Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 336 /2024 da:
L'avv. PETTA MARIATERESA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 336 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 15 d. lgs. 150/2011 e vertente
TRA
Petta avv. Mariateresa (C.F. ), rappresentata e difesa da sé C.F._1 medesima
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'opponente ha impugnato il provvedimento dell'8 gennaio 2024, comunicato il 19 gennaio
2024, con cui il Tribunale penale di Castrovillari ha liquidato in euro 660,00, oltre accessori, il compenso dovuto a titolo di gratuito patrocinio all'avv. Petta per l 'attività prestata in favore di nel procedimento penale R.G.T. N. 869/22, conclusosi con sentenza dibattimentale Persona_1 monocratica di assoluzione depositata il 2 gennaio 2024.
Ha dedotto l'erroneità del provvedimento per aver liquidato un importo inferiore al protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale con il Coa di Castrovillari e le Camere Penali.
2. Il ricorso è fondato.
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. Petta ha difeso il citato imputato nel nel sopra indicato procedimento conclusosi con sentenza dibattimentale (nella sentenza è chiaramente indicata l'avvenuta apertura del dibattimento).
Erroneo risulta, quindi, il decreto di liquidazione con cui è stata riconosciuta soltanto la somma di euro 660,00 che, a ben vedere, nella tabella allegata al richiamato protocollo, corrisponde alla voce n. 21, vale a dire ai giudizi conclusisi con sentenza predibattimentale.
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Pertanto, ritenendo congrua l'applicazione del citato protocollo, i cui importi sono già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02 e ai quali vanno aggiunte le spese generali al
15%, CPA e IVA, è dovuto il compenso di cui alla voce n. 22 (Giudizio ordinario semplice (fino a
3 udienze istruttorie***) monocratico), pari ad euro 1.300,00, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in disposi tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, liquida in euro 1.300,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, il compenso dovuto alla ricorrente per la difesa di nel giudizio Persona_1 indicato in parte motiva;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.300,00 (di cui 220,00 per la fase di studio, euro 220,00 per la fase istruttoria, euro 430,00 per la fase di trattazione ed euro 430,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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