Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
762/2023 R.G
Promosso da
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP) il 10.07.1989 ed ivi residente a[...], e
[...]
c.f. nata a [...] Pt_2 C.F._2
(AP) il 11.12.1994 e residente in Cupramarittima (AP) alla Via San
Giacomo della Marca nr. 12, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia
D'Angelo
Appellanti
Contro
, nato in [...] il [...] (C.F. n. ON
), ivi residente in c.da Crocefisso n. 5, e C.F._3 CP_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Strozzieri
[...]
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 113/2023 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 28.2.2023
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“…accogliere il presente appello, dichiarando nulla l'impugnata sentenza depositata in data 28.02.2023 e non notificata nei capi sopra indicati per i motivi tutti esposti e per l'effetto accogliere la domanda attrice così come formulata nelle conclusioni di cui agli atti del giudizio di primo grado che di seguito si riportano integralmente:
- rigettare la domanda avanzata dagli attori in primo grado, poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto
- Accertare l'efficacia dell'accettazione dell'eredità effettuata in data 14 aprile 2016 dai convenuti e , e per Parte_2 Parte_1
l'effetto
- accertare la qualità di eredi in capo ai convenuti, confermare l'esistenza del diritto di proprietà degli stessi sui beni dell'asse ereditario del de cuius . Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorario dei due gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con integrale conferma della sentenza di primo grado e con la integrale rifusione delle spese del grado.”
FATTI DI CAUSA
e hanno convenuto in giudizio Controparte_2 ON
, e spiegando di E_ Parte_2 Parte_1 essere stati chiamati all'eredità del proprio padre, , Persona_1 unitamente alla loro madre, . Aggiungevano che, E_ in data 01.09.2004, per evitare l'aggressione dei propri beni personali da parte dei creditori dell'eredità, rinunciava ON all'eredità con atto notarile. Tale rinuncia era poi replicata, insieme al fratello avanti al cancelliere del Tribunale di Ascoli Controparte_2 in data 15.4.2015 per poi essere revocata, da entrambi gli attori, in data 7.6.2005, davanti al cancelliere del Tribunale di Ascoli Piceno.
Nonostante ciò, e , figli di Parte_2 Parte_1 _1
, facendo valere il proprio diritto di rappresentazione,
[...] accettavano, con atto notarile, l'eredità rinunciata dal padre _1
.
[...]
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta da e ON CP_2
ha accertato l'inefficacia dell'accettazione dell'eredità del
[...] defunto effettuata in data 14 aprile 2016 dai convenuti Persona_1
e , nonché la qualità di unici eredi di Parte_2 Parte_1
in capo a e Persona_1 ON E_
(oggi deceduta) per la quota di ½ ciascuno.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_2
, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, Parte_1 chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si sono costituiti gli appellati e ON Controparte_2 che, contestando, nel merito, le doglianze avversarie, hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note di trattazione scritta e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo e censurano la Parte_2 Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'inefficacia dell'accettazione dell'eredità operata da essi appellanti sulla scorta di una errata ricostruzione dei fatti e di una non corretta valutazione delle risultanze probatorie, non considerando che essi appellanti, alla morte del de cuius, abitavano e, quindi, erano nel pieno possesso, la casa sita in Carassai alla Via del Crocefisso, immobile facente parte del compendio ereditario e che, dopo la morte del nonno , solo la Per_1 sig.ra la nuora e i figli del si sono CP_3 ON interessati della cura dei beni costituenti la massa ereditaria
Con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto valida la revoca della rinuncia all'eredità da parte di , senza considerare che la stessa è ON intervenuta allorquando l'eredità era stata, non solo acquistata, ma anche tacitamente accettata dalla sig.ra e essi appellanti in CP_3 rappresentazione del padre , i quali hanno ON successivamente formalizzato detta accettazione.
Detti motivi, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
Per chiarezza espositiva occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione fattuale: al momento del decesso di , Persona_1 avvenuto in data 29.8.2004, chiamati all'eredità dello stesso erano la moglie ed i due figli e E_ ON CP_2 ciascuno in misura di 1/3.
È pacifico tra le parti che, senza soluzione di continuità̀, dalla chiamata all'eredità e fino al proprio decesso, rimase nel E_ possesso dei beni ereditari, così potendosi affermare che la stessa, ex art. 476 c.p.c. è divenuta erede del marito , avendo Persona_1 accettato tacitamente l'eredità dello stesso. Diversamente, in data 1.9.2004 – dunque tre giorni ON dopo l'apertura della successione – rinunciava all'eredità con atto notarile e la medesima rinuncia veniva formalizzata in data 15.4.2005 da avanti al Tribunale di Ascoli Piceno. Controparte_2
Successivamente, in data 7 giugno 2005, e ON CP_2 revocavano avanti al Tribunale di Ascoli Piceno la rinunzia effettuata.
Il Tribunale ha accertato e, detta statuizione non è stata oggetto di gravame, che, prima delle rinunce all'eredità formalizzate da _1
e non vi era stata da parte degli stessi una tacita
[...] CP_2 accettazione dell'eredità, non essendo provato che gli stessi abbiano posto in essere atteggiamenti ed azioni che avrebbero potuto compiere solo in qualità di eredi.
Ciò posto, gli appellanti sostengono che prima che e ON
evocassero la precedente rinuncia era già avvenuto l'acquisto CP_2 dell'eredità da parte di essi stessi, trovandosi nel possesso di beni ereditari (la casa in Carassai).
Il tema, dunque, è quello degli effetti della rinunzia all'eredità e della sua revoca sulla delazione e dei suoi rapporti con l'istituto dell'accrescimento e della rappresentazione.
Orbene, è pacifico che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98;
4745/2003).
Il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effetto si spiega perché, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità (Cass. n.
8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata).
Tuttavia, non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto dell'accrescimento, perché un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo è dato dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 674, ultimo comma, c.c., art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione). Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti, atteso che la rappresentazione opera in infinito (art. 469 c.c.). Solo in questo caso verrà meno l'ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l'accrescimento conseguirà la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, si determina un periodo di coesistenza del diritto di accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza, quindi, della delazione del rinunziante accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007).
A sua volta l'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati per rappresentazione non opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti l'eredità per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente agli art. 485, ultimo comma, e 527 c.c. (cfr. Cass. n. 5247/2018). Ciò equivale a dire che: 1) la revoca della rinunzia è possibile fintanto che il chiamato per rappresentazione non abbia accettato;
2) in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità per l'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, l'accrescimento non può aver luogo a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante.
Insomma, la delazione a favore del rinunziante viene definitivamente meno nel momento in cui, in caso di chiamata congiuntiva, uno degli altri chiamati — anche quello per rappresentazione — ha accettato l'eredità, oppure per prescrizione del diritto ex art. 480
c.c. (Cassazione civile sez. II, 06/10/2022, n.29146)
In applicazione di tali principi al caso in esame, deve condividersi quanto affermato dal primo giudice in merito al fatto che, allorquando che non aveva figli, ha rinunciato all'eredità, vi è Controparte_2 stato accrescimento in favore dei coeredi, non avendo luogo il concorrente e prevalente istituto della rappresentazione, con la conseguenza che tale accrescimento, avvenuto, ipso iure al momento della rinunzia, ha privato, ab origine, di ogni efficacia la successiva revoca della rinuncia dallo stesso posta in essere nel mese di giugno
2005, non avendo più il diritto di accettare l'eredità, Controparte_2 devoluta agli altri coeredi.
Parimenti corretto è quanto affermato nella sentenza impugnata con riguardo alla posizione di . ON
Invero, avendo lo stesso dei figli (gli odierni appellanti), al momento della rinuncia all'eredità, non poteva operare, per le ragioni sopra esposte, l'istituto dell'accrescimento, operando il prevalente istituto della rappresentazione. È agevole, allora, comprendere che la circostanza che ha reso possibile la revoca della rinunzia è da ravvisare nel fatto che i rappresentanti, odierni appellanti, al momento della rinuncia, non avevano ancora accettato l'eredità del nonno.
Non può, infatti, condividersi quanto sostenuto dagli appellanti in merito al fatto che, nel periodo intercorrente tra la rinuncia all'eredità da parte del padre e quello della successiva revoca ON della rinuncia, vi sia stata da parte loro un'accettazione tacita dell'eredità trovandosi nel possesso dei beni alla morte del nonno tanto che la formale accettazione con atto per Notaio Persona_1
del 2016 ha confermato l'accettazione tacita già concretizzatasi dalla morte del nonno nel 2004 quando gli stessi erano minorenni ed erano nel pieno possesso dei cespiti devoluti in eredità e, in particolare, dell'abitazione sita alla Via del Crocifisso di Carassai.
A tal riguardo, va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 471 c.c., le eredità devolute ai minori non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, dovendosi, quindi, escludere che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c. (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi
"intra vires hereditatis"); cosicché l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. (e, quindi, pur con il possesso dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione
(cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2211; Cass. 9.4.1969, n. 1144).
Da tutto ciò discende (cfr. ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; v. anche n. 21456 del 15/09/2017) che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
Il logico corollario di quanto sopra è che, poiché gli odierni appellanti, al momento della rinuncia all'eredità da parte del padre _1
erano minori di età, non hanno acquistato la qualità di eredi in
[...] forma tacita mediante il possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario, con la conseguenza che, validamente, il ON ha revocato la precedente rinuncia all'eredità divenendo erede del de cuius, con conseguente inefficacia della successiva accettazione dell'eredità operata dagli odierni appellanti in data 14.4.2016.
Ne discende che l'appello andrà integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si determinano sulla base dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 113/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata. Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 3556.80 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico