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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3190/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14404/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Difensore_1 di Pozzuoli - Via Tito Livio N.4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000142520210003625 - 4185 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3268/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'avviso di accertamento n. 000142520210003625 notificato il 02/05/2025 ed avente ad oggetto il pagamento del tributo IMU per l'anno 2021 relativa agli immobili siti in Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento in quanto gli immobili versano in uno stato di degrado tale da non consentirne l'agibilità, come accertato dal tecnico di fiducia che ha redatto nel giugno 2022 una relazione tecnica asseverata nella quale si legge che le unità immobiliari si presentano allo stato attuale in pessimo stato di manutenzione, sotto molteplici punti di analisi, dovuto ai continui e perpetui atti vandalici.
La ricorrente ha invocato l'esenzione dall'imposta, in subordine ha invocato il diritto alla riduzione del 50% del pagamento previsto, in quanto trattasi di unità immobiliari inagibili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992., in quanto il ricorso è stato notificato all'Ente tardivamente soltanto in data 02.07.2025, a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 02.05.2025, avvenuta a mani proprie del destinatario.
Il resistente ha poi dedotto che la condizione necessaria ed imprescindibile per poter beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% è la sussistenza di un'apposita dichiarazione di inagibilità del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 747 lettera b) della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), onde consentire al competente Ufficio di esperire tutte le opportune verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dal contribuente e, comunque, di accertare la legittimità di una eventuale riduzione di imposta.
In data 14-2-2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine alla tardiva proposizione del ricorso.
L'art. 21 del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato o decorsi 90 giorni dalla domanda di restituzione dei tributi in caso di rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto). Il termine di impugnazione è perentorio e che per il computo del termine si osservano le norme dell'art. 2963 C.C. e dell'art. 155 c.p.c. (si esclude il dies a quo, cioè il giorno iniziale e si include il dies ad quem, cioè quello finale). Ai fini della tempestività del ricorso occorre far riferimento alla data di notifica del ricorso.
Dagli atti emerge che alla ricorrente l'atto impugnato è stato notificato in data 02.05.2025, mentre il ricorso
è stato notificato in via telematica all'ente in data 2-7-2025, oltre il termine di giorni sessanta di cui alla citata disposizione, che scadeva l'1-7-2025.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14404/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Difensore_1 di Pozzuoli - Via Tito Livio N.4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000142520210003625 - 4185 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3268/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'avviso di accertamento n. 000142520210003625 notificato il 02/05/2025 ed avente ad oggetto il pagamento del tributo IMU per l'anno 2021 relativa agli immobili siti in Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento in quanto gli immobili versano in uno stato di degrado tale da non consentirne l'agibilità, come accertato dal tecnico di fiducia che ha redatto nel giugno 2022 una relazione tecnica asseverata nella quale si legge che le unità immobiliari si presentano allo stato attuale in pessimo stato di manutenzione, sotto molteplici punti di analisi, dovuto ai continui e perpetui atti vandalici.
La ricorrente ha invocato l'esenzione dall'imposta, in subordine ha invocato il diritto alla riduzione del 50% del pagamento previsto, in quanto trattasi di unità immobiliari inagibili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992., in quanto il ricorso è stato notificato all'Ente tardivamente soltanto in data 02.07.2025, a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 02.05.2025, avvenuta a mani proprie del destinatario.
Il resistente ha poi dedotto che la condizione necessaria ed imprescindibile per poter beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% è la sussistenza di un'apposita dichiarazione di inagibilità del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 747 lettera b) della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), onde consentire al competente Ufficio di esperire tutte le opportune verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dal contribuente e, comunque, di accertare la legittimità di una eventuale riduzione di imposta.
In data 14-2-2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine alla tardiva proposizione del ricorso.
L'art. 21 del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato o decorsi 90 giorni dalla domanda di restituzione dei tributi in caso di rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto). Il termine di impugnazione è perentorio e che per il computo del termine si osservano le norme dell'art. 2963 C.C. e dell'art. 155 c.p.c. (si esclude il dies a quo, cioè il giorno iniziale e si include il dies ad quem, cioè quello finale). Ai fini della tempestività del ricorso occorre far riferimento alla data di notifica del ricorso.
Dagli atti emerge che alla ricorrente l'atto impugnato è stato notificato in data 02.05.2025, mentre il ricorso
è stato notificato in via telematica all'ente in data 2-7-2025, oltre il termine di giorni sessanta di cui alla citata disposizione, che scadeva l'1-7-2025.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.