Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1218/2024 trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/06/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/05/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FOGLIA CIRO, e da rappresentata e difesa dall'avv. NACCA Parte_2
ANTONIO, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nato un figlio (28/07/2015); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/09/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 10/09/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i signori e , nel reciproco rispetto, vivranno separati;
Parte_1 Parte_2
- laddove la signora ha fissato la propria residenza e del minore in Marcianise alla via Santa Parte_2
Lucia, il dal canto proprio, si è trasferito in via Cesena n.7, Marcianise (CE), presso Parte_1
l'abitazione della propria famiglia di origine;
- il minore di circa dieci anni, è affidato congiuntamente ai genitori, e vive stabilmente con la madre Persona_2 in Marcianise (CE) alla via Santa Lucia.
- il terrà con sé il minore tutti i fine settimana, prelevandolo il venerdì sera alle Parte_1 Persona_2 ore 20.00 per riaccompagnarlo la domenica sera alle 19,00, cosi come un pomeriggio infrasettimanale (martedì
e/o giovedì alternativamente) dalle ore 17,30 alle ore 19,30, previo necessario preavviso di almeno un giorno prima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
le parti stabiliscono, inoltre, che ciascuno di essi potrà tenere con sé il figlio minore il giorno del proprio compleanno, dell'onomastico e della festa del papà o della mamma, oltre che, ad anni alterni, il 24, il 25 e 26 dicembre ovvero il 31 dicembre, il primo dell'anno successivo e il 6 gennaio, il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis;
potrà inoltre tenere con sé il figlio minore per venti giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e/o agosto, da concordare comunicando preventivamente alla madre il periodo entro il 30 aprile di ciascun anno;
- i coniugi si comunicheranno preventivamente le località dove porteranno il figlio in vacanza.
- la potestà sul figlio rimane affidata ad entrambi i coniugi, con tutti i diritti e doveri che la legge, per essi Per_1 prevede ed impone, e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti
l'impostazione del modello educativo della figlia e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro della stessa;
- i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche gravi di salute riguardanti il figliolo a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico del proprio figlio, nel rispetto delle vigenti leggi, tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri dello stesso;
- il sig.re si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora quale concorso Parte_1 Parte_2 nel mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, da rivalutare secondo l'indice Istat;
Persona_2 detto pagamento sarà onorato entro il giorno 05 di ciascun mese;
Assegno Unico interamente a favore della
autorizzandola fin d'ora a formulare apposita richiesta all'ente erogatore;
Parte_2
- le spese scolastiche, così come quelle mediche e quelle di carattere straordinario (tasse di istituto, libri di testo, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche, nonché spese sportive e ricreative purché preventivamente concordate) cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50%;
- le parti si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio;
- i signori e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida Pt_1 Pt_2 anche per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
3
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EC (CE) il 06/09/2014 da , nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese