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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, a scioglimento della riserva all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 662/2024 R.G. promossa da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. TANCREDI GIANPAOLO (C.F.
), giusta procura in atti C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. MAGGIO FEDERICO (C.F. e l'avv. C.F._2
SANTARSENIO MARIA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 125/2024, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € €.26.189,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a
[...] titolo di forniture.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 10/05/2024,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, iscrivendo la causa a ruolo il 18/6/24, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento Controparte_1 dell'opposizione, lamentava in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Lagonegro adito in favore del Tribunale Ordinario di Roma ovvero in subordine in favore del Tribunale di Foggia;
nel merito contestava “l'asserita sussistenza di qualsiasi credito nonché la pretesa documentazione posta a sostegno della domanda monitoria” (pag. 4) in quanto “alcuna consegna della pretesa fornitura è mai avvenuta, né tam poco i è stato alcun riconoscimento di debito da parte dell'opponente” (pag. 5), eccepiva che il preteso credito azionato in via monitoria mancava in ogni caso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità quanto alla pretesa fattura.
Per tutte queste ragioni, l'opponente Parte_1
così concludeva: “IN VIA PRELIMINARE: Rigettare la richiesta di concessione della
[...] provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE PROCESSUALE: Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma ovvero in subordine in favore del Tribunale di Foggia per i motivi innanzi argomentati in tal guisa accogliendo la
pagina 2 di 7 sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso da
Giudice territorialmente non competente, con contestuale condanna della ricorrente odierna convenuta opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio secondo il principio della soccombenza: in caso di inopinata compensazione di tali spese, si riserva sin da ora gravame anche solo su tale accapo. NEL
MERITO (e senza che ciò comporti riconoscimento neppure implicito sulla competenza territoriale del
Giudice adito) A) Accogliere l'opposizione per i motivi tutti innanzi argomentati e, per l'effetto revocare ovvero dichiarare la nullità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza di prova e in difetto dei presupposti di legge;
B) In caso di mancata avversa esaustiva produzione documentale nel corso del giudizio, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta che non ha provato il proprio preteso credito;
C) In caso di avversa esaustiva produzione documentale e con ampia riserva di tempestivo disconoscimento, accertata, ove occorra, la veridicità di quanto innanzi esposto, dichiarare la insussistenza e/o illegittimità di qualsivoglia pretesa creditoria avanzata dalla opposta nei confronti dell'opponente per i motivi tutti innanzi argomentati, da ritenersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
D) Condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze legali del presente giudizio in favore della opponente, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
E)
Emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
F) Munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.”.
L'opposto si costituiva il 5/11/24, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione e trattazione contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è inammissibile ancora prima che infondata poiché non è stato individuato correttamente il forum contractus e il forum destinatae solutionis. In ogni caso l'eccepita incompetenza non potrebbe trovare accoglimento poiché è stato correttamente instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. nonché dell'art. 1498 c.c. Da ultimo la pretesa creditoria trova un'ulteriore conferma nei documenti di trasporto sottoscritti dalla , trattasi Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 7 di “trasporto a cura del destinatario”, ciò anche ai fini dell'individuazione del forum destinatae.
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: “A- IN Controparte_1
VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile e che
l'opposizione NON è fondata su prova scritta e NON è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del titolo ex art. 648 c.p.c.; B- NEL MERITO: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inefficace ed inammissibile per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di LAGONEGRO;
C- SEMPRE NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dalla , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua conferma;
D-IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di revoca del titolo opposto, salvo gravame, ridurre la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti dell'equo e del giusto;
E- INFINE: condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Il Giudice, con ordinanza del 22/1/25, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014
n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata.
Come correttamente indicato dall'opposta ed indicato nei documenti di trasporto sottoscritti dalla , e non tempestivamente disconosciuti, Parte_1 trattasi di “trasporto a cura del destinatario” con individuazione del forum contractus, vale a dire il luogo in cui è sorta l'obbligazione, coincidente con la sede legale pagina 4 di 7 dell'opposta, oltre che quale foro ulteriore ai sensi delle condizioni generali di vendita in cui si prevede quale ulteriore foro quello del luogo di emissione della fattura, ossia sempre quello della sede dell'opposta..
Venendo al merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ora è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi, o la prestazione d'opera, parte opposta, attore in senso sostanziale, sarà tenuto alla prova dell'esistenza del programma contrattuale e del suo contenuto limitandosi, poi, all'allegazione dello specifico inadempimento della controparte la quale sarà tenuta a sua volta, al fine di contrastare la domanda di adempimento, alla prova di fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Quanto al merito della vicenda risulta provato che l'opposta abbia eseguito forniture di prodotti caseari, stante il mancato tempestivo e specifico disconoscimento del ddt in sede di opposizione, essendo lo stesso stato già depositato in sede di ricorso monitorio, in favore dell'opponente e per l'importo richiesto in ricorso, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ed infatti l'atto di opposizione si presente in termini estremamente generici atteso che ci si limita ad allegare che “Nel merito si contesta l'asserita sussistenza di qualsiasi credito nonché la pretesa documentazione posta a sostegno della domanda monitoria, che non dimostra la esistenza di alcun preteso credito. Alcuna consegna della pretesa fornitura è mai avvenuta, né tam poco vi è stato alcun riconoscimento di debito da parte dell'opponente. Quanto alla pretesa fattura, si evidenzia che la
pagina 5 di 7 stessa non reca neppure sottoscrizioni di sorta anche lontanamente assertive da parte della opponente la quale nulla sa e/o può neppure interloquire al riguardo.” (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione), nulla contestando, come anticipato in relazione al d.d.t. di cui all'all. 1 del ricorso monitorio, in sede di opposizione ma solo tardivamente con la prima memoria, con conseguente superfluità anche della richieste prove orali, anche ex art. 2722 c.p.c., né contestando specificamente il quantum: dunque non pare soddisfatto il requisito della specificità della contestazione, così da far ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda (ed in primo luogo l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti posta a base della domanda di pagamento).
Infine il decreto ingiuntivo, stante il deposito degli estratti autentici dei registri contabili e del d.d.t., aveva i requisiti richiesti per la sua emissione.
In definitiva, e per le ragioni indicate, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo entro i minimi, stante il valore della causa, vicinissima allo scaglione inferiore, e la ridottissima attività processuale espletata.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ.,
pagina 6 di 7 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre
2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Dal rigetto consegue anche il rigetto della reciproca richiesta ex art. 96 c.p.c. (cfr. prima memoria pag. 6) di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 125/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. CONDANNA l'opponente, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite della presente fase, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dell'indicato compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione per dichiarata antistatarietà.
Lagonegro, data
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
pagina 7 di 7
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, a scioglimento della riserva all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 662/2024 R.G. promossa da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. TANCREDI GIANPAOLO (C.F.
), giusta procura in atti C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. MAGGIO FEDERICO (C.F. e l'avv. C.F._2
SANTARSENIO MARIA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 125/2024, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_1
la somma di € €.26.189,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a
[...] titolo di forniture.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 10/05/2024,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, iscrivendo la causa a ruolo il 18/6/24, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento Controparte_1 dell'opposizione, lamentava in via preliminare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Lagonegro adito in favore del Tribunale Ordinario di Roma ovvero in subordine in favore del Tribunale di Foggia;
nel merito contestava “l'asserita sussistenza di qualsiasi credito nonché la pretesa documentazione posta a sostegno della domanda monitoria” (pag. 4) in quanto “alcuna consegna della pretesa fornitura è mai avvenuta, né tam poco i è stato alcun riconoscimento di debito da parte dell'opponente” (pag. 5), eccepiva che il preteso credito azionato in via monitoria mancava in ogni caso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità quanto alla pretesa fattura.
Per tutte queste ragioni, l'opponente Parte_1
così concludeva: “IN VIA PRELIMINARE: Rigettare la richiesta di concessione della
[...] provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE PROCESSUALE: Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma ovvero in subordine in favore del Tribunale di Foggia per i motivi innanzi argomentati in tal guisa accogliendo la
pagina 2 di 7 sollevata eccezione di incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso da
Giudice territorialmente non competente, con contestuale condanna della ricorrente odierna convenuta opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio secondo il principio della soccombenza: in caso di inopinata compensazione di tali spese, si riserva sin da ora gravame anche solo su tale accapo. NEL
MERITO (e senza che ciò comporti riconoscimento neppure implicito sulla competenza territoriale del
Giudice adito) A) Accogliere l'opposizione per i motivi tutti innanzi argomentati e, per l'effetto revocare ovvero dichiarare la nullità ed invalidità del decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza di prova e in difetto dei presupposti di legge;
B) In caso di mancata avversa esaustiva produzione documentale nel corso del giudizio, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta che non ha provato il proprio preteso credito;
C) In caso di avversa esaustiva produzione documentale e con ampia riserva di tempestivo disconoscimento, accertata, ove occorra, la veridicità di quanto innanzi esposto, dichiarare la insussistenza e/o illegittimità di qualsivoglia pretesa creditoria avanzata dalla opposta nei confronti dell'opponente per i motivi tutti innanzi argomentati, da ritenersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
D) Condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze legali del presente giudizio in favore della opponente, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
E)
Emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
F) Munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.”.
L'opposto si costituiva il 5/11/24, in vista dell'udienza di Controparte_1 prima comparizione e trattazione contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è inammissibile ancora prima che infondata poiché non è stato individuato correttamente il forum contractus e il forum destinatae solutionis. In ogni caso l'eccepita incompetenza non potrebbe trovare accoglimento poiché è stato correttamente instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. nonché dell'art. 1498 c.c. Da ultimo la pretesa creditoria trova un'ulteriore conferma nei documenti di trasporto sottoscritti dalla , trattasi Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 7 di “trasporto a cura del destinatario”, ciò anche ai fini dell'individuazione del forum destinatae.
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: “A- IN Controparte_1
VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile e che
l'opposizione NON è fondata su prova scritta e NON è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del titolo ex art. 648 c.p.c.; B- NEL MERITO: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto inefficace ed inammissibile per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di LAGONEGRO;
C- SEMPRE NEL MERITO: rigettare l'opposizione proposta dalla , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua conferma;
D-IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di revoca del titolo opposto, salvo gravame, ridurre la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti dell'equo e del giusto;
E- INFINE: condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Il Giudice, con ordinanza del 22/1/25, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014
n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata.
Come correttamente indicato dall'opposta ed indicato nei documenti di trasporto sottoscritti dalla , e non tempestivamente disconosciuti, Parte_1 trattasi di “trasporto a cura del destinatario” con individuazione del forum contractus, vale a dire il luogo in cui è sorta l'obbligazione, coincidente con la sede legale pagina 4 di 7 dell'opposta, oltre che quale foro ulteriore ai sensi delle condizioni generali di vendita in cui si prevede quale ulteriore foro quello del luogo di emissione della fattura, ossia sempre quello della sede dell'opposta..
Venendo al merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ora è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi, o la prestazione d'opera, parte opposta, attore in senso sostanziale, sarà tenuto alla prova dell'esistenza del programma contrattuale e del suo contenuto limitandosi, poi, all'allegazione dello specifico inadempimento della controparte la quale sarà tenuta a sua volta, al fine di contrastare la domanda di adempimento, alla prova di fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Quanto al merito della vicenda risulta provato che l'opposta abbia eseguito forniture di prodotti caseari, stante il mancato tempestivo e specifico disconoscimento del ddt in sede di opposizione, essendo lo stesso stato già depositato in sede di ricorso monitorio, in favore dell'opponente e per l'importo richiesto in ricorso, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ed infatti l'atto di opposizione si presente in termini estremamente generici atteso che ci si limita ad allegare che “Nel merito si contesta l'asserita sussistenza di qualsiasi credito nonché la pretesa documentazione posta a sostegno della domanda monitoria, che non dimostra la esistenza di alcun preteso credito. Alcuna consegna della pretesa fornitura è mai avvenuta, né tam poco vi è stato alcun riconoscimento di debito da parte dell'opponente. Quanto alla pretesa fattura, si evidenzia che la
pagina 5 di 7 stessa non reca neppure sottoscrizioni di sorta anche lontanamente assertive da parte della opponente la quale nulla sa e/o può neppure interloquire al riguardo.” (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione), nulla contestando, come anticipato in relazione al d.d.t. di cui all'all. 1 del ricorso monitorio, in sede di opposizione ma solo tardivamente con la prima memoria, con conseguente superfluità anche della richieste prove orali, anche ex art. 2722 c.p.c., né contestando specificamente il quantum: dunque non pare soddisfatto il requisito della specificità della contestazione, così da far ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda (ed in primo luogo l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti posta a base della domanda di pagamento).
Infine il decreto ingiuntivo, stante il deposito degli estratti autentici dei registri contabili e del d.d.t., aveva i requisiti richiesti per la sua emissione.
In definitiva, e per le ragioni indicate, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo entro i minimi, stante il valore della causa, vicinissima allo scaglione inferiore, e la ridottissima attività processuale espletata.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983;
6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ.,
pagina 6 di 7 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre
2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Dal rigetto consegue anche il rigetto della reciproca richiesta ex art. 96 c.p.c. (cfr. prima memoria pag. 6) di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 125/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. CONDANNA l'opponente, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite della presente fase, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dell'indicato compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione per dichiarata antistatarietà.
Lagonegro, data
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
pagina 7 di 7