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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 7 luglio 2025, alle ore 10,00 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 2807 dell'anno 2023
Si dà atto che sono presenti l'avv. ALAIMO RAIMONDO per la parte attrice e l'avv.
Angelo Marino in sostituzione dell'avv. MOTTA DOMENICA per la parte convenuta.
Entrambi i procuratori si riporta agli atti e alle note conclusive già depositate e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, con sentenza da emettere in esito alla camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10.10.
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata all'udienza del
07.07.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2807 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
GERNISTRASSE n. 3, per se stesso ed in qualità di erede della propria madre Sig.ra nata ad [...] il [...], e deceduta in data 25.06.2018, Persona_1
, nata ad [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2
Via GERNISTRASSE n. 3, e , nato ad [...], il Parte_2
26.11.1952, C.F. residente in [...]C.F._3
GERMANIA, Via Bernadottestr n. 76, nella qualità di eredi della predetta Sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Raimondo Alaimo, elettivamente Persona_1
Pag. 2 di 11 domiciliati in Agrigento, presso il di lui studio in Via XXV Aprile, 158, giusta procura in atti.
(ATTORI)
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale Europa 190 (C.F. Controparte_2
– P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Motta della Direzione Affari Legali della
OC, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notaio dott.
Repertorio nr. 55418 Raccolta n. 16104 registrata a Roma Persona_2
04/05/2022, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Sezione legale della OC sita in Palermo alla Via Epicarmo n.3, procura in atti.
(RESISTENTE)
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. del 29.05.2023, notificato il 13/06/2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata di ai sensi della legge n. Controparte_2
53 del 1994, gli attori citavano in giudizio la società dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Agrigento per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: -Accertare l sussistenza del dolo, e comunque, dichiarare sospeso il termine di prescrizione ex art 2941 n.8 cc;
In via principale: - Accogliere il ricorso e accertare la sussistenza del credito degli istanti pari ad € 11.000,00 quale capitale investito in Buoni Fruttiferi Postali, oltre i frutti maturati e gli interessi calcolati come per legge;
- Condannare al risarcimento delle somme vantate dagli Controparte_2 istanti per la violazione degli obblighi di informazione e del dovere di lealtà e correttezza dei rapporti giuridici ex artt. 1175, 1375, 1337 e 1176 co. 2 cc. da stimare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.”
Pag. 3 di 11 Si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte attrice Controparte_2 rilevando preliminarmente la incompetenza per valore del Giudice di Pace adito ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa.
La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto.
Con Ordinanza del 25.9.2023, il Giudice di Pace di Agrigento dichiarava la propria incompetenza per valore disponendo che la causa venisse riassunta dinanzi al Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
In data 06/11/2023, gli attori hanno notificato alle Poste comparsa di riassunzione dinanzi al Tribunale di Agrigento, premettendo che in data 27.12.2002 e Parte_1
hanno sottoscritto n. 3 a termine per un totale Persona_1 Controparte_3 di € 11.000,00, così ripartiti:
1 - Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e
Prestiti – – n. 0057 € 1.000,00 - BET 7893 – P.F.R. - Serie AA5; 2 - Controparte_2
Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e Prestiti – – Controparte_2
n. 0058 € 5.000,00 - BET 0220 – P.F.R. - Serie AA5; 3 - Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e Prestiti – – n. 0059 € 5.000,00 - BET Controparte_2
0221 – P.F.R. - Serie AA5.
Sui suddetti buoni non veniva riportata la data del termine ultimo per la riscossione delle somme, tantomeno l'indicazione dei relativi anni di validità; la serie dei Buoni
Fruttiferi “AA5” veniva riportata a mano dall'impiegato addetto sul retro degli stessi senza, tuttavia, l'approvazione di alcun bollo dell'ente emittente e della firma dell'addetto; non forniva al momento del rilascio dei Buoni Controparte_2 neppure alcun foglio informativo indicante le peculiarità degli investimenti fatti, il termine per l'incasso e le eventuali decadenze del diritto di riscossione;
ai ricorrenti è stato negato da il procedersi alla liquidazione di detti buoni sia Controparte_4 riguardo al capitale versato, che ai frutti pari al 35% del valore del buono alla scadenza, in quanto scaduti al momento della richiesta di riscossione e trascorso il termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 8, co.1, D.M. 19.12.2000.
Pag. 4 di 11 In diritto gli attori articolano i seguenti motivi:
1. Assenza di indicazione delle caratteristiche del e violazione del dovere di informazione e Parte_3 trasparenza. L'assenza quindi di elementi utili al riconoscimento della durata dell'investimento, della scadenza del titolo e della prescrizione del diritto, unitamente alla mancata prova di aver fornito le relative e necessarie notizie, comporta la violazione dell'obbligo informativo e conseguentemente la responsabilità contrattuale di
[...] fondante la domanda di risarcimento del danno.
2. Sospensione dei Controparte_2
termini di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. quindi, non avendo Controparte_2
fornito alcun foglio informativo attestante le circostanze rilevanti per la liquidazione del credito, o comunque non avendo indicato correttamente e chiaramente dette circostanze direttamente sul consegnato al creditore, ha posto in essere un vero e Parte_3 proprio occultamento doloso del debito e ciò determina l'applicabilità della causa di sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., poiché determinante
“l'impossibilità del creditore di agire” per la riscossione del credito.
Gli attori chiedono preliminarmente di accertare la sussistenza del dolo e, comunque, dichiarare sospeso il termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.. in via principale:
1. accogliere il ricorso e accertare la sussistenza del credito degli istanti pari ad €
11.000,00 quale capitale investito in oltre i frutti maturati e gli Controparte_3 interessi calcolati come per legge;
2. condannare al risarcimento Controparte_2 delle somme vantate dagli istanti per la violazione degli obblighi di informazione e del dovere di lealtà e correttezza dei rapporti giuridici ex artt. 1175, 1375, 1337 e 1176 II co. c.c. da stimare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la convenuta , Controparte_2 riportandosi integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste già formulate nella comparsa di risposta dinanzi al Giudice di Pace.
Rappresenta la difesa delle che i tre (BFP) sottoscritti in CP_2 Controparte_3 data 27.12.2002, dal sig. e dalla di lui madre sig.ra Parte_1 Persona_1 deceduta in data 25.06.2018, appartengono, in ragione della data di emissione, alla serie a termine AA5 (rimasta in vigore dal 21/09/2002 al 31/12/2002), istituita con D.M.
Pag. 5 di 11 Economia e Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n.
221 del 20 settembre 2002), ai titoli della medesima Serie era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Le rappresentano altresì che i titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi CP_2 alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio (così come prescritto nel foglio informativo rilasciato ai clienti doc
3 in atti). Unitamente ai titoli ai clienti veniva consegnato, ex D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 2/03/2001/2000, il Foglio Informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa.
Ai sensi dell'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, primo comma si sanciva che: “ espone nei propri locali aperti al pubblico Controparte_2 un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Ciò ha determinato che non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
Relativamente al termine prescrizionale, il DM 19 dicembre 2000 disponeva che i diritti dei titolari dei si prescrivevano a favore dell'Emittente trascorsi Controparte_3
10 anni dalla data di scadenza del titolo. Pertanto, era facoltà dell'intestatario del titolo, riscuotere la somma relativa al buono sottoscritto, entro e non oltre il termine di dieci anni calcolato dalla scadenza dello stesso, con estensione ai buoni fruttiferi postali a termine del regime di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile all'art. 2946 c.c.
Deduce pertanto la difesa delle che i Buoni oggetto di causa, dunque, CP_2 CP_3 hanno raggiunto la massima fruttuosità in data 27/12/2009, e da tale data (scadenza puntuale) ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale gli intestatari degli stessi avrebbero potuto esercitare il loro diritto al rimborso precisamente, entro 27/12/2019.
Pag. 6 di 11 Sugli obblighi informativi deduce la difesa delle che qualsivoglia obbligo CP_2 informativo ascrivibile alla OC , in materia di CP_2 Controparte_3
è stato correttamente assolto dalla pubblicità legale del Decreto Ministeriale Economia e
Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 221 del 20 settembre 2002) istitutivo delle nuove serie a termine AA5.
Rappresenta ancora la difesa delle che per i Buoni emessi dal 13/04/2001, di CP_2 competenza di Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della previsione recata dalla Legge 23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al CP_5 istituito dalla medesima Legge, gestito dalla OC . Ai sensi dell'art Parte_4
4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili.
Pertanto le concludono chiedendo di - Accertare e dichiarare l'intervenuta CP_2 prescrizione dei Buoni Fruttiferi oggetto di causa, dunque, della pretesa avanzata da controparte;
- Ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parte ricorrente, in quanto basate su presupposti di fatto e di diritto errati, in subordine, ex art. 1227, comma 2 c.c.; - Condannare le controparti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione, ex art
281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
Prima di entrare nel merito dell'odierna contesa, è necessario premettere che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
(art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284). si occupa Controparte_2 delle operazioni di raccolta del risparmio per conto di Cassa Depositi e Prestiti, collocando, cioè, sul mercato i buoni fruttiferi postali ed esercitando, quindi, il servizio del risparmio postale, qualificato come di interesse economico generale (art. 1 D.M. 6 ottobre 2004).
Pag. 7 di 11 Con il D.M. 19 dicembre 2000, il M.E.F. ha stabilito che “i buoni postali fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da
[...]
sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per Controparte_2 causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”
(art. 1) e che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.” (art. 2).
Per ciò che concerne, invece, il tema della pubblicità e della trasparenza, il decreto precitato ha prescritto che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali CP_6 rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (art. 3) e che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_2 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”; mentre, per quanto attiene alle comunicazioni in corso di rapporto, è stato previsto che le stesse “sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.” (art. 6).
Diversamente da quanto previsto in materia di trasparenza bancaria contenuta nell'art. 117 T.U.B., che fissa stringenti requisiti di forma e di contenuto dei contratti bancari, per il collocamento dei buoni è sufficiente la condotta materiale di presentazione allo sportello postale per domandare e ottenere un buono e la consegna del titolo, che però, non reca le caratteristiche economiche dell'operazione, le quali sono invece, contenute nel foglio informativo, che costituisce l'unico documento da consegnarsi al cliente e che dà conto del contenuto del rapporto contrattuale. Tuttavia, il decreto ministeriale non si esprime in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione di detto obbligo informativo.
Pag. 8 di 11 Fatta la premessa normativa e generale che precede, entrando nel merito della vicenda che occupa, alla luce della istruzione documentale, l'azione si rivela infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni.
A norma del d.m. del 12 settembre 2002, decreto istitutivo dei buoni fruttiferi acquistati dagli attori ovvero della serie “AA5”, si rileva che essi possano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, e che ai sensi dell'art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 “i diritti dei titolari dei
Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Per rispondere alle censure mosse dagli attori relative sostanzialmente all'omessa indicazione sul buono della data di scadenza e alla mancata consegna del Foglio
Informativo, si condivide quanto sul punto statuito dall'Arbitro Bancario Finanziario del
Collegio di Roma che con recente Decisione N. 8741 del 03 giugno 2022, assunta in un caso analogo a quello che occupa, ha statuito che in tema di prescrizione del diritto al rimborso del BFP dedotto in giudizio, occorre rammentare che il d.m. del 12 settembre
2002 prevede che i della serie “AA5” possano essere liquidati, Controparte_3 in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L'art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 dispone che: “i diritti dei titolari dei Buoni si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci Controparte_3 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
L'art. 6 (rubricato Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori) del medesimo decreto prevede, infine, che esponga “nei propri locali aperti al pubblico un CP_2 avviso sulle condizioni praticate” e che la descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei rendimenti previsti per la serie dei BFP vigente al momento della sottoscrizione sia, invece, effettuata nei fogli informativi consegnati ai sottoscrittori dei titoli. “Ciò posto,
a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi esistenti all'atto dell'emissione.”
Pag. 9 di 11 Ed ancora sul computo della prescrizione, sempre l'ABF ha affermato il seguente principio di diritto: “Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi,
“al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione” Decisione N. 8741 del 03 giugno 2022 Pag. 5/6 (conformi, ex multis,
Collegio di Roma, decisione n. 11758/2019; Collegio di Bari, decisione n. 11368/2019;
Collegio di Bologna, decisione n. 11313/2019).
Dello stesso avviso è la giurisprudenza delle Corti di merito secondo cui vi sia una presunzione di conoscenza legale in capo all'acquirente dei buoni sul loro regime che assorbe quanto indicato in essi e che preclude al cliente un trattamento di natura diversa e che non vi è spazio perché si ravvisino elementi di responsabilità extracontrattuale proprio in quanto, dovendosi ritenere la regolamentazione del titolo conosciuta dal cliente all'esito della pubblicazione dei relativi DD.MM. sulla G.U., va esclusa la sussistenza di una legittima aspettativa (asseritamente) violata dal comportamento negligente della società negoziatrice dei buoni postali (cfr. ex plurimis Trib. Roma
7179/08 e Trib. Milano 2642/06 ).
Sul punto si sono pronunciate altresì le Sezioni Unite della Suprema Corte evidenziando che al titolare dei buoni fruttiferi postali – proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza dei medesimi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche – non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori ( v. Cass. Sez. Unite n.
3963/2019 ).
Nel caso in esame la natura “a termine” dei buoni postali fruttiferi era palese e chiara, sia perché detta natura poteva essere appresa mediante la consultazione della disciplina normativa e amministrativa che regolava la disciplina di detti buoni, sia perché chiaramente indicata nel titolo, imponendosi, pertanto, al titolare di essi di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo stesso. Sussisteva in capo al risparmiatore postale l'onere di attivarsi in concreto e verificare l'esatta
Pag. 10 di 11 scadenza dei buoni, e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
Alla luce del quadro normativo sopra riassunto, come interpretato dalle richiamate decisioni, i titoli emessi il 27.12.2002, con valenza a termine (di sette anni), avrebbero potuto essere riscossi a far data dal 27.12.2009: pertanto da quella data è principiato il decorso della prescrizione che si è compiuto il 27.12.2019. Dunque, al momento della richiesta di rimborso formulata dagli odierni ricorrenti i titoli erano già prescritti per il maturato decorso del termine di prescrizione decennale.
Vanno pertanto respinte, alla luce delle superiori argomentazioni, sia la domanda attorea di rimborso formulata in via principale, nonché quella proposta in via subordinata a titolo risarcitorio.
Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
Agrigento, 07.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 11 di 11
Verbale di udienza
Il giorno 7 luglio 2025, alle ore 10,00 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 2807 dell'anno 2023
Si dà atto che sono presenti l'avv. ALAIMO RAIMONDO per la parte attrice e l'avv.
Angelo Marino in sostituzione dell'avv. MOTTA DOMENICA per la parte convenuta.
Entrambi i procuratori si riporta agli atti e alle note conclusive già depositate e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, con sentenza da emettere in esito alla camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10.10.
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata all'udienza del
07.07.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2807 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
GERNISTRASSE n. 3, per se stesso ed in qualità di erede della propria madre Sig.ra nata ad [...] il [...], e deceduta in data 25.06.2018, Persona_1
, nata ad [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2
Via GERNISTRASSE n. 3, e , nato ad [...], il Parte_2
26.11.1952, C.F. residente in [...]C.F._3
GERMANIA, Via Bernadottestr n. 76, nella qualità di eredi della predetta Sig.ra rappresentati e difesi dall'Avv. Raimondo Alaimo, elettivamente Persona_1
Pag. 2 di 11 domiciliati in Agrigento, presso il di lui studio in Via XXV Aprile, 158, giusta procura in atti.
(ATTORI)
CONTRO
con sede legale in Roma, Viale Europa 190 (C.F. Controparte_2
– P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Motta della Direzione Affari Legali della
OC, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notaio dott.
Repertorio nr. 55418 Raccolta n. 16104 registrata a Roma Persona_2
04/05/2022, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Sezione legale della OC sita in Palermo alla Via Epicarmo n.3, procura in atti.
(RESISTENTE)
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. del 29.05.2023, notificato il 13/06/2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata di ai sensi della legge n. Controparte_2
53 del 1994, gli attori citavano in giudizio la società dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Agrigento per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: -Accertare l sussistenza del dolo, e comunque, dichiarare sospeso il termine di prescrizione ex art 2941 n.8 cc;
In via principale: - Accogliere il ricorso e accertare la sussistenza del credito degli istanti pari ad € 11.000,00 quale capitale investito in Buoni Fruttiferi Postali, oltre i frutti maturati e gli interessi calcolati come per legge;
- Condannare al risarcimento delle somme vantate dagli Controparte_2 istanti per la violazione degli obblighi di informazione e del dovere di lealtà e correttezza dei rapporti giuridici ex artt. 1175, 1375, 1337 e 1176 co. 2 cc. da stimare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.”
Pag. 3 di 11 Si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte attrice Controparte_2 rilevando preliminarmente la incompetenza per valore del Giudice di Pace adito ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa.
La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto.
Con Ordinanza del 25.9.2023, il Giudice di Pace di Agrigento dichiarava la propria incompetenza per valore disponendo che la causa venisse riassunta dinanzi al Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
In data 06/11/2023, gli attori hanno notificato alle Poste comparsa di riassunzione dinanzi al Tribunale di Agrigento, premettendo che in data 27.12.2002 e Parte_1
hanno sottoscritto n. 3 a termine per un totale Persona_1 Controparte_3 di € 11.000,00, così ripartiti:
1 - Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e
Prestiti – – n. 0057 € 1.000,00 - BET 7893 – P.F.R. - Serie AA5; 2 - Controparte_2
Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e Prestiti – – Controparte_2
n. 0058 € 5.000,00 - BET 0220 – P.F.R. - Serie AA5; 3 - Buono Fruttifero Postale a termine – Cassa Depositi e Prestiti – – n. 0059 € 5.000,00 - BET Controparte_2
0221 – P.F.R. - Serie AA5.
Sui suddetti buoni non veniva riportata la data del termine ultimo per la riscossione delle somme, tantomeno l'indicazione dei relativi anni di validità; la serie dei Buoni
Fruttiferi “AA5” veniva riportata a mano dall'impiegato addetto sul retro degli stessi senza, tuttavia, l'approvazione di alcun bollo dell'ente emittente e della firma dell'addetto; non forniva al momento del rilascio dei Buoni Controparte_2 neppure alcun foglio informativo indicante le peculiarità degli investimenti fatti, il termine per l'incasso e le eventuali decadenze del diritto di riscossione;
ai ricorrenti è stato negato da il procedersi alla liquidazione di detti buoni sia Controparte_4 riguardo al capitale versato, che ai frutti pari al 35% del valore del buono alla scadenza, in quanto scaduti al momento della richiesta di riscossione e trascorso il termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 8, co.1, D.M. 19.12.2000.
Pag. 4 di 11 In diritto gli attori articolano i seguenti motivi:
1. Assenza di indicazione delle caratteristiche del e violazione del dovere di informazione e Parte_3 trasparenza. L'assenza quindi di elementi utili al riconoscimento della durata dell'investimento, della scadenza del titolo e della prescrizione del diritto, unitamente alla mancata prova di aver fornito le relative e necessarie notizie, comporta la violazione dell'obbligo informativo e conseguentemente la responsabilità contrattuale di
[...] fondante la domanda di risarcimento del danno.
2. Sospensione dei Controparte_2
termini di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. quindi, non avendo Controparte_2
fornito alcun foglio informativo attestante le circostanze rilevanti per la liquidazione del credito, o comunque non avendo indicato correttamente e chiaramente dette circostanze direttamente sul consegnato al creditore, ha posto in essere un vero e Parte_3 proprio occultamento doloso del debito e ciò determina l'applicabilità della causa di sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., poiché determinante
“l'impossibilità del creditore di agire” per la riscossione del credito.
Gli attori chiedono preliminarmente di accertare la sussistenza del dolo e, comunque, dichiarare sospeso il termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.. in via principale:
1. accogliere il ricorso e accertare la sussistenza del credito degli istanti pari ad €
11.000,00 quale capitale investito in oltre i frutti maturati e gli Controparte_3 interessi calcolati come per legge;
2. condannare al risarcimento Controparte_2 delle somme vantate dagli istanti per la violazione degli obblighi di informazione e del dovere di lealtà e correttezza dei rapporti giuridici ex artt. 1175, 1375, 1337 e 1176 II co. c.c. da stimare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la convenuta , Controparte_2 riportandosi integralmente a tutte le difese, deduzioni, eccezioni, richieste già formulate nella comparsa di risposta dinanzi al Giudice di Pace.
Rappresenta la difesa delle che i tre (BFP) sottoscritti in CP_2 Controparte_3 data 27.12.2002, dal sig. e dalla di lui madre sig.ra Parte_1 Persona_1 deceduta in data 25.06.2018, appartengono, in ragione della data di emissione, alla serie a termine AA5 (rimasta in vigore dal 21/09/2002 al 31/12/2002), istituita con D.M.
Pag. 5 di 11 Economia e Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n.
221 del 20 settembre 2002), ai titoli della medesima Serie era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Le rappresentano altresì che i titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi CP_2 alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio (così come prescritto nel foglio informativo rilasciato ai clienti doc
3 in atti). Unitamente ai titoli ai clienti veniva consegnato, ex D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 2/03/2001/2000, il Foglio Informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa.
Ai sensi dell'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, primo comma si sanciva che: “ espone nei propri locali aperti al pubblico Controparte_2 un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Ciò ha determinato che non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
Relativamente al termine prescrizionale, il DM 19 dicembre 2000 disponeva che i diritti dei titolari dei si prescrivevano a favore dell'Emittente trascorsi Controparte_3
10 anni dalla data di scadenza del titolo. Pertanto, era facoltà dell'intestatario del titolo, riscuotere la somma relativa al buono sottoscritto, entro e non oltre il termine di dieci anni calcolato dalla scadenza dello stesso, con estensione ai buoni fruttiferi postali a termine del regime di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile all'art. 2946 c.c.
Deduce pertanto la difesa delle che i Buoni oggetto di causa, dunque, CP_2 CP_3 hanno raggiunto la massima fruttuosità in data 27/12/2009, e da tale data (scadenza puntuale) ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale gli intestatari degli stessi avrebbero potuto esercitare il loro diritto al rimborso precisamente, entro 27/12/2019.
Pag. 6 di 11 Sugli obblighi informativi deduce la difesa delle che qualsivoglia obbligo CP_2 informativo ascrivibile alla OC , in materia di CP_2 Controparte_3
è stato correttamente assolto dalla pubblicità legale del Decreto Ministeriale Economia e
Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 221 del 20 settembre 2002) istitutivo delle nuove serie a termine AA5.
Rappresenta ancora la difesa delle che per i Buoni emessi dal 13/04/2001, di CP_2 competenza di Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della previsione recata dalla Legge 23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al CP_5 istituito dalla medesima Legge, gestito dalla OC . Ai sensi dell'art Parte_4
4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili.
Pertanto le concludono chiedendo di - Accertare e dichiarare l'intervenuta CP_2 prescrizione dei Buoni Fruttiferi oggetto di causa, dunque, della pretesa avanzata da controparte;
- Ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parte ricorrente, in quanto basate su presupposti di fatto e di diritto errati, in subordine, ex art. 1227, comma 2 c.c.; - Condannare le controparti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione, ex art
281 sexies cpc, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
Prima di entrare nel merito dell'odierna contesa, è necessario premettere che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
(art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284). si occupa Controparte_2 delle operazioni di raccolta del risparmio per conto di Cassa Depositi e Prestiti, collocando, cioè, sul mercato i buoni fruttiferi postali ed esercitando, quindi, il servizio del risparmio postale, qualificato come di interesse economico generale (art. 1 D.M. 6 ottobre 2004).
Pag. 7 di 11 Con il D.M. 19 dicembre 2000, il M.E.F. ha stabilito che “i buoni postali fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da
[...]
sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per Controparte_2 causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”
(art. 1) e che “l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.” (art. 2).
Per ciò che concerne, invece, il tema della pubblicità e della trasparenza, il decreto precitato ha prescritto che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali CP_6 rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (art. 3) e che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_2 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”; mentre, per quanto attiene alle comunicazioni in corso di rapporto, è stato previsto che le stesse “sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.” (art. 6).
Diversamente da quanto previsto in materia di trasparenza bancaria contenuta nell'art. 117 T.U.B., che fissa stringenti requisiti di forma e di contenuto dei contratti bancari, per il collocamento dei buoni è sufficiente la condotta materiale di presentazione allo sportello postale per domandare e ottenere un buono e la consegna del titolo, che però, non reca le caratteristiche economiche dell'operazione, le quali sono invece, contenute nel foglio informativo, che costituisce l'unico documento da consegnarsi al cliente e che dà conto del contenuto del rapporto contrattuale. Tuttavia, il decreto ministeriale non si esprime in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione di detto obbligo informativo.
Pag. 8 di 11 Fatta la premessa normativa e generale che precede, entrando nel merito della vicenda che occupa, alla luce della istruzione documentale, l'azione si rivela infondata e merita di essere rigettata per le seguenti motivazioni.
A norma del d.m. del 12 settembre 2002, decreto istitutivo dei buoni fruttiferi acquistati dagli attori ovvero della serie “AA5”, si rileva che essi possano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, e che ai sensi dell'art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 “i diritti dei titolari dei
Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Per rispondere alle censure mosse dagli attori relative sostanzialmente all'omessa indicazione sul buono della data di scadenza e alla mancata consegna del Foglio
Informativo, si condivide quanto sul punto statuito dall'Arbitro Bancario Finanziario del
Collegio di Roma che con recente Decisione N. 8741 del 03 giugno 2022, assunta in un caso analogo a quello che occupa, ha statuito che in tema di prescrizione del diritto al rimborso del BFP dedotto in giudizio, occorre rammentare che il d.m. del 12 settembre
2002 prevede che i della serie “AA5” possano essere liquidati, Controparte_3 in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L'art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 dispone che: “i diritti dei titolari dei Buoni si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci Controparte_3 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
L'art. 6 (rubricato Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori) del medesimo decreto prevede, infine, che esponga “nei propri locali aperti al pubblico un CP_2 avviso sulle condizioni praticate” e che la descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei rendimenti previsti per la serie dei BFP vigente al momento della sottoscrizione sia, invece, effettuata nei fogli informativi consegnati ai sottoscrittori dei titoli. “Ciò posto,
a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi esistenti all'atto dell'emissione.”
Pag. 9 di 11 Ed ancora sul computo della prescrizione, sempre l'ABF ha affermato il seguente principio di diritto: “Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi,
“al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione” Decisione N. 8741 del 03 giugno 2022 Pag. 5/6 (conformi, ex multis,
Collegio di Roma, decisione n. 11758/2019; Collegio di Bari, decisione n. 11368/2019;
Collegio di Bologna, decisione n. 11313/2019).
Dello stesso avviso è la giurisprudenza delle Corti di merito secondo cui vi sia una presunzione di conoscenza legale in capo all'acquirente dei buoni sul loro regime che assorbe quanto indicato in essi e che preclude al cliente un trattamento di natura diversa e che non vi è spazio perché si ravvisino elementi di responsabilità extracontrattuale proprio in quanto, dovendosi ritenere la regolamentazione del titolo conosciuta dal cliente all'esito della pubblicazione dei relativi DD.MM. sulla G.U., va esclusa la sussistenza di una legittima aspettativa (asseritamente) violata dal comportamento negligente della società negoziatrice dei buoni postali (cfr. ex plurimis Trib. Roma
7179/08 e Trib. Milano 2642/06 ).
Sul punto si sono pronunciate altresì le Sezioni Unite della Suprema Corte evidenziando che al titolare dei buoni fruttiferi postali – proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza dei medesimi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche – non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori ( v. Cass. Sez. Unite n.
3963/2019 ).
Nel caso in esame la natura “a termine” dei buoni postali fruttiferi era palese e chiara, sia perché detta natura poteva essere appresa mediante la consultazione della disciplina normativa e amministrativa che regolava la disciplina di detti buoni, sia perché chiaramente indicata nel titolo, imponendosi, pertanto, al titolare di essi di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo stesso. Sussisteva in capo al risparmiatore postale l'onere di attivarsi in concreto e verificare l'esatta
Pag. 10 di 11 scadenza dei buoni, e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
Alla luce del quadro normativo sopra riassunto, come interpretato dalle richiamate decisioni, i titoli emessi il 27.12.2002, con valenza a termine (di sette anni), avrebbero potuto essere riscossi a far data dal 27.12.2009: pertanto da quella data è principiato il decorso della prescrizione che si è compiuto il 27.12.2019. Dunque, al momento della richiesta di rimborso formulata dagli odierni ricorrenti i titoli erano già prescritti per il maturato decorso del termine di prescrizione decennale.
Vanno pertanto respinte, alla luce delle superiori argomentazioni, sia la domanda attorea di rimborso formulata in via principale, nonché quella proposta in via subordinata a titolo risarcitorio.
Tuttavia, in ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
Agrigento, 07.07.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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