Decreto presidenziale 17 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 28 maggio 2020
Ordinanza collegiale 11 settembre 2020
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2020
Sentenza 24 novembre 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 12 maggio 2022
Parere definitivo 8 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2025REG.PROV.COLL.
N. 01823/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2022, proposto dalle signore OS ON e LM ON, rappresentate e difese dagli avvocati Gian Maria Furlan e Giorgio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione prima, n. 1542/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per le appellanti l’avvocato Gian Maria Furlan;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da Anas s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni subiti dalle odierne appellanti a causa dell’illegittima occupazione da parte di Anas di una porzione di terreno di loro proprietà.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, come emergenti dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, possono essere così sintetizzati:
- con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, la signora OV AN chiedeva il risarcimento del danno in conseguenza dell’occupazione illegittima, da parte di Anas, di una porzione del fondo di proprietà, sito nel Comune di Fivizzano, località Vigna;
- con sentenza n. 109/2013 il Tribunale di Massa dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
- le signore ON OS e ON LM, succedute alla signora OV nelle more deceduta, riassumevano il giudizio dinanzi al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 646/2018, lo accoglieva;
- a seguito di appello di Anas, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5394/2019, annullava la sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, rinviando la causa al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
- le ricorrenti riassumevano, quindi, la causa davanti al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 1542 del 24 novembre 2021, lo accoglieva, ordinando ad Anas di porre fine all’illegittima occupazione dell’area mediante la sua restituzione o acquisizione (previo indennizzo) ai sensi dell'art. 42- bis del testo unico sulle espropriazioni, di cui al d.P.R. 327/2001.
Il giudice di primo grado, in particolare:
a) precisava che la domanda risarcitoria, formulata dai ricorrenti, poteva trovare accoglimento limitatamente alla diminuzione del valore locativo dell’immobile, come riflesso temporaneo della perdita della disponibilità della porzione di fondo occupata e trasformata dalla pubblica amministrazione e della realizzazione dell’opera pubblica, mentre il definitivo deprezzamento dell’intero compendio sarebbe stato suscettibile di indennizzo solo qualora Anas dovesse avvalersi del potere acquisitivo previsto dal sopra citato art. 42- bis t.u. espropri;
b) riteneva immune da censure la quantificazione, operata dalla CTU disposta in corso di causa, della perdita del valore locativo dell’immobile - per tutte le annualità dalla data di cessazione dell’occupazione legittima a quella odierna - pari ad euro 22.705,00.
3. Le ricorrenti hanno interposto appello, corredato da istanza cautelare e notificato in data 25 febbraio 2022, articolando due autonome motivi:
I ° MOTIVO DI APPELLO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115, 116, 132 C.P.C. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 BIS. DPR 327/2021. Sulle ulteriori censure in punto di nullità/inutilizzabilità della CTU e sulla omessa disamina, anche da parte del TAR Toscana del materiale istruttorio, delle censure mosse dalle ricorrenti.
II° motivo di appello: omessa pronuncia sulle domande proposte dalle ricorrenti in punto di spese stragiudiziali e del CT di parte.
4. Si è costituita in giudizio Anas che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
5. Con ordinanza n. 1415 del 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, chiedendo che per la diminuzione del valore del fabbricato, conseguente alla perdita della proprietà del terreno adiacente, venga applicato il concordato abbattimento del 40% del valore del fabbricato, come indicato dal CT di parte.
7. All’udienza di smaltimento del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta indecisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello le appellanti censurano la sentenza in quanto sarebbe inficiata da un vizio di ultrapetizione, per avere messo in discussione l’avvenuta espropriazione/inglobamento, a seguito dell’esecuzione delle opere, del terreno posto a ridosso del fabbricato, mai contestata da Anas.
Deducono che il diritto all’indennizzo per la diminuzione del valore del fabbricato determinato dalla perdita della proprietà del fondo pertinenziale non era stata posto in discussione dalle parti né nell’ an né nel quantum , trattandosi solo di determinare il valore del fabbricato a cui applicare la percentuale di abbattimento del 40% - già concordata tra le parti - per quantificare la perdita di valore del medesimo.
10. Il motivo è infondato.
11. Con ricorso in riassunzione le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni determinati dall’illegittima occupazione dei terreni di loro proprietà, nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e l’ampliamento di una strada nel Comune di Fivizzano.
12. Il T.a.r. ha esaminato e parzialmente accolto la domanda proposta rilevando che:
a) il definitivo deprezzamento causato dallo smembramento del fondo originario si determina solo al momento della definitiva acquisizione della parte del fondo occupata ed il relativo indennizzo dovrà comprendere anche la perdita di valore del fondo cedente;
b) dall’occupazione illegittima non discende alcuna rinuncia abdicativa alla proprietà e, pertanto, il danno di cui il proprietario è legittimato a chiedere il ristoro è solo quello relativo ai pregiudizi temporanei subiti per effetto della mancata o ridotta disponibilità dell’area durante il periodo di apprensione della stessa da parte della amministrazione;
c) il diritto all’indennizzo relativo alla perdita definitiva della sua proprietà sorge solo al momento in cui l’Amministrazione compie la scelta definitiva in ordine alla restituzione o acquisizione della stessa mediante l’istituto previsto dall’art. 42- bis del d.P.R. 327/2001.
13. Il giudice di primo grado non si è pronunciato oltre i limiti della domanda, ma si è limitato ad escludere il risarcimento di una parte del danno, quello relativo alla perdita della proprietà, osservando che il fondo è rimasto di proprietà dei ricorrenti fino all’adozione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 327/2001.
14. Tale statuizione rappresenta una puntuale applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2020 che, per un verso, ha escluso la configurabilità di una rinuncia abdicativa del privato a seguito dell’illegittima occupazione del fondo, poiché la perdita della proprietà può derivare solo da un provvedimento di acquisizione o da un contratto traslativo tra le parti; e, per altro verso, ha statuito che qualora “ sia invocata solo la tutela (restitutoria e risarcitoria) prevista dal codice civile e non si richiami l’art. 42-bis, il giudice deve pronunciarsi tenuto conto del quadro normativo sopra delineato e del carattere doveroso della funzione attribuita dall’articolo 42bis all’amministrazione ”.
15. Privo di rilievo è il richiamo alla sentenza del Tribunale di Massa n. 109/2013 e alla sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 646/2018 poiché -in disparte la circostanza che si tratta di pronunce antecedenti all’arresto della Plenaria del 2020 - né l’una né l’altra si sono pronunciate con efficacia di giudicato in ordine all’ an e al quantum risarcibile: la prima ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mentre la seconda è stata annulla per difetto di notifica all’amministrazione con sentenza del Consiglio di Stato n. 5394/2019, con conseguente rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
16. Quanto all’omessa contestazione da parte di Anas in ordine all’incidenza della perdita dell’area di pertinenza sul valore dell’edificio principale, è sufficiente osservate che grava su chi agisce in giudizio l’onere della prova dei danni sofferti e del nesso di causalità con la condotta illecita posta in essere dall’amministrazione.
17. Il primo motivo deve, quindi, essere respinto.
18. Con il secondo motivo di appello le ricorrenti censurano il capo della sentenza che ha respinto le doglianze di nullità/inutilizzabilità della CTU che non ha tenuto conto dell’accordo delle parti in ordine alla percentuale di abbattimento del 40% del valore del fabbricato, ritenendo valida l’irrisoria percentuale del 2%
19. La doglianza è priva di pregio.
20. Il consulente, nelle relazioni depositate in data 29 ottobre 2020 e 15 marzo 2021, ha analiticamente illustrato lo stato dell’immobile, le condizioni di mercato, la metodologia di stima e gli effetti determinati sul complesso immobiliare dall’intervento di Anas, compendiando i calcoli di stima nelle tabelle allegate alla relazione integrativa (Allegato 1: stima dei valori di mercato deflazionati e dei valori locativi; Allegato 2: stima del deprezzamento valore capitale e dei valori locativi pregressi).
E’, quindi, giunto alla determinazione di un valore deprezzato dell’immobile alla data di ultimazione dei lavori (20 luglio 2010) pari a euro 12.900,00 in valore capitale (allegato 2 della relazione integrativa), avendo riguardo “ alla riduzione di utilità derivante dalla diminuzione del resede pertinenziale più prossimo all’abitazione ed al peggioramento delle vedute sul fronte nord-est, come fatti permanenti ” (pag. 26 della relazione); e ad un deprezzamento cumulato delle perdite di valore locativo di euro 14.460,00, considerando, oltre ai fattori già indicati, anche “ il disagio della permanenza del cantiere stradale nell’immediata prossimità per un periodo di tempo inconsuetamente lungo ” (pag. 26 relazione).
21. Le doglianze delle appellanti non evidenziano alcun errore tecnico nella scelta e nell’applicazione della metodologia di stima o nelle conclusioni a cui è giunto il consulente, atteso che:
a) affermano l’esistenza di un “accordo” con la controparte sulla percentuale di abbattimento del valore del fabbricato che non solo non trova riscontro in atti, ma è stato smentito da Anas in memoria di costituzione;
b) si fondano sulle conclusioni del consulente di parte già efficacemente confutate dal CTU nelle osservazioni depositate il 29 ottobre 2020;
c) sostengono apoditticamente la maggiore attendibilità delle conclusioni del CTU civile in quanto fondate su “ una visione più vicina e concreta delle condizioni di mercato ” (pag. 21 dell’appello) senza chiarire le ragioni tecniche della maggiore attendibilità della stima;
d) si limitano a contrapporre al giudizio estimatorio del CTU quello del proprio tecnico di parte.
22. Giova, in ultimo, osservare che non rientrano tra i danni risarcibili né le spese sostenute per la difesa stragiudiziale (richieste e diffide), non essendo documentate, né le spese sostenute per la difesa-anche tecnica - in giudizio poiché oggetto di statuizione giudiziale e liquidate dalla sentenza impugnata.
23. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche dell’istanza di rinnovazione di CTU ivi formulata.
24. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO