c.f. ) in persona del Prefetto pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, siti in
Lecce è elettivamente domiciliata;
appellante
contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Mauro Antonio Resta presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
appellato
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 08.04.2025.
FATTO E DIRITTO
1 La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, legge 69/2009.
Con ricorso depositato il 9.02.2024, l' ha proposto gravame Parte_2
avverso la sentenza n. 1688/2023 del 13.12.2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, nel procedimento contraddistinto al n.r.g. 1172/2023 promosso da ed CP_1
avente ad oggetto opposizione alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida di cui al decreto prefettizio prot. n. 2014/491-20B-1/III Area del 27.02.2023, emesso a seguito della sentenza n. 1055/2022 del 27.05.2022 – divenuta irrevocabile dal
16.10.2022 – con la quale la Corte d'Appello di Lecce dichiarava l'estinzione del reato ex art. 186 comma 2, lett. c) ed ex art. 186 comma 2 bis c.d.s. per intervenuta prescrizione e confermava, ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria.
Tuttavia, occorre rammentare che già con decreto n. 42010/2016/1-20B-3/III Area del
10.11.2016, il Prefetto di Brindisi disponeva la sospensione cautelare della patente di guida cat. AB n. intestata al Sig. – per 13 mesi – poiché lo stesso, NumeroD_1 CP_1 in data 05.11.2016, si era posto alla guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l provocando altresì un incidente stradale, con conseguente violazione non solo dell'art. 186 comma 2, lett. c) – a norma del quale è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da uno a due anni - ma anche dell'art. 186 comma 2 bis c.d.s. stante il verificarsi dell'incidente stradale a seguito del riscontrato stato di ebbrezza.
Ebbene, alla luce di quanto sopra ed in ossequio al dettato normativo, la CP_2
con decreto prot. n. 2014/491-20B-1/III Area - oggetto di impugnazione -
[...]
riteneva opportuno applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due “decurtando il periodo di sospensione già effettivamente sofferto in via cautelare”. Nel riferito decreto l'UTG-Prefettura di Brindisi, pertanto, ordinava la sospensione del titolo di guida nei confronti dell'odierno appellato per un ulteriore periodo di sospensione per 11 mesi.
Va premesso che con ricorso depositato in data 27.03.2023, dinanzi al Giudice di Pace di
Brindisi, il sig. , proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento CP_1
2 prefettizio, adducendo il mancato rispetto del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa comminata, in virtù della risalente infrazione contestata, della dichiarata prescrizione del reato da parte della Corte d'Appello di Lecce nonché del pre-sofferto periodo in sede cautelare. Per tali ragioni l'opponente chiedeva al primo giudicante: 1) In via preliminare: la sospensione dell'efficacia del provvedimento prefettizio;
2) Nel merito: la nullità e/o l'annullamento dello stesso.
Con memoria difensiva, depositata in data 30.06.2023 si costituiva l'opposta
[...] rilevando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Il Giudice di prime cure attraverso l'impugnata sentenza accoglieva il ricorso di CP_1
e, per l'effetto, annullava il decreto di sospensione della patente di guida,
[...]
ritenendo insussistenti i presupposti per convalidare la misura della sanzione irrogata in danno dell'allora ricorrente, fondando tale decisione sulla scorta della visita medica presso la Commissione medica locale a cui lo stesso veniva sottoposto, con conseguente rilascio del certificato di idoneità alla guida. Quanto alle spese, il Giudice di Pace, tenuto conto delle questioni di diritto implicate, riteneva sussistenti giusti motivi per ritenerle compensate.
Con la presente impugnazione, la ha dedotto la violazione e la falsa Controparte_2 applicazione dell'art. 224 c.d.s. concludendo per l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata sentenza, chiedendo di confermare il decreto prefettizio prot. n. 2014/491-
20B-1/III Area, con condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio , con comparsa del CP_1
16.05.2024, deducendo l'infondatezza del gravame e domandando il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
In difetto di alcuna richiesta istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza odierna.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
Con riferimento all'unico motivo di doglianza occorre avere riguardo in particolare alla natura della sanzione irrogata la quale veniva già precisata nel secondo decreto di
3 sospensione emesso a seguito del giudizio penale. Invero, il Prefetto, ai sensi dell'art. 224
c.d.s. ed in esecuzione della sentenza penale divenuta irrevocabile, applicava la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Giudice della Corte d'Appello di Lecce a seguito dell'accertamento del reato – sebbene prescritto - a nulla rilevando l'esito della visita medica presso la CML svolta in precedenza. Per tali ragioni, concordemente con quanto dedotto dall'odierno appellante nei propri scritti difensivi, è chiaro che il Giudice di prime cure è incorso in un errore di valutazione in merito alla corretta qualificazione da assegnare al provvedimento prefettizio impugnato, avendo verosimilmente sovrapposto la misura cautelare (già disposta e sofferta) a quella sanzionatoria.
Giova preliminarmente rammentare che la Corte costituzionale, con orientamento costante, dapprima, aveva sostenuto la specificità ed autonomia della sanzione amministrativa rispetto al sistema sanzionatorio penale. L'assunto si fondava sul riconoscimento di riferimenti costituzionali: gli artt. 25 comma 2 e 27 Cost., disciplinanti le sanzioni penali, e gli artt. 23 e 97 Cost. relativi alla potestà sanzionatoria amministrativa
(cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014) sicché assumeva rilevanza un concetto di pena in senso giuridico meramente formale. Sennonché, lo stesso giudice delle leggi - stante la posizione di matrice “sub-costituzionale” nella gerarchia delle fonti attribuita alle disposizioni della CEDU e della qualificazione delle stesse quali norme interposte, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. – ha fondato, negli ultimi anni, un vero e proprio statuto costituzionale delle sanzioni amministrative aventi carattere marcatamente afflittivo. Va richiamato altresì un recente pronunciamento della Suprema Corte – II
Sezione civile reso con sentenza n. 2425/2025, la quale affermando quattro principi di diritto, ha distinto le due ipotesi di sospensione come “sanzione accessoria” e come
“misura cautelare”. Nello specifico ha stabilito che: “ a) in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art.
186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza […] ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto); b) la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art.
223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole […] che è
l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale,
4 ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa;
c) la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato […], purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole;
c) un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento”.
È evidente che, nel caso di specie, i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: una prossima alla commissione della condotta assunta quale reato ed uno successivo all'esito del processo penale.
Delineati i confini della natura sanzionatoria irrogata ed avuto riguardo a tale recente pronunciamento ed ai principi ivi espressi, ne discende che l'appello va accolto, non rilevando quanto eccepito da parte appellata in relazione al principio di proporzionalità, trattandosi - si ribadisce - di un atto meramente esecutivo nonché attuativo della disposizione normativa all'esito del giudizio penale avente funzione, per l'appunto, sanzionatoria dalla quale è stato correttamente detratto il periodo già inflitto quale sospensione cautelare. La prassi giudiziaria ha stabilito inoltre che tale opera di
“scomputo” debba essere effettuata materialmente dal Prefetto, così com'è avvenuto nella fattispecie concreta, anche qualora il Giudice penale non accenni alla detrazione nella sentenza.
Ne discende che l'appello va accolto ed in riforma della gravata sentenza va respinta l'opposizione proposta da . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m.
55/2014 e succ. modifiche dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di scarsa
5 complessità, con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria, con riduzione del 50% stante la particolare semplicità delle questione in fatto e diritto risolte nonché il mancato deposito di comparse conclusionali nel presente grado di giudizio.
Nulla per le spese di prime cure essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda in grado d'appello proposta dalla ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, rigetta l'opposizione proposta da e dichiara valido e legittimo il CP_1
decreto prot. n. 2014/491-20B-1/III Area di sospensione della patente di guida
Contr emesso dalla Prefettura di Brindisi - ;
2) condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese processuali per il presente giudizio che si liquidano in complessivi di €
1700,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA e spese prenotate a debito;
Brindisi, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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