Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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n. rg23685 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23685 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso il quale elettivamente domicilia in Casoria alla Via Principe di Piemonte n. 11,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. DE SIMONE GIANDOMENICO presso il quale elettivamente domicilia in Cosenza alla Via Dalmazia n 18,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 07/11/2024, la ricorrente deduceva che:
-in seguito ad una relazione intercorsa con il sig. CP_1
nasceva il minore il 25.05.2019, affetto da disgregazione Per_1
emozionale con iperattività, intolleranza alle frustrazioni e disturbo del linguaggio d'espressione verbale;
- il sig. , pur avendo riconosciuto il minore CP_1
successivamente alla madre, ossia soltanto in data 15.07.2021 (atto
Numero 33 Parte II Serie B del Comune di Napoli Poggioreale) a seguito di esito positivo del test genetico per l'accertamento biologico della paternità, non si era mai interessato allo stesso, in ogni caso iniziando a corrispondere la somma di euro 150,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio;
- a seguito di ricorso presso il Tribunale di Napoli, veniva effettuata indagine socio-ambientale a mezzo dei SS territorialmente competenti per accertare condizioni di vita e frequentazione del minore con entrambi i genitori, che venivano altresì invitati ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, all'esito del quale con decreto del 25/11/2022 l affidava il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, e poneva a
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carico del padre un assegno di mantenimento di €300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che veniva totalmente disatteso il calendario di visita così come disposto dal provvedimento su menzionato e in particolare il sig.
non aveva prestato il consenso per tutte le cure ed i CP_1
percorsi di cui il minore necessita per le patologie emerse dalla visita con il neuropsichiatra infantile.
Si costituiva il resistente eccependo che:
- vive e lavora a Robecco d'Oglio e previa comunicazione e intesa con la ricorrente si è sempre organizzato per trascorrere più giorni consecutivi con il minore;
- successivamente però l'esercizio del diritto – dovere di visita del era divenuto oggettivamente difficoltoso, non solo per la CP_1
distanza e per i costi di viaggio andata e ritorno e le spese di vitto e alloggio nel tempo aumentati, ma soprattutto per la difficoltà di conciliare le visite con i turni di lavoro (diurni e notturni) del deducente quale operaio metalmeccanico;
- il resistente aveva prestato il consenso alla logopedista dott.ssa Per_2
nonché al dott. per le visite e le terapie necessarie al minore. Per_3
All'udienza di prima comparizione il GI il resistente dichiarava:
“Confermo che vivo in provincia di Cremona e lavoro lì. Ho un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio di €.1.700,00 circa. la mia attuale compagna lavora presso un supermercato. Ogni settimana cambiano i miei turni
e dunque mi è difficile organizzarmi per scendere a Napoli e stare con mio figlio.
Inoltre mi sto sottoponendo a sedute di fecondazione assistita con la mia compagna e a volte non posso prevedere di spostarmi da Cremona. È vero che
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non faccio le videochiamate tutti i giorni, perché la sig.ra lasciava Pt_1 Per_1
con il cellulare acceso da solo e il bambino si distraeva e finiva che parlavamo poco. Nel 2024 non l'ho visto tutti i mesi, sono venuto a Napoli a febbraio ed aprile, 2 volte in un anno. So della diagnosi di mio figlio, è molto emotivo, non sa relazionarsi, mi ero già accorto che aveva delle problematiche. Per_1 Per_1
ha bisogno sia della logopedia che della psicomotricità, ne sono consapevole ma non ho dato il consenso per tutte le sedute pensando che potesse fare a meno della psicomotricità, confrontandomi con altri genitori.”.
Ciò detto, si osserva innanzitutto che l'AG di cui alla disciplina, oggetto della presente domanda di revisione, disponeva il regime di affido congiunto del minore, allora di appena 3 anni e mezzo, argomentando quanto segue:”…appare evidente dall'attaccamento mostrato dal minore al padre che, nella difficoltà di un rapporto sentimentale interrotto e nella lontananza che certo non agevola la soluzione di quella fisiologica conflittualità determinata proprio dalla crisi del nucleo, la si Pt_1
sia adoperata affinchè avesse un rapporto con il e che lo Per_1 CP_1
riconoscesse come padre e ciò anche dopo l'introduzione nella vita del minore della figura del nuovo compagno della donna cui il bambino mostra attaccamento chiamandolo “babbo” nella chiara distinzione dal “papà”. Va inoltre osservato che durante la mediazione familiare le parti erano pervenute ad intese affinché, previa indicazione da parte del dei propri impegni lavorativi (nella CP_1
relazione dei SS competenti sul resistente si dà atto che l'uomo è stato assunto a tempo indeterminato), l'uomo potesse trascorrere un periodo prolungato con il minore e ciò proprio su richiesta del In particolare, le parti CP_1
concordavano di organizzare le visite senza cadenze prestabilite, ma con un preavviso da parte del resistente di 10 giorni. Il periodo di permanenza del
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minore con il padre avrebbe potuto essere tanto a Napoli quanto altrove con prelevamento e riaccompagnamento da parte del Le parti avevano CP_1
anche definito grosso modo i periodi di vacanza….appare quindi evidente che non sussiste alcuna necessità di approfondire questioni legate alla capacità genitoriale ovvero alle condizioni psicofisiche del minore da tutti gli operatori, compresi quelli scolastici, descritto solare e tranquillo. Ben può quindi stabilirsi
l'affido condiviso di ad entrambi i genitori lasciando la sua residenza Per_1
privilegiata presso la madre con la quale ha sempre vissuto in un contesto che saprà assicurargli ancora quella tranquillità che sino ad ora gli ha consentito di vivere serenamente”.
Le modalità di affido condiviso del minore erano poi così fissate:“fermi i contatti quotidiani a mezzo di videochiamate che saranno effettuate in orario da concordare preferibilmente nel tardo pomeriggio e prima della cena del minore, cogliendo le indicazioni fornite dalle parti in sede di mediazione e tenuto conto dell'età di ancora alla scuola dell'infanzia, si Per_1
stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio una settimana al mese con pernotto che potrà essere trascorsa a Napoli ovvero preso il domicilio del resistente che avrà cura di prelevare e riaccompagnare il minore al domicilio materno. Quanto alle vacanze natalizie e di fine anno fermo il 24 dicembre sempre con la madre il minore trascorrerà con il padre un anno il periodo consecutivo dal 25 dicembre al 31 dicembre un altro anno 12 giorni a partire dal primo gennaio. Ad anni alterni il minore starà tutte le vacanze di Pasqua con la madre o con il padre e trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di luglio
e 15 giorni nel mese di agosto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno….”.
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Ebbene, nonostante quell'articolata previsione di visita del padre al figlio minore, che ha tenuto in debito conto la distanza geografica tra padre e figlio, nell'assoluta esigenza di garantire al minore quella continuità affettiva e di frequentazione con il genitore lontano, il resistente ha riconosciuto all'udienza del 20.02.2025 di averlo visto sporadicamente, avendo sostanzialmente abdicato alla sua funzione genitoriale.
Pertanto, il Giudice, prendendo atto di quanto emerso in relazione ai rapporti e all'interesse del padre verso il minore, e dunque della necessità di adottare un modulo di affidamento monogenitoriale al fine di concentrare in capo alla madre, unica vera presenza genitoriale nella vita del minore, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, tenuto altresì conto della necessità di proseguire le terapie per le quali non risulta prestato dal padre il relativo consenso, formulava una proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. alla quale le parti dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- affido esclusivo del minore nato il [...] alla madre attesa la Per_1
scarsissima frequentazione che il padre ha garantito al minore dal provvedimento del Tribunale del 2022 ad oggi, attribuendo alla mamma anche le decisioni di straordinario interesse del minore senza la preventiva autorizzazione del padre;
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- ammonisce in questa sede il padre a ripristinare con assoluta urgenza e rispettare il calendario di visita che si conferma anche in questa sede, ma che è stato sostanzialmente interrotto da anni per volontà esclusiva del resistente, ma di cui il minore appare più che mai bisognoso;
- avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, dispone che il resistente versi alla ricorrente, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, la somma di €.400,00 mensili quale contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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