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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3227/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. SELLITTI VITTORIO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/04/1999.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 18/07/2019;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/04/1999 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 7, Parte II, Controparte_2
Serie A, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOTARESCO
(TE) alle seguenti condizioni:
I. dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
II. le condizioni dell'omologa di separazione consensuale vengono modificate nel seguente modo:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove lo ritengano più
opportuno;
2. la sig.ra non necessita di alcun contributo economico da parte del Controparte_1
sig. , quindi, rinuncia all'assegno di mantenimento previsto nella Controparte_2
separazione, che, quindi, si estingue dalla data del deposito del presente ricorso;
3. le parti danno atto di avere regolato ogni altra questione economica e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
4. le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
III. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3227/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. SELLITTI VITTORIO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/04/1999.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 19/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 18/07/2019;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/04/1999 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 7, Parte II, Controparte_2
Serie A, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOTARESCO
(TE) alle seguenti condizioni:
I. dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
II. le condizioni dell'omologa di separazione consensuale vengono modificate nel seguente modo:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove lo ritengano più
opportuno;
2. la sig.ra non necessita di alcun contributo economico da parte del Controparte_1
sig. , quindi, rinuncia all'assegno di mantenimento previsto nella Controparte_2
separazione, che, quindi, si estingue dalla data del deposito del presente ricorso;
3. le parti danno atto di avere regolato ogni altra questione economica e, pertanto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
4. le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
III. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 19/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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