Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'idoneità della documentazione falsa ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117 Di Giada Donati Abstract Con la pronuncia oggetto di analisi il Consiglio di Stato affronta il tema della produzione di documentazione falsa nell'ambito delle procedure di gara, soffermandosi sulla sua idoneità a condizionare indebitamente le valutazioni della Stazione Appaltante e sui conseguenti profili di responsabilità dell'Operatore Economico. Il Giudice amministrativo chiarisce che la negligenza del Legale Rappresentante non può essere elusa imputando la condotta irregolare all'infedeltà …
Leggi di più… - 2. La falsa dichiarazione in sede di gara, rileva ai fini dell’integrazione del grave illecito professionaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 21/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2025, proposto da
Smiths Detection Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B07F41C1CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
TE Warsaw Company Limited Sp. Z.Oo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01312/2025, resa tra le parti, Per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 576434/RU del 17 settembre 2024 con il quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato a TE la gara per l’acquisto di sei sistemi di scansione mobili su ruota – a funzionalità autonoma, senza necessità di allaccio alla rete elettrica e senza alcuna infrastruttura – per la scansione radiografica di container, autotreni e altri mezzi di trasporto, dotati di motrice e con sala di comando integrata a bordo del veicolo, da installare presso gli uffici doganali di Livorno, Civitavecchia, Palermo, Trieste, Venezia e Siracura S.O.T. Augusta (CIG: B07F41C1CE), disponendo l’esecuzione anticipata del contratto;
- della relativa comunicazione di aggiudicazione;
- della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione formulate all’esito della seduta del 1° agosto 2024;
- dei verbali di tutte le sedute della Commissione giudicatrice e, in particolare, di quelli delle sedute del 3 luglio, 5 luglio, 17 luglio, 18 luglio, 19 luglio, 23 luglio, 25 luglio e 1° agosto 2024;
- dei verbali delle sedute del seggio di gara del 13 marzo e dell’8 aprile 2024;
- dell’atto di estremi e data non conosciuti con cui DM ha ammesso e invitato TE a partecipare alla seconda fase, ritenendola in possesso dei necessari requisiti partecipazione;
- dell’avviso di indizione della procedura di gara;
- del disciplinare di gara e del capitolato tecnico;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusa la determina di indizione della procedura di gara e tutti i chiarimenti resi nel corso della procedura stessa
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di SDI a ottenere l’aggiudicazione della procedura di affidamento
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto stipulato tra TE e DM
E PER LA CONDANNA
della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto stipulato o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che la complessità delle questioni poste dall’istanza richiede la delibazione in sede collegiale e che, nelle more, non ricorre il periculum qualificato richiesto per la tutela provvisoria;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 20 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO