Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05256/2025REG.PROV.COLL.
N. 06298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6298 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma (Sezione Prima) n. 00011/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente ha adito, in primo grado, il Tar avverso:
- il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e ingiunto di cedere le armi e le munizioni ex art. 39 del T.U.L.P.S., emesso dal Prefetto di Reggio Emilia;
- il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo, emesso dal Questore di Reggio Emilia.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso:
a) avendo ritenuto:
- riguardo al provvedimento del Questore, che “ non può formare oggetto di questo giudizio in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non costituisce a sua volta l’oggetto, come preteso, di una decisione su ricorso gerarchico asseritamente, ma non effettivamente, contenuta nel provvedimento di divieto di detenzione armi in questa sede impugnato ”;
- per quanto attiene al provvedimento prefettizio, che “ la motivazione del divieto di detenzione armi e munizioni è sufficientemente articolata in ordine alle circostanze addotte dall’Amministrazione che, pur a fronte dell’archiviazione del procedimento penale, depongono per un non cattivo esercizio del potere discrezionale dell’Autorità decidente, presentandosi plausibile il venir meno dell’affidabilità del ricorrente in conseguenza dell’omessa dovuta denuncia di armi e munizioni…
...non essendo censurabile da parte di questo giudice, perché non affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza, la valutazione di inaffidabilità formulata dalla Prefettura nella impugnata decisione di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e di in-giunzione a cedere le armi e le munizioni ex art. 39 del T.U.L.P.S. e non essendo riscontrabile la violazione dei principi in materia di ricorso gerarchico poiché, nella fattispecie, non si versa in tale ipotesi ”.
3. Con l’atto introduttivo dell’appello qui in scrutinio il ricorrente ha censurato la sentenza e il decreto prefettizio e formulato istanza cautelare per il danno grave e irreparabile per legami affettivi e abitudini di vita consolidate, difficilmente sostituibili, tenuto conto anche della sua età.
3.1. Con memoria cautelare ha poi rappresentato che “ ha anche chiesto una revisione del provvedimento di revoca del porto d'armi a suo tempo subito (nel febbraio 2021). A tutt’oggi tale istanza non è stata esaminata e proprio per ottenere che detta istanza venga esaminata, senza che possa darsi peso alla sentenza Tar, si chiede un provvedimento cautelare ”.
3.2. Con successiva, ulteriore memoria, ha insistito sull’accoglimento dell’appello e soggiunto che:
“ Si discute della revoca di un trentennale porto d’armi ad uso sportivo, scaturito da un controllo dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, ove le armi sono state rinvenute regolarmente custodite.
È tuttavia emersa una discrepanza nel numero delle cartucce (59 su un totale di 407) nonché la documentata presenza, nell’armadio blindato, di baionette in metallo. Di qui, un giudizio di inaffidabilità e la revoca di ogni arma.
La vicenda è stata delibata anche dal Giudice penale, che l’ha archiviata in sede di giudizio, ritenendo trascurabile un errore di calcolo su alcune munizioni e la presenza, nell'armadio corazzato, delle baionette.
Le baionette, poi, erano appartenute al nonno del ricorrente, veterano del primo conflitto mondiale ed esprimevano un mero valore affettivo, difficilmente associabile ad un uso diverso dalla mera conservazione. Se inidoneità vi fosse stata, avrebbe certo riguardato le armi in senso proprio e non i disagevoli reperti (peraltro, custoditi diligentemente).
Si richiama, quindi, quanto già prospettato in tema di affidabilità e buona condotta dell’appellante, sotto l’aspetto del difetto di motivazione ”.
4. L’Amministrazione si è costituita con clausola di mero stile.
5. In esito alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, con ord. n. 3277/2024, è stata accolta l’istanza cautelare:
“ Premesso che l’Amministrazione pone a fondamento del diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo un precedente penale, poi archiviato;
Rilevato che nel decreto di archiviazione, l’A.G. ordinaria afferma che “può ritenersi frutto di errore scusabile l'erronea indicazione del numero di cartucce detenute dall’indagato, in difformità dalla relativa denuncia a sud tempo presentata, dal momento che deve ritenersi del tutto plausibile che la discrasia sia stata effetto di un errore di battitura o comunque di stesura della denuncia, alla luce della documentazione prodotta dalla Difesa… con riferimento a tali armi bianche, d'altra parte, possono certamente essere condivise le considerazioni del Pubblico Ministero in ordine alla concreta ricorrenza di tutti i presupposti normativi per ritenere applicabile, nella specie, la particolare tenuità del fatto”;
Osservato, inoltre, che l’iter motivazionale seguito dall’Amministrazione si sofferma sul solo profilo dell’affidabilità (e non della buona condotta), non enucleando prima facie indici di pericolosità concreta e attuale rivenienti dagli addebiti;
Considerato, infine, che il pregiudizio paventato, pur tenue in quanto relegato alla dimensione ludico-sportiva dell’uso dell’arma, non sia recessivo, tenuto conto del possesso quasi trentennale della licenza di porto d’armi, ora denegata, e dell’età dell’appellante ” .
6. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va preliminarmente osservato che in materia di armi il potere dell’Amministrazione presenta una spiccata connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello, dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare di esporre a pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che i relativi titoli di polizia non possono essere concessi a chi non offra ogni adeguata garanzia di non abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta.
2.1. La preminenza di tale interesse sugli altri che vengono in rilievo, tuttavia, non esonera l’Amministrazione, ai fini dell’esercizio ragionevole e proporzionato del potere di cui è titolare, dall’onere di compiere una adeguata e completa istruttoria, finalizzata a far emergere tutti i dati rilevanti ai fini del compimento delle sue valutazioni (anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dell’interessato) e ad analizzarli nella loro oggettività, allo scopo di delineare un quadro coerente ed attendibile del rapporto concretamente instaurabile tra il suddetto interesse primario e quelli secondari concorrenti ed individuare la soluzione maggiormente rispettosa del suo concreto atteggiarsi nella fattispecie esaminata (vds. el senso, ex plurimis , Cons. di Stato, III Sez., sent. n. 2903/2025).
3. Nel caso di specie, invece, non risulta che l’Amministrazione, che peraltro nulla ha controdedotto alle doglianze dell’appellante, si sia puntualmente attenuta ai canoni illustrati.
3.1. Il provvedimento prefettizio si basa esclusivamente sulla vicenda penale che, ha dimensioni certamente contenute.
Ne discende, proprio in linea con la giurisprudenza della Sezione, che la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse non sembrano legittimamente ancorati a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma.
3.2. Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le modalità di custodia delle armi, la loro valenza, vetustà e possibile reale lesività e, parallelamente, andava valutata la complessiva condotta dell’appellante, la presenza o meno di elementi che potessero sostenere un giudizio di pericolosità sociale e, quindi, l’assenza di buona condotta.
3.3. Si tratta di elementi di fatto non irrilevanti nella considerazione del pericolo di abuso dell’arma, che, nell’adozione del provvedimento impugnato, avrebbero potuto e dovuto essere tenuti in considerazione e bilanciati con l’unico fattore controindicante, quale il precedente penale che, come detto, appare recessivo nel complessivo compendio istruttorio.
4. Per quanto detto il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello.
La peculiarità dell’oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | FA ER |
IL SEGRETARIO