Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 20067/2023 a cui risulta riunita la n. 15012/2022 R.G.L. promossa
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Palma elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace-
All'udienza del 14/02/2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità).
All'udienza del 12.04.2024 il Giudicante ,rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell CP_2
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Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che le infermità di cui era affetta la sig.ra erano Parte_1 le seguenti: endometriosi, ipertensione arteriosa. Artrosi polidistrettuale con ernie discali multiple cervicali e lombari. sindrome ansioso-depressiva di lieve entità. Le malattie suddette erano presenti all'atto della domanda amministrativa. Tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, la sig.ra allo stato, Parte_1 presenta un'invalidità del 64% (sessantaquattro percento) a far data dalla domanda amministrativa.>>
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando, anche a fronte dei nuovi documenti prodotti (eco tiroide del 08.01.2024; scintigrafia tiroidea del 19.01.2024; diretta vie urinarie del 15.12.23; eco renale del 04.03.2024) la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che:
<La periziata è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% nella misura del 75% ai sensi della legge 118/71. In relazione alla retrodatazione si può, salomonicamente, retrodatare la decorrenza del beneficio a ottobre 2022, cioè quattro mesi antecedenti la visita eseguita dal Collega ed oggetto del ricorso in opposizione. Si dispone, anche per una rivalutazione del caso clinico, revisione a settembre 2025. >>
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: Artrosi polidistrettuale con multiple ernie discali, Nefrolitiasi con calcolosi a stampo, Pregressa isteroannessiectomia bilaterale. BPCO, Sindrome ansioso- depressiva lieve.
2 Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile da ottobre 2022.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell ogni CP_2 altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a riconoscere CP_2
a , il beneficio dell'assegno di invalidità civile (invalida pari al 75%) Parte_1
a partire dal mese di Ottobre 2022.
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 14.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero
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