Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 1348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1348/2021, oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
per lui in qualità di amministratore di sostegno , nata il Parte_2
09.08.1970 a Thionville (FRANCIA), c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Macomer alla Via Carlo Felice n.2, presso lo studio dell'Avv. DORE CATERINA CULEDDU, c.f.
, che lo rappresenta in virtù di procura allegata all'atto introduttivo C.F._3
- parte attrice - contro
, c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._4
ivi elettivamente domiciliato alla Via Armando Diaz n. 1, presso lo studio dell'Avv. Tina Lunesu, c.f.
, che lo rappresenta in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._5
risposta
- parte convenuta –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate all'udienza dell'11.2.2025)
“- contrariis reiectis;
- Accertare e dichiarare che si è reso responsabile Controparte_1
dei danni patiti da per i fatti meglio descritti in espositiva;
- Accogliere la Controparte_2 presente domanda e, per l'effetto, condannare a risarcire all'attore i danni Controparte_1
tutti subiti e subendi, morali, materiali e biologici meglio indicati in premessa e quantificati in misura non inferiore ad €. 947.000,00 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà determinata in corso
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 1
di causa, ovvero di giustizia per i fatti di cui in premessa. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e confermate all'udienza dell'11.1.2024):
“ a) in via principale e nel merito, respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. b) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale amministratrice di Parte_2
sostegno di , ha evocato in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
[...]
Parte attrice ha dedotto:
- che 17.06.2016, a seguito di un'aggressione, il era stato condotto al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove veniva indotto in coma farmacologico, e riportava grave trauma cranico-facciale commotivo, con frattura orbito-zigomatica dx, pavimento orbita sinistra, ossa nasali, ematoma subdurale parieto-occipitale dx, emorragia subracnoidea, contusioni cerebrali localizzate al centro semiovale e mielopatia D4D5;
- che le indagini condotte sull'accaduto avevano portato ad individuare il quale CP_1 responsabile dell'accaduto, il quale veniva condannato con sentenza n. 250 del 19.09.2017 del Tribunale di Nuoro per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p.
- che la sentenza di condanna del Tribunale di Nuoro era stata confermata dalla sentenza n. 458 del 23.10.2018, depositata il 17.01.2019, della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;
- che il , prima dell'aggressione non presentava alcuna patologia pregressa, oltre Pt_1 all'invalidità civile per epilessia, e che a causa dei traumi riportati dal detto evento è oggi tetraparetico grave, allettato, totalmente dipendente da terzi per tutti gli atti quotidiani della vita, con perdita delle funzioni inerenti il linguaggio, sfinteriche, sensoriali della vista, gusto, tatto, sicuramente secondari a danno cerebrale e quindi cecità, disfagia e confezionamento di PEG, in una condizione di gravissima disabilità assimilabile a stato vegetativo;
L'attore ha, quindi, chiesto il risarcimento dei danni tutti discesi dall'aggressione perpetrata in proprio danno, comprensivi del danno morale, del danno esistenziale e del danno da agonia.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 1348/2021
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 15.4.2022, si è costituito in Controparte_1
giudizio, contestando integralmente le avverse pretese, negando la propria colpevolezza e ribadendo la propria estraneità ai fatti di causa, come già sostenuto nei due gradi del procedimento penale concluso.
3. All'esito dell'udienza del 19.4.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, sono stati assegnati i termini ex art 183 co VI c.p.c. e parte attrice ha depositato la prima e la seconda memoria, contestando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e deducendo i propri mezzi istruttori.
All'udienza del 22.09.2022, sempre tenuta mediante trattazione scritta, il giudice ha chiesto all'attore di precisare se la condanna in sede penale del convenuto fosse divenuta irrevocabile.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2022, l'attore ha precisato che la condanna del convenuto in sede penale è divenuta irrevocabile in data 08.03.2019 e ha prodotto copia della sentenza recante l'annotazione di irrevocabilità.
All'udienza del 3.11.2022 è stato nominato Ctu il dott. sui seguenti quesiti: “Letti Persona_1
gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i loro consulenti, visitata la perizianda ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU: i. accerti quali danni abbia subito in Parte_1 conseguenza dell'aggressione subita il 17.6.2016 ad opera del convenuto, in particolare: o la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
o gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto
e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita della danneggiata indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando, in particolare, se sussistano specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive della medesima”, ed all'udienza del 20.12.2022, previo deposito telematico dell'accettazione dell'incarico e del giuramento, è stato conferito incarico al Ctu nominato.
Le parti non hanno presentato osservazioni sulla relazione peritale né in corso di ctu né all'esito delle operazioni peritali.
All'udienza dell'11.1.2024, le parti hanno ribadito le proprie difese e hanno richiamato le conclusioni come rassegante in atti. La causa è stata quindi tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire l'autorizzazione dell'amministratore di sostegno a promuovere il presente giudizio.
All'udienza del g. 11.2.2025, acquisita l'autorizzazione del Giudice tutelare a promuovere il presente giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 1348/2021
****
4. Sussiste il giudicato penale vincolante, ex art. 651, co. 2, c.p.p., nell'ambito di questo giudizio di risarcimento del danno in ordine al fatto che a Bono, il 17.6.2016, ha Controparte_1
tentato di uccidere , cagionandogli le lesioni gravissime meglio indicate nel capo Parte_1
d'imputazione (cfr. sentenza penale di condanna del Tribunale di Nuoro n. 250/2017 e sentenza penale di rigetto dell'appello della Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 458/2018, divenuta irrevocabile il g. 8.3.2019). L'attore ha, infatti, depositato, in data 20.10.2022, la sentenza penale d'appello con il certificato di passaggio in giudicato da cui si evince che la sentenza è divenuta irrevocabile il g. 8.3.2019.
Occorre precisare che la prova del giudicato di condanna formatosi nel processo penale, vincolante per questo giudizio civile a norma dell'art. 651, co. 2, c.p.p. (cfr. pp. 12-13 della sentenza penale del
Tribunale di Nuoro n. 250/2017 in cui si dà atto della costituzione di parte civile del ), non Pt_1
soggiace ai termini per le preclusioni istruttorie in quanto si tratta di un accertamento a carattere pubblicistico che il giudice deve compiere d'ufficio in base alla documentazione presente in atti. In proposito, l'ordinanza Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 48 del 2021 argomenta che «l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo, non solo «non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito» (Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016,
n. 21170), ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene» (Cass. Sez. U n. 206 del
2001, cit., in motivazione, pag. 16, § 6.2; in senso conforme v. Cass. n. 9050 del 2001; n. 10977 del
2001; n. 5689 del 2003; n. 1416 del 2004)» e, con preciso riferimento al giudicato, ex art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di danno, prosegue, osservando: «anche per tal genere di giudicato, invero, resta pur sempre il rilievo pubblicistico («non limitato all'interesse delle parti e sottratto pertanto al loro potere dispositivo») che giustifica la necessità di darne spazio, anche ex officio, nel separato giudizio, indipendentemente dal rispetto dei termini di allegazione e prova e addirittura anche a prescindere dall'eventuale inerzia delle parti, purché sempre risultante ex actis e sempre che si tratti di giudizio nel quale la questione coperta da giudicato possa essere dedotta (se, dunque, questione di fatto, sempre che si tratti di giudizio di merito)».
In definitiva, il giudicato penale formatosi nel processo penale con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari n. 458/2018 fa stato in questo giudizio di risarcimento del danno in ordine: a) all'accertamento della sussistenza del fatto, b) della sua illiceità penale e c) all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Dunque, deve ritenersi per vero, ai fini di questo processo, che è colpevole Controparte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 1348/2021
5. Occorre, a questo punto, accertare se abbia subito un danno risarcibile. Parte_1
L'attore ha chiesto la condanna di «a risarcire all'attore i danni tutti subiti Controparte_1
e subendi, morali, materiali e biologici meglio indicati in premessa e quantificati in misura non inferiore ad €. 947.000,00 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, ovvero di giustizia per i fatti di cui in premessa».
Dal fatto stesso accertato in sede penale, si desume l'esistenza del danno-evento: l'aggressione compiuta da ha illecitamente leso il diritto alla salute di . Controparte_1 Parte_1
5.1. Il danno biologico riportato dal in seguito all'aggressione è un'evidente conseguenza Pt_1
delle lesioni totalmente invalidanti accertate in via medico legale (cfr. relazione peritale).
Il convenuto non ha contestato, infatti, che prima dell'aggressione il , nonostante fosse Pt_1
invalido civile al 100% in ragione della pregressa epilessia, unita disagio psichico profondo, conducesse una vita normale, tenuto conto della sua condizione di disabilità (cfr. p. 8 della relazione peritale ove si legge: «il nella vita precedente all'evento del giugno 2016 non svolgeva alcuna Pt_1
attività lavorativa, era infatti, dal maggio 1988, considerato invalido civile al 100 percento e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Questo per una patologia psichica e per epilessia. Egli comunque svolgeva una sua vita quotidiana, seppur caratterizzata da azioni semplici (mangiare, uscire di casa a farsi un giro, guardare la televisione, conversazioni brevi e semplici con le persone …), che lui all'epoca nonostante la sua invalidità era in grado di fare. Le lesioni subite hanno completamente stravolto il suo semplice decorrere della vita, egli infatti da allora si trova permanentemente immobilizzato a letto e dipendente da terzi per le sue funzioni quotidiane (nutrirsi, espletare le funzioni fisiologiche e l'igiene personale, deambulare, comunicare, vedere …)» e ancora: «va inoltre sottolineato che le lesioni suddette hanno influito in modo rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e sulla cenestesi. Egli infatti, come prima riferito, dal trauma in esame in poi non ha più potuto espletare la sua pur semplice vita quotidiana, impedito totalmente a qualsiasi rapporto sociale
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 5 r.g. n. 1348/2021
(vive allettato praticamente in stato vegetativo)» e cfr., a conferma di quanto osservato dal Ctu, anche le sommarie informazioni testimoniali di e di ). Tes_1 Parte_2
Il Ctu, dott. , ha, quindi, accertato: «
1. Il Signor , di anni Persona_1 Controparte_2
58, permanentemente inoccupato, in data 17 giugno 2016, ha subito un'aggressione riportando le seguenti lesioni:
• Grave trauma policontusivo cranio facciale con emorragia cerebrale e fratture ossa nasali, orbito- zigomatica destra e pavimento orbitale sinistro. Mielopatia D4-D5. Lesioni che hanno causato esiti gravissimi: tetraparesi spastica, afasia, disfagia, insufficienza respiratoria severa, cecità totale e stato vegetativo.
2. Tali lesioni, riconducibili direttamente all'aggressione suddetta, hanno causato un Danno
Biologico Permanente valutabile nella misura del 100 % (cento per cento);
3. La Inabilità Temporanea, valutabile al 100% (cento per cento) non è delimitabile nel tempo, non essendovi stato alcun miglioramento dopo le lesioni subite e non prevedibile neppure nel futuro».
Le conclusioni del Ctu sono coerenti con gli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze penali summenzionate, con la documentazione medica presente in atti, si presentano in sé logiche e sufficientemente motivate e non sono state sottoposte a critica dalle parti.
Il Ctu ha, dunque, accertato un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%.
L'accertamento medico legale pone, sul piano giuridico, la questione dell'accertamento e della liquidazione del danno biologico consistente in una macro-invalidità.
In primo luogo, occorre aderire a quell'orientamento che ritiene configurabile una invalidità permanente del 100%, come accertato dal Ctu, perché il , a distanza di più di sei anni Pt_1
dall'aggressione si trova in stato vegetativo, non è più in grado di svolgere alcuna delle attività che svolgeva prima del sinistro, è mantenuto in vita attraverso l'alimentazione artificiale, risulta anche sottoposto a ossigenoterapia per 20 ore al giorno ed è dipendente dall'intervento di terzi per espletamento di qualsiasi necessità fisiologica.
È interessante notare che il Ctu ha ritenuto che non sia medicalmente accertabile un'invalidità temporanea osservando che essa non è delimitabile nel tempo perché non vi è stato alcun miglioramento dopo il sinistro. In altre parole, il sinistro ha avuto conseguenze biologiche totalizzanti che si sono manifestate e stabilizzate sin da subito e che sono risultate irreversibili.
Questa peculiarità del caso concreto deve trovare riconoscimento in sede di personalizzazione della quantificazione del danno biologico poiché appare irragionevole liquidare in misura inferiore un danno alla salute talmente grave da non aver dato luogo ad alcun miglioramento rispetto ad un danno biologico che ha avuto un miglioramento nel corso del tempo.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 6 r.g. n. 1348/2021
Applicate le tabelle milanesi del 2024, il danno dinamico-relazionale dev'essere riconosciuto nella misura equivalente al 100% (p. 8 della ctu), tenuto conto dell'età del al momento Pt_1 dell'aggressione (51 anni).
Si procede, inoltre, all'aumento del 35% del danno biologico perché, nel caso di specie, il danno biologico, conseguenza di un'aggressione di una violenza inaudita e immotivata, non è suscettibile di alcun un miglioramento ma solo di un ulteriore peggioramento, come rilevato dal Ctu: «la condizione di inabilità al 100% si è manifestata subito dopo il trauma e, non migliorando nel tempo, persiste tuttora e non avrà modificazioni in melius neppure in futuro». Si tratta di una conseguenza del tutto peculiare delle c.d. macro-invalidità, che deve essere risarcita, e che le differenzia dalla generalità dei casi ove si assiste, normalmente, ad un miglioramento dello stato di salute in seguito alle cure mediche del caso. Dunque, per il , v'è stata una conseguenza dannosa ulteriore ed anomala che consiste Pt_1
nella certezza della perdita di qualsiasi possibilità di recupero delle attività, rilevanti sul piano dinamico relazionale, antecedenti rispetto al sinistro.
Il danno biologico dev'essere quindi liquidato, applicando le Tabelle milanesi del 2024, nella somma di € 969.853,5.
5.2. Non può essere riconosciuto al danno-conseguenza a titolo di danno esistenziale perché il riconoscimento di un danno esistenziale significherebbe duplicare il danno biologico già accertato
(cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, massimata: «in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute».
5.3. Passando all'accertamento dell'esistenza del danno morale, si rileva che dagli atti emerge che il
, proprio in conseguenza dell'aggressione, ha perso la coscienza di sé (conseguenza dannosa Pt_1
già risarcita sul piano obiettivo in occasione dell'accertamento del danno biologico).
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 7 r.g. n. 1348/2021
Il Ctu, nell'ambito di questo giudizio, ha accertato che lo stato del , al momento della visita Pt_1
medico-legale, era caratterizzato da: «tetraparesi spastica, afasia, disfagia, insufficienza respiratoria severa, cecità totale e stato vegetativo».
Anche il Consulente tecnico di parte attrice, dott.ssa , nella sua relazione del 5.6.2020, Per_2 rassegnava la seguente diagnosi, sulle condizioni del al momento dell'accertamento medico- Pt_1
legale, che risultano sovrapponibili con quelle del Ctu:
Nella relazione peritale realizzata dal perito del PM, dott. depositata in data Persona_3
29.9.2016, si legge che in occasione della visita medico-legale del 22.6.2016:
Successivamente, in data 29.6.2016, dalla cartella clinica (riportata nella relazione peritale del dott.
si apprende che a quella data il risultava capace di aprire gli occhi al richiamo Per_3 Pt_1
verbale ma che non era contattabile.
Nella relazione neurologica del 29.7.2016, anch'essa riportata nella relazione peritale del dott.
si legge: Per_3
Infine, nella relazione clinica al momento della dimissione, avvenuta in data 29.8.2016, riportata nella relazione peritale del dott. si legge: Per_3
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 8 r.g. n. 1348/2021
Alla luce di questi dati medici, è più probabile che non che il , a seguito dell'aggressione, Pt_1
abbia perso la coscienza di sé e, quindi, non è ravvisabile l'esistenza di uno stato consapevole di sofferenza interiore causalmente riconducibile all'aggressione subita, a far data dal momento iniziale delle cure mediche e sino all'accertamento medico-legale del Ctu, dott. Da ciò consegue, che Per_1 non può essere accertata, nel caso di specie, l'esistenza di un danno morale (arg. da Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 28423 del 2008: «con la citata sentenza n. 26972/08 le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto che, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale nella sua ampia accezione. Ma tanto presuppone che "sofferenza psichica" vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all'evento dannoso), com'è reso evidente dal riferimento, nella menzionata sentenza, ad un caso nel quale la vittima era, appunto, "rimasta lucida durante
l'agonia" (paragrafo 3.2. della motivazione)»)
Non può essere riconosciuto nemmeno l'allegato danno da lucida agonia poiché anch'esso presuppone la prova della coscienza di sé del danneggiato.
5.4. Escluso il danno morale per il periodo successivo all'inizio delle cure mediche, occorre, tuttavia, chiedersi se il fosse cosciente al momento dell'aggressione. Pt_1
In ordine alla dinamica dell'aggressione, il perito del PM, dott. ha scritto: Per_3
Queste informazioni, che il perito ha ricavato dai propri accertamenti medico legali, debbono essere coordinate con ulteriori argomenti di prova che si ricavano dalla sentenza n. 250/2017 del Tribunale di Nuoro ove si legge:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 9 r.g. n. 1348/2021
Inoltre, gli accertamenti del medico legale devono essere coordinati con le dichiarazioni della prima persona che si accorse del corpo del riverso a terra. La sommaria informatrice , Pt_1 Tes_1
sentita a sommarie informazioni testimoniali in data 17.6.2016, ha dichiarato che inizialmente aveva sentito provenire dal corpo a terra come dei singhiozzi e, poi, si era allontanata per lo spavento. Dopo aver chiamato il 118, era stata richiesta dall'operatore di verificare se la persona ferita fosse cosciente, la si riportava, quindi, presso il corpo e, riconoscendo il , rilevava che questo era in Tes_1 Pt_1
posizione supina e che aveva il volto coperto di sangue. Dunque, non ha dichiarato che Tes_1
il fosse cosciente poco tempo dopo l'aggressione. Pt_1
Alla luce di questi elementi di fatto, risulta più probabile che non che il non abbia nemmeno Pt_1 avuto modo di accorgersi dell'aggressione e che quindi non abbia patito lo spavento ad essa connesso.
Il dott. è stato esplicito nel dire che il è stata colpito a sorpresa in faccia, perdendo Per_3 Pt_1
conoscenza e che non vi segni sul corpo della vittima compatibili con comportamenti di difesa.
6. In definitiva, il danno non patrimoniale patito dal è liquidato nella somma di € 969.853,5 Pt_1 che dev'essere rivalutata (le ultime Tabelle di Milano disponibili sono state pubblicate in data
5.6.2024) all'ultimo indice Istat disponibile nella somma di € 985.371,16. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al definitivo soddisfo.
La somma liquidata in via definitiva è coerente con la domanda risarcitoria avanzata poiché l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati in sede di giudizio in misura anche superiore rispetto a quella espressamente domandata.
6.1 Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi in quanto l'attore non li ha domandati
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, massimata: «nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 1348/2021
liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda» poi confermata da Cass civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
6.2. Non è stato allegato e documentato, infine, alcun danno patrimoniale.
7. Le spese di lite devono essere allocate secondo la regola della soccombenza.
è risultato integralmente soccombente e deve essere condannato a pagare in favore Controparte_1 dell'Erario è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite che vanno Parte_1
liquidate determinando il valore della causa secondo il criterio del decisum e applicando i medi tariffari ridotti del 50% per ciascuna fase del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), in considerazione del carattere non particolarmente articolato degli atti di parte e degli altri criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, per un totale di € 14.598, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva.
In atti v'è prova degli esborsi relativi solo alle spese di notificazione pari ad € 10,65.
Le spese di Ctu, liquidate come da sperato decreto, sono poste a carico di nei Controparte_1
rapporti fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 985.371,16, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della
[...] presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in € Controparte_1
14.598, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato ed oltre a € 10,65 per esborsi.
3) pone a carico di nei rapporti fra le parti, le spese di ctu, liquidate come da Controparte_1
separato decreto.
Nuoro, 12.5.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1348/2021 R.A.C. Sentenza - pagina 11