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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7576 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bonalume Paolo, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6 domicilia ex lege;
CP_1
– parte convenuta –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8.5.25 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con l'atto introduttivo del presente giudizio, (d'ora in avanti, per semplicità Parte_1
– premesso di essere cessionaria di crediti per capitale e interessi derivanti da forniture mediche meglio indicate in atto di citazione - conveniva in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in avanti ) al fine di ottenere la sua condanna al
[...] CP_1 pagamento di :
- i € 1.008.263,61 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, emesse dalle società ;
1 - ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione , erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- iv. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
- v. € 33.404,80 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i:
- vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione , erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- vii. € 180.760,01 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalla fattura che si produce sub doc. 5 e che è riepilogata nel documento prodotto sub doc. 6. Part deduceva che i crediti per sorte capitale erano portati dalle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2, emesse nei confronti dell'Ente dalle società fornitrici ivi indicate, a titolo di corrispettivo di Part prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente e cedute dalle società a mediante i contratti di cessione dei crediti, aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette
“cessioni LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente
(prodotti sub doc. 7).
2 L'attrice precisava che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Part In via subordinata, formulava domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 1.008.263,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'Ente pacifica-mente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici.
Sulla base di tali premesse parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni :
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
- I. € 1.008.263,61 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
- II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- IV. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 33.404,80 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
- VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi
3 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- VII. € 180.760,01 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, di cui alla fattura prodotta sub doc. 5 e riepilogata sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e m maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Con comparsa di risposta del 13.3.24 si costituiva in giudizio il , contestando CP_1
l'esistenza del credito , non avendo affatto ricevuto le fatture versate in atti e deducendo che
4 controparte non aveva prodotto elementi documentali sufficienti a dimostrare la sussistenza del predetto credito.
L'azienda rappresentava, in ogni caso di avere, nelle more del giudizio, soddisfatto larga parte del credito della cessionaria, saldando l'importo di € 607.641,96 e residuando l'importo di euro
436.175,81 su cui non erano dovuti interessi di mora posto che le fatture non erano state trasmesse o erano state rifiutate.
Il Policlinico, inoltre, contestava la debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione, querable per legge, per le quali non poteva operare la mora automatica, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, non allegato, né provato dall'attrice.
In ogni caso, l'Ente convenuto deduceva che il D.lgs. 231/2002 concedeva alla Pubblica
Amministrazione un termine di 30 giorni dalla ricezione, non rilevando dunque la data di emissione o di scadenza della fattura ma solo il momento della sua ricezione, neppure indicato da controparte, della fattura per il pagamento, sicchè un corretto conteggio degli interessi dovuti avrebbe dovuto prendere avvio dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione, circostanza che controparte non aveva né allegato, né provato.
In ultimo, il negava la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 40,00 CP_1 per ciascuna fattura, essendo il quantum considerato nella normativa in oggetto riferito alla singola azione legale di recupero del credito, indipendentemente dal numero di fatture che attraverso quella determinata azione legale si fosse inteso recuperare ed ha contestato che la avesse CP_2 documentato e provato un “maggior danno” effettiva-mente patito al fine di ottenere un risarcimento superiore all'importo di € 40,00 normativamente previsto.
Parte convenuta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di Rigettare le richieste attoree, dichiarando che nessuna somma è dovuta in favore di In subordine, dare atto del Pt_1 pagamento, da parte dell' , dell'importo di € Controparte_3
607.641,96; Part Nelle more del giudizio precisava più volte il credito residuo , da ultimo , con note del 9.6..25, specificando che , a fronte dei pagamenti effettuati da controparte in relazione alla sorte capitale, i crediti per i quali intendeva proseguire il giudizio erano:
I. € 66.649,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell' elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi di mora, maturati e maturandi sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte Parte capitale azionata con l'atto di citazione e pagata in ritardo dall' “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
5 dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione e pagata in ritardo Parte dall' che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorta capitale oggetto del presente giudizio;
V. € 33.404,80 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega ora sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ,misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 37.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Part Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate ora sub ALL. C, emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nella predetta fattura), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
Con memoria del 10.1.25 il dava atto della pendenza innanzi a questo Tribunale del CP_1 giudizio R.G. 2160/2022 promosso dalla al fine di richiedere il saldo Parte_3
6 di fatture talune delle quali “ si sovrapponevano con quelle oggetto del presente giudizio ( di cui pertanto chiedeva la sospensione )
Successivamente con note di trattazione scritta del 18.6.24, l'Azienda convenuta deduceva che nel predetto giudizio era stata disposta una C.T.U. all'esito della quale era stata accertata la mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti volto a disciplinare il rapporto contrattuale.
Con ordinanze del 15.2.24 e del 20.6.24 il Tribunale aveva rilevato d'ufficio la questione inerente la necessità per i contratti stipulati dalla PA ( nella specie una azienda universitaria) della forma scritta ab substantiam e la conseguente irrilevanza del principio di non contestazione, invitando parte ricorrente a produrre i documenti correttamente .
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo acquisizione documentale, è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 8.5.25, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto ed in ordine allo svolgimento del processo, deve osservarsi, in via preliminare che, nel corso del giudizio, parte attrice ha modificato la somma richiesta a titolo di sorte capitale, riducendo la propria pretesa da € 1.008.263,61 a € 66.649,47 per sorte capitale, quale credito scaturente dall'elenco aggiornato delle fatture allegato alle note di trattazione scritta già citate (all. A) e mantenendo inalterate le somme richieste ad altro titolo.
Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione attiva della società attrice che ha dato prova tanto della cessione dei crediti in proprio favore, quanto della comunicazione al debitore ceduto delle avvenute cessioni, mediante deposito sia degli atti di cessioni che della prova della notificazione dei medesimi al . CP_1
Passando all'esame della domanda proposta da parte attrice in via principale, la stessa va rigettata per carenza di prova di un valido titolo negoziale
In proposito va ricordato che , gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 stabiliscono espressamente che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità. (sul punto cfr Cass. civ.
n. 8574/2023; Cass. civ. n. 11465/2020; Cass. civ. n. 27910/2018).
La conclusione del contratto in forma scritta non può ritenersi provata dal pagamento delle fatture oggetto di causa posto che, nei rapporti con la P.A., sono irrilevanti i comportamenti concludenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per la formazione del contratto pubblico non rileva un mero comportamento concludente delle parti, anche se protrattosi per anni
(ex multis, Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. n. 26026/2023).
Del pari è irrilevante la non contestazione dell'esistenza del contratto ( Cass. Civ sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo
7 cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”)
Inoltre, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità strutturale di un contratto per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, qualora il giudizio da cui emerge verta sull'esecuzione di prestazioni scaturenti da tale contratto nullo.
Ora, a fronte del rilievo officioso e dell'invito del Giudice a produrre contratti relativi alle forniture posta a fondamento della domanda, parte ricorrente non ha prodotto validi titoli negoziali
ER :
- per quanto attiene alle forniture rese da CK Serono, CC Imaging, Sapio Life, Alifax
S.R.L., BA SP BI LI , Zimmer Biomet Srl, IN , DI ,H Orthofix X,
Otsuka Pharmaceutical TA SP, M Viiv Health Care, Pfizer non risulta prodotto alcun documento contrattuale ma solo fatture , ddt e screenshot attestanti gli ordini effettuati;
( cfr ss. civ. sez. III, 28/12/2021, n. 41790)
- per quanto riguarda le forniture Glaxosmithkline, Hikma LI, Ferring CP_4
SP sono stati prodotti solo i verbali di aggiudicazione o i d.a.s che sono atti interni prodromici alla conclusione del contratto e che non tengono luogo all'accordo scritto ( cfr art articolo 32, comma 6, del d.lgs 50/2016, applicabile ratione temporis , a mente del quale “ l' aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta “); ed ancora per quanto attiene ai d.a.s. in atti occorre ricordare che “Ai fini della conclusione di un contratto che richieda la forma scritta “ad substantiam” è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo di un ente pubblico che abbia autorizzato la stipula, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel relativo negozio sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e della controparte: “detta deliberazione, infatti, non costituisce una proposta contrattuale ….ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.
8 - Per le stesse ragioni non integra un valido contratto scritto, con riguardo alla fornitura
BI, la delibera n 20 del 21.1.2020 con cui il direttore generale disponeva di dare continuità al servizio già oggetto di precedente affidamento, facendo riferimento alle condizioni contrattuali precedenti ( dato questo che attesta l'esistenza di un contratto ma non anche di un contratto valido in quanto stipulato in forma scritta );
- con riguardo alla fornitura CU TA , ove è presente la delibera di affidamento della fornitura e la lettera contratto a firma del solo dirigente , non può ritenersi provata la conclusione di un valido accordo scritto in mancanza di accettazione , che nei contratti formali non può avvenire per fatti concludenti;
- infine, per quanto attiene alle forniture con ,sono state versate in atti solo Controparte_5 una offerta e accettazione - per altro nemmeno contenute in un unico documento
(Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023) - relative solo alla fornitura di due ambulanze , di cui non può affermarsi la riferibilità rispetto alle fatture per cui è causa .
In mancanza di prova scritta dei contratti le domande fondate sulla esistenza di un valido titolo contrattuale vanno, quindi , rigettate.
E' invece in parte fondata la domanda proposta in via subordinata ex art 2041 cc
Ed invero , come è noto“ L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno. ( Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).
Quanto al requisito della sussidiarietà va ricordato che , come chiarito dalle Sezioni Unite
Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 “ ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico ( cgr anchr
Non è condivisibile l'interpretazione della sussidiarietà data dalla Suprema Corte con sentenza del
1284/2025 , secondo cui la sussidiarietà andrebbe esclusa in presenza di qualsiasi violazione di 9 norma imperativa ( tale essendo quella che impone la forma scritta nei contratti pubblici ) , posto che le sezioni Unite si sono chiaramente riferite alla violazione delle norme imperative poste a presidio della liceità del contratto , volendo evitare che il rimedio di cui all'art 2041 cc costituisca uno strumento elusivo della norma, funzionale ad ottenere una prestazione illecita , intesa come vietata dall'ordinamento.
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di arricchimento appare ammissibile poiché l 'azione tipica
– quella contrattuale - ha dato esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante dal difetto del titolo posto a suo fondamento o comunque dalla nullità del titolo per carenza di forma scritta .
Ed ancora, ai fini della affermata inammissibilità della domanda per difetto di residualità , non potrebbe utilmente invocarsi l'art 191 TUEL che limita la possibilità di agire contro il funzionario alle ipotesi di violazione delle norme in materia contabile ( cfe Cass. Civ Sez. 1 - , Ordinanza n.
5480 del 29/02/2024 “ L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge”).
Venendo, quindi, all'esame del merito della domanda di arricchimento , in punto di diritto va ricordato che i presupposti dell'azione ex art 2041 cc , come da costante insegnamento della S.C., vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Ed ancora va ricordato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce dei documenti prodotti, attestanti l'erogazione delle forniture;
senza considerare che l' erogazione
10 della fornitura non è stata specificatamente contestata dall' , che anzi ha provveduto, in CP_1
parte già prima del giudizio e in parte in corso di causa, al pagamento di quanto dovuto per le forniture dei servizi di cui alle fatture in linea capitale.
In relazione al quantum dell'indennizzo va ricordato che “in tema di azione d'indebito
arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto (nella specie,
avente ad oggetto la fornitura di prodotti sanitari), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va
liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in
virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro
cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione
avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno. . (
cass. Civ. sez.1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011).
Pertanto, l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace: tale liquidazione è spesso difficile nel suo preciso ammontare, per cui può essere anche equitativamente determinata. Un ragionevole parametro di liquidazione è offerto dal costo del farmaco al produttore ( trattandosi per la maggior parte di forniture di medici o di attrezzature mediche .
In proposito va ricordato che ai sensi dell'art 1, comma 40, l. 23 dicembre 1996, n. 662 “A
decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Part Pertanto, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. cui ha diritto ammonta a complessivi €. 44.421,87,
pari al 66,65 del credito residuo in linea capitale ( 66.649,47 ).
11 Sulle somme come sopra riconosciute spettano la rivalutazione e sulla somma anno per anno rivalutata , gli interessi al tasso legale ( 1284 c 1) , non potendosi in carenza di contratto applicare quelli previsti per le transazioni commerciali ( né potendosi per la stessa ragione attribuire , le altre somme richieste dalla attrice a titolo di ulteriori interessi e sanzioni )
ER, come è noto. “ di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per
contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio
dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale,
devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta" (così già Cass. Sez. 2,
sent. 27 ottobre 1973, n. 2794, Rv. 366348-01; in senso conforme, successivamente, Cass. Sez. 1,
sent. 4 novembre 1980, n. 5916, Rv. 409710-01; Cass. Sez. 1, sent. 28 marzo 1984, n. 2039, Rv.
434105-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 febbraio 1987, n. 1753, Rv. 451127- 01; Cass. Sez. 2, sent. 23
giugno 1992, n. 7694, Rv. 477884-01; Cass. Sez. 2, sent. 11 febbraio 2002, n. 1884, Rv. 552157-01;
Cass. Sez. 1, sent. 11 maggio 2007, n. 10884, Rv. 597524-01). Dunque, al pari di ogni obbligazione
pecuniaria "di valore", anche quella ex art. 2041 cod. civ. è soggetta al regime del c.d. "cumulo" di
rivalutazione e interessi, essendosi, peraltro, precisato — quanto alle modalità di operatività dello
stesso — che il credito indennitario "va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al
momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria
sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di
uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento
dell'indennizzo medesimo" e che la "somma così liquidata produce interessi compensativi", i quali
decorrono da data "coincidente con quella dell'arricchimento" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 28
gennaio 2013, n. 1889, Rv. 624953-01; nello stesso senso la già citata Sez. 1, sent. 11 maggio 2007,
n. 10884, Rv. 597524-01).
Gli interessi e la rivalutazione non vanno però riconosciuti sull'intera somma dovuta in linea capitale posto che , sotto un primo aspetto, come emerge dal prospetto contabile in atti, la PPAA
ha provveduto al tempestivo pagamento delle somme di cui alle fatture ivi indicate per l'importo di
12 euro 607.641,96 ( sicchè su tale somma è evidente che non sono dovuti accessori stante la tempestività del saldo ) e che in corso di causa è stata corrisposta la somma ulteriore di euro
369.526,34 ( 436-175,81 debito residuo al tempo della domanda - 66.649,47 debito residuo a oggi
)
Sotta tale ultimo profilo - e nella specie avuto riguardo alle somme corrisposte in corso di causa e quindi tardivamente rispetto all'arricchimento – va rilevato che le somme pagate in linea capitale (
prima e nel corso del giudizio ) coprano la somma comunque dovuta a titolo di indennizzo comprensivo di interessi e rivalutazione;
invero , la somma riconosciuta a titolo di indennizzo andava calcolata sul 66,65 % del capitale corrisposto, con decorrenza da una data intermedia tra la prima e l'ultima fattura sino ai singoli pagamenti;
sicchè avuto riguardo alle somme già corrisposte in linea capitale ( per l'intero e non al 66,65 %) non appare equo riconoscere interessi e rivalutazione.
Per quanto attiene al credito residuo a titolo di indennizzo 44.421,87 , come detto - venendo in rilievo prestazioni erogate in un arco temporale prolungato ( tra il mese di settembre 2021 e quelle di maggio 2022) si può prendere come punto di riferimento, per la rivalutazione e per la decorrenza degli interessi , una data intermedia tra la prima e la ultima prestazione;
sicchè
devalutando la somma gennaio 2022 (€ 39.486,11) e applicandosi sulla somma rivalutata anno per anno gli interessi al tasso legale di cui all'art 1484 c 1 cc dal 15.1.22 ( dara intermedia) si perviene all'importo di € 48.606,75( di cui euro € 9.120,64 per interessi e rivalutazione) .
Non può essere invece adottato quale parametro equitativo del ristoro del danno da ritardo il tasso di interesse di cui all'art 1284 cc comma 4 .
ER , l'applicazione del tasso di cui al comma 1 appare del tutto satisfattiva rispetto alle esigenze di ristoro del danno da indisponibilità della somma, in assenza di allegazioni in ordine ad un maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza della azienda convenuta e si liquidano avuto riguardo al decisum in euro 7.616,00 calcolato sulla base dei parametri medi scaglione sino a 52.000
13
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di euro € 48.606,75, oltre a interessi al tasso di cui all'art
1284 c 1 cc dalla data della pronuncia al soddisfo;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore delle spese del giudizio, liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 7.616 ,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovute
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 7 luglio 2025
Il Giudice
Cristina Denaro
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi-ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con mo-difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7576 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bonalume Paolo, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6 domicilia ex lege;
CP_1
– parte convenuta –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8.5.25 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con l'atto introduttivo del presente giudizio, (d'ora in avanti, per semplicità Parte_1
– premesso di essere cessionaria di crediti per capitale e interessi derivanti da forniture mediche meglio indicate in atto di citazione - conveniva in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in avanti ) al fine di ottenere la sua condanna al
[...] CP_1 pagamento di :
- i € 1.008.263,61 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, emesse dalle società ;
1 - ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione , erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- iv. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
- v. € 33.404,80 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i:
- vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione , erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- vii. € 180.760,01 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalla fattura che si produce sub doc. 5 e che è riepilogata nel documento prodotto sub doc. 6. Part deduceva che i crediti per sorte capitale erano portati dalle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2, emesse nei confronti dell'Ente dalle società fornitrici ivi indicate, a titolo di corrispettivo di Part prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente e cedute dalle società a mediante i contratti di cessione dei crediti, aventi ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette
“cessioni LIR”) – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente
(prodotti sub doc. 7).
2 L'attrice precisava che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Part In via subordinata, formulava domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 1.008.263,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo l'Ente pacifica-mente usufruito dei servizi e delle forniture erogati dalle società fornitrici.
Sulla base di tali premesse parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni :
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
- I. € 1.008.263,61 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
- II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- IV. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- V. € 33.404,80 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
- VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi
3 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- VII. € 180.760,01 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, di cui alla fattura prodotta sub doc. 5 e riepilogata sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e m maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Con comparsa di risposta del 13.3.24 si costituiva in giudizio il , contestando CP_1
l'esistenza del credito , non avendo affatto ricevuto le fatture versate in atti e deducendo che
4 controparte non aveva prodotto elementi documentali sufficienti a dimostrare la sussistenza del predetto credito.
L'azienda rappresentava, in ogni caso di avere, nelle more del giudizio, soddisfatto larga parte del credito della cessionaria, saldando l'importo di € 607.641,96 e residuando l'importo di euro
436.175,81 su cui non erano dovuti interessi di mora posto che le fatture non erano state trasmesse o erano state rifiutate.
Il Policlinico, inoltre, contestava la debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione, querable per legge, per le quali non poteva operare la mora automatica, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, non allegato, né provato dall'attrice.
In ogni caso, l'Ente convenuto deduceva che il D.lgs. 231/2002 concedeva alla Pubblica
Amministrazione un termine di 30 giorni dalla ricezione, non rilevando dunque la data di emissione o di scadenza della fattura ma solo il momento della sua ricezione, neppure indicato da controparte, della fattura per il pagamento, sicchè un corretto conteggio degli interessi dovuti avrebbe dovuto prendere avvio dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione, circostanza che controparte non aveva né allegato, né provato.
In ultimo, il negava la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 40,00 CP_1 per ciascuna fattura, essendo il quantum considerato nella normativa in oggetto riferito alla singola azione legale di recupero del credito, indipendentemente dal numero di fatture che attraverso quella determinata azione legale si fosse inteso recuperare ed ha contestato che la avesse CP_2 documentato e provato un “maggior danno” effettiva-mente patito al fine di ottenere un risarcimento superiore all'importo di € 40,00 normativamente previsto.
Parte convenuta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di Rigettare le richieste attoree, dichiarando che nessuna somma è dovuta in favore di In subordine, dare atto del Pt_1 pagamento, da parte dell' , dell'importo di € Controparte_3
607.641,96; Part Nelle more del giudizio precisava più volte il credito residuo , da ultimo , con note del 9.6..25, specificando che , a fronte dei pagamenti effettuati da controparte in relazione alla sorte capitale, i crediti per i quali intendeva proseguire il giudizio erano:
I. € 66.649,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell' elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi di mora, maturati e maturandi sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte Parte capitale azionata con l'atto di citazione e pagata in ritardo dall' “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
5 dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla predetta sorte capitale sia sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione e pagata in ritardo Parte dall' che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 8.440,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorta capitale oggetto del presente giudizio;
V. € 33.404,80 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega ora sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ,misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 37.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Part Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate ora sub ALL. C, emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nella predetta fattura), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
Con memoria del 10.1.25 il dava atto della pendenza innanzi a questo Tribunale del CP_1 giudizio R.G. 2160/2022 promosso dalla al fine di richiedere il saldo Parte_3
6 di fatture talune delle quali “ si sovrapponevano con quelle oggetto del presente giudizio ( di cui pertanto chiedeva la sospensione )
Successivamente con note di trattazione scritta del 18.6.24, l'Azienda convenuta deduceva che nel predetto giudizio era stata disposta una C.T.U. all'esito della quale era stata accertata la mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti volto a disciplinare il rapporto contrattuale.
Con ordinanze del 15.2.24 e del 20.6.24 il Tribunale aveva rilevato d'ufficio la questione inerente la necessità per i contratti stipulati dalla PA ( nella specie una azienda universitaria) della forma scritta ab substantiam e la conseguente irrilevanza del principio di non contestazione, invitando parte ricorrente a produrre i documenti correttamente .
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo acquisizione documentale, è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 8.5.25, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto ed in ordine allo svolgimento del processo, deve osservarsi, in via preliminare che, nel corso del giudizio, parte attrice ha modificato la somma richiesta a titolo di sorte capitale, riducendo la propria pretesa da € 1.008.263,61 a € 66.649,47 per sorte capitale, quale credito scaturente dall'elenco aggiornato delle fatture allegato alle note di trattazione scritta già citate (all. A) e mantenendo inalterate le somme richieste ad altro titolo.
Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione attiva della società attrice che ha dato prova tanto della cessione dei crediti in proprio favore, quanto della comunicazione al debitore ceduto delle avvenute cessioni, mediante deposito sia degli atti di cessioni che della prova della notificazione dei medesimi al . CP_1
Passando all'esame della domanda proposta da parte attrice in via principale, la stessa va rigettata per carenza di prova di un valido titolo negoziale
In proposito va ricordato che , gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 stabiliscono espressamente che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità. (sul punto cfr Cass. civ.
n. 8574/2023; Cass. civ. n. 11465/2020; Cass. civ. n. 27910/2018).
La conclusione del contratto in forma scritta non può ritenersi provata dal pagamento delle fatture oggetto di causa posto che, nei rapporti con la P.A., sono irrilevanti i comportamenti concludenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per la formazione del contratto pubblico non rileva un mero comportamento concludente delle parti, anche se protrattosi per anni
(ex multis, Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. n. 26026/2023).
Del pari è irrilevante la non contestazione dell'esistenza del contratto ( Cass. Civ sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo
7 cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”)
Inoltre, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità strutturale di un contratto per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, qualora il giudizio da cui emerge verta sull'esecuzione di prestazioni scaturenti da tale contratto nullo.
Ora, a fronte del rilievo officioso e dell'invito del Giudice a produrre contratti relativi alle forniture posta a fondamento della domanda, parte ricorrente non ha prodotto validi titoli negoziali
ER :
- per quanto attiene alle forniture rese da CK Serono, CC Imaging, Sapio Life, Alifax
S.R.L., BA SP BI LI , Zimmer Biomet Srl, IN , DI ,H Orthofix X,
Otsuka Pharmaceutical TA SP, M Viiv Health Care, Pfizer non risulta prodotto alcun documento contrattuale ma solo fatture , ddt e screenshot attestanti gli ordini effettuati;
( cfr ss. civ. sez. III, 28/12/2021, n. 41790)
- per quanto riguarda le forniture Glaxosmithkline, Hikma LI, Ferring CP_4
SP sono stati prodotti solo i verbali di aggiudicazione o i d.a.s che sono atti interni prodromici alla conclusione del contratto e che non tengono luogo all'accordo scritto ( cfr art articolo 32, comma 6, del d.lgs 50/2016, applicabile ratione temporis , a mente del quale “ l' aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta “); ed ancora per quanto attiene ai d.a.s. in atti occorre ricordare che “Ai fini della conclusione di un contratto che richieda la forma scritta “ad substantiam” è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo di un ente pubblico che abbia autorizzato la stipula, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel relativo negozio sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e della controparte: “detta deliberazione, infatti, non costituisce una proposta contrattuale ….ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.
8 - Per le stesse ragioni non integra un valido contratto scritto, con riguardo alla fornitura
BI, la delibera n 20 del 21.1.2020 con cui il direttore generale disponeva di dare continuità al servizio già oggetto di precedente affidamento, facendo riferimento alle condizioni contrattuali precedenti ( dato questo che attesta l'esistenza di un contratto ma non anche di un contratto valido in quanto stipulato in forma scritta );
- con riguardo alla fornitura CU TA , ove è presente la delibera di affidamento della fornitura e la lettera contratto a firma del solo dirigente , non può ritenersi provata la conclusione di un valido accordo scritto in mancanza di accettazione , che nei contratti formali non può avvenire per fatti concludenti;
- infine, per quanto attiene alle forniture con ,sono state versate in atti solo Controparte_5 una offerta e accettazione - per altro nemmeno contenute in un unico documento
(Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023) - relative solo alla fornitura di due ambulanze , di cui non può affermarsi la riferibilità rispetto alle fatture per cui è causa .
In mancanza di prova scritta dei contratti le domande fondate sulla esistenza di un valido titolo contrattuale vanno, quindi , rigettate.
E' invece in parte fondata la domanda proposta in via subordinata ex art 2041 cc
Ed invero , come è noto“ L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno. ( Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 7178 del 18/03/2024).
Quanto al requisito della sussidiarietà va ricordato che , come chiarito dalle Sezioni Unite
Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 “ ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico ( cgr anchr
Non è condivisibile l'interpretazione della sussidiarietà data dalla Suprema Corte con sentenza del
1284/2025 , secondo cui la sussidiarietà andrebbe esclusa in presenza di qualsiasi violazione di 9 norma imperativa ( tale essendo quella che impone la forma scritta nei contratti pubblici ) , posto che le sezioni Unite si sono chiaramente riferite alla violazione delle norme imperative poste a presidio della liceità del contratto , volendo evitare che il rimedio di cui all'art 2041 cc costituisca uno strumento elusivo della norma, funzionale ad ottenere una prestazione illecita , intesa come vietata dall'ordinamento.
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di arricchimento appare ammissibile poiché l 'azione tipica
– quella contrattuale - ha dato esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante dal difetto del titolo posto a suo fondamento o comunque dalla nullità del titolo per carenza di forma scritta .
Ed ancora, ai fini della affermata inammissibilità della domanda per difetto di residualità , non potrebbe utilmente invocarsi l'art 191 TUEL che limita la possibilità di agire contro il funzionario alle ipotesi di violazione delle norme in materia contabile ( cfe Cass. Civ Sez. 1 - , Ordinanza n.
5480 del 29/02/2024 “ L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge”).
Venendo, quindi, all'esame del merito della domanda di arricchimento , in punto di diritto va ricordato che i presupposti dell'azione ex art 2041 cc , come da costante insegnamento della S.C., vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Ed ancora va ricordato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce dei documenti prodotti, attestanti l'erogazione delle forniture;
senza considerare che l' erogazione
10 della fornitura non è stata specificatamente contestata dall' , che anzi ha provveduto, in CP_1
parte già prima del giudizio e in parte in corso di causa, al pagamento di quanto dovuto per le forniture dei servizi di cui alle fatture in linea capitale.
In relazione al quantum dell'indennizzo va ricordato che “in tema di azione d'indebito
arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto (nella specie,
avente ad oggetto la fornitura di prodotti sanitari), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va
liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in
virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro
cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione
avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno. . (
cass. Civ. sez.1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011).
Pertanto, l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace: tale liquidazione è spesso difficile nel suo preciso ammontare, per cui può essere anche equitativamente determinata. Un ragionevole parametro di liquidazione è offerto dal costo del farmaco al produttore ( trattandosi per la maggior parte di forniture di medici o di attrezzature mediche .
In proposito va ricordato che ai sensi dell'art 1, comma 40, l. 23 dicembre 1996, n. 662 “A
decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Part Pertanto, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. cui ha diritto ammonta a complessivi €. 44.421,87,
pari al 66,65 del credito residuo in linea capitale ( 66.649,47 ).
11 Sulle somme come sopra riconosciute spettano la rivalutazione e sulla somma anno per anno rivalutata , gli interessi al tasso legale ( 1284 c 1) , non potendosi in carenza di contratto applicare quelli previsti per le transazioni commerciali ( né potendosi per la stessa ragione attribuire , le altre somme richieste dalla attrice a titolo di ulteriori interessi e sanzioni )
ER, come è noto. “ di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per
contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione del valore venuto meno nel patrimonio
dell'impoverito, per cui, nel ristabilire l'equivalenza dovuta o la relativa diminuzione patrimoniale,
devesi tenere conto anche della minore capacità di acquisto della moneta" (così già Cass. Sez. 2,
sent. 27 ottobre 1973, n. 2794, Rv. 366348-01; in senso conforme, successivamente, Cass. Sez. 1,
sent. 4 novembre 1980, n. 5916, Rv. 409710-01; Cass. Sez. 1, sent. 28 marzo 1984, n. 2039, Rv.
434105-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 febbraio 1987, n. 1753, Rv. 451127- 01; Cass. Sez. 2, sent. 23
giugno 1992, n. 7694, Rv. 477884-01; Cass. Sez. 2, sent. 11 febbraio 2002, n. 1884, Rv. 552157-01;
Cass. Sez. 1, sent. 11 maggio 2007, n. 10884, Rv. 597524-01). Dunque, al pari di ogni obbligazione
pecuniaria "di valore", anche quella ex art. 2041 cod. civ. è soggetta al regime del c.d. "cumulo" di
rivalutazione e interessi, essendosi, peraltro, precisato — quanto alle modalità di operatività dello
stesso — che il credito indennitario "va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al
momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria
sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di
uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento
dell'indennizzo medesimo" e che la "somma così liquidata produce interessi compensativi", i quali
decorrono da data "coincidente con quella dell'arricchimento" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 28
gennaio 2013, n. 1889, Rv. 624953-01; nello stesso senso la già citata Sez. 1, sent. 11 maggio 2007,
n. 10884, Rv. 597524-01).
Gli interessi e la rivalutazione non vanno però riconosciuti sull'intera somma dovuta in linea capitale posto che , sotto un primo aspetto, come emerge dal prospetto contabile in atti, la PPAA
ha provveduto al tempestivo pagamento delle somme di cui alle fatture ivi indicate per l'importo di
12 euro 607.641,96 ( sicchè su tale somma è evidente che non sono dovuti accessori stante la tempestività del saldo ) e che in corso di causa è stata corrisposta la somma ulteriore di euro
369.526,34 ( 436-175,81 debito residuo al tempo della domanda - 66.649,47 debito residuo a oggi
)
Sotta tale ultimo profilo - e nella specie avuto riguardo alle somme corrisposte in corso di causa e quindi tardivamente rispetto all'arricchimento – va rilevato che le somme pagate in linea capitale (
prima e nel corso del giudizio ) coprano la somma comunque dovuta a titolo di indennizzo comprensivo di interessi e rivalutazione;
invero , la somma riconosciuta a titolo di indennizzo andava calcolata sul 66,65 % del capitale corrisposto, con decorrenza da una data intermedia tra la prima e l'ultima fattura sino ai singoli pagamenti;
sicchè avuto riguardo alle somme già corrisposte in linea capitale ( per l'intero e non al 66,65 %) non appare equo riconoscere interessi e rivalutazione.
Per quanto attiene al credito residuo a titolo di indennizzo 44.421,87 , come detto - venendo in rilievo prestazioni erogate in un arco temporale prolungato ( tra il mese di settembre 2021 e quelle di maggio 2022) si può prendere come punto di riferimento, per la rivalutazione e per la decorrenza degli interessi , una data intermedia tra la prima e la ultima prestazione;
sicchè
devalutando la somma gennaio 2022 (€ 39.486,11) e applicandosi sulla somma rivalutata anno per anno gli interessi al tasso legale di cui all'art 1484 c 1 cc dal 15.1.22 ( dara intermedia) si perviene all'importo di € 48.606,75( di cui euro € 9.120,64 per interessi e rivalutazione) .
Non può essere invece adottato quale parametro equitativo del ristoro del danno da ritardo il tasso di interesse di cui all'art 1284 cc comma 4 .
ER , l'applicazione del tasso di cui al comma 1 appare del tutto satisfattiva rispetto alle esigenze di ristoro del danno da indisponibilità della somma, in assenza di allegazioni in ordine ad un maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza della azienda convenuta e si liquidano avuto riguardo al decisum in euro 7.616,00 calcolato sulla base dei parametri medi scaglione sino a 52.000
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P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di euro € 48.606,75, oltre a interessi al tasso di cui all'art
1284 c 1 cc dalla data della pronuncia al soddisfo;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore delle spese del giudizio, liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi euro 7.616 ,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovute
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 7 luglio 2025
Il Giudice
Cristina Denaro
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi-ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con mo-difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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