Articolo 224 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223Articolo 225
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19 aprile 1942
Art. 224.

Salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformita' delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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