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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 765/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
marzo 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11
marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] P.G. il 10.12.1961 rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Domenico Floramo (cod. fisc. e, CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Cannas (cod. fisc.
[...]
), per procura in atti, C.F._2
appellante contro
C.F. e P.I.VA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n.25, società incorporante di Controparte_2
(nuova denominazione sociale di già Controparte_3 [...] , in persona del procuratore speciale dott. Controparte_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo de Francesco, CodiceFiscale_3
giusta procura stesa su documento informatico su foglio separato,
appellata
CP_6
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 320/2023
– “lesione personale”.
Motivi della decisione
1. Con sentenza 30 marzo 2023, n. 320 il Tribunale di Barcellona P.G. ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dal signor Pt_1
contro e la per i danni
[...] Controparte_7 Controparte_4
personali e patrimoniali conseguenti all'investimento da lui subìto il 19 ottobre
2012, quando, mentre si trovava a bordo di una bicicletta, era stato colpito dall'autovettura condotta dal ed assicurata con la . Il Tribunale, CP_6 CP_4
riconoscendo un danno permanente alla salute del 4 % e l'inabilità temporanea accertati dal c.t.u., ha condannato i convenuti in solido a pagare al la Pt_1
somma di € 6.824,00; ha, invece, rigettato la richiesta di risarcimento da danno patrimoniale, quantificato dall'attore in complessivi € 332.000,00 e prospettato in relazione alla impossibilità, a seguito del pregiudizio subìto per il sinistro stradale,
di onorare contratti di collaborazione/sponsorizzazione ed altro, essendo egli un atleta, campione italiano e vicecampione mondiale di body building.
2. Avverso la predetta sentenza il signor ha proposto appello, Pt_1
chiedendone la riforma, con il riconoscimento del denegato danno patrimoniale.
3. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'appellato , Controparte_7 ritualmente citato e non costituitosi.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di liquidazione del danno patrimoniale,
“con una motivazione illogica, in ogni caso inadeguata, avendo da un lato
apparentemente motivato con l'improprio richiamo di alcune affermazioni del
CTU e, dall'altro, trascurando de plano le chiare ed inoppugnabili prove contrarie
fornite dall'attore nel giudizio di primo grado”. In particolare, viene contestato il punto motivazionale nel quale il primo giudice afferma che “le lievi lesioni riportate
non appaiono da sole a determinare l'ingente danno richiesto dall'attore”, perché
“trattasi infatti di una lesione che ha comportato complessivamente 42 giorni di
invalidità di cui solo 12 al 100%”. Infatti, il evidenzia come la perdita Pt_1
patrimoniale non è derivata dall'invalidità temporanea, comunque di per sé
rilevante, bensì dal danno permanente subìto ed accertato dal CTU, il quale ha affermato che “il fatto traumatico riportato dal alla spalla destra ha Pt_1
determinato una limitazione funzionale della scapolo omerale con conseguente
ipotonotrofia muscolare del deltoide e del bicipite brachiale.”
4.1 - E' documentato in atti che campione italiano di Body Building, Pt_1
nel giugno del 2012 (alcuni mesi prima del sinistro per cui è giudizio) al concorso internazionale tenutosi nella città di Padova si era classificato al 2° posto del campionato mondiale WABBA (Word Amateur Body Building Association), come risulta dalla rivista specializzata internazionale “Flex” (Doc.n.10 allegato al fascicolo di parte attrice), ove a pag. 91, è ritratto proprio il sig. Sono Pt_1
stati altresì allegati articoli di stampa che hanno dato risalto all'evento (vedasi
Gazzetta del Sud del 21.6.2021 e settimanale “Centonove” del 29 giugno 2012 -
Docc.ti 11 e 12 del fascicolo di parte attrice). L'attore ha anche prodotto tre contratti, stipulati nel periodo successivo al positivo risultato al campionato mondiale (giugno 2012) ed antecedente al sinistro (accaduto, come detto,
nell'ottobre 2012), con previsione di rilevanti compensi per le attività indicate nei documenti negoziali, di cui si parlerà di qui a poco.
Appare quindi del tutto evidente, a detta dell'attore, la particolare rilevanza del danno da lui subìto sotto il profilo fisico, atteso che, ai livelli professionistici da lui raggiunti, un danno permanente come quello accertato dal c.t.u. (relativo non solo al rachide cervicale, ma aanche alla zona scapolo-omerale) determina l'impossibilità di competere o di fornire le prestazioni rapportate al predetto livello.
4.2 – Nel merito, va intanto premesso che il c.t.u. dott. ha Persona_1
accertato – con valutazione medico-legale non oggetto di contestazione da parte di alcuno sotto tale profilo - che il referto di ingresso del al Pronto Pt_1
soccorso di Barcellona P.G. era di “Cervicalgia da contraccolpo, trauma spalla
destra, lombalgia post traumatica”.
4.3 - Tenendo conto anche delle difese dell'appellata, osserva la Corte che l'appellante ha riportato nell'atto di gravame solo per stralcio un punto fondamentale della relazione peritale. Infatti, il c.t.u. ha sì affermato che “il fatto
traumatico riportato dal alla spalla destra ha determinato una Pt_1
limitazione funzionale della scapolo omerale con conseguente ipotonotrofia
muscolare del deltoide e del bicipite brachiale”; ma anche aggiunto (e tale inciso
è stato taciuto dall'appellante) “sicuramente per tutto il decorso della malattia” (id est: durante l'inabilità temporanea) e per tale periodo ha sicuramente inciso sulla
capacità lavorativa specifica del soggetto”. Ha quindi ed immediatamente affermato (e di ciò la sentenza gravata dà atto) che “non ritengo possibile una
valutazione dell'incidenza del fatto traumatico alla spalla dx successiva alla chiusura della malattia in considerazione della mancanza di documentazione
medica relativa, del tempo trascorso e di eventuali successivi fattori che abbiano
potuto influire sul recupero o meno della funzionalità articolare e muscolare dello
stesso”.
Tale conclusione, in difetto di vizi logici o di specifici elementi tecnici non dedotti, deve condividersi, apparendo in linea anche con ulteriori emergenze fattuali e medico-legali.
Invero, in un articolo di stampa prodotto dallo stesso risulta che Pt_1
egli ha iniziato tale pratica sportiva a 40 anni, “quando la carriera di un body
building è agli sgoccioli”. Il c.t.u. ha altresì affermato che “il fatto traumatico alla
spalla dx abbia aggravato un quadro clinico di periartrite preesistente. In alcune
pratiche sportive l'uso ripetitivo dei tendini conduce a lungo andare ad un loro
significativo ispessimento riducendo ulteriormente lo spazio subacromiale, quindi
nel caso specifico il movimento violento è andato a ledere uno o più tendini già
compromessi dall'utilizzo eccessivo”. Ed ha significativamente aggiunto,
rispondendo alle osservazioni del consulente di parte Dr. che “nella Per_2
documentazione prodotta di cui devo tener conto come CTU ,è presente un
referto di esame ecografico eseguito dal periziando in data 06/11/2012 che
obbietta una lesione del tendine sovraspinoso il quale presenta struttura
finemente disomogenea che altera la normale configurazione fibrillare con segni
di interruzione parziale delle fibre in sede intrarticolare ,ora da ortopedico e
traumatologo mi sento di affermare che tale lesione riscontrata ecograficamente
non è da riferire a un quadro clinico post traumatico ma insorge per uno squilibrio
anatomo funzionale che determina a lungo andare un conflitto sub acromiale”. 4.4 – In tale contesto, l'affermazione dell'appellante in conclusionale (“l'atleta
non ha più la possibilità di allenarsi con costanza, proprio a causa dell'incidente
subìto e le lesioni conseguenziali riportate in via permanente, posto che le perdite
di tono, volume e simmetria muscolare, subite dal braccio sinistro del concludente
non gli hanno consentito di effettuare le prestazioni sportive del livello richiesto”)
è, per tale profilo, rimasta priva di riscontro probatorio e soprattutto medico-
legale.
4.5 – A questo punto è essenziale esaminare i tre contratti prima evocati,
stipulati dal dopo il positivo risultato nel campionato mondiale e poco Pt_1
prima del sinistro, che, osserva questa Corte, non riguardano l'attività del di partecipazione a gare, nelle quali effettivamente si richiede una Pt_1
performance ai massimi livelli nella competizione con altri atleti per arrivare al miglior piazzamento possibile, ma a) l'attività del come docente di scienze motorie e di preparazione Pt_1
estetico-sportiva dei clienti: contratto dell'11 luglio 2012 con l'ASD Axy Club
Buinding di Catania, per un compenso di € 40.000,00. Il contratto, che risulta avere stampigliato un codice a barre di una raccomandata, è stato confermato dal teste responsabile della Palestra, che ha Testimone_1
riferito di aver incaricato il Sig. a svolgere consulenze relative Pt_1
alle preparazioni atletiche, stante la sua esperienza in qualità di campione mondiale di Body Building, e attinenti agli stage che lui avrebbe dovuto tenere.
b) l'attività del per esibizioni/spettacoli (contratto del 30 luglio 2012 Pt_1
con l'Associazione Togheter di Novara di Sicilia per un compenso di €
100.000,00: anche in tal caso vi è nel documento contrattuale, prodotto in coipia telematica, la stampigliatura di una raccomandata e la relativa ricevuta di spedizione);
c) infine l'attività del come “uomo immagine” in campagne Pt_1
pubblicitarie per conto della ditta produttrice di piscine e Pt_2
idromassaggi, (contratto dell'8 settembre 2012 con concessionaria locale
Italceramiche s.p.a. di Barcellona P.G. per un compenso di € 192.000,00,
confermato dal teste , legale rappresentante della ditta Testimone_2
stessa per la campagna promozionale di piscine, per la quale “era utile
scegliere un personaggio con una certa fisicità e che sapesse nuotare
bene”. LA teste ha anche riferito che era stato dato un acconto di 22.000,00
al che poi ha restituito perché non ha potuto partecipare alla Pt_1
campagna pubblicitaria”).
4.6 - Queste sono le emergenze probatorie da valutare, alla luce delle eccezioni dell'appellata, secondo cui – sintetizzando,
a) “Il consulente ha riconosciuto l'incidenza delle lesioni sulla capacità
lavorativa limitatamente al periodo di malattia protrattosi per 42 giorni e
con le percentuali sopra indicate, mentre per quanto attiene al periodo
successivo, non ha riscontrato elementi e condizioni atti a giustificare tale
menomazione”;
b) “Difetta comunque una valutazione medico legale atta a sostenere che
per effetto delle lesioni riportate, il non abbia potuto svolgere quel CP_6
tipo di attività richiesta, tra le quali quella di docente, o fare degli spot
pubblicitari e propagandistici per conto delle aziende”
c) È sospetto che “l'attore, rinomato atleta di fama nazionale (come egli ha
affermato di essere), abbia avuto proposte lavorative con profitti così ingenti (330.000,00 euro solo nell'anno del sinistro) qualche mese prima
dell'incidente e che alla fine del periodo di malattia, durato appena 42
giorni, non si sia più riproposto alle stesse aziende o ad altre e che cinque
anni dopo il sinistro risultasse ancora disoccupato, come dichiarato al
fiduciario della società concludente?”
d) “Come mai non ha documentato la sua capacità reddituale negli anni
precedenti all'infortunio ed in quelli successivi? Ciò avrebbe fornito
almeno qualche indizio sulla capacità lavorativa e reddituale.
e) non sono documentati i redditi del PRIMA e DOPO l'incidente, Pt_1
anche ai sensi dell'art. 137 cod. ass. priv.”
f) “Si è pure messo in dubbio che i bilanci delle parti committenti potessero
permettere una spesa pubblicitaria così elevata”.
4.7 – Osserva la Corte quanto segue.
4.7.1 - In ordine ai punti a) e b), è evidente, da quanto prima detto, che l'accertamento peritale medico-legale, che non presenta vizi logici e, comunque,
non è stato contestato dalle parti, esclude che il lieve postumo permanente,
comunque incidente anche su una zona (la scapolo omerale) che è notoriamente coinvolta nell'attività tipica dello sport di body building, possa avere avuto una concreta efficacia riduttiva della capacità lavorativa specifica. Ma quel che qui emerge, dai documenti prodotti e dalle testimonianze, è che le conseguenze del sinistro, sub specie di malattia conseguente e di impossibilità per un periodo, di lavorare nello specifico settore di competenza del hanno determinato Pt_1
l'impossibilità per lo stesso di onorare quei contratti, che dovevano avere esecuzione a partire da ottobre/novembre 2012, coincidente con l'inabilità
temporanea. E dallo stesso contenuto dei contratti, dalle lettere di revoca e dalle testimonianze emerge che quell'inadempimento iniziale ha legittimato il venir meno dei rapporti stessi e, quindi, delle ricadute economiche favorevoli.
4.7.2 – In ordine al punto c), ritiene la Corte che non sorprende che la rilevanza mediatica della vittoria al campionato mondiale abbia determinato un interesse di ditte e palestre a stipulare contratti con il in quel periodo famoso nel Pt_1
settore di competenza, non rilevando eventuali futuri contratti o rapporti di collaborazione, vista la perdita secca lamentata in stretta conseguenza del sinistro.
4.7.3 – Per ciò che concerne le eccezioni sub d) ed e), se è vero che (Cass.
29 agosto 2014, n. 23330) ai fini della quantificazione del danno da riduzione
della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., specificamente invocato dalla società appellata, rileva il reddito
"dichiarato": ma nel caso in esame, non può farsi un raffronto tra periodi pregressi
(nel quale il non aveva la visibilità nel suo settore che gli era stata Pt_1
conferita dalla partecipazione al campionato mondiale) e quello successivo al sinistro, dovendosi in questa sede valutare la sussistenza dei presupposti causali di una lamentata perdita patrimoniale, che sia conseguenza dei postumi, anche temporanei, di un illecito accertato.
4.7.4 – Per ciò che concerne, infine, la suggestiva ed in astratto fondata eccezione relativa all'entità elevatissima dei compensi pattuiti, rispetto a committenti (soprattutto rispetto ad una mera associazione di cui non sono note le capacità patrimoniali) potrebbe rispondersi che le 50 esibizioni previste nel contratto con l'Associazione Togther presupponevano sicuramente a monte ritorni pubblicitari e di sponsorizzazioni. 4.8 – In tale contesto, ritiene la Corte che il abbia sufficientemente Pt_1
ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, allegando i danni derivanti dalla perdita di "chance",
come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato reddito, cioè non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione
(Cass. 14 marzo 2017, n. 6488): la stipula di contratti nel periodo immediatamente antecedente al sinistro, con previsione di sue prestazioni lavorative che avrebbero dovuto avere inizio nel periodo immediatamente successivo al sinistro;
l'impossibilità, a causa dello stesso, di ottemperare alle prestazioni iniziali;
la revoca de
Certo, potrebbe dubitarsi del fatto che il in assenza di postumi che Pt_1
in concreto avrebbero impedito l'espletamento in date successive di quelle attività
(che, lo si ripete, non si concretizzavano nella partecipazione a gare ma in docenze, spettacoli, campagne pubblicitarie), non abbia tentato di opporsi alla risoluzione contrattuale, ma il dato documentale e testimoniale è quello del venir meno dei rapporti in questione, per la prospettata essenzialità del termine iniziale della prestazione richiesta all'atleta.
4.9 – In conclusione, l'appello è fondato, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto del signor ad essere Pt_1
risarcito del danno patrimoniale subìto in conseguenza del sinistro in esame,
nella misura di € 392.000,00, con conseguente condanna in solido degli appellati e la Compagnia CP_6 Controparte_2
Sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal sinistro sino alla data odierna secondo gli ordinari indici Istat FOI competono dalla domanda al soddisfo gli interessi legali.
5. Il secondo motivo di gravame attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, che il Tribunale ha compensato per due terzi, ponendo a carico dei convenuti oggi appellati il residuo terzo, laddove l'appellante assume che esse andavano liquidate nella loro interezza a suo favore.
Il motivo è fondato, posto che, accogliendo tutte le domande del Pt_1
egli ha diritto all'integrale rimborso di quelle sostenute e che vanno liquidate nell'interezza rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
6. Le spese del presente grado seguono analogamente la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 777,00 per esborsi e di € 17.179,00 per compensi, nei medi in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 4.389,00, fase introduttiva € 2.552,00,
fase di trattazione al minimo, per l'attività effettivamente espletata € 2.940,00,
fase decisoria € 7.298,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 765/2023 R.G., sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_6
avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 320/2023:
1. Dichiara la contumacia di CP_6
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto,
3. Accoglie l'ulteriore domanda risarcitoria di Parte_1 condannando in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare all'appellante l'ulteriore somma di € 392.000,00, otre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla stessa, rivalutata anno per anno dal sinistro sino alla data odierna,
4. Condanna in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare al integralmente le spese di lite liquidate dal Tribunale;
Pt_1
5. condanna in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare al le spese di lite del presente grado di appello, liquidate Pt_1
in € 777,00 per esborsi e € 17.179,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 765/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
marzo 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11
marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] P.G. il 10.12.1961 rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Domenico Floramo (cod. fisc. e, CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Cannas (cod. fisc.
[...]
), per procura in atti, C.F._2
appellante contro
C.F. e P.I.VA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n.25, società incorporante di Controparte_2
(nuova denominazione sociale di già Controparte_3 [...] , in persona del procuratore speciale dott. Controparte_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo de Francesco, CodiceFiscale_3
giusta procura stesa su documento informatico su foglio separato,
appellata
CP_6
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 320/2023
– “lesione personale”.
Motivi della decisione
1. Con sentenza 30 marzo 2023, n. 320 il Tribunale di Barcellona P.G. ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dal signor Pt_1
contro e la per i danni
[...] Controparte_7 Controparte_4
personali e patrimoniali conseguenti all'investimento da lui subìto il 19 ottobre
2012, quando, mentre si trovava a bordo di una bicicletta, era stato colpito dall'autovettura condotta dal ed assicurata con la . Il Tribunale, CP_6 CP_4
riconoscendo un danno permanente alla salute del 4 % e l'inabilità temporanea accertati dal c.t.u., ha condannato i convenuti in solido a pagare al la Pt_1
somma di € 6.824,00; ha, invece, rigettato la richiesta di risarcimento da danno patrimoniale, quantificato dall'attore in complessivi € 332.000,00 e prospettato in relazione alla impossibilità, a seguito del pregiudizio subìto per il sinistro stradale,
di onorare contratti di collaborazione/sponsorizzazione ed altro, essendo egli un atleta, campione italiano e vicecampione mondiale di body building.
2. Avverso la predetta sentenza il signor ha proposto appello, Pt_1
chiedendone la riforma, con il riconoscimento del denegato danno patrimoniale.
3. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'appellato , Controparte_7 ritualmente citato e non costituitosi.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di liquidazione del danno patrimoniale,
“con una motivazione illogica, in ogni caso inadeguata, avendo da un lato
apparentemente motivato con l'improprio richiamo di alcune affermazioni del
CTU e, dall'altro, trascurando de plano le chiare ed inoppugnabili prove contrarie
fornite dall'attore nel giudizio di primo grado”. In particolare, viene contestato il punto motivazionale nel quale il primo giudice afferma che “le lievi lesioni riportate
non appaiono da sole a determinare l'ingente danno richiesto dall'attore”, perché
“trattasi infatti di una lesione che ha comportato complessivamente 42 giorni di
invalidità di cui solo 12 al 100%”. Infatti, il evidenzia come la perdita Pt_1
patrimoniale non è derivata dall'invalidità temporanea, comunque di per sé
rilevante, bensì dal danno permanente subìto ed accertato dal CTU, il quale ha affermato che “il fatto traumatico riportato dal alla spalla destra ha Pt_1
determinato una limitazione funzionale della scapolo omerale con conseguente
ipotonotrofia muscolare del deltoide e del bicipite brachiale.”
4.1 - E' documentato in atti che campione italiano di Body Building, Pt_1
nel giugno del 2012 (alcuni mesi prima del sinistro per cui è giudizio) al concorso internazionale tenutosi nella città di Padova si era classificato al 2° posto del campionato mondiale WABBA (Word Amateur Body Building Association), come risulta dalla rivista specializzata internazionale “Flex” (Doc.n.10 allegato al fascicolo di parte attrice), ove a pag. 91, è ritratto proprio il sig. Sono Pt_1
stati altresì allegati articoli di stampa che hanno dato risalto all'evento (vedasi
Gazzetta del Sud del 21.6.2021 e settimanale “Centonove” del 29 giugno 2012 -
Docc.ti 11 e 12 del fascicolo di parte attrice). L'attore ha anche prodotto tre contratti, stipulati nel periodo successivo al positivo risultato al campionato mondiale (giugno 2012) ed antecedente al sinistro (accaduto, come detto,
nell'ottobre 2012), con previsione di rilevanti compensi per le attività indicate nei documenti negoziali, di cui si parlerà di qui a poco.
Appare quindi del tutto evidente, a detta dell'attore, la particolare rilevanza del danno da lui subìto sotto il profilo fisico, atteso che, ai livelli professionistici da lui raggiunti, un danno permanente come quello accertato dal c.t.u. (relativo non solo al rachide cervicale, ma aanche alla zona scapolo-omerale) determina l'impossibilità di competere o di fornire le prestazioni rapportate al predetto livello.
4.2 – Nel merito, va intanto premesso che il c.t.u. dott. ha Persona_1
accertato – con valutazione medico-legale non oggetto di contestazione da parte di alcuno sotto tale profilo - che il referto di ingresso del al Pronto Pt_1
soccorso di Barcellona P.G. era di “Cervicalgia da contraccolpo, trauma spalla
destra, lombalgia post traumatica”.
4.3 - Tenendo conto anche delle difese dell'appellata, osserva la Corte che l'appellante ha riportato nell'atto di gravame solo per stralcio un punto fondamentale della relazione peritale. Infatti, il c.t.u. ha sì affermato che “il fatto
traumatico riportato dal alla spalla destra ha determinato una Pt_1
limitazione funzionale della scapolo omerale con conseguente ipotonotrofia
muscolare del deltoide e del bicipite brachiale”; ma anche aggiunto (e tale inciso
è stato taciuto dall'appellante) “sicuramente per tutto il decorso della malattia” (id est: durante l'inabilità temporanea) e per tale periodo ha sicuramente inciso sulla
capacità lavorativa specifica del soggetto”. Ha quindi ed immediatamente affermato (e di ciò la sentenza gravata dà atto) che “non ritengo possibile una
valutazione dell'incidenza del fatto traumatico alla spalla dx successiva alla chiusura della malattia in considerazione della mancanza di documentazione
medica relativa, del tempo trascorso e di eventuali successivi fattori che abbiano
potuto influire sul recupero o meno della funzionalità articolare e muscolare dello
stesso”.
Tale conclusione, in difetto di vizi logici o di specifici elementi tecnici non dedotti, deve condividersi, apparendo in linea anche con ulteriori emergenze fattuali e medico-legali.
Invero, in un articolo di stampa prodotto dallo stesso risulta che Pt_1
egli ha iniziato tale pratica sportiva a 40 anni, “quando la carriera di un body
building è agli sgoccioli”. Il c.t.u. ha altresì affermato che “il fatto traumatico alla
spalla dx abbia aggravato un quadro clinico di periartrite preesistente. In alcune
pratiche sportive l'uso ripetitivo dei tendini conduce a lungo andare ad un loro
significativo ispessimento riducendo ulteriormente lo spazio subacromiale, quindi
nel caso specifico il movimento violento è andato a ledere uno o più tendini già
compromessi dall'utilizzo eccessivo”. Ed ha significativamente aggiunto,
rispondendo alle osservazioni del consulente di parte Dr. che “nella Per_2
documentazione prodotta di cui devo tener conto come CTU ,è presente un
referto di esame ecografico eseguito dal periziando in data 06/11/2012 che
obbietta una lesione del tendine sovraspinoso il quale presenta struttura
finemente disomogenea che altera la normale configurazione fibrillare con segni
di interruzione parziale delle fibre in sede intrarticolare ,ora da ortopedico e
traumatologo mi sento di affermare che tale lesione riscontrata ecograficamente
non è da riferire a un quadro clinico post traumatico ma insorge per uno squilibrio
anatomo funzionale che determina a lungo andare un conflitto sub acromiale”. 4.4 – In tale contesto, l'affermazione dell'appellante in conclusionale (“l'atleta
non ha più la possibilità di allenarsi con costanza, proprio a causa dell'incidente
subìto e le lesioni conseguenziali riportate in via permanente, posto che le perdite
di tono, volume e simmetria muscolare, subite dal braccio sinistro del concludente
non gli hanno consentito di effettuare le prestazioni sportive del livello richiesto”)
è, per tale profilo, rimasta priva di riscontro probatorio e soprattutto medico-
legale.
4.5 – A questo punto è essenziale esaminare i tre contratti prima evocati,
stipulati dal dopo il positivo risultato nel campionato mondiale e poco Pt_1
prima del sinistro, che, osserva questa Corte, non riguardano l'attività del di partecipazione a gare, nelle quali effettivamente si richiede una Pt_1
performance ai massimi livelli nella competizione con altri atleti per arrivare al miglior piazzamento possibile, ma a) l'attività del come docente di scienze motorie e di preparazione Pt_1
estetico-sportiva dei clienti: contratto dell'11 luglio 2012 con l'ASD Axy Club
Buinding di Catania, per un compenso di € 40.000,00. Il contratto, che risulta avere stampigliato un codice a barre di una raccomandata, è stato confermato dal teste responsabile della Palestra, che ha Testimone_1
riferito di aver incaricato il Sig. a svolgere consulenze relative Pt_1
alle preparazioni atletiche, stante la sua esperienza in qualità di campione mondiale di Body Building, e attinenti agli stage che lui avrebbe dovuto tenere.
b) l'attività del per esibizioni/spettacoli (contratto del 30 luglio 2012 Pt_1
con l'Associazione Togheter di Novara di Sicilia per un compenso di €
100.000,00: anche in tal caso vi è nel documento contrattuale, prodotto in coipia telematica, la stampigliatura di una raccomandata e la relativa ricevuta di spedizione);
c) infine l'attività del come “uomo immagine” in campagne Pt_1
pubblicitarie per conto della ditta produttrice di piscine e Pt_2
idromassaggi, (contratto dell'8 settembre 2012 con concessionaria locale
Italceramiche s.p.a. di Barcellona P.G. per un compenso di € 192.000,00,
confermato dal teste , legale rappresentante della ditta Testimone_2
stessa per la campagna promozionale di piscine, per la quale “era utile
scegliere un personaggio con una certa fisicità e che sapesse nuotare
bene”. LA teste ha anche riferito che era stato dato un acconto di 22.000,00
al che poi ha restituito perché non ha potuto partecipare alla Pt_1
campagna pubblicitaria”).
4.6 - Queste sono le emergenze probatorie da valutare, alla luce delle eccezioni dell'appellata, secondo cui – sintetizzando,
a) “Il consulente ha riconosciuto l'incidenza delle lesioni sulla capacità
lavorativa limitatamente al periodo di malattia protrattosi per 42 giorni e
con le percentuali sopra indicate, mentre per quanto attiene al periodo
successivo, non ha riscontrato elementi e condizioni atti a giustificare tale
menomazione”;
b) “Difetta comunque una valutazione medico legale atta a sostenere che
per effetto delle lesioni riportate, il non abbia potuto svolgere quel CP_6
tipo di attività richiesta, tra le quali quella di docente, o fare degli spot
pubblicitari e propagandistici per conto delle aziende”
c) È sospetto che “l'attore, rinomato atleta di fama nazionale (come egli ha
affermato di essere), abbia avuto proposte lavorative con profitti così ingenti (330.000,00 euro solo nell'anno del sinistro) qualche mese prima
dell'incidente e che alla fine del periodo di malattia, durato appena 42
giorni, non si sia più riproposto alle stesse aziende o ad altre e che cinque
anni dopo il sinistro risultasse ancora disoccupato, come dichiarato al
fiduciario della società concludente?”
d) “Come mai non ha documentato la sua capacità reddituale negli anni
precedenti all'infortunio ed in quelli successivi? Ciò avrebbe fornito
almeno qualche indizio sulla capacità lavorativa e reddituale.
e) non sono documentati i redditi del PRIMA e DOPO l'incidente, Pt_1
anche ai sensi dell'art. 137 cod. ass. priv.”
f) “Si è pure messo in dubbio che i bilanci delle parti committenti potessero
permettere una spesa pubblicitaria così elevata”.
4.7 – Osserva la Corte quanto segue.
4.7.1 - In ordine ai punti a) e b), è evidente, da quanto prima detto, che l'accertamento peritale medico-legale, che non presenta vizi logici e, comunque,
non è stato contestato dalle parti, esclude che il lieve postumo permanente,
comunque incidente anche su una zona (la scapolo omerale) che è notoriamente coinvolta nell'attività tipica dello sport di body building, possa avere avuto una concreta efficacia riduttiva della capacità lavorativa specifica. Ma quel che qui emerge, dai documenti prodotti e dalle testimonianze, è che le conseguenze del sinistro, sub specie di malattia conseguente e di impossibilità per un periodo, di lavorare nello specifico settore di competenza del hanno determinato Pt_1
l'impossibilità per lo stesso di onorare quei contratti, che dovevano avere esecuzione a partire da ottobre/novembre 2012, coincidente con l'inabilità
temporanea. E dallo stesso contenuto dei contratti, dalle lettere di revoca e dalle testimonianze emerge che quell'inadempimento iniziale ha legittimato il venir meno dei rapporti stessi e, quindi, delle ricadute economiche favorevoli.
4.7.2 – In ordine al punto c), ritiene la Corte che non sorprende che la rilevanza mediatica della vittoria al campionato mondiale abbia determinato un interesse di ditte e palestre a stipulare contratti con il in quel periodo famoso nel Pt_1
settore di competenza, non rilevando eventuali futuri contratti o rapporti di collaborazione, vista la perdita secca lamentata in stretta conseguenza del sinistro.
4.7.3 – Per ciò che concerne le eccezioni sub d) ed e), se è vero che (Cass.
29 agosto 2014, n. 23330) ai fini della quantificazione del danno da riduzione
della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., specificamente invocato dalla società appellata, rileva il reddito
"dichiarato": ma nel caso in esame, non può farsi un raffronto tra periodi pregressi
(nel quale il non aveva la visibilità nel suo settore che gli era stata Pt_1
conferita dalla partecipazione al campionato mondiale) e quello successivo al sinistro, dovendosi in questa sede valutare la sussistenza dei presupposti causali di una lamentata perdita patrimoniale, che sia conseguenza dei postumi, anche temporanei, di un illecito accertato.
4.7.4 – Per ciò che concerne, infine, la suggestiva ed in astratto fondata eccezione relativa all'entità elevatissima dei compensi pattuiti, rispetto a committenti (soprattutto rispetto ad una mera associazione di cui non sono note le capacità patrimoniali) potrebbe rispondersi che le 50 esibizioni previste nel contratto con l'Associazione Togther presupponevano sicuramente a monte ritorni pubblicitari e di sponsorizzazioni. 4.8 – In tale contesto, ritiene la Corte che il abbia sufficientemente Pt_1
ottemperato all'onere probatorio su di esso gravante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, allegando i danni derivanti dalla perdita di "chance",
come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato reddito, cioè non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè
stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione
(Cass. 14 marzo 2017, n. 6488): la stipula di contratti nel periodo immediatamente antecedente al sinistro, con previsione di sue prestazioni lavorative che avrebbero dovuto avere inizio nel periodo immediatamente successivo al sinistro;
l'impossibilità, a causa dello stesso, di ottemperare alle prestazioni iniziali;
la revoca de
Certo, potrebbe dubitarsi del fatto che il in assenza di postumi che Pt_1
in concreto avrebbero impedito l'espletamento in date successive di quelle attività
(che, lo si ripete, non si concretizzavano nella partecipazione a gare ma in docenze, spettacoli, campagne pubblicitarie), non abbia tentato di opporsi alla risoluzione contrattuale, ma il dato documentale e testimoniale è quello del venir meno dei rapporti in questione, per la prospettata essenzialità del termine iniziale della prestazione richiesta all'atleta.
4.9 – In conclusione, l'appello è fondato, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto del signor ad essere Pt_1
risarcito del danno patrimoniale subìto in conseguenza del sinistro in esame,
nella misura di € 392.000,00, con conseguente condanna in solido degli appellati e la Compagnia CP_6 Controparte_2
Sulla predetta somma, rivalutata anno per anno dal sinistro sino alla data odierna secondo gli ordinari indici Istat FOI competono dalla domanda al soddisfo gli interessi legali.
5. Il secondo motivo di gravame attiene alla regolamentazione delle spese di giudizio, che il Tribunale ha compensato per due terzi, ponendo a carico dei convenuti oggi appellati il residuo terzo, laddove l'appellante assume che esse andavano liquidate nella loro interezza a suo favore.
Il motivo è fondato, posto che, accogliendo tutte le domande del Pt_1
egli ha diritto all'integrale rimborso di quelle sostenute e che vanno liquidate nell'interezza rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
6. Le spese del presente grado seguono analogamente la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa, nella misura di € 777,00 per esborsi e di € 17.179,00 per compensi, nei medi in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 4.389,00, fase introduttiva € 2.552,00,
fase di trattazione al minimo, per l'attività effettivamente espletata € 2.940,00,
fase decisoria € 7.298,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 765/2023 R.G., sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_6
avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n. 320/2023:
1. Dichiara la contumacia di CP_6
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto,
3. Accoglie l'ulteriore domanda risarcitoria di Parte_1 condannando in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare all'appellante l'ulteriore somma di € 392.000,00, otre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla stessa, rivalutata anno per anno dal sinistro sino alla data odierna,
4. Condanna in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare al integralmente le spese di lite liquidate dal Tribunale;
Pt_1
5. condanna in solido e la a CP_6 Controparte_1
pagare al le spese di lite del presente grado di appello, liquidate Pt_1
in € 777,00 per esborsi e € 17.179,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 27 marzo 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)