Sentenza 23 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7724 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07724/2025REG.PROV.COLL.
N. 07333/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2022, proposto da
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio, Alessandra Barone, Nicola Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LE OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Valiante, Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda) n. 543/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LE OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra LE OR ha impugnato innanzi al TAR Campania – Sezione Staccata SA, l’ordinanza n. 17/2020, con cui il Comune di SA, in relazione all’appartamento sito in Via Torquato Tasso n. 57, di proprietà della ricorrente, accertata l’illegittima trasformazione del sottotetto collegato all’appartamento in mansarda per civile abitazione, le ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione degli artt. 9-bis d.P.R. n. 380/01 e 10 d.l. n. 70/2020; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di SA ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 543/22 il TAR SA ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di SA ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Error in iudicando . Erronea qualificazione situazione giuridica di fatto. Violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra LE OR ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con l’unico motivo di gravame, variamente articolato, il Comune di SA lamenta l’erronea pronuncia del giudice in ordine al punto – decisivo ai fini della controversia – relativo alla asserita trasformazione illegittima del sottotetto dell’abitazione di proprietà dell’appellata in ambiente abitabile.
L’assunto è infondato.
4. Emerge dalla consulenza tecnica di parte appellata – non smentita da alcun elemento di contrario avviso – che l’immobile in esame consta di due livelli collegati da una scala interna, così come riportato nella planimetria catastale redatta in data 20.12.1939.
In particolare, sia il piano terzo, sia quello superiore mansardato, risultano identificati nella categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), e l’intera consistenza immobiliare consta di nove vani catastali, ivi incluso il vano mansardato.
Pertanto, sin dal lontano 1939, il piano superiore al terzo piano è sempre stato mansardato, e ha dunque avuto una destinazione di tipo residenziale, rientrando nel perimetro della civile abitazione.
Ne consegue che il presupposto di fatto posto a base dell’atto impugnato (l’illegittima trasformazione di un sottotetto in un ambiente abitabile) è documentalmente smentito dalla produzione in atti, che attesta la natura di mansarda (come tale abitabile) del vano erroneamente qualificato dall’Amministrazione come sottotetto.
5. Per tali ragioni, l’impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di una corretta valutazione delle risultanze documentali in atti.
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO