Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5256
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Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
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Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto da un privato avverso la sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Parma, che aveva respinto il suo ricorso contro il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti emesso dal Prefetto di Reggio Emilia e il diniego del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso sportivo rilasciato dal Questore. Il ricorrente, nel primo grado, aveva contestato entrambi i provvedimenti, ma il TAR aveva dichiarato inammissibile la censura sul diniego del Questore, ritenendolo non oggetto del giudizio, e aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento prefettizio, giudicando sufficientemente motivata la valutazione di inaffidabilità del ricorrente, derivante dall'omessa denuncia di armi e munizioni, nonostante l'archiviazione del procedimento penale. In appello, il ricorrente ha contestato la sentenza del TAR e il provvedimento prefettizio, lamentando un difetto di motivazione e chiedendo un provvedimento cautelare per il danno grave e irreparabile derivante dalla revoca del porto d'armi, sottolineando la sua età, la detenzione trentennale della licenza, la regolarità della custodia delle armi, la trascurabilità dell'errore nel conteggio delle munizioni e la natura affettiva delle baionette rinvenute. L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e annullando il provvedimento prefettizio. Il Collegio ha preliminarmente ribadito la natura discrezionale del potere dell'Amministrazione in materia di armi, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, ma ha sottolineato l'onere di un'adeguata istruttoria e di una valutazione ragionevole e proporzionata degli interessi in gioco. Nel caso di specie, il Consiglio ha ritenuto che l'Amministrazione non si fosse attenuta a tali canoni, basando il provvedimento prefettizio esclusivamente sulla vicenda penale, che era stata archiviata e presentava dimensioni contenute. Il Giudice ha evidenziato che la valutazione negativa di affidabilità non appariva legittimamente ancorata a fatti giustificanti una prognosi di possibile abuso dell'arma, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare anche le modalità di custodia, la valenza e la lesività delle armi, nonché la complessiva condotta dell'appellante e l'assenza di elementi di pericolosità sociale. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che gli elementi di fatto non considerati fossero rilevanti per il bilanciamento degli interessi e ha disposto la compensazione delle spese processuali, ordinando l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5256
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 5256
    Data del deposito : 16 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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