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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del giorno 15.7.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14502/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pietro Rocco di Torrepadula che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
(opponente)
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
(opposto contumace)
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00087598 83 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 4.667,81 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Artigiani afferenti gli anni 2022 e 2023.
Esponeva di non dover nulla dal momento che la propria impresa individuale veniva cancellata d'ufficio con provvedimento dell' del 19 febbraio 2019. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art.127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta. L'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per gli anni 2022 e 2023 per la gestione artigiani.
L'opponente ha contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, eccependo che la propria impresa individuale veniva cancellata d'ufficio con provvedimento dell' del 19 CP_1 febbraio 2019.
Dinanzi a tale dato l' nulla ha opposto non costituendosi nemmeno nel giudizio. CP_1
Incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti sopra elencati necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti l'opposizione a cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, di tal che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nella specie il comportamento dell'ente previdenziale non ha consentito nemmeno di ricostruire in termini di certezza la causale dell'obbligazione contributiva che, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, va individuata, secondo le allegazioni contenute in ricorso, nell'omesso versamento dei contributi dovuti dall'istante in qualità di titolare di ditta individuale.
Le osservazioni che precedono assorbono l'esame degli ulteriori profili di opposizione.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2024 00087598 83 000, per gli anni 2022 e 2023;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da parte CP_1
ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.865, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 16.7.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del giorno 15.7.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14502/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pietro Rocco di Torrepadula che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
(opponente)
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
(opposto contumace)
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00087598 83 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 4.667,81 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Artigiani afferenti gli anni 2022 e 2023.
Esponeva di non dover nulla dal momento che la propria impresa individuale veniva cancellata d'ufficio con provvedimento dell' del 19 febbraio 2019. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art.127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta. L'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per gli anni 2022 e 2023 per la gestione artigiani.
L'opponente ha contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, eccependo che la propria impresa individuale veniva cancellata d'ufficio con provvedimento dell' del 19 CP_1 febbraio 2019.
Dinanzi a tale dato l' nulla ha opposto non costituendosi nemmeno nel giudizio. CP_1
Incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti sopra elencati necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti l'opposizione a cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, di tal che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nella specie il comportamento dell'ente previdenziale non ha consentito nemmeno di ricostruire in termini di certezza la causale dell'obbligazione contributiva che, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, va individuata, secondo le allegazioni contenute in ricorso, nell'omesso versamento dei contributi dovuti dall'istante in qualità di titolare di ditta individuale.
Le osservazioni che precedono assorbono l'esame degli ulteriori profili di opposizione.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2024 00087598 83 000, per gli anni 2022 e 2023;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da parte CP_1
ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.865, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 16.7.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Ida Ponticelli