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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BALDASSARRE VINCENZO e dell'avv. CAMPLONE FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 25 65121 PESCARA, presso il difensore avv. DI BALDASSARRE VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NISIO LUCA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI, 77 65126 PESCARA presso il difensore avv. DI
NISIO LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 C.F._3
BENEDETTO MASSIMO elettivamente domiciliato in VIALE D'ANNUNZIO 65127 PESCARA, presso il difensore avv. DI BENEDETTO MASSIMO
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.5.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio e chiedendo al Tribunale di Controparte_1 Parte_2
accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione della comproprietà indivisa costituita dai beni immobili ricevuti in donazione, in successione legittima dalla madre
[...]
e testamentaria dal padre , identificati nel presente atto e riportati nella Per_1 Persona_2
perizia tecnico immobiliare a firma del geom. del 15.12.2023 (sub doc.6), ordinando Persona_3
lo scioglimento della comunione in relazione alle suindicate unità immobiliari indivise, con attribuzione in via esclusiva ai singoli partecipanti della proprietà della quota ad ognuno spettante.
2. Con comparsa depositata il 5.9.2024 si è costituito senza opporsi, in linea di Controparte_1
principio, alla divisione dei beni ereditari già tentata più volte in via bonaria tra i germani, parti oggi pagina 1 di 2 del presente giudizio e mai di fatto dagli stessi realizzata per assenza di accordo sulle condizioni di attuazione della stessa.
3. Con comparsa depositata il 12.5.2025 si è costituito , chiedendo, previa Parte_2
revoca della contumacia, che il tribunale dichiarasse l'inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza della domanda di divisione avanzata dall'attore e dal convenuto Parte_1 CP_1
, contestando la legittimazione ad agire relativamente ai beni appartenuti al proprio genitore
[...]
Persona_4
4. Deve essere preliminarmente revocata la contumacia di , che si è Parte_2
costituito in data 12.5.2025.
5. Considerato il buon estio delle trattative, le parti hanno dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, che intendono estinguere con compensazione integrale delle spese.
6. Accertato che la rinunzia e la contestuale accettazione sono state sottoscritte dalle parti e dai difensori, che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla distribuzione delle spese legali, attese le dichiarazioni rese dai difensori,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1584/2024,
1) dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Pescara, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BALDASSARRE VINCENZO e dell'avv. CAMPLONE FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 25 65121 PESCARA, presso il difensore avv. DI BALDASSARRE VINCENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NISIO LUCA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI, 77 65126 PESCARA presso il difensore avv. DI
NISIO LUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 C.F._3
BENEDETTO MASSIMO elettivamente domiciliato in VIALE D'ANNUNZIO 65127 PESCARA, presso il difensore avv. DI BENEDETTO MASSIMO
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.5.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio e chiedendo al Tribunale di Controparte_1 Parte_2
accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione della comproprietà indivisa costituita dai beni immobili ricevuti in donazione, in successione legittima dalla madre
[...]
e testamentaria dal padre , identificati nel presente atto e riportati nella Per_1 Persona_2
perizia tecnico immobiliare a firma del geom. del 15.12.2023 (sub doc.6), ordinando Persona_3
lo scioglimento della comunione in relazione alle suindicate unità immobiliari indivise, con attribuzione in via esclusiva ai singoli partecipanti della proprietà della quota ad ognuno spettante.
2. Con comparsa depositata il 5.9.2024 si è costituito senza opporsi, in linea di Controparte_1
principio, alla divisione dei beni ereditari già tentata più volte in via bonaria tra i germani, parti oggi pagina 1 di 2 del presente giudizio e mai di fatto dagli stessi realizzata per assenza di accordo sulle condizioni di attuazione della stessa.
3. Con comparsa depositata il 12.5.2025 si è costituito , chiedendo, previa Parte_2
revoca della contumacia, che il tribunale dichiarasse l'inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza della domanda di divisione avanzata dall'attore e dal convenuto Parte_1 CP_1
, contestando la legittimazione ad agire relativamente ai beni appartenuti al proprio genitore
[...]
Persona_4
4. Deve essere preliminarmente revocata la contumacia di , che si è Parte_2
costituito in data 12.5.2025.
5. Considerato il buon estio delle trattative, le parti hanno dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, che intendono estinguere con compensazione integrale delle spese.
6. Accertato che la rinunzia e la contestuale accettazione sono state sottoscritte dalle parti e dai difensori, che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla distribuzione delle spese legali, attese le dichiarazioni rese dai difensori,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1584/2024,
1) dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Pescara, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 2 di 2