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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2024, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 880 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ilario Circosta, con il quale è elettivamente domiciliata in
Marina di Caulonia (RC) Via Alfonsine n. 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in Via S. Anna II Controparte_1
Contr Tronco, presso la sede legale dell'
Resistente
OGGETTO: differenze retributive – indennità di vestizione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che presta servizio dal 01.10.1988, in qualità di infermiera professionale, alle dipendenze dell di , presso l'ospedale di Locri;
CP_2 Controparte_1
- che, in data 17.02.2020, ha esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al
“diritto di vestizione e svestizione”, regolato dal relativo CCNL 2016/2018 che, all'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
- che, in data 29.05.2020, ha richiesto tramite P.E.C. il pagamento dell'indennità di vestizione, senza ricevere riscontri;
- che, in data 28.01.2021, ha richiesto all'azienda resistente il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere, con decorrenza dall'anno 2014, senza ottenere riscontri;
- che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro e devono essere retribuite, in quanto il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è da considerarsi come orario di lavoro;
- che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione è da considerarsi come tempo di lavoro effettivo, meritevole di essere retribuito;
- che, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle 3
superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia l'incolumità del personale addetto;
- che il tempo di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio, da computare nell'orario di lavoro, poiché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- che, non avendo ottenuto gli statini di presenza, non ha potuto quantificare con esattezza le spettanze dovute per il mancato pagamento dell'indennità di vestizione;
- che, approssimativamente, ha diritto al pagamento della somma di €
12.831,00, a titolo di indennità di divisa/vestizione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo
Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data
21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l , in TE
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' CP_3
, eccependo la parziale prescrizione delle pretese creditorie azionate, la
[...]
non spettanza delle indennità oggetto di domanda e la genericità della richiesta formulata, concludendo per il rigetto del ricorso. 4
Istruita la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura all'esito della camera di consiglio.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Oggetto della pretesa azionata è la cd indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Va premesso che ai sensi dell'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”,
C.C.N.L. del 20.09.2001, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature.
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come normale orario di lavoro al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, per indennità da divisa si intende il ristoro, in termini di retribuzione, del tempo necessario per indossare una divisa aziendale e che, a determinate condizioni, secondo la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), nonché della Suprema
Corte di Cassazione, rientra nell'orario di lavoro e, in quanto tale, andrebbe remunerata (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
Orbene, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità prevalente, che, tra l'altro, ne ha chiarito la natura giuridica.
In particolare, l'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. 5
L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs.
626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se
è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 7738 del
28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione- svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto
(Cassazione Civile, Sez. L - , Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
L'odierna ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, agendo per sei anni, nei limiti della prescrizione, quantificando la propria richiesta sulla base di una paga oraria di €. 13,00 e, considerando un tempo di vestizione e svestizione di trenta minuti giornalieri, ha diviso la paga oraria per due, ottenendo la somma di € 6,50, considerando 329 giornate lavorative in un anno (tenendo, dunque, conto di 32 giorni di ferie e di 4 giorni di festività soppresse). 6
Con riferimento al periodo gennaio 2014 - giugno 2016, l'azienda resistente ha formulato eccezione di prescrizione, che, però, è infondata: infatti, dalla consultazione della documentazione allegata al ricorso, emerge che la prima pec contente la richiesta dell'indennità per cui è causa, attraverso una richiesta di tentativo di conciliazione, è stata inviata dalla ricorrente in data
17/02/2020 (cui ha fatto seguito una successiva pec, inviata dalla ricorrente in data 29/05/2020).
Pertanto, dal momento che parte ricorrente limita la sua richiesta entro i sei anni, ossia dal mese di marzo 2015 al mese di marzo 2021, la prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. è stata validamente interrotta in data
17/02/2020 e non è maturata.
Nel merito, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo e se l'operazione di vestizione debba essere eseguita nel corso dell'orario di lavoro, o al di fuori dello stesso.
La sussistenza di un obbligo si può ricavare anche dal tipo di attività svolta, verificando se la stessa imponga non un normale abbigliamento pulito, ma un abbigliamento specifico ed un livello di pulizia e di igiene che sarebbero vanificate qualora la divisa venisse indossata già a casa.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o di decenza, non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 7
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta dalla ricorrente onde valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché l'etero imposizione della stessa.
Certamente, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, incombe su chi invoca il diritto l'onere provare il fondamento della propria pretesa e, in particolare, di provare l'attività svolta, le modalità di svolgimento e l'effettiva presenza in servizio.
Nella specie, lo stesso CCNL di categoria prevede l'obbligo di indossare la divisa.
D'altra parte, trattandosi di attività svolta in ospedale (e, segnatamente, svolgendo la ricorrente l'attività di infermiera), in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente, l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa, ferma restando che l'obbligo di divisa emerge dal CCNL.
L'obbligo di indossare la divisa da mettere e dismettere nei locali dell'azienda prima dell'inizio del turno e successivamente alla fine dello stesso, nonché lo svolgimento di un'attività ospedaliera per turni da parte della ricorrere pur non sufficientemente descritto o allegato nel ricorso introduttivo, è stato documentalmente provato (dal momento che si evince dalle buste paga lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di infermiera a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ed è emerso nel TE
corso dell'istruttoria processuale.
L'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria, Testimone_1
collega della ricorrente presso l'ospedale di Locri da dieci anni,
[...]
confermando che quest'ultima lavora come infermiera presso il reparto di cardiologia (“Conosco da una vita la signora in quanto Parte_1
abbiamo lavorato nello stesso reparto, ossia nel reparto di cardiologia;
non so 8
se prima abbia lavorato in altri reparti ma lavora presso il reparto di cardiologia da almeno vent'anni prima a Siderno e poi a Locri;
abbiamo lavorato insieme almeno per 15 anni;
è capitato che abbiamo lavorato nello stesso turno oppure di darci il cambio;
io e la signora timbravamo Parte_1
nello stesso posto;
quando ci davamo il cambio e io arrivavo mentre la
EL terminava il turno ci incontravamo in reparto in quanto non si può andare via se non arriva il collega per il cambio;
in genere ci incontriamo in reparto per il cambio prima che inizi il turno circa 10 minuti prima;
quando incontro il collega che deve uscire io sono ancora in abiti civili e poi indosso la divisa che devo indossare in reparto;
lo stesso vale per gli altri colleghi;
in ogni reparto, infatti, vi è una stanza adibita a spogliatoi”), con riferimento all'attività svolta, all'obbligo di indossare la divisa e alle modalità con cui la stessa viene indossata ha riferito che: “ La divisa uguale per tutti, ossia per infermieri, OS, tecnici di radiologia e operatori del 118, è composta da: pantalone casacca o maglietta o giacca sopra per l'inverno; preciso che l'azienda non ci fornisce la divisa da anni e quindi ognuno la acquista da sé ma è sempre di tre pezzi;
Preciso che al momento di indossare la divisa vanno indossate anche delle calzature apposite che vengono poi a fine turno lasciate nel reparto insieme alla divisa”; Per indossare la divisa impiegavo almeno 5 minuti;
per toglierla il tempo è lo stesso ma quando si va via prima di togliere la divisa si devono anche dare le consegne per cui i minuti diventano almeno 10; preciso che dobbiamo sia indossare che dismettere la divisa in reparto;
portiamo la divisa a casa quando dobbiamo lavarla altrimenti la lasciamo nello spogliatoio dove ognuno ha il suo armadietto”; Il cambio turno avviene in questo modo: si arriva in ospedale almeno cinque minuti prima dell'inizio del turno, si timbra poi si va nel reparto, si indossa la divisa e si raggiunge il collega nel reparto per il passaggio delle consegne;
a quel punto il collega che ha finito il turno dopo il passaggio delle consegne va a sua volta a cambiarsi nello spogliatoio;
Intendo precisare che prima non vi era una regola su quanto tempo prima si dovesse 9
giungere in ospedale per i cambi turno ma era necessario giungere prima dell'inizio del turno in quanto servivano almeno cinque minuti per indossare la divisa;
i tempi erano certamente più lunghi nei reparti rispetto ai servizi in quanto nei reparti bisogna tenere conto del cambio del turno;
attualmente da qualche mese, forse da gennaio 2024, è stato pubblicato un regolamento aziendale sull'orario di lavoro che, recependo il contratto di comparto, prevede un tempo di cinque minuti in entrata e dieci minuti in uscita per la vestizione/ svestizione e per il passaggio di consegne”.
Pertanto, il teste ha illustrato i tempi concreti necessari per indossare la divisa, che corrispondono a cinque minuti a fronte dei 15 minuti dedotti nel ricorso introduttivo, la distanza tra lo spogliatoio e il reparto (riferendo che ogni reparto ha uno spogliatoio).
Inoltre, il teste ha riferito in ordine alla collocazione dei dispositivi per la timbratura, alle distanze tra i dispositivi per la timbratura lo spogliatoio o il reparto, ai tempi necessari per indossare la divisa, descrivendone l'effettiva consistenza e composizione.
Nondimeno, il teste ha confermato di aver visto la ricorrente lavorare nel reparto spesso, in quanto ha lavorato nello stesso reparto.
Pertanto, è stato in astratto allegato l'obbligo di indossare una divisa gravante sulla ricorrente, suffragato dalle allegazioni e prove fornite in ordine ai tempi e alle modalità con le quali la divisa viene indossata, alla necessità
(imposta dal datore di lavoro) di recarsi in reparto prima dell'inizio del turno di andare via almeno cinque minuti dopo, essendo stata indicata la collocazione dello spogliatoio, il numero dei pezzi di cui è composta la divisa, al fine di allegare i tempi necessari per indossarla o dismetterla, consentendo un vaglio sulla effettiva presenza in reparto per un tempo eccedente l'orario di lavoro, al solo fine di indossare e dimettere la divisa e sui tempi necessari per svolgere tale attività, per un tempo ulteriore rispetto alla durata del turno di lavoro. 10
Ed infatti, sebbene in astratto, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, se eccedente l'orario di lavoro, va remunerato nelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato ad indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro, in concreto occorre che l'interessato, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, quanto meno alleghi non solo l'obbligo di indossare la divisa (che, nella specie, trattandosi di una professione sanitaria può considerarsi in re ipsa) ma anche i tempi necessari per indossare la divisa, la circostanza che sia costretto ad anticipare l'orario di ingresso e posticipare l'orario di uscita, oltre il normale orario di lavoro, al fine di indossare una divisa e che tale eccedenza corrisponda effettivamente al tempo di quindici minuti in ingresso e di quindici minuti in uscita.
Nella specie, parte ricorrente, alla luce delle allegazioni in atti e dell'istruttoria processuale, ha allegato tali circostanze, soprattutto con riferimento all'an della spettanza dell'indennità di vestizione.
Orbene, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Nella specie, la lavoratrice ha fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, circostanza che impone al datore di lavoro l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Infatti, non è oggetto di contestazione il contratto di lavoro, mentre è stato oggetto di prova l'obbligo di indossare la divisa.
Inoltre, dagli statini di presenza depositati dall'azienda, emergono i giorni nei quali la ricorrente è stata presente presso l'ospedale per svolgere la prestazione lavorativa ed emergono i minuti in eccesso, in entrata e in uscita, 11
puntualmente eseguiti dalla lavoratrice, prima dell'inizio del turno effettivo e successivamente alla cessazione dello stesso, ma, contrariamente a quanto eccepito dall'azienda resistente, non emerge alcuna compensazione oraria che in ogni caso sarebbe stato onere del datore di lavoro, parte creditore allegare e che, invece, non è stata in alcun modo allegata.
È stato, poi, provato, e non è mai stato in contestazione, il titolo, ossia il contratto di lavoro, nonché, alla luce di quanto argomentato, l'obbligo di portare la divisa, discendente da disposizioni di legge, dal CCNL di categoria e, da ultimo, ed è stato allegato l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd tempo di vestizione da parte del datore di lavoro.
Nondimeno, sono state adeguatamente allegate le modalità, i tempi, i luoghi e le distanze da percorrere per indossare la divisa, secondo le informazioni fornite dall'unico teste escusso, che, in quanto collega della ricorrente, ha avuto immediata percezione ed esperienza di quanto riferito.
Del resto, l'obbligo di indossare la divisa direttamente sul luogo di lavoro va coniugato con l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa dall'inizio alla fine del turno, dal quale discende l'obbligo di indossare la divisa, impiegando il numero di minuti oggetto di prova, prima dell'inizio del turno e di dismetterla successivamente alla cessazione dello stesso.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Con riferimento alla quantificazione, osserva il giudicante che parte ricorrente ha operato un calcolo fondato su un tempo di quindici minuti per la vestizione e di quindici minuti per la svestizione, per un totale di trenta minuti per turno.
Tuttavia, dall'istruttoria processuale, è emerso che il tempo in concreto impiegato per indossare la divisa è pari a cinque minuti per la vestizione e cinque minuti per la svestizione
Pertanto, non si può riconoscere integralmente il tempo indicato dall'odierna ricorrente nel ricorso introduttivo, corrispondente a trenta minuti 12
per turno, atteso che l'unico teste escusso, nel descrivere l'attività di indossare e dismettere la divisa, ha confermato che, per entrambe le operazioni, occorre un tempo di cinque minuti.
Inoltre, tale tempistica è stata da ultimo confermata dal regolamento aziendale approvato nel 2024, secondo quanto confermato dal teste stesso, che ha riferito che: “attualmente da qualche mese, forse da gennaio 2024, è stato pubblicato un regolamento aziendale sull'orario di lavoro che, recependo il contratto di comparto, prevede un tempo di cinque minuti in entrata e dieci minuti in uscita per la vestizione/ svestizione e per il passaggio di consegne”.
Il contenuto del regolamento, non in vigore nel periodo oggetto di domanda, può essere usato come parametro, in combinato con le tempistiche emerse dall'istruttoria con riferimento ai periodi oggetto di giudizio.
Appare, dunque, congruo operare un calcolo sulla base di un tempo complessivo di dieci minuti per turno.
Considerando una paga oraria di € 13,00 (secondo la quantificazione operata dalla parte ricorrete, che non è stata oggetto di contestazione) e considerando un termine di dieci minuti, in luogo del termine di trenta minuti considerato nel ricorso introduttivo, la somma di € 13,00 va divisa non già per due ma per 6, al fine di ottenere la paga prevista per il tempo di vestizione
(quantificato in complessivi dieci minuti per turno), ottenendo la somma di €
2,16, da moltiplicare per 329 giorni annui.
La somma di € 712, 83 così ottenuta va moltiplicata per ciascun anno oggetto di richiesta - dal mese di marzo 2015 al mese di marzo 2021 - ottenendo così la somma di € 4276,98, che l' resistente deve Controparte_1
corrispondere, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, alla ricorrente a titolo di indennità da divisa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell con distrazione in TE
favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario: si 13
giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 880/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' TE
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore
[...]
della sig.ra per le causali di cui al ricorso, la somma di € Parte_1
4276,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
- Condanna l' in persona del legale TE
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 03/12/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 880 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ilario Circosta, con il quale è elettivamente domiciliata in
Marina di Caulonia (RC) Via Alfonsine n. 2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in Via S. Anna II Controparte_1
Contr Tronco, presso la sede legale dell'
Resistente
OGGETTO: differenze retributive – indennità di vestizione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che presta servizio dal 01.10.1988, in qualità di infermiera professionale, alle dipendenze dell di , presso l'ospedale di Locri;
CP_2 Controparte_1
- che, in data 17.02.2020, ha esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al
“diritto di vestizione e svestizione”, regolato dal relativo CCNL 2016/2018 che, all'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
- che, in data 29.05.2020, ha richiesto tramite P.E.C. il pagamento dell'indennità di vestizione, senza ricevere riscontri;
- che, in data 28.01.2021, ha richiesto all'azienda resistente il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere, con decorrenza dall'anno 2014, senza ottenere riscontri;
- che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro e devono essere retribuite, in quanto il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è da considerarsi come orario di lavoro;
- che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione è da considerarsi come tempo di lavoro effettivo, meritevole di essere retribuito;
- che, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle 3
superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia l'incolumità del personale addetto;
- che il tempo di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio, da computare nell'orario di lavoro, poiché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- che, non avendo ottenuto gli statini di presenza, non ha potuto quantificare con esattezza le spettanze dovute per il mancato pagamento dell'indennità di vestizione;
- che, approssimativamente, ha diritto al pagamento della somma di €
12.831,00, a titolo di indennità di divisa/vestizione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere professionale, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo
Contratto Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data
21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l , in TE
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' CP_3
, eccependo la parziale prescrizione delle pretese creditorie azionate, la
[...]
non spettanza delle indennità oggetto di domanda e la genericità della richiesta formulata, concludendo per il rigetto del ricorso. 4
Istruita la causa, all'odierna udienza, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura all'esito della camera di consiglio.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Oggetto della pretesa azionata è la cd indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Va premesso che ai sensi dell'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”,
C.C.N.L. del 20.09.2001, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature.
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come normale orario di lavoro al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, per indennità da divisa si intende il ristoro, in termini di retribuzione, del tempo necessario per indossare una divisa aziendale e che, a determinate condizioni, secondo la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), nonché della Suprema
Corte di Cassazione, rientra nell'orario di lavoro e, in quanto tale, andrebbe remunerata (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
Orbene, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità prevalente, che, tra l'altro, ne ha chiarito la natura giuridica.
In particolare, l'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. 5
L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs.
626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se
è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 7738 del
28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione- svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto
(Cassazione Civile, Sez. L - , Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
L'odierna ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, agendo per sei anni, nei limiti della prescrizione, quantificando la propria richiesta sulla base di una paga oraria di €. 13,00 e, considerando un tempo di vestizione e svestizione di trenta minuti giornalieri, ha diviso la paga oraria per due, ottenendo la somma di € 6,50, considerando 329 giornate lavorative in un anno (tenendo, dunque, conto di 32 giorni di ferie e di 4 giorni di festività soppresse). 6
Con riferimento al periodo gennaio 2014 - giugno 2016, l'azienda resistente ha formulato eccezione di prescrizione, che, però, è infondata: infatti, dalla consultazione della documentazione allegata al ricorso, emerge che la prima pec contente la richiesta dell'indennità per cui è causa, attraverso una richiesta di tentativo di conciliazione, è stata inviata dalla ricorrente in data
17/02/2020 (cui ha fatto seguito una successiva pec, inviata dalla ricorrente in data 29/05/2020).
Pertanto, dal momento che parte ricorrente limita la sua richiesta entro i sei anni, ossia dal mese di marzo 2015 al mese di marzo 2021, la prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. è stata validamente interrotta in data
17/02/2020 e non è maturata.
Nel merito, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo e se l'operazione di vestizione debba essere eseguita nel corso dell'orario di lavoro, o al di fuori dello stesso.
La sussistenza di un obbligo si può ricavare anche dal tipo di attività svolta, verificando se la stessa imponga non un normale abbigliamento pulito, ma un abbigliamento specifico ed un livello di pulizia e di igiene che sarebbero vanificate qualora la divisa venisse indossata già a casa.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o di decenza, non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 7
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta dalla ricorrente onde valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché l'etero imposizione della stessa.
Certamente, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, incombe su chi invoca il diritto l'onere provare il fondamento della propria pretesa e, in particolare, di provare l'attività svolta, le modalità di svolgimento e l'effettiva presenza in servizio.
Nella specie, lo stesso CCNL di categoria prevede l'obbligo di indossare la divisa.
D'altra parte, trattandosi di attività svolta in ospedale (e, segnatamente, svolgendo la ricorrente l'attività di infermiera), in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente, l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa, ferma restando che l'obbligo di divisa emerge dal CCNL.
L'obbligo di indossare la divisa da mettere e dismettere nei locali dell'azienda prima dell'inizio del turno e successivamente alla fine dello stesso, nonché lo svolgimento di un'attività ospedaliera per turni da parte della ricorrere pur non sufficientemente descritto o allegato nel ricorso introduttivo, è stato documentalmente provato (dal momento che si evince dalle buste paga lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di infermiera a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ed è emerso nel TE
corso dell'istruttoria processuale.
L'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria, Testimone_1
collega della ricorrente presso l'ospedale di Locri da dieci anni,
[...]
confermando che quest'ultima lavora come infermiera presso il reparto di cardiologia (“Conosco da una vita la signora in quanto Parte_1
abbiamo lavorato nello stesso reparto, ossia nel reparto di cardiologia;
non so 8
se prima abbia lavorato in altri reparti ma lavora presso il reparto di cardiologia da almeno vent'anni prima a Siderno e poi a Locri;
abbiamo lavorato insieme almeno per 15 anni;
è capitato che abbiamo lavorato nello stesso turno oppure di darci il cambio;
io e la signora timbravamo Parte_1
nello stesso posto;
quando ci davamo il cambio e io arrivavo mentre la
EL terminava il turno ci incontravamo in reparto in quanto non si può andare via se non arriva il collega per il cambio;
in genere ci incontriamo in reparto per il cambio prima che inizi il turno circa 10 minuti prima;
quando incontro il collega che deve uscire io sono ancora in abiti civili e poi indosso la divisa che devo indossare in reparto;
lo stesso vale per gli altri colleghi;
in ogni reparto, infatti, vi è una stanza adibita a spogliatoi”), con riferimento all'attività svolta, all'obbligo di indossare la divisa e alle modalità con cui la stessa viene indossata ha riferito che: “ La divisa uguale per tutti, ossia per infermieri, OS, tecnici di radiologia e operatori del 118, è composta da: pantalone casacca o maglietta o giacca sopra per l'inverno; preciso che l'azienda non ci fornisce la divisa da anni e quindi ognuno la acquista da sé ma è sempre di tre pezzi;
Preciso che al momento di indossare la divisa vanno indossate anche delle calzature apposite che vengono poi a fine turno lasciate nel reparto insieme alla divisa”; Per indossare la divisa impiegavo almeno 5 minuti;
per toglierla il tempo è lo stesso ma quando si va via prima di togliere la divisa si devono anche dare le consegne per cui i minuti diventano almeno 10; preciso che dobbiamo sia indossare che dismettere la divisa in reparto;
portiamo la divisa a casa quando dobbiamo lavarla altrimenti la lasciamo nello spogliatoio dove ognuno ha il suo armadietto”; Il cambio turno avviene in questo modo: si arriva in ospedale almeno cinque minuti prima dell'inizio del turno, si timbra poi si va nel reparto, si indossa la divisa e si raggiunge il collega nel reparto per il passaggio delle consegne;
a quel punto il collega che ha finito il turno dopo il passaggio delle consegne va a sua volta a cambiarsi nello spogliatoio;
Intendo precisare che prima non vi era una regola su quanto tempo prima si dovesse 9
giungere in ospedale per i cambi turno ma era necessario giungere prima dell'inizio del turno in quanto servivano almeno cinque minuti per indossare la divisa;
i tempi erano certamente più lunghi nei reparti rispetto ai servizi in quanto nei reparti bisogna tenere conto del cambio del turno;
attualmente da qualche mese, forse da gennaio 2024, è stato pubblicato un regolamento aziendale sull'orario di lavoro che, recependo il contratto di comparto, prevede un tempo di cinque minuti in entrata e dieci minuti in uscita per la vestizione/ svestizione e per il passaggio di consegne”.
Pertanto, il teste ha illustrato i tempi concreti necessari per indossare la divisa, che corrispondono a cinque minuti a fronte dei 15 minuti dedotti nel ricorso introduttivo, la distanza tra lo spogliatoio e il reparto (riferendo che ogni reparto ha uno spogliatoio).
Inoltre, il teste ha riferito in ordine alla collocazione dei dispositivi per la timbratura, alle distanze tra i dispositivi per la timbratura lo spogliatoio o il reparto, ai tempi necessari per indossare la divisa, descrivendone l'effettiva consistenza e composizione.
Nondimeno, il teste ha confermato di aver visto la ricorrente lavorare nel reparto spesso, in quanto ha lavorato nello stesso reparto.
Pertanto, è stato in astratto allegato l'obbligo di indossare una divisa gravante sulla ricorrente, suffragato dalle allegazioni e prove fornite in ordine ai tempi e alle modalità con le quali la divisa viene indossata, alla necessità
(imposta dal datore di lavoro) di recarsi in reparto prima dell'inizio del turno di andare via almeno cinque minuti dopo, essendo stata indicata la collocazione dello spogliatoio, il numero dei pezzi di cui è composta la divisa, al fine di allegare i tempi necessari per indossarla o dismetterla, consentendo un vaglio sulla effettiva presenza in reparto per un tempo eccedente l'orario di lavoro, al solo fine di indossare e dimettere la divisa e sui tempi necessari per svolgere tale attività, per un tempo ulteriore rispetto alla durata del turno di lavoro. 10
Ed infatti, sebbene in astratto, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, se eccedente l'orario di lavoro, va remunerato nelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato ad indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro, in concreto occorre che l'interessato, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, quanto meno alleghi non solo l'obbligo di indossare la divisa (che, nella specie, trattandosi di una professione sanitaria può considerarsi in re ipsa) ma anche i tempi necessari per indossare la divisa, la circostanza che sia costretto ad anticipare l'orario di ingresso e posticipare l'orario di uscita, oltre il normale orario di lavoro, al fine di indossare una divisa e che tale eccedenza corrisponda effettivamente al tempo di quindici minuti in ingresso e di quindici minuti in uscita.
Nella specie, parte ricorrente, alla luce delle allegazioni in atti e dell'istruttoria processuale, ha allegato tali circostanze, soprattutto con riferimento all'an della spettanza dell'indennità di vestizione.
Orbene, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Nella specie, la lavoratrice ha fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, circostanza che impone al datore di lavoro l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Infatti, non è oggetto di contestazione il contratto di lavoro, mentre è stato oggetto di prova l'obbligo di indossare la divisa.
Inoltre, dagli statini di presenza depositati dall'azienda, emergono i giorni nei quali la ricorrente è stata presente presso l'ospedale per svolgere la prestazione lavorativa ed emergono i minuti in eccesso, in entrata e in uscita, 11
puntualmente eseguiti dalla lavoratrice, prima dell'inizio del turno effettivo e successivamente alla cessazione dello stesso, ma, contrariamente a quanto eccepito dall'azienda resistente, non emerge alcuna compensazione oraria che in ogni caso sarebbe stato onere del datore di lavoro, parte creditore allegare e che, invece, non è stata in alcun modo allegata.
È stato, poi, provato, e non è mai stato in contestazione, il titolo, ossia il contratto di lavoro, nonché, alla luce di quanto argomentato, l'obbligo di portare la divisa, discendente da disposizioni di legge, dal CCNL di categoria e, da ultimo, ed è stato allegato l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd tempo di vestizione da parte del datore di lavoro.
Nondimeno, sono state adeguatamente allegate le modalità, i tempi, i luoghi e le distanze da percorrere per indossare la divisa, secondo le informazioni fornite dall'unico teste escusso, che, in quanto collega della ricorrente, ha avuto immediata percezione ed esperienza di quanto riferito.
Del resto, l'obbligo di indossare la divisa direttamente sul luogo di lavoro va coniugato con l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa dall'inizio alla fine del turno, dal quale discende l'obbligo di indossare la divisa, impiegando il numero di minuti oggetto di prova, prima dell'inizio del turno e di dismetterla successivamente alla cessazione dello stesso.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Con riferimento alla quantificazione, osserva il giudicante che parte ricorrente ha operato un calcolo fondato su un tempo di quindici minuti per la vestizione e di quindici minuti per la svestizione, per un totale di trenta minuti per turno.
Tuttavia, dall'istruttoria processuale, è emerso che il tempo in concreto impiegato per indossare la divisa è pari a cinque minuti per la vestizione e cinque minuti per la svestizione
Pertanto, non si può riconoscere integralmente il tempo indicato dall'odierna ricorrente nel ricorso introduttivo, corrispondente a trenta minuti 12
per turno, atteso che l'unico teste escusso, nel descrivere l'attività di indossare e dismettere la divisa, ha confermato che, per entrambe le operazioni, occorre un tempo di cinque minuti.
Inoltre, tale tempistica è stata da ultimo confermata dal regolamento aziendale approvato nel 2024, secondo quanto confermato dal teste stesso, che ha riferito che: “attualmente da qualche mese, forse da gennaio 2024, è stato pubblicato un regolamento aziendale sull'orario di lavoro che, recependo il contratto di comparto, prevede un tempo di cinque minuti in entrata e dieci minuti in uscita per la vestizione/ svestizione e per il passaggio di consegne”.
Il contenuto del regolamento, non in vigore nel periodo oggetto di domanda, può essere usato come parametro, in combinato con le tempistiche emerse dall'istruttoria con riferimento ai periodi oggetto di giudizio.
Appare, dunque, congruo operare un calcolo sulla base di un tempo complessivo di dieci minuti per turno.
Considerando una paga oraria di € 13,00 (secondo la quantificazione operata dalla parte ricorrete, che non è stata oggetto di contestazione) e considerando un termine di dieci minuti, in luogo del termine di trenta minuti considerato nel ricorso introduttivo, la somma di € 13,00 va divisa non già per due ma per 6, al fine di ottenere la paga prevista per il tempo di vestizione
(quantificato in complessivi dieci minuti per turno), ottenendo la somma di €
2,16, da moltiplicare per 329 giorni annui.
La somma di € 712, 83 così ottenuta va moltiplicata per ciascun anno oggetto di richiesta - dal mese di marzo 2015 al mese di marzo 2021 - ottenendo così la somma di € 4276,98, che l' resistente deve Controparte_1
corrispondere, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, alla ricorrente a titolo di indennità da divisa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell con distrazione in TE
favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario: si 13
giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 880/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' TE
, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore
[...]
della sig.ra per le causali di cui al ricorso, la somma di € Parte_1
4276,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
- Condanna l' in persona del legale TE
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 03/12/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci