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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6080/2024, pubblicata il 14.06.2024, notificata il 17.6.2024
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio degli Avv.
GITTO SALVATORE, DELLAGO MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA LAVAGNA
21 20137 MILANO presso lo studio dell'Avv. VOLPI ROBERTO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCIARDIELLO PAOLO C.F._3
MARIA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA PODGORA N. 12/A
20122 MILANO, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6080/2024, pubblicata il
14/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza,
➢ in accoglimento dei motivi indicati nella premessa dell'atto di appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 6080/2024 emessa all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 13802/2023 di ruolo generale, pubblicata in data 14/06/2024, notificata a mezzo pec in data 17/06/2024; ➢ conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione ex art. Parte 615 c.p.c. proposta dall' accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità dell'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 16/02/2023 dai sigg. e Persona_1 Controparte_1
e così, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto agli odierni appellati Controparte_2 quanto meno il complessivo importo di € 69.154,21 (per la quota del 50% ciascuno) o il diverso importo ritenuto di giustizia;
➢ per l'effetto, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
(anche quali eredi della defunta sig.ra alla restituzione in favore
[...] Persona_1
Parte Parte dell' dell'importo indebito di cui al punto precedente, già corrisposto dall' agli appellati come dedotto e documentato nella nota di parte appellante depositata in data
06/12/2024, oltre interessi legali fino al giorno dell'effettiva restituzione;
con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimborso spese forfettario ed oneri contributivi e fiscali di legge, di entrambi i gradi del presente giudizio. In via istruttoria si chiede che sia disposta CTU per la verifica dei conteggi degli importi dovuti ai Creditori in forza della sentenza n. 321/2016 del
Tribunale ordinario di ON come parzialmente riformata dalla sentenza n. 746/2022 della
Corte di Appello di Potenza.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto, col Parte_2
favore delle spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della pubblicazione della sentenza n. 746/22 della Corte di Appello di Potenza, parzialmente modificativa della sentenza n. 321/16 del Tribunale di ON, Persona_1
, e hanno notificato in data 16.2.2023 ad
[...] Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 pagina 2 di 9 S.c.a.r.l. atto di precetto, intimando il pagamento della somma di € 678.752,77 in favore della sig.ra di € 630.255,70 in favore della sig.ra e di € 630.255,70 Persona_1 Controparte_1 in favore del sig. oltre alle spese legali, per un totale complessivo di € Controparte_2
1.940.662,01, somma dovuta a titolo di risarcimento del danno complessivamente patito, a seguito del decesso della congiunta nel sinistro stradale del 16.4.1998 CP_4 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Nel corso del giudizio di primo grado, aveva provveduto, con bonifici in data Parte_1
19.7.2011, al pagamento di provvisionali per € 133.555,15 ed € 8.424,91 in favore di
[...]
e per € 16.694,39 ciascuno, in favore di e di Per_1 Controparte_1 Controparte_2
Successivamente alla notifica del suddetto precetto, l' con bonifici in data 02.03.2023 ha Pt_1 versato le ulteriori somme di € 599.713,64, in favore di e di € 584.428,28 Persona_1 ciascuno, in favore di e di per complessivi € 1.768.570,20 Controparte_1 Controparte_2
(con una differenza di € 172.091,81 rispetto all'importo intimato nel precetto).
Con atto di citazione notificato ai precettanti, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 I co c.p.c., affermando di aver versato integralmente le somme dovute e contestando l'ulteriore importo di € 172.091,81 preteso dai sigg. e , per Per_1 CP_1
errato conteggio degli interessi compensativi e per non avere i creditori detratto dal dovuto i corretti importi versati a titolo di provvisionale (essendo stati detratti importi minori).
Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti i creditori, contestando la fondatezza dell'opposizione di Parte_1
Con sentenza n. 6080/24, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, precisando che, dell'importo precettato, era ancora dovuta dalla società debitrice la somma di € 172.091,81.
Il Tribunale ha rilevato che i creditori avevano correttamente conteggiato gli interessi compensativi, sulle somme devalutate all'epoca dei fatti e poi via via rivalutate, mentre la società aveva conteggiato gli interessi sulle somme devalutate, senza operare alcuna Pt_1
rivalutazione.
Quanto all'importo capitale, il Tribunale ha rilevato che la sentenza del Tribunale di ON aveva già detratto le somme versate da a titolo di provvisionale, a seguito dell'ordinanza Pt_1
24.3.2011, per cui non andava effettuata alcuna ulteriore detrazione, dovendo il precetto basarsi sul titolo esecutivo “che copre i fatti (estintivi, impeditivi e modificativi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo”, non potendosi mettere in discussione il titolo in sede di opposizione esecutiva, per fatti anteriori alla sua definitività.
Il 26.4.2024 è intervenuto il decesso di , alla quale sono succeduti i due figli, Persona_1
e ; il legale dei creditori ha pertanto inviato ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 9 richiesta di pagamento della residua somma di € 172.091,81, oltre ad interessi e spese legali del giudizio di primo grado, somma da versare ai due fratelli , nella misura del 50% CP_1
ciascuno.
Con atto di citazione in appello notificato in data 16.7.2024, ha premesso di non Parte_1
appellare il capo della sentenza di primo grado, relativo alle modalità di calcolo degli interessi compensativi e all'errato conteggio degli stessi da parte di Pt_1
Ha invece impugnato la sentenza, laddove la stessa afferma che nessuna ulteriore detrazione sull'importo capitale dovuto andava effettuata, avendo il Tribunale di ON già detratto dal dovuto le somme versate medio tempore da a titolo di provvisionale e avendo pertanto Pt_1 indicato gli importi netti ancora dovuti. La sentenza, ad avviso dell'appellante, sarebbe errata, avendo i creditori posto a base del calcolo l'importo risarcitorio lordo e avendo su questo detratto le provvisionali e decurtato dal dovuto importi minori rispetto a quelli effettivamente versati da a titolo di provvisionale. In particolare, nel precetto sono stati portati in Pt_1 detrazione complessivi € 106.214,63, contro gli € 175.368,84 effettivamente versati dall' Pt_1
a titolo di provvisionale, fatto per cui la pretesa creditoria attuale dei sigg. doveva essere CP_1 ridotta quantomeno di € 69.154,21 (€ 175.368,84 - € 106.214,63 = € 69.154,21).
La società appellante, in via istruttoria, ha insistito nell'istanza di ammissione di CTU per la verifica degli importi dalla stessa ancora dovuti. Nel merito ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità dell'atto di precetto notificato da e e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare non dovuto agli odierni appellati “quanto meno il complessivo importo di
69.154,21 (per la quota del 50% ciascuno) o il diverso importo ritenuto di giustizia”, con espressa riserva di formulare domanda di condanna alla restituzione dell'importo indebito, in caso di pagamento di quest'ultimo da parte di nel corso del giudizio di secondo grado. Pt_1
Si sono costituiti gli appellati e , anche quali eredi della madre Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Persona_1
Gli appellati hanno premesso che a seguito di pignoramento presso terzi, ha corrisposto Pt_1
le somme ancora dovute e pertanto il pignoramento non è stato iscritto a ruolo.
Quanto all'unico motivo di appello proposto dalla società appellante, i sigg. hanno CP_1 rilevato l'infondatezza dello stesso, essendo stato redatto l'atto di precetto, attenendosi esattamente ai conteggi del Tribunale di ON, ossia partendo dagli importi netti e detraendo le provvisionali nette. Gli appellati hanno confrontato nello specifico gli importi liquidati dal Tribunale di ON e quelli indicati in precetto, come da tabella di seguito riportata:
pagina 4 di 9 Hanno evidenziato che la differenza che si riscontra in relazione agli importi spettanti ad e dipende dal fatto che il Tribunale ha erroneamente portato Controparte_1 Controparte_2 in detrazione una provvisionale di € 25.000,00 ciascuno, mentre aveva versato ai fratelli Pt_1
solo l'importo di € 10.000,00 cadauno (oltre interessi e rivalutazione). Tale importo è CP_1
stato portato in detrazione nel precetto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che non ha appellato la statuizione della sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, relativa agli interessi compensativi e alla modalità di calcolo degli stessi, limitandosi ad impugnare la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto infondato il motivo di opposizione all'esecuzione, relativo “all'errata indicazione nel precetto degli importi riscossi dai creditori con bonifici del 19.7.2011 a titolo di provvisionale, nel corso del giudizio di merito di primo grado avanti al Tribunale di ON”.
Sul punto, deve premettersi che le provvisionali richiamate nell'atto di precetto sono state versate a luglio 2011 e quindi quando il giudizio di merito era ancora pendente. La sentenza del
Tribunale di ON è stata infatti pubblicata il 30.11.2016 e, quanto ai profili che rilevano nel presente giudizio, è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza.
pagina 5 di 9 La sentenza del Tribunale di ON ha del resto considerato gli importi “già assegnati con provvisionale” ai creditori, in forza di ordinanza del 24.3.2011, portandoli in detrazione dal dovuto. In particolare, il Giudice del merito ha detratto, quanto a gli importi Persona_1
di € 100.000,00 ed € 2.589,43 (pari ad 1/3 del danno patrimoniale da spese funerarie); quanto ai fratelli e , gli importi di € 25.000,00 ed € 2.589,43 ciascuno. Controparte_1 Controparte_2
L'importo netto complessivamente dovuto ai sigg. e è indicato nel dispositivo Per_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di ON (pag. 27) in € 471.530,59, quanto a e in € Per_1
420.838,64 ciascuno, quanto ai fratelli e Le somme di cui sopra CP_1 Controparte_2
rappresentano il risarcimento della quota di danno posta a carico di quale domiciliataria Pt_1
di e di (proprietario della autovettura Controparte_5 Controparte_6
Mitsubishi), e di (conducente della Mitsubishi), pari all'80% del danno Parte_3
complessivo (il restante 20% è stato posto a carico di , e Parte_4 Parte_5 [...]
. CP_7
Chiarito il contenuto della sentenza di merito (confermata dalla Corte di Appello di Potenza, quanto alla liquidazione del danno in favore degli eredi di ), è irrilevante ai fini CP_4 del decidere sull'opposizione all'esecuzione proposta da quali importi siano stati Pt_1
concretamente corrisposti ai creditori, a mezzo bonifico, in data 19.7.2011.
Se infatti la sentenza di merito, nel detrarre le provvisionali e nel calcolare il danno residuo, ha errato, portando in detrazione somme inferiori a quelle realmente corrisposte dall'assicurazione e omettendo di devalutare gli importi dovuti alla data del versamento delle provvisionali (per poi detrarre le provvisionali e calcolare sul residuo rivalutazione e interessi compensativi), tali errori avrebbero dovuto essere fatti valere facendo ricorso ai mezzi di impugnazione.
E' noto infatti, per consolidata giurisprudenza della Cassazione (ved. sent. 3850/2011) che “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione. Inoltre (…) il debitore, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, non può invocare, per evitare di pagare la somma dallo stesso titolo portata, un fatto estintivo (o modificativo o impeditivo) intervenuto
pagina 6 di 9 anteriormente alla formazione del titolo, essendo tale fatto deducibile solamente nel relativo giudizio” (così Cass. sent. 3667/2013).
Il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione esecutiva può interpretare il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto, individuandone la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, ma mai modificarlo e, solo nel caso in cui il titolo sia obbiettivamente ambiguo, può individuarne il contenuto ricorrendo ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo, non potendo mai sovrapporre la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (Cass. sent. 10806/2020).
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di ON, confermata dalla Corte d'Appello di Potenza per quanto qui rileva, è chiara nel liquidare il danno in favore dei sigg. e Per_1
e nell'indicare quali importi assegnati a titolo di provvisionale vengono portati in CP_1
detrazione, non ravvisandosi alcun elemento di ambiguità.
Tutto ciò premesso in ordine al contenuto del titolo, l'appello è parzialmente fondato in quanto nel precetto gli importi capitale dovuti ai fratelli e non sono Controparte_1 Controparte_2
indicati correttamente, avendo i creditori portato in detrazione dagli importi liquidati in sentenza (indicati nel precetto nella quota dell'80%, a carico di una somma (€ Pt_1
10.000,00) inferiore rispetto a quella detratta dal Tribunale di ON (€ 25.000,00). Va rilevato che il Giudice del merito ha detratto la provvisionale di € 25.000,00 dall'importo complessivamente dovuto ai fratelli da entrambi i responsabili del sinistro e non dalla CP_1
sola quota dell'80%, dovuta da e dal conducente del veicolo Mitsubishi. Ciò Parte_1
spiega - unitamente al diverso importo detratto quale provvisionale - la ragione per cui la somma capitale dovuta a ciascun fratello , indicata nel precetto, è superiore di € CP_1
12.071,56 all'importo indicato nella sentenza, quale quota dell'80% del complessivo netto dovuto.
In definitiva, nel precetto è intimato il pagamento di un importo capitale in favore di CP_1
e di superiore di complessivi € 24.143,12, rispetto a quanto liquidato
[...] Controparte_2
dal titolo esecutivo.
In parziale accoglimento dell'appello - premesso che dopo la notifica del precetto
[...]
ha versato ai creditori l'importo complessivo di € 1.768.570,20, residuando una Parte_1 differenza di € 172.091,81 rispetto all'importo intimato - deve dichiararsi l'inefficacia del precetto, limitatamente all'importo di € 24.143,12, che deve dichiararsi non dovuto da
[...]
agli appellati. Gli appellati hanno pertanto diritto di agire in via esecutiva nei confronti Parte_1 della società appellante solo per l'importo di € 147.948,69 (€ 172.091,81 - € 24.143,12 = €
147.948,69).
pagina 7 di 9 Va ribadito che la società appellante, a seguito di pignoramento intentato dai creditori, ha versato l'intero importo preteso da questi ultimi.
Quanto alle spese del giudizio, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello, in misura sensibilmente ridotta, stante il divario tra petitum e decisum, posto che l'opposizione a precetto
è risultata fondata solo per complessivi € 24.143,12 (su un precetto per un residuo dovuto di complessivi di € 172.091,81), considerato che ha contestato, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, l'intero importo di € 172.091,81 e, nel corso del giudizio di appello,
“quanto meno il complessivo importo di € 69.154,21”, pare equo confermare la sentenza di primo grado, quanto alla condanna di alla rifusione delle spese processuali sostenute dai Pt_1
convenuti (considerato che le spese liquidate dal primo Giudice sono inferiori ai minimi di legge, in relazione al valore della causa, e anche inferiori ai 4/5 di tali minimi e considerato che gli appellati non hanno chiesto una modifica della statuizione sulla loro quantificazione) e compensare le spese processuali del presente grado di giudizio per quota di 1/5.
Deve essere posta a carico dell'appellante la residua quota di 4/5 di questo Parte_1
grado, quota che si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
172.091,81) e applicati i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 6080/2024, pubblicata il 14/06/2024, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia del precetto, limitatamente all'importo di € 24.143,12 e dichiara pertanto che i precettanti e Controparte_1 CP_2
in proprio e quali eredi di , hanno diritto ad agire in via
[...] Persona_1
esecutiva nei confronti della società appellante solo per l'importo di € 147.948,69
(avendo corrisposto dopo la notifica del precetto l'importo di Parte_1 complessivi € 1.768.570,20);
- Conferma per il resto la sentenza appellata;
- compensa per quota di 1/5 le spese processuali del presente grado di giudizio;
- condanna a rifondere agli appellati e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
la restante quota di spese processuali del presente grado (4/5), quota che si liquida ai pagina 8 di 9 sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 7.682,40, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e ad IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso, in Milano il 08/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6080/2024, pubblicata il 14.06.2024, notificata il 17.6.2024
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio degli Avv.
GITTO SALVATORE, DELLAGO MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA LAVAGNA
21 20137 MILANO presso lo studio dell'Avv. VOLPI ROBERTO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCIARDIELLO PAOLO C.F._3
MARIA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA PODGORA N. 12/A
20122 MILANO, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6080/2024, pubblicata il
14/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza,
➢ in accoglimento dei motivi indicati nella premessa dell'atto di appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 6080/2024 emessa all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 13802/2023 di ruolo generale, pubblicata in data 14/06/2024, notificata a mezzo pec in data 17/06/2024; ➢ conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione ex art. Parte 615 c.p.c. proposta dall' accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità dell'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 16/02/2023 dai sigg. e Persona_1 Controparte_1
e così, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto agli odierni appellati Controparte_2 quanto meno il complessivo importo di € 69.154,21 (per la quota del 50% ciascuno) o il diverso importo ritenuto di giustizia;
➢ per l'effetto, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
(anche quali eredi della defunta sig.ra alla restituzione in favore
[...] Persona_1
Parte Parte dell' dell'importo indebito di cui al punto precedente, già corrisposto dall' agli appellati come dedotto e documentato nella nota di parte appellante depositata in data
06/12/2024, oltre interessi legali fino al giorno dell'effettiva restituzione;
con vittoria di spese e compensi processuali, oltre rimborso spese forfettario ed oneri contributivi e fiscali di legge, di entrambi i gradi del presente giudizio. In via istruttoria si chiede che sia disposta CTU per la verifica dei conteggi degli importi dovuti ai Creditori in forza della sentenza n. 321/2016 del
Tribunale ordinario di ON come parzialmente riformata dalla sentenza n. 746/2022 della
Corte di Appello di Potenza.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto, col Parte_2
favore delle spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della pubblicazione della sentenza n. 746/22 della Corte di Appello di Potenza, parzialmente modificativa della sentenza n. 321/16 del Tribunale di ON, Persona_1
, e hanno notificato in data 16.2.2023 ad
[...] Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 pagina 2 di 9 S.c.a.r.l. atto di precetto, intimando il pagamento della somma di € 678.752,77 in favore della sig.ra di € 630.255,70 in favore della sig.ra e di € 630.255,70 Persona_1 Controparte_1 in favore del sig. oltre alle spese legali, per un totale complessivo di € Controparte_2
1.940.662,01, somma dovuta a titolo di risarcimento del danno complessivamente patito, a seguito del decesso della congiunta nel sinistro stradale del 16.4.1998 CP_4 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Nel corso del giudizio di primo grado, aveva provveduto, con bonifici in data Parte_1
19.7.2011, al pagamento di provvisionali per € 133.555,15 ed € 8.424,91 in favore di
[...]
e per € 16.694,39 ciascuno, in favore di e di Per_1 Controparte_1 Controparte_2
Successivamente alla notifica del suddetto precetto, l' con bonifici in data 02.03.2023 ha Pt_1 versato le ulteriori somme di € 599.713,64, in favore di e di € 584.428,28 Persona_1 ciascuno, in favore di e di per complessivi € 1.768.570,20 Controparte_1 Controparte_2
(con una differenza di € 172.091,81 rispetto all'importo intimato nel precetto).
Con atto di citazione notificato ai precettanti, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 I co c.p.c., affermando di aver versato integralmente le somme dovute e contestando l'ulteriore importo di € 172.091,81 preteso dai sigg. e , per Per_1 CP_1
errato conteggio degli interessi compensativi e per non avere i creditori detratto dal dovuto i corretti importi versati a titolo di provvisionale (essendo stati detratti importi minori).
Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti i creditori, contestando la fondatezza dell'opposizione di Parte_1
Con sentenza n. 6080/24, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, precisando che, dell'importo precettato, era ancora dovuta dalla società debitrice la somma di € 172.091,81.
Il Tribunale ha rilevato che i creditori avevano correttamente conteggiato gli interessi compensativi, sulle somme devalutate all'epoca dei fatti e poi via via rivalutate, mentre la società aveva conteggiato gli interessi sulle somme devalutate, senza operare alcuna Pt_1
rivalutazione.
Quanto all'importo capitale, il Tribunale ha rilevato che la sentenza del Tribunale di ON aveva già detratto le somme versate da a titolo di provvisionale, a seguito dell'ordinanza Pt_1
24.3.2011, per cui non andava effettuata alcuna ulteriore detrazione, dovendo il precetto basarsi sul titolo esecutivo “che copre i fatti (estintivi, impeditivi e modificativi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo”, non potendosi mettere in discussione il titolo in sede di opposizione esecutiva, per fatti anteriori alla sua definitività.
Il 26.4.2024 è intervenuto il decesso di , alla quale sono succeduti i due figli, Persona_1
e ; il legale dei creditori ha pertanto inviato ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 9 richiesta di pagamento della residua somma di € 172.091,81, oltre ad interessi e spese legali del giudizio di primo grado, somma da versare ai due fratelli , nella misura del 50% CP_1
ciascuno.
Con atto di citazione in appello notificato in data 16.7.2024, ha premesso di non Parte_1
appellare il capo della sentenza di primo grado, relativo alle modalità di calcolo degli interessi compensativi e all'errato conteggio degli stessi da parte di Pt_1
Ha invece impugnato la sentenza, laddove la stessa afferma che nessuna ulteriore detrazione sull'importo capitale dovuto andava effettuata, avendo il Tribunale di ON già detratto dal dovuto le somme versate medio tempore da a titolo di provvisionale e avendo pertanto Pt_1 indicato gli importi netti ancora dovuti. La sentenza, ad avviso dell'appellante, sarebbe errata, avendo i creditori posto a base del calcolo l'importo risarcitorio lordo e avendo su questo detratto le provvisionali e decurtato dal dovuto importi minori rispetto a quelli effettivamente versati da a titolo di provvisionale. In particolare, nel precetto sono stati portati in Pt_1 detrazione complessivi € 106.214,63, contro gli € 175.368,84 effettivamente versati dall' Pt_1
a titolo di provvisionale, fatto per cui la pretesa creditoria attuale dei sigg. doveva essere CP_1 ridotta quantomeno di € 69.154,21 (€ 175.368,84 - € 106.214,63 = € 69.154,21).
La società appellante, in via istruttoria, ha insistito nell'istanza di ammissione di CTU per la verifica degli importi dalla stessa ancora dovuti. Nel merito ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità dell'atto di precetto notificato da e e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare non dovuto agli odierni appellati “quanto meno il complessivo importo di
69.154,21 (per la quota del 50% ciascuno) o il diverso importo ritenuto di giustizia”, con espressa riserva di formulare domanda di condanna alla restituzione dell'importo indebito, in caso di pagamento di quest'ultimo da parte di nel corso del giudizio di secondo grado. Pt_1
Si sono costituiti gli appellati e , anche quali eredi della madre Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Persona_1
Gli appellati hanno premesso che a seguito di pignoramento presso terzi, ha corrisposto Pt_1
le somme ancora dovute e pertanto il pignoramento non è stato iscritto a ruolo.
Quanto all'unico motivo di appello proposto dalla società appellante, i sigg. hanno CP_1 rilevato l'infondatezza dello stesso, essendo stato redatto l'atto di precetto, attenendosi esattamente ai conteggi del Tribunale di ON, ossia partendo dagli importi netti e detraendo le provvisionali nette. Gli appellati hanno confrontato nello specifico gli importi liquidati dal Tribunale di ON e quelli indicati in precetto, come da tabella di seguito riportata:
pagina 4 di 9 Hanno evidenziato che la differenza che si riscontra in relazione agli importi spettanti ad e dipende dal fatto che il Tribunale ha erroneamente portato Controparte_1 Controparte_2 in detrazione una provvisionale di € 25.000,00 ciascuno, mentre aveva versato ai fratelli Pt_1
solo l'importo di € 10.000,00 cadauno (oltre interessi e rivalutazione). Tale importo è CP_1
stato portato in detrazione nel precetto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'1.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che non ha appellato la statuizione della sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, relativa agli interessi compensativi e alla modalità di calcolo degli stessi, limitandosi ad impugnare la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto infondato il motivo di opposizione all'esecuzione, relativo “all'errata indicazione nel precetto degli importi riscossi dai creditori con bonifici del 19.7.2011 a titolo di provvisionale, nel corso del giudizio di merito di primo grado avanti al Tribunale di ON”.
Sul punto, deve premettersi che le provvisionali richiamate nell'atto di precetto sono state versate a luglio 2011 e quindi quando il giudizio di merito era ancora pendente. La sentenza del
Tribunale di ON è stata infatti pubblicata il 30.11.2016 e, quanto ai profili che rilevano nel presente giudizio, è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza.
pagina 5 di 9 La sentenza del Tribunale di ON ha del resto considerato gli importi “già assegnati con provvisionale” ai creditori, in forza di ordinanza del 24.3.2011, portandoli in detrazione dal dovuto. In particolare, il Giudice del merito ha detratto, quanto a gli importi Persona_1
di € 100.000,00 ed € 2.589,43 (pari ad 1/3 del danno patrimoniale da spese funerarie); quanto ai fratelli e , gli importi di € 25.000,00 ed € 2.589,43 ciascuno. Controparte_1 Controparte_2
L'importo netto complessivamente dovuto ai sigg. e è indicato nel dispositivo Per_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di ON (pag. 27) in € 471.530,59, quanto a e in € Per_1
420.838,64 ciascuno, quanto ai fratelli e Le somme di cui sopra CP_1 Controparte_2
rappresentano il risarcimento della quota di danno posta a carico di quale domiciliataria Pt_1
di e di (proprietario della autovettura Controparte_5 Controparte_6
Mitsubishi), e di (conducente della Mitsubishi), pari all'80% del danno Parte_3
complessivo (il restante 20% è stato posto a carico di , e Parte_4 Parte_5 [...]
. CP_7
Chiarito il contenuto della sentenza di merito (confermata dalla Corte di Appello di Potenza, quanto alla liquidazione del danno in favore degli eredi di ), è irrilevante ai fini CP_4 del decidere sull'opposizione all'esecuzione proposta da quali importi siano stati Pt_1
concretamente corrisposti ai creditori, a mezzo bonifico, in data 19.7.2011.
Se infatti la sentenza di merito, nel detrarre le provvisionali e nel calcolare il danno residuo, ha errato, portando in detrazione somme inferiori a quelle realmente corrisposte dall'assicurazione e omettendo di devalutare gli importi dovuti alla data del versamento delle provvisionali (per poi detrarre le provvisionali e calcolare sul residuo rivalutazione e interessi compensativi), tali errori avrebbero dovuto essere fatti valere facendo ricorso ai mezzi di impugnazione.
E' noto infatti, per consolidata giurisprudenza della Cassazione (ved. sent. 3850/2011) che “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione. Inoltre (…) il debitore, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, non può invocare, per evitare di pagare la somma dallo stesso titolo portata, un fatto estintivo (o modificativo o impeditivo) intervenuto
pagina 6 di 9 anteriormente alla formazione del titolo, essendo tale fatto deducibile solamente nel relativo giudizio” (così Cass. sent. 3667/2013).
Il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione esecutiva può interpretare il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto, individuandone la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, ma mai modificarlo e, solo nel caso in cui il titolo sia obbiettivamente ambiguo, può individuarne il contenuto ricorrendo ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo, non potendo mai sovrapporre la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (Cass. sent. 10806/2020).
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di ON, confermata dalla Corte d'Appello di Potenza per quanto qui rileva, è chiara nel liquidare il danno in favore dei sigg. e Per_1
e nell'indicare quali importi assegnati a titolo di provvisionale vengono portati in CP_1
detrazione, non ravvisandosi alcun elemento di ambiguità.
Tutto ciò premesso in ordine al contenuto del titolo, l'appello è parzialmente fondato in quanto nel precetto gli importi capitale dovuti ai fratelli e non sono Controparte_1 Controparte_2
indicati correttamente, avendo i creditori portato in detrazione dagli importi liquidati in sentenza (indicati nel precetto nella quota dell'80%, a carico di una somma (€ Pt_1
10.000,00) inferiore rispetto a quella detratta dal Tribunale di ON (€ 25.000,00). Va rilevato che il Giudice del merito ha detratto la provvisionale di € 25.000,00 dall'importo complessivamente dovuto ai fratelli da entrambi i responsabili del sinistro e non dalla CP_1
sola quota dell'80%, dovuta da e dal conducente del veicolo Mitsubishi. Ciò Parte_1
spiega - unitamente al diverso importo detratto quale provvisionale - la ragione per cui la somma capitale dovuta a ciascun fratello , indicata nel precetto, è superiore di € CP_1
12.071,56 all'importo indicato nella sentenza, quale quota dell'80% del complessivo netto dovuto.
In definitiva, nel precetto è intimato il pagamento di un importo capitale in favore di CP_1
e di superiore di complessivi € 24.143,12, rispetto a quanto liquidato
[...] Controparte_2
dal titolo esecutivo.
In parziale accoglimento dell'appello - premesso che dopo la notifica del precetto
[...]
ha versato ai creditori l'importo complessivo di € 1.768.570,20, residuando una Parte_1 differenza di € 172.091,81 rispetto all'importo intimato - deve dichiararsi l'inefficacia del precetto, limitatamente all'importo di € 24.143,12, che deve dichiararsi non dovuto da
[...]
agli appellati. Gli appellati hanno pertanto diritto di agire in via esecutiva nei confronti Parte_1 della società appellante solo per l'importo di € 147.948,69 (€ 172.091,81 - € 24.143,12 = €
147.948,69).
pagina 7 di 9 Va ribadito che la società appellante, a seguito di pignoramento intentato dai creditori, ha versato l'intero importo preteso da questi ultimi.
Quanto alle spese del giudizio, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello, in misura sensibilmente ridotta, stante il divario tra petitum e decisum, posto che l'opposizione a precetto
è risultata fondata solo per complessivi € 24.143,12 (su un precetto per un residuo dovuto di complessivi di € 172.091,81), considerato che ha contestato, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, l'intero importo di € 172.091,81 e, nel corso del giudizio di appello,
“quanto meno il complessivo importo di € 69.154,21”, pare equo confermare la sentenza di primo grado, quanto alla condanna di alla rifusione delle spese processuali sostenute dai Pt_1
convenuti (considerato che le spese liquidate dal primo Giudice sono inferiori ai minimi di legge, in relazione al valore della causa, e anche inferiori ai 4/5 di tali minimi e considerato che gli appellati non hanno chiesto una modifica della statuizione sulla loro quantificazione) e compensare le spese processuali del presente grado di giudizio per quota di 1/5.
Deve essere posta a carico dell'appellante la residua quota di 4/5 di questo Parte_1
grado, quota che si liquida come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€
172.091,81) e applicati i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 6080/2024, pubblicata il 14/06/2024, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia del precetto, limitatamente all'importo di € 24.143,12 e dichiara pertanto che i precettanti e Controparte_1 CP_2
in proprio e quali eredi di , hanno diritto ad agire in via
[...] Persona_1
esecutiva nei confronti della società appellante solo per l'importo di € 147.948,69
(avendo corrisposto dopo la notifica del precetto l'importo di Parte_1 complessivi € 1.768.570,20);
- Conferma per il resto la sentenza appellata;
- compensa per quota di 1/5 le spese processuali del presente grado di giudizio;
- condanna a rifondere agli appellati e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
la restante quota di spese processuali del presente grado (4/5), quota che si liquida ai pagina 8 di 9 sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 7.682,40, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e ad IVA e c.p.a., come per legge.
Così deciso, in Milano il 08/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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