Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/09/2025, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3568 del 2025, proposto -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pecorario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del diniego tacito dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in merito all’accesso agli atti afferente la copia della documentazione amministrativa in possesso dell’Azienda Ospedaliera inerente copia dei seguenti accertamenti inerenti recupero crediti cartella n. -OMISSIS- anno -OMISSIS- con importo contestato pari a € 50,00 oltre spese di € 5,18 in particolare 1) Copia integrale della documentazione che ha determinato la richiesta di recupero crediti e relativa notifica; 2) Eventuali atti istruttori e documentazione probatoria a supporto della contestazione; 3) Qualsiasi altro documento utile alla verifica della posizione contestata;
per l’accertamento b) del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta in data 13\06\2025;
nonché la condanna
c)dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta all’ostensione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione resistente formatosi sulla richiesta di accesso agli atti relativi ad una cartella di recupero crediti dell’anno -OMISSIS-, con importo contestato di € 50,00;
Considerato che, il 20.092025, l’Amministrazione ha depositato agli atti del fascicolo la documentazione richiesta;
Vista l’istanza del 22.09.2025 con cui la parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese diritti ed onorario, stante la soccombenza virtuale dell’Amministrazione;
Considerato, tuttavia, che la difesa dell’Amministrazione ha evidenziato che la richiesta di accesso atti inoltrata dal ricorrente il -OMISSIS- era formulata in modo generico, in quanto non recava l’indicazione del numero di protocollo della cartella di pagamento, noto, peraltro, al ricorrente in quanto indicato nel successivo ricorso, ma faceva riferimento solo a “ documentazione amministrativa e relativa notifica inerente un recupero crediti anno -OMISSIS- della vs azienda di euro 50.00. ”;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.