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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
p. iva , in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale giusta procura del 23.4.2014 in Notar Parte_2 Persona_1
rep./racc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano, P.IVA_2
Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Antonio Geraci per mandato in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Viviana Randazzo per mandato allegato alla comparsa di risposta in appello
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in via principale:
- ferme le statuizioni più favorevoli alla Banca, riformare parzialmente la sentenza n.
4814/2019, depositata in data 4 novembre 2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo,
notificata a cura di in data 4 novembre 2019, in relazione a tutti i capi Controparte_1
impugnati, e per l'effetto, rigettare le domande proposte da in quanto Controparte_1
infondate, in fatto e indiritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione alla delle somme pagate CP_2
da in esecuzione della predetta sentenza pari ad euro Parte_1
3.821,97;
in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuto alla signora il diritto a CP_1
ripetere oneri e commissioni per la parte non maturata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riguardo alle pretese restitutorie avanzate a titolo di Parte_1
quota del premio assicurativo non maturato e, in ogni caso, ridurre l'importo da restituirsi per la quota dello stesso;
in ogni caso:
2 - condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio;
- condannare al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado Controparte_1
e, in ogni caso, alla restituzione alla Banca di metà delle spese di CTU anticipate integralmente da e poste a carico di entrambe le parti per Parte_1
metà.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello spiegato da avverso la sentenza Parte_1
n°4814/2019 pubblicata in data 04.11.2019, con integrale conferma della sentenza;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4814 del 4 novembre 2019, che, accogliendo parzialmente le domande proposte da l'ha condannata a pagare € 3.821,97, oltre interessi al saggio legale con Controparte_1
decorrenza dalla data della sentenza e ha compensato interamente le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna.
Esclusa l'usurarietà delle condizioni economiche pattuite nei due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione pro solvendo di una quota pari al quinto dello stipendio n.
83691 e n. 92614stipulati da rispettivamente il 29 novembre 2006, e il 14 Controparte_1
3 gennaio 2008, il Tribunale ha invece dichiarato nulla la clausola 1.2 del contratto n. 83691
del 29.11.2006 che escludeva il rimborso delle spese correlate alla stipula del contratto, in caso di anticipata estinzione del prestito e , verificato che il primo dei due finanziamenti era stato estinto anticipatamente dopo la maturazione della 12° rata (sulle 96 in cui era originariamente previsto articolarsi il piano di ammortamento), ha accertato, con l'ausilio di una consulenza contabile, l'ammontare delle spese di cui il sovvenuto aveva diritto al rimborso a motivo della ridotta durata dell'ammortamento, quantificate, senza distinguere tra costi up front e costi recurring e con ricorso al criterio pro rata temporis, in € 216,74 (su complessivi € 247,70) a titolo di commissioni bancarie, € 2421,13 (su un totale di € 2.767,00)
per spese di intermediazione ed € 1.184,10 (su un totale di € 1.353,25) per premi assicurativi.
Articolati cinque motivi di impugnazione, l'appellante:
i) si duole della declaratoria di nullità della clausola, oggetto di specifica approvazione scritta a termini degli artt. 1341 e 1342 c.c., di rinunzia del sovvenuto al rimborso delle spese in ipotesi di anticipata estinzione del debito restitutorio, segnalando l'erroneo riferimento da parte del Tribunale alle previsioni dell'art. 39 D.P.R. n. 180/1950,
riguardante fattispecie a tal punto differente da quella oggetto di causa da privare la sentenza di motivazione effettiva. Evidenzia, altresì, l'assenza di una disposizione normativo, nel panorama riferito all'epoca della conclusione così come dell'anticipata estinzione del rapporto, che potesse dirsi violata dall'accordo contrattuale, non essendo ancora stato emanato l'art. 125 sexies TUB, introdotto solo nell'anno 2010, e
4 prevedendo l'art. 125 TUB, nel testo all'epoca vigente, non l'obbligo di restituzione delle commissioni periodiche, sibbene unicamente una “equa riduzione del costo
complessivo del credito”, soddisfatta dall'esonero del finanziato dall'obbligo della corresponsione degli interessi a scadere;
ii) segnala l'erronea attribuzione al disposto dell'art. 125 sexies TUB -introdotto dal
D.Lgs. 13.8.2010 n. 141 e, di fatto, applicato dal Tribunale retroattivamente in violazione del principio fissato dall'art. 11 delle Preleggi - di una valenza ricognitiva della preesistente disciplina normativa e l'incongruo ampliamento della portata della nozione di “costo totale del credito” espressa, dagli artt. 121 e 125 TUB, con finalità
tutt'affatto diverse di trasparente informazione in favore del cliente a tutela del mercato e della correttezza della concorrenza;
iii) evidenzia, in linea gradata, che non tutte le spese affrontate dal sovvenuto sono suscettibili di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovendo distinguersi tra costi up front, consistenti in esborsi unitari e anticipati sostenuti all'atto dell'instaurazione del rapporto negoziale e perciò irripetibili, e costi recurring,
consistenti in esborsi periodici, dei quali soltanto può ipotizzarsi la ripetizione;
iv) obietta che le sole spese non interamente corrisposte dal sovvenuto all'atto della stipula del contratto sono quelle di assicurazione, in relazione alle quali ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la pretesa restitutoria avrebbe dovuto
5 essere indirizzata nei confronti della compagnia assicuratrice, effettiva percettrice dei premi;
v) assume che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11.9.2019, là ove nega rilevanza alla distinzione tra costi up front e recurring, risulta fondata su una non corretta interpretazione della Direttiva 2008/48 CE del 23.4.2008, piegata a finalità
antielusive per vero assenti nel testo e nelle intenzioni del legislatore europeo, e suggerisce che il riferimento alla durata residua del contratto deve essere inteso non quale metodo di calcolo dei costi da restituire, ma come criterio di discernimento tra i costi passibili o meno di restituzione.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. Controparte_1
Premesso che sul capo della decisione di primo grado che ha escluso l'usurarietà del carico economico correlato all'operazione di credito si è formato, in forza della regola dell'acquiescenza parziale codificata all'art. 329 comma II c.p.c., il giudicato, i motivi primo,
secondo, terzo e quinto, tra loro strettamente connessi e implicanti la ricostruzione del quadro normativo nazionale ed europeo entro il quale si ascrive la vicenda concreta, si prestano a essere trattati congiuntamente.
Alcuna efficacia dirimente nella soluzione della vertenza può tributarsi alla clausola 1.2 del contratto n. 83691 del 29.112006 -estinto anticipatamente a giugno 2008 dopo il pagamento della 12° rata- con la quale le parti avevano previsto che “in caso di anticipata estinzione del
prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c), d), e), non saranno
6 rimborsabili, come pure quelle espresse nel successivo art. 7” (trattasi segnatamente: a) della
“commissione bancaria copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito; b) delle
“spese/commissioni dovute alla società procuratrice al quale intermediario incaricato,
comprese le commissioni dell'eventuale agente/mediatore”; c) delle “imposte e tasse”; d)
“spese (comprese quelle di registro, di notifica e riscossione)”; e) dei “premi anticipatamente
dovuti relativi alle polizze di assicurazione rischi della vita nonché di perdita
dell'occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale
mutuato”).
Come già correttamente osservato dal Tribunale, invero, la previsione pattizia che esclude il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,
ha carattere vessatorio, ed è dunque nulla, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs.
206 del 2005, art. 33 comma 1. Tale norma del Codice del Consumo, con enunciazione di ordine generale, definisce vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. E' questa disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, un equilibrio reale tarato al fine di ristabilire l'uguaglianza non già del valore delle reciproche prestazioni, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale (in questi temini si esprime la giurisprudenza eurounitaria: 17 luglio 2014,
e , C-169/14, EU:C:2014:2099; 21 dicembre 2016, Gutie'rrez Persona_2 Persona_3
7 e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980). Proprio perché norma Per_4
imperativa, essa autorizza e anzi impone l'intervento equilibratore, anche officioso, del giudice.
Ciò chiarito, la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento “determina certamente uno
squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente
finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la
prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II,
18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia
previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi
di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio
fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata
conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a
quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al
rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha
natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della
clausola.” (Cass.
6.9.2023 n. 25977, in motivazione)
Escluso che la previsione negoziale offra sponda alla pretesa di Controparte_3
di trattenere le somme versate dalla sovvenuta all'atto della stipula del contratto, occorre
[...]
8 ora verificare se simile pretesa trovi fondamento nelle disposizioni normative vigenti all'epoca di conclusione del finanziamento ed a quella di sua estinzione anticipata. Sovviene
al riguardo il solido formante giurisprudenziale che rinviene nell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 141, il fondamento del diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità stabilite dal CICR e afferma, nel mancato intervento del regolatore secondario o per il caso di norma norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi non maturati del credito, compresi gli interessi e le altre spese che questi deve pagare per il finanziamento.
Vale invero osservare, sulla scorta di quanto statuito dal Cass. civ.
6.9.2023 n. 25977,
espressamente richiamata da Cass. civ. 16.10.2024 n. 26917 nonché da Cass. civ. 13.6.2024
n. 16550, che:
- la direttiva n. 87/102/CEE, che reca norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, prevede all'art. 8 che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi
che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati
membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
- la direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE riguardo al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento
9 del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela". In particolare,
l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al
consumatore", ricomprendendovi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
- la L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del
Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE. Essa definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- l'art. 125 TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento,
prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR;
- la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, all'art. 16, paragrafo 1,
assegna al consumatore “il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli
obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione
del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto";
10 -infine l'art. 125 sexies del TUB, inserito dal D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Adduce l'appellante l'inapplicabilità ratione temporis di tale ultima norma, entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attrice.
La conclusione, che confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto ad assicurare ampia ed effettiva tutela al consumatore nella fase di formazione del rapporto così come della sua attuazione, non può essere accolta posto che il diritto alla riduzione del costo totale del credito era già previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee in vigore all'epoca cui si riferiscono i fatti di causa. Prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies, tale diritto riveniva la propria fonte nell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che nel prevedere il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito",
in esso ricomprendono "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il
consumatore deve pagare per il credito".
I successivi interventi normativi, volti all'armonizzazione del diritto interno dei Paesi
dell'Unione, hanno fornito disciplina organica alla materia, identificando, per quel che qui più
rileva, la natura dei costi sostenuti per il finanziamento ai quali il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato dell'obbligo restitutorio. In particolare, l'art. 16, paragrafo 1
della direttiva 2008/48/CE assegna al consumatore “il diritto di adempiere in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal
11 caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto". L'art. 3, paragrafo 1, lettera g), poi,
esplica il concetto di "costo totale del credito" riferendolo a "tutti i costi, compresi gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in
particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad
oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte".
Spostando l'attenzione dal consumatore al soggetto che ha concesso il credito, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di quest'ultimo, il "diritto ad un indennizzo equo ed
oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato
del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso
debitore è fisso". Il paragrafo 4, lettera b) autorizza gli Stati membri a derogare alla disciplina uniforme, consentendo al creditore di pretendere eccezionalmente un indennizzo maggiore,
sempre che questi sia “in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso
anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".,
L'esame della legislazione Europea e del diritto interno rivela che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo,
non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB.
12 La Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor del 11.3.2019 (causa C-383/18) ha evidenziato che l'art. 8 della direttiva 87/102, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto
a una equa riduzione del costo complessivo del credito", così che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha solo “concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo
del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa
riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Il sistema di protezione per tale via approntato dal legislatore europeo e recepito da quello interno muove dal presupposto, ben noto ed empiricamente riscontrabile, della posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista con riferimento sia al potere di negoziazione sia al livello di informazione.
Per tale ragione, posto che anche i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla società professionista, prosegue la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, l'effettività
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi presentati dal concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, annidandosi in ciò il rischio che al consumatore siano imposti, al momento della conclusione del finanziamento, più elevati pagamenti non ricorrenti. Peraltro, anche ove il finanziatore non abusasse degli ampi margini di manovra conferitigli dalla maggior forza contrattuale, la semplice presenza di oneri per l'accesso al
13 contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG,
ma non riducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata del rapporto, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, traducendosi un'indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir.
2008/48, ove scelga di estinguere anticipatamente il contratto
Riguardo alla necessità di eliminare forme, anche larvate e sotterranee, di minaccia all'effettiva al consumatore nell'ambito del credito al consumo e al fine di fugare le perplessità
dell'appellante riguardo all'esattezza del ragionamento e delle conclusioni raggiunte dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, merita di essere segnalata la sentenza della CP_4
Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25.5.2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, convertito nella L.
23.7.2021, n. 106, ricostruisce la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare,
in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo, per contrasto con gli artt.
11 e 117 Cost., il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, nella parte in cui limita solo ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In
14 piena consonanza con la sentenza Lexitor, afferma la Corte Costituzionale che il concetto di
"riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva 2008/49 CE ha sostituito la precedente più generica nozione di "equa riduzione" presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE. Richiamato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire un'elevata protezione del consumatore, rileva la Corte Cost. che "limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla
durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti
non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il
soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti
dalla durata del contratto").
“In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia
il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione
orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio
anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori
… detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il
concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla
direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
"tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare
per il finanziamento" (Cass.
6.9.2023 n. 25977).
15 Deve dunque concludersi:
- confermando l'esistenza, già all'epoca in cui si svolsero i fatti di causa, di una norma fondante il diritto del consumatore alla restituzione di quella porzione di spese e costi il cui pagamento l'estinzione anticipata del rapporto ha privato di causa giustificativa;
- la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”,
rappresenta una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto,
concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni
momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi;
- le conclusioni esposte sono incidentalmente confermate dalla Corte Costituzionale secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva,
attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Cost. n. 263/2022 § 12.1.).
Quanto al metodo di computo dei costi up front oggetto di restituzione, del pari corretta si rivela l'adozione da parte del Tribunale del criterio c.d. pro rata temporis che, in quanto stabilisce una proporzione lineare tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare, si rivela
16 idoneo a sceverare la quota di costi e oneri riferiti alla durata residua del finanziamento preclusa dall'anticipato recesso del sovvenuto.
Tra le spese delle quali deve essere ordinata a la restituzione parziale devono essere Parte_1
ricompresi gli oneri assicurativi. Posto che il pagamento di tali oneri è stato effettuato dal consumatore in favore della società finanziaria, questa, quale accipiens materiale, non può
certo dirsi carente di titolarità dal lato passivo del rapporto, restando confinato sul diverso piano dei rapporti interni tra l'istituto finanziatore e la società assicuratrice il regresso che al primo di certo compete. Si può trarre conferma della centralità del finanziatore dal novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021),
secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il
finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione
del credito”.
In accordo al canone della soccombenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra € Controparte_1
1.101 ed euro 5.200 di cui al d.m. n. 147/2022, in € 1.910,00, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
a il 4 dicembre 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4814 Controparte_1
del 4 novembre 2019;
condanna parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 1.910,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2351 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
p. iva , in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale giusta procura del 23.4.2014 in Notar Parte_2 Persona_1
rep./racc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano, P.IVA_2
Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Antonio Geraci per mandato in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Viviana Randazzo per mandato allegato alla comparsa di risposta in appello
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
in via principale:
- ferme le statuizioni più favorevoli alla Banca, riformare parzialmente la sentenza n.
4814/2019, depositata in data 4 novembre 2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo,
notificata a cura di in data 4 novembre 2019, in relazione a tutti i capi Controparte_1
impugnati, e per l'effetto, rigettare le domande proposte da in quanto Controparte_1
infondate, in fatto e indiritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione alla delle somme pagate CP_2
da in esecuzione della predetta sentenza pari ad euro Parte_1
3.821,97;
in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuto alla signora il diritto a CP_1
ripetere oneri e commissioni per la parte non maturata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riguardo alle pretese restitutorie avanzate a titolo di Parte_1
quota del premio assicurativo non maturato e, in ogni caso, ridurre l'importo da restituirsi per la quota dello stesso;
in ogni caso:
2 - condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio;
- condannare al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado Controparte_1
e, in ogni caso, alla restituzione alla Banca di metà delle spese di CTU anticipate integralmente da e poste a carico di entrambe le parti per Parte_1
metà.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello spiegato da avverso la sentenza Parte_1
n°4814/2019 pubblicata in data 04.11.2019, con integrale conferma della sentenza;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4814 del 4 novembre 2019, che, accogliendo parzialmente le domande proposte da l'ha condannata a pagare € 3.821,97, oltre interessi al saggio legale con Controparte_1
decorrenza dalla data della sentenza e ha compensato interamente le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna.
Esclusa l'usurarietà delle condizioni economiche pattuite nei due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione pro solvendo di una quota pari al quinto dello stipendio n.
83691 e n. 92614stipulati da rispettivamente il 29 novembre 2006, e il 14 Controparte_1
3 gennaio 2008, il Tribunale ha invece dichiarato nulla la clausola 1.2 del contratto n. 83691
del 29.11.2006 che escludeva il rimborso delle spese correlate alla stipula del contratto, in caso di anticipata estinzione del prestito e , verificato che il primo dei due finanziamenti era stato estinto anticipatamente dopo la maturazione della 12° rata (sulle 96 in cui era originariamente previsto articolarsi il piano di ammortamento), ha accertato, con l'ausilio di una consulenza contabile, l'ammontare delle spese di cui il sovvenuto aveva diritto al rimborso a motivo della ridotta durata dell'ammortamento, quantificate, senza distinguere tra costi up front e costi recurring e con ricorso al criterio pro rata temporis, in € 216,74 (su complessivi € 247,70) a titolo di commissioni bancarie, € 2421,13 (su un totale di € 2.767,00)
per spese di intermediazione ed € 1.184,10 (su un totale di € 1.353,25) per premi assicurativi.
Articolati cinque motivi di impugnazione, l'appellante:
i) si duole della declaratoria di nullità della clausola, oggetto di specifica approvazione scritta a termini degli artt. 1341 e 1342 c.c., di rinunzia del sovvenuto al rimborso delle spese in ipotesi di anticipata estinzione del debito restitutorio, segnalando l'erroneo riferimento da parte del Tribunale alle previsioni dell'art. 39 D.P.R. n. 180/1950,
riguardante fattispecie a tal punto differente da quella oggetto di causa da privare la sentenza di motivazione effettiva. Evidenzia, altresì, l'assenza di una disposizione normativo, nel panorama riferito all'epoca della conclusione così come dell'anticipata estinzione del rapporto, che potesse dirsi violata dall'accordo contrattuale, non essendo ancora stato emanato l'art. 125 sexies TUB, introdotto solo nell'anno 2010, e
4 prevedendo l'art. 125 TUB, nel testo all'epoca vigente, non l'obbligo di restituzione delle commissioni periodiche, sibbene unicamente una “equa riduzione del costo
complessivo del credito”, soddisfatta dall'esonero del finanziato dall'obbligo della corresponsione degli interessi a scadere;
ii) segnala l'erronea attribuzione al disposto dell'art. 125 sexies TUB -introdotto dal
D.Lgs. 13.8.2010 n. 141 e, di fatto, applicato dal Tribunale retroattivamente in violazione del principio fissato dall'art. 11 delle Preleggi - di una valenza ricognitiva della preesistente disciplina normativa e l'incongruo ampliamento della portata della nozione di “costo totale del credito” espressa, dagli artt. 121 e 125 TUB, con finalità
tutt'affatto diverse di trasparente informazione in favore del cliente a tutela del mercato e della correttezza della concorrenza;
iii) evidenzia, in linea gradata, che non tutte le spese affrontate dal sovvenuto sono suscettibili di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovendo distinguersi tra costi up front, consistenti in esborsi unitari e anticipati sostenuti all'atto dell'instaurazione del rapporto negoziale e perciò irripetibili, e costi recurring,
consistenti in esborsi periodici, dei quali soltanto può ipotizzarsi la ripetizione;
iv) obietta che le sole spese non interamente corrisposte dal sovvenuto all'atto della stipula del contratto sono quelle di assicurazione, in relazione alle quali ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la pretesa restitutoria avrebbe dovuto
5 essere indirizzata nei confronti della compagnia assicuratrice, effettiva percettrice dei premi;
v) assume che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11.9.2019, là ove nega rilevanza alla distinzione tra costi up front e recurring, risulta fondata su una non corretta interpretazione della Direttiva 2008/48 CE del 23.4.2008, piegata a finalità
antielusive per vero assenti nel testo e nelle intenzioni del legislatore europeo, e suggerisce che il riferimento alla durata residua del contratto deve essere inteso non quale metodo di calcolo dei costi da restituire, ma come criterio di discernimento tra i costi passibili o meno di restituzione.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. Controparte_1
Premesso che sul capo della decisione di primo grado che ha escluso l'usurarietà del carico economico correlato all'operazione di credito si è formato, in forza della regola dell'acquiescenza parziale codificata all'art. 329 comma II c.p.c., il giudicato, i motivi primo,
secondo, terzo e quinto, tra loro strettamente connessi e implicanti la ricostruzione del quadro normativo nazionale ed europeo entro il quale si ascrive la vicenda concreta, si prestano a essere trattati congiuntamente.
Alcuna efficacia dirimente nella soluzione della vertenza può tributarsi alla clausola 1.2 del contratto n. 83691 del 29.112006 -estinto anticipatamente a giugno 2008 dopo il pagamento della 12° rata- con la quale le parti avevano previsto che “in caso di anticipata estinzione del
prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c), d), e), non saranno
6 rimborsabili, come pure quelle espresse nel successivo art. 7” (trattasi segnatamente: a) della
“commissione bancaria copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito; b) delle
“spese/commissioni dovute alla società procuratrice al quale intermediario incaricato,
comprese le commissioni dell'eventuale agente/mediatore”; c) delle “imposte e tasse”; d)
“spese (comprese quelle di registro, di notifica e riscossione)”; e) dei “premi anticipatamente
dovuti relativi alle polizze di assicurazione rischi della vita nonché di perdita
dell'occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale
mutuato”).
Come già correttamente osservato dal Tribunale, invero, la previsione pattizia che esclude il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,
ha carattere vessatorio, ed è dunque nulla, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs.
206 del 2005, art. 33 comma 1. Tale norma del Codice del Consumo, con enunciazione di ordine generale, definisce vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. E' questa disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, un equilibrio reale tarato al fine di ristabilire l'uguaglianza non già del valore delle reciproche prestazioni, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale (in questi temini si esprime la giurisprudenza eurounitaria: 17 luglio 2014,
e , C-169/14, EU:C:2014:2099; 21 dicembre 2016, Gutie'rrez Persona_2 Persona_3
7 e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980). Proprio perché norma Per_4
imperativa, essa autorizza e anzi impone l'intervento equilibratore, anche officioso, del giudice.
Ciò chiarito, la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento “determina certamente uno
squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente
finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la
prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II,
18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia
previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi
di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio
fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata
conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a
quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al
rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha
natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della
clausola.” (Cass.
6.9.2023 n. 25977, in motivazione)
Escluso che la previsione negoziale offra sponda alla pretesa di Controparte_3
di trattenere le somme versate dalla sovvenuta all'atto della stipula del contratto, occorre
[...]
8 ora verificare se simile pretesa trovi fondamento nelle disposizioni normative vigenti all'epoca di conclusione del finanziamento ed a quella di sua estinzione anticipata. Sovviene
al riguardo il solido formante giurisprudenziale che rinviene nell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 141, il fondamento del diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità stabilite dal CICR e afferma, nel mancato intervento del regolatore secondario o per il caso di norma norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi non maturati del credito, compresi gli interessi e le altre spese che questi deve pagare per il finanziamento.
Vale invero osservare, sulla scorta di quanto statuito dal Cass. civ.
6.9.2023 n. 25977,
espressamente richiamata da Cass. civ. 16.10.2024 n. 26917 nonché da Cass. civ. 13.6.2024
n. 16550, che:
- la direttiva n. 87/102/CEE, che reca norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, prevede all'art. 8 che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi
che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati
membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
- la direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE riguardo al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento
9 del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela". In particolare,
l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al
consumatore", ricomprendendovi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
- la L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del
Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE. Essa definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- l'art. 125 TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento,
prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR;
- la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, all'art. 16, paragrafo 1,
assegna al consumatore “il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli
obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione
del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata
del contratto";
10 -infine l'art. 125 sexies del TUB, inserito dal D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Adduce l'appellante l'inapplicabilità ratione temporis di tale ultima norma, entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attrice.
La conclusione, che confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto ad assicurare ampia ed effettiva tutela al consumatore nella fase di formazione del rapporto così come della sua attuazione, non può essere accolta posto che il diritto alla riduzione del costo totale del credito era già previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee in vigore all'epoca cui si riferiscono i fatti di causa. Prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies, tale diritto riveniva la propria fonte nell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che nel prevedere il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito",
in esso ricomprendono "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il
consumatore deve pagare per il credito".
I successivi interventi normativi, volti all'armonizzazione del diritto interno dei Paesi
dell'Unione, hanno fornito disciplina organica alla materia, identificando, per quel che qui più
rileva, la natura dei costi sostenuti per il finanziamento ai quali il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato dell'obbligo restitutorio. In particolare, l'art. 16, paragrafo 1
della direttiva 2008/48/CE assegna al consumatore “il diritto di adempiere in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal
11 caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto". L'art. 3, paragrafo 1, lettera g), poi,
esplica il concetto di "costo totale del credito" riferendolo a "tutti i costi, compresi gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in
particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad
oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte".
Spostando l'attenzione dal consumatore al soggetto che ha concesso il credito, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di quest'ultimo, il "diritto ad un indennizzo equo ed
oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato
del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso
debitore è fisso". Il paragrafo 4, lettera b) autorizza gli Stati membri a derogare alla disciplina uniforme, consentendo al creditore di pretendere eccezionalmente un indennizzo maggiore,
sempre che questi sia “in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso
anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2".,
L'esame della legislazione Europea e del diritto interno rivela che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo,
non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB.
12 La Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor del 11.3.2019 (causa C-383/18) ha evidenziato che l'art. 8 della direttiva 87/102, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto
a una equa riduzione del costo complessivo del credito", così che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha solo “concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo
del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa
riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Il sistema di protezione per tale via approntato dal legislatore europeo e recepito da quello interno muove dal presupposto, ben noto ed empiricamente riscontrabile, della posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista con riferimento sia al potere di negoziazione sia al livello di informazione.
Per tale ragione, posto che anche i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla società professionista, prosegue la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, l'effettività
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi presentati dal concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, annidandosi in ciò il rischio che al consumatore siano imposti, al momento della conclusione del finanziamento, più elevati pagamenti non ricorrenti. Peraltro, anche ove il finanziatore non abusasse degli ampi margini di manovra conferitigli dalla maggior forza contrattuale, la semplice presenza di oneri per l'accesso al
13 contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG,
ma non riducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata del rapporto, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, traducendosi un'indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir.
2008/48, ove scelga di estinguere anticipatamente il contratto
Riguardo alla necessità di eliminare forme, anche larvate e sotterranee, di minaccia all'effettiva al consumatore nell'ambito del credito al consumo e al fine di fugare le perplessità
dell'appellante riguardo all'esattezza del ragionamento e delle conclusioni raggiunte dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, merita di essere segnalata la sentenza della CP_4
Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25.5.2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, convertito nella L.
23.7.2021, n. 106, ricostruisce la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare,
in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo, per contrasto con gli artt.
11 e 117 Cost., il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, nella parte in cui limita solo ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In
14 piena consonanza con la sentenza Lexitor, afferma la Corte Costituzionale che il concetto di
"riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva 2008/49 CE ha sostituito la precedente più generica nozione di "equa riduzione" presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE. Richiamato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire un'elevata protezione del consumatore, rileva la Corte Cost. che "limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla
durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti
non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il
soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti
dalla durata del contratto").
“In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia
il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione
orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio
anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori
… detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il
concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla
direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
"tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare
per il finanziamento" (Cass.
6.9.2023 n. 25977).
15 Deve dunque concludersi:
- confermando l'esistenza, già all'epoca in cui si svolsero i fatti di causa, di una norma fondante il diritto del consumatore alla restituzione di quella porzione di spese e costi il cui pagamento l'estinzione anticipata del rapporto ha privato di causa giustificativa;
- la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”,
rappresenta una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto,
concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni
momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi;
- le conclusioni esposte sono incidentalmente confermate dalla Corte Costituzionale secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva,
attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Cost. n. 263/2022 § 12.1.).
Quanto al metodo di computo dei costi up front oggetto di restituzione, del pari corretta si rivela l'adozione da parte del Tribunale del criterio c.d. pro rata temporis che, in quanto stabilisce una proporzione lineare tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare, si rivela
16 idoneo a sceverare la quota di costi e oneri riferiti alla durata residua del finanziamento preclusa dall'anticipato recesso del sovvenuto.
Tra le spese delle quali deve essere ordinata a la restituzione parziale devono essere Parte_1
ricompresi gli oneri assicurativi. Posto che il pagamento di tali oneri è stato effettuato dal consumatore in favore della società finanziaria, questa, quale accipiens materiale, non può
certo dirsi carente di titolarità dal lato passivo del rapporto, restando confinato sul diverso piano dei rapporti interni tra l'istituto finanziatore e la società assicuratrice il regresso che al primo di certo compete. Si può trarre conferma della centralità del finanziatore dal novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021),
secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il
finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione
del credito”.
In accordo al canone della soccombenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra € Controparte_1
1.101 ed euro 5.200 di cui al d.m. n. 147/2022, in € 1.910,00, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
a il 4 dicembre 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4814 Controparte_1
del 4 novembre 2019;
condanna parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 1.910,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
18