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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6566/2025 R.G. promosso da
) (avv. CONCARI PATRIZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CONCARI PATRIZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte: “- Pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
- Omologare le seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in 25069 Villa Carcina (BS), Via Campania n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, verrà abitata dal Sig. unitamente ai figli Parte_2 Per_1
e CP_1
2) Il Sig. e la Signora continueranno a versare, nella misura del 50 % Parte_2 Parte_1 ciascuno, le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
3) La Sig.ra corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne che non è Pt_1 CP_1 ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (trecento//00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi al Sig. tramite bonifico bancario entro il giorno quindici di Parte_2 ogni mese, fino a quando la stessa non si renderà economicamente autonoma. L'aggiornamento Istat avverrà a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione. La Sig.ra inoltre, fino a quando la Pt_1
1 figlia non si renderà economicamente autonoma, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie mediche e specialistiche, scolastiche e parascolastiche documentate, come Protocollo del Tribunale di
Brescia. La stessa, inoltre, contribuirà, nella misura del 50% al costo delle spese relative al trasporto scolastico della figlia. Il signor si obbliga sin d'ora a sostenere per intero le spese dentistiche per la Parte_2 figlia di recente preventivate nella misura di Euro 5.400,00. CP_1
4) I coniugi manterranno il C/C cointestato n. 006000604291 aperto presso il Credito Cooperativo di Brescia
(filiale di San Vigilio), ai fini del pagamento della rata mensile di mutuo;
5) Le Parti dichiarano di aver già definito ogni altro assetto patrimoniale e che, pertanto, nulla hanno più a che pretendere l'una nei confronti dell'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARDONE VAL TROMPIA (atto n. 38 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR TI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR TI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6566/2025 R.G. promosso da
) (avv. CONCARI PATRIZIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CONCARI PATRIZIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte: “- Pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
- Omologare le seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in 25069 Villa Carcina (BS), Via Campania n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, verrà abitata dal Sig. unitamente ai figli Parte_2 Per_1
e CP_1
2) Il Sig. e la Signora continueranno a versare, nella misura del 50 % Parte_2 Parte_1 ciascuno, le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
3) La Sig.ra corrisponderà, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne che non è Pt_1 CP_1 ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (trecento//00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi al Sig. tramite bonifico bancario entro il giorno quindici di Parte_2 ogni mese, fino a quando la stessa non si renderà economicamente autonoma. L'aggiornamento Istat avverrà a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione. La Sig.ra inoltre, fino a quando la Pt_1
1 figlia non si renderà economicamente autonoma, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie mediche e specialistiche, scolastiche e parascolastiche documentate, come Protocollo del Tribunale di
Brescia. La stessa, inoltre, contribuirà, nella misura del 50% al costo delle spese relative al trasporto scolastico della figlia. Il signor si obbliga sin d'ora a sostenere per intero le spese dentistiche per la Parte_2 figlia di recente preventivate nella misura di Euro 5.400,00. CP_1
4) I coniugi manterranno il C/C cointestato n. 006000604291 aperto presso il Credito Cooperativo di Brescia
(filiale di San Vigilio), ai fini del pagamento della rata mensile di mutuo;
5) Le Parti dichiarano di aver già definito ogni altro assetto patrimoniale e che, pertanto, nulla hanno più a che pretendere l'una nei confronti dell'altra.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GARDONE VAL TROMPIA (atto n. 38 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR TI
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